CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 07/01/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 150/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRONGARI MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4784/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio
elettivamente domiciliato presso protocollo.comuneanzio@pec.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202449119645118000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10289/2025 depositato il
23/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Dott. Ricorrente_1 ricorre avverso l' intimazione di pagamento n.097202449119645118000 notificata il 4.12.2024 da AdER recante il complessivo importo di euro
7.311,50 la quale fa riferimento a tre cartelle iscritte a ruolo su disposizione del Comune di Anzio delle quali il ricorrente impugna solamente la n. 09720220048181577600 con un carico di euro 1.050,70 derivante da spese di giustizia ( sent. n.13904/2021 della CTP di Roma), assumendo di non averla mai ricevuta con conseguente nullità della intimazione (C.Cass. ord. 25514/2018). Il ricorrente impugna comunque anche nel merito la pretesa errata nel quantum e in ogni caso non dovuta in quanto con la successiva sentenza n.1276/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio ebbe a riformare la detta sentenza di primo grado con pronuncia di condanna del Comune alle spese di giudizio per
1.500,00 euro.
Si è costituito il 16.9.2025 il solo Comune di Anzio comunicando di aver già sgravato l'importo in discussione caricato in cartella per il 2015. Giustifica tuttavia nel merito la pretesa in cartella e la susseguente intimazione notificata il 4.12.2024, rilevando come la Corte di Giustizia Tributaria Regionale del Lazio, pur avendo dato pienamente ragione agli appellanti con sentenza 1276/2023, non aveva tuttavia tratto la dovuta conseguenza in termini di regolamentazione delle spese del primo grado così da doversi ritenere che tale mancata revisione della pronuncia sulle spese del primo grado o la loro conferma immotivata, in assenza di una corretta applicazione del principio della soccombenza, determina una violazione di legge ( art. 91 cpc;
art. 360,1^ comma, n.3 cpc;
art.112 cpc;
C. Cass. Civ. Sez. III, sent.
n. 11790/2016). Il Comune chiede che sia condannato alle spese di lite l'odierno ricorrente stante l'avvenuto sgravio della pretesa tributaria come da provvedimenti del 9/11/2022 del 16/ 5/2023 e del
10/3/2023. Detti provvedimenti, tuttavia, sono riferiti a tre avvisi di accertamento per gli anni 2015 (IMU
2015 per euro 3.158,00), 2016 e 2017 ( violaz. al CdS).
In vista della udienza di discussione il ricorrente ha prodotto memorie replicando alle asserzioni dispiegate dal Comune evidenziando che, pur avendo con pec del 6/12/2024 inoltrato in autotutela sia a quest'ultimo che all'Agente della Riscossione, richiesta di annullamento sia della intimazione di pagamento sia degli atti prodromici, mai notificati, in forza della riforma della sentenza di primo grado della CTP di Roma operata dalla Corte di Giustizia di II grado del Lazio con sentenza n.1276 dell'8.2.2023 dep il 9.3.2023, otteneva risposta solo da parte dell'AdER la quale con pec del 10/12/2024 comunicava di non poter procedere all'annullamento perché in attesa delle determinazioni dell'ente impositore. Si oppone a che sia dichiarata cessata la materia del contendere in conseguenza degli asseriti sgravi menzionati dal Comune, e chiede che la causa venga decisa nel merito con condanna alle spese di lite delle controparti in ragione del fatto che i provvedimenti di sgravio dedotti dal Comune non sono affatto riferiti alla intimazione oggetto della presente controversia e per i quali, peraltro, non v'è neppure prova siano mai stati notificati ad esso contribuente ossia non riguardano le spese di lite liquidate nella riformata sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 13904/2021 oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata. Evidenzia che in ogni caso l'affermazione del Comune di intervenuto sgravio dimostra ulteriormente la fondatezza delle eccezioni sollevate con il ricorso in discussione. Conclude il ricorrente insistendo per l'accoglimento del ricorso con l'annullamento della intimazione e del carico in essa contenuto e la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
In atti, quanto alla posizione del Concessionario, risultano unicamente note prodotte dal ricorrente (pec del 10.12.2024) come innanzi relazionato.
Il Giudice, ritenuto concluso l'esame della vertenza, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto viene accolto.
In fatto alla base della pretesa di cui all' impugnata intimazione, riguardante spese di lite, l'Ente creditore pone la propria legittimazione alla riscossione del carico iscritto a ruolo con la presupposta cartella n.
09720220048181577600 che assume notificata in data 24.2.2023 per esigere le spese di giudizio liquidate con la sentenza n.13904/2021 con la quale la CTP di Roma ebbe a rigettare il ricorso con cui il Dott. Ricorrente_1 impugnò l'avviso di accertamento (n. 305310 del 15.9.2020 not. il 9.10.2020) del Comune per l'IMU 2015. L' odierno ricorrente documenta che la sentenza fu appellata e che la CTR del Lazio con sent.n.1276/2023 accolse l'appello condannando il Comune a pagare ad esso appellante euro 1.500,00 a titolo di spese di lite. il Comune evidenzia che il Giudice d'appello non specificò in ordine alla riforma della quantificazione delle spese liquidate in primo grado. La CGT di II^ grado del
Lazio così decideva : ”Accoglie l'opposizione e condanna il Comune di Anzio al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 1.500,00”. In particolare sul punto il Comune sostiene che sulla soccombenza per le spese di lite “è principio consolidato che, in caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice d'appello ha l'obbligo di riesaminare anche la regolazione delle spese del primo grado, alla luce del nuovo esito del giudizio…La statuizione del giudice d'appello relativa alla regolazione delle spese processuali, con specifico riferimento al primo grado di giudizio, si pone in violazione dell'art. 91 c.p.c., norma di diritto sostanziale che disciplina il principio della soccombenza. Ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., tale violazione integra un motivo di ricorso per Cassazione, trattandosi di errata applicazione della norma di diritto nella liquidazione delle spese processuali. Inoltre, laddove il giudice d'appello abbia omesso di pronunciarsi sulle spese del primo grado pur avendo integralmente riformato la sentenza, si configura anche la violazione dell'art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell'omessa pronuncia su una questione devolutagli in via implicita con l'appello, ovvero l'obbligo di rideterminare le spese sulla base del nuovo esito del giudizio “. Il Comune cita la sentenza della Cass. Civ., Sez. III, n. 11790/2016: “In caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi anche sulle spese di quel grado, che restano travolte dalla riforma e devono essere ricalcolate alla luce del nuovo assetto processuale.”
Il ricorrente insiste anche con successive memorie per l'accoglimento del ricorso eccependo la illegittimità della pretesa contenuta nella intimazione in epigrafe per omessa notifica degli atti prodromici, per duplicazione del quantum comunque riferito al dispositivo sulle spese di primo grado liquidate in favore del Comune nel ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU anno 2015 e in considerazione della condanna del Comune al pagamento delle spese di lite pronunciata dal Giudice di secondo grado. Parte ricorrente respinge la richiesta di estinzione del giudizio per intervenuto sgravio della pretesa come dichiarato in controdeduzioni dal Comune, insistendo per l'accoglimento del ricorso in considerazione dell'effettivo mancato sgravio che, benchè dichiarato dal Comune, dagli atti prodotti non risulta essere riferito alle spese di lite in questione, rimasta senza esito l' istanza di autotutela del 6.12.2024 diretta all'annullamento della intimazione, che per essere intervenuta tardivamente, come in controdeduzioni, impone la condanna del Comune e dell'AdER alle spese del presente giudizio.
A questo punto, da quanto emerge dagli atti esaminati cronologicamente, si osserva in fatto quanto segue. Il ricorrente ebbe ad impugnare l'avviso di accertamento per IMU 2015 innanzi alla CTP di Roma,sez.3, che con sentenza n. 13904/21 del 10.12.2021 respinse il ricorso condannando il ricorrente a pagare le spese di lite al convenuto Comune di Anzio per euro 500,00. Sarebbe conseguita all'esito di tale primo giudizio, iscrizione a ruolo con notifica della cartella che il Comune asserisce essere avvenuta in data
24.2.2023 ma che il contribuente nega di avere mai ricevuto.
Successivamente il Comune di Anzio in sede di appello risultò soccombente (sempre sull'avviso di accertamento n.305310 del 15.9.2020 per IMU 2015 per euro 3.158,00 - CGT di II grado del Lazio,sez.11, sent. n.1276/23, dell'8.2.2023 dep. Il 9.3.2023). Il Giudice di appello decideva in dispositivo: ”Accoglie
l'appello e condanna il Comune di Anzio al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 1.500,00”.
In data 10.3.2023 il Comune comunicava al Sig. Ricorrente_1 di aver discaricato il ruolo n. 50980 per complessivi euro 3.157,86 con codici entrata AdER 2R60/61/62- anno imposta 2015 - ( avviso n.
2020005000050825001AA2020091530531020201019). Si osserva che discarico si riferisce all'annullamento dell'avviso di accertamento relativo al 2015 e non alla iscrizione a ruolo delle spese di lite.
Infine in data 4.12.2024 sopraggiungeva da parte del Comune avviso di intimazione n..
097202449119645118000 di 7.311,50 euro la quale riportava tre cartelle che assumeva rimaste impagate tra le quali la n. 09720220048181577600 relativa all'IMU anno 2015 recante un carico di euro 1.050,70 per le spese di lite comprensivo di interessi.
In data 6.12.2024 il contribuente proponeva al Comune e all'AdER istanza di annullamento della intimazione in autotutela alla quale dava riscontro solo l'AdER che dichiarava con nota 10.12.2024 di prendere atto delle ragioni della istanza restando in attesa ai fini del discarico delle determinazioni che sarebbero pervenute dall'Ente creditore.
Il 24.1.2025 è stato depositato il ricorso in discussione con la vocazione in giudizio di entrambi gli enti
Comune di Anzio e AdER.
Le doglianze del ricorrente sono fondate. La questione da dirimere è strettamente confinata alle eccezioni sollevate da parte ricorrente la quale insorge contro l'avviso di intimazione eccependo la omessa notifica della presunta cartella che il Comune di Anzio avrebbe notificato in data 24.2.2023. Dagli atti non risulta depositata la prova della avvenuta notifica e per ciò solo il ricorso può essere deciso in favore del ricorrente. Tuttavia, in considerazione della eccezione mossa da quest'ultimo il quale chiede di decidere la vertenza non con una eventuale pronuncia di estinzione del giudizio per intervenuta cessata materia del contendere per i disposti sgravi dichiarati dal Comune, ma con sentenza di rigetto del ricorso, si osserva che i provvedimenti di discarico ( 9.11.22, 16.5.23 e 10.3.23) sono riferiti non alle spese di lite ma a tre accertamenti tra cui l'accertamento per le spese di lite relativamente alla sentenza precitata sull'IMU 2015.
Effettivamente come sostenuto dal ricorrente gli sgravi non si riferiscono all'importo in controversia. Di contro lo sgravio dell'importo in intimazione che il Comune riferisce aver operato ma che al ricorrente non era pervenuto nonostante istanza in autotutela contenente le ragioni di merito fondanti la propria richiesta di annullamento della intimazione, non può essere messo in dubbio sia stato effettivamente disposto, sia pure tardivamente, dal momento che lo stesso Comune ha sostanzialmente receduto dall'esigere il carico di cui alla intimazione proprio menzionando intervenuti sgravi. Peraltro la cartella neppure è prodotta in atti.
In sostanza, la pretesa tributaria sulla debenza delle spese di lite intimate è venuta a cadere avendo il
Comune, nel recedere dalla pretesa, asserito di aver accolto le osservazioni e richieste contenute nella istanza in autotutela a suo tempo già presentata in data 06.12.2024 ampiamente riportate in atti ma evidentemente ha mancato di procedere allo sgravio presso il Concessionario il quale aveva proceduto a notificare la intimazione.
In conclusione il ricorso è accolto. Le spese di lite sono poste a carico degli enti convenuti per le ragioni esposte in motivazione.
P.Q.M.
Il ricorso è accolto. Le spese di giudizio sono poste a carico delle parti resistenti Comune di Anzio e AdER in solido tra loro da liquidarsi complessivamente in euro 664,80 oltre accessori di legge in favore dell' Avvocato Difensore_1 difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma il 16 ottobre 2025 Il Giudice monocratico Maria laura Petrongari
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRONGARI MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4784/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio
elettivamente domiciliato presso protocollo.comuneanzio@pec.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202449119645118000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10289/2025 depositato il
23/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Dott. Ricorrente_1 ricorre avverso l' intimazione di pagamento n.097202449119645118000 notificata il 4.12.2024 da AdER recante il complessivo importo di euro
7.311,50 la quale fa riferimento a tre cartelle iscritte a ruolo su disposizione del Comune di Anzio delle quali il ricorrente impugna solamente la n. 09720220048181577600 con un carico di euro 1.050,70 derivante da spese di giustizia ( sent. n.13904/2021 della CTP di Roma), assumendo di non averla mai ricevuta con conseguente nullità della intimazione (C.Cass. ord. 25514/2018). Il ricorrente impugna comunque anche nel merito la pretesa errata nel quantum e in ogni caso non dovuta in quanto con la successiva sentenza n.1276/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio ebbe a riformare la detta sentenza di primo grado con pronuncia di condanna del Comune alle spese di giudizio per
1.500,00 euro.
Si è costituito il 16.9.2025 il solo Comune di Anzio comunicando di aver già sgravato l'importo in discussione caricato in cartella per il 2015. Giustifica tuttavia nel merito la pretesa in cartella e la susseguente intimazione notificata il 4.12.2024, rilevando come la Corte di Giustizia Tributaria Regionale del Lazio, pur avendo dato pienamente ragione agli appellanti con sentenza 1276/2023, non aveva tuttavia tratto la dovuta conseguenza in termini di regolamentazione delle spese del primo grado così da doversi ritenere che tale mancata revisione della pronuncia sulle spese del primo grado o la loro conferma immotivata, in assenza di una corretta applicazione del principio della soccombenza, determina una violazione di legge ( art. 91 cpc;
art. 360,1^ comma, n.3 cpc;
art.112 cpc;
C. Cass. Civ. Sez. III, sent.
n. 11790/2016). Il Comune chiede che sia condannato alle spese di lite l'odierno ricorrente stante l'avvenuto sgravio della pretesa tributaria come da provvedimenti del 9/11/2022 del 16/ 5/2023 e del
10/3/2023. Detti provvedimenti, tuttavia, sono riferiti a tre avvisi di accertamento per gli anni 2015 (IMU
2015 per euro 3.158,00), 2016 e 2017 ( violaz. al CdS).
In vista della udienza di discussione il ricorrente ha prodotto memorie replicando alle asserzioni dispiegate dal Comune evidenziando che, pur avendo con pec del 6/12/2024 inoltrato in autotutela sia a quest'ultimo che all'Agente della Riscossione, richiesta di annullamento sia della intimazione di pagamento sia degli atti prodromici, mai notificati, in forza della riforma della sentenza di primo grado della CTP di Roma operata dalla Corte di Giustizia di II grado del Lazio con sentenza n.1276 dell'8.2.2023 dep il 9.3.2023, otteneva risposta solo da parte dell'AdER la quale con pec del 10/12/2024 comunicava di non poter procedere all'annullamento perché in attesa delle determinazioni dell'ente impositore. Si oppone a che sia dichiarata cessata la materia del contendere in conseguenza degli asseriti sgravi menzionati dal Comune, e chiede che la causa venga decisa nel merito con condanna alle spese di lite delle controparti in ragione del fatto che i provvedimenti di sgravio dedotti dal Comune non sono affatto riferiti alla intimazione oggetto della presente controversia e per i quali, peraltro, non v'è neppure prova siano mai stati notificati ad esso contribuente ossia non riguardano le spese di lite liquidate nella riformata sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 13904/2021 oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata. Evidenzia che in ogni caso l'affermazione del Comune di intervenuto sgravio dimostra ulteriormente la fondatezza delle eccezioni sollevate con il ricorso in discussione. Conclude il ricorrente insistendo per l'accoglimento del ricorso con l'annullamento della intimazione e del carico in essa contenuto e la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
In atti, quanto alla posizione del Concessionario, risultano unicamente note prodotte dal ricorrente (pec del 10.12.2024) come innanzi relazionato.
Il Giudice, ritenuto concluso l'esame della vertenza, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto viene accolto.
In fatto alla base della pretesa di cui all' impugnata intimazione, riguardante spese di lite, l'Ente creditore pone la propria legittimazione alla riscossione del carico iscritto a ruolo con la presupposta cartella n.
09720220048181577600 che assume notificata in data 24.2.2023 per esigere le spese di giudizio liquidate con la sentenza n.13904/2021 con la quale la CTP di Roma ebbe a rigettare il ricorso con cui il Dott. Ricorrente_1 impugnò l'avviso di accertamento (n. 305310 del 15.9.2020 not. il 9.10.2020) del Comune per l'IMU 2015. L' odierno ricorrente documenta che la sentenza fu appellata e che la CTR del Lazio con sent.n.1276/2023 accolse l'appello condannando il Comune a pagare ad esso appellante euro 1.500,00 a titolo di spese di lite. il Comune evidenzia che il Giudice d'appello non specificò in ordine alla riforma della quantificazione delle spese liquidate in primo grado. La CGT di II^ grado del
Lazio così decideva : ”Accoglie l'opposizione e condanna il Comune di Anzio al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 1.500,00”. In particolare sul punto il Comune sostiene che sulla soccombenza per le spese di lite “è principio consolidato che, in caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice d'appello ha l'obbligo di riesaminare anche la regolazione delle spese del primo grado, alla luce del nuovo esito del giudizio…La statuizione del giudice d'appello relativa alla regolazione delle spese processuali, con specifico riferimento al primo grado di giudizio, si pone in violazione dell'art. 91 c.p.c., norma di diritto sostanziale che disciplina il principio della soccombenza. Ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., tale violazione integra un motivo di ricorso per Cassazione, trattandosi di errata applicazione della norma di diritto nella liquidazione delle spese processuali. Inoltre, laddove il giudice d'appello abbia omesso di pronunciarsi sulle spese del primo grado pur avendo integralmente riformato la sentenza, si configura anche la violazione dell'art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell'omessa pronuncia su una questione devolutagli in via implicita con l'appello, ovvero l'obbligo di rideterminare le spese sulla base del nuovo esito del giudizio “. Il Comune cita la sentenza della Cass. Civ., Sez. III, n. 11790/2016: “In caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi anche sulle spese di quel grado, che restano travolte dalla riforma e devono essere ricalcolate alla luce del nuovo assetto processuale.”
Il ricorrente insiste anche con successive memorie per l'accoglimento del ricorso eccependo la illegittimità della pretesa contenuta nella intimazione in epigrafe per omessa notifica degli atti prodromici, per duplicazione del quantum comunque riferito al dispositivo sulle spese di primo grado liquidate in favore del Comune nel ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU anno 2015 e in considerazione della condanna del Comune al pagamento delle spese di lite pronunciata dal Giudice di secondo grado. Parte ricorrente respinge la richiesta di estinzione del giudizio per intervenuto sgravio della pretesa come dichiarato in controdeduzioni dal Comune, insistendo per l'accoglimento del ricorso in considerazione dell'effettivo mancato sgravio che, benchè dichiarato dal Comune, dagli atti prodotti non risulta essere riferito alle spese di lite in questione, rimasta senza esito l' istanza di autotutela del 6.12.2024 diretta all'annullamento della intimazione, che per essere intervenuta tardivamente, come in controdeduzioni, impone la condanna del Comune e dell'AdER alle spese del presente giudizio.
A questo punto, da quanto emerge dagli atti esaminati cronologicamente, si osserva in fatto quanto segue. Il ricorrente ebbe ad impugnare l'avviso di accertamento per IMU 2015 innanzi alla CTP di Roma,sez.3, che con sentenza n. 13904/21 del 10.12.2021 respinse il ricorso condannando il ricorrente a pagare le spese di lite al convenuto Comune di Anzio per euro 500,00. Sarebbe conseguita all'esito di tale primo giudizio, iscrizione a ruolo con notifica della cartella che il Comune asserisce essere avvenuta in data
24.2.2023 ma che il contribuente nega di avere mai ricevuto.
Successivamente il Comune di Anzio in sede di appello risultò soccombente (sempre sull'avviso di accertamento n.305310 del 15.9.2020 per IMU 2015 per euro 3.158,00 - CGT di II grado del Lazio,sez.11, sent. n.1276/23, dell'8.2.2023 dep. Il 9.3.2023). Il Giudice di appello decideva in dispositivo: ”Accoglie
l'appello e condanna il Comune di Anzio al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 1.500,00”.
In data 10.3.2023 il Comune comunicava al Sig. Ricorrente_1 di aver discaricato il ruolo n. 50980 per complessivi euro 3.157,86 con codici entrata AdER 2R60/61/62- anno imposta 2015 - ( avviso n.
2020005000050825001AA2020091530531020201019). Si osserva che discarico si riferisce all'annullamento dell'avviso di accertamento relativo al 2015 e non alla iscrizione a ruolo delle spese di lite.
Infine in data 4.12.2024 sopraggiungeva da parte del Comune avviso di intimazione n..
097202449119645118000 di 7.311,50 euro la quale riportava tre cartelle che assumeva rimaste impagate tra le quali la n. 09720220048181577600 relativa all'IMU anno 2015 recante un carico di euro 1.050,70 per le spese di lite comprensivo di interessi.
In data 6.12.2024 il contribuente proponeva al Comune e all'AdER istanza di annullamento della intimazione in autotutela alla quale dava riscontro solo l'AdER che dichiarava con nota 10.12.2024 di prendere atto delle ragioni della istanza restando in attesa ai fini del discarico delle determinazioni che sarebbero pervenute dall'Ente creditore.
Il 24.1.2025 è stato depositato il ricorso in discussione con la vocazione in giudizio di entrambi gli enti
Comune di Anzio e AdER.
Le doglianze del ricorrente sono fondate. La questione da dirimere è strettamente confinata alle eccezioni sollevate da parte ricorrente la quale insorge contro l'avviso di intimazione eccependo la omessa notifica della presunta cartella che il Comune di Anzio avrebbe notificato in data 24.2.2023. Dagli atti non risulta depositata la prova della avvenuta notifica e per ciò solo il ricorso può essere deciso in favore del ricorrente. Tuttavia, in considerazione della eccezione mossa da quest'ultimo il quale chiede di decidere la vertenza non con una eventuale pronuncia di estinzione del giudizio per intervenuta cessata materia del contendere per i disposti sgravi dichiarati dal Comune, ma con sentenza di rigetto del ricorso, si osserva che i provvedimenti di discarico ( 9.11.22, 16.5.23 e 10.3.23) sono riferiti non alle spese di lite ma a tre accertamenti tra cui l'accertamento per le spese di lite relativamente alla sentenza precitata sull'IMU 2015.
Effettivamente come sostenuto dal ricorrente gli sgravi non si riferiscono all'importo in controversia. Di contro lo sgravio dell'importo in intimazione che il Comune riferisce aver operato ma che al ricorrente non era pervenuto nonostante istanza in autotutela contenente le ragioni di merito fondanti la propria richiesta di annullamento della intimazione, non può essere messo in dubbio sia stato effettivamente disposto, sia pure tardivamente, dal momento che lo stesso Comune ha sostanzialmente receduto dall'esigere il carico di cui alla intimazione proprio menzionando intervenuti sgravi. Peraltro la cartella neppure è prodotta in atti.
In sostanza, la pretesa tributaria sulla debenza delle spese di lite intimate è venuta a cadere avendo il
Comune, nel recedere dalla pretesa, asserito di aver accolto le osservazioni e richieste contenute nella istanza in autotutela a suo tempo già presentata in data 06.12.2024 ampiamente riportate in atti ma evidentemente ha mancato di procedere allo sgravio presso il Concessionario il quale aveva proceduto a notificare la intimazione.
In conclusione il ricorso è accolto. Le spese di lite sono poste a carico degli enti convenuti per le ragioni esposte in motivazione.
P.Q.M.
Il ricorso è accolto. Le spese di giudizio sono poste a carico delle parti resistenti Comune di Anzio e AdER in solido tra loro da liquidarsi complessivamente in euro 664,80 oltre accessori di legge in favore dell' Avvocato Difensore_1 difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma il 16 ottobre 2025 Il Giudice monocratico Maria laura Petrongari