Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 07/01/2026, n. 150
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica degli atti prodromici

    La Corte rileva che dagli atti non risulta depositata la prova della avvenuta notifica della cartella esattoriale, pertanto il ricorso è fondato.

  • Accolto
    Sostanziale recesso del Comune dalla pretesa

    La Corte osserva che i provvedimenti di sgravio dichiarati dal Comune non si riferiscono all'importo in controversia relativo alle spese di lite, ma che il recesso del Comune dalla pretesa, pur tardivo, rende la pretesa tributaria sulla debenza delle spese di lite intimate venuta a cadere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 07/01/2026, n. 150
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 150
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo