Art. 12.
Nei casi di aggravamento delle infermita' per le quali sia gia' stato concesso trattamento privilegiato ordinario o per le quali sia stato emesso provvedimento negativo perche' le infermita' non erano valutabili ai fini della classificazione, l'invalido civile o militare puo' far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda e' respinta, essa puo' essere rinnovata non piu' di due volte per la stessa infermita'.
Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la competente commissione medica dichiari che l'invalidita', sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata, purche' tale giudizio sia confermato dall'autorita' sanitaria superiore. Qualora la rivalutazione proposta superi almeno di due categorie la precedente assegnazione, detta autorita' sanitaria deve pronunciarsi su visita diretta.
In caso di aggravamento o di rivalutazione, la nuova pensione od il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oppure, qualora risulti piu' favorevole, dalla data della visita collegiale di prima istanza ed e' pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile gia' riscosso dall'interessato dopo la detta decorrenza.
Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita medica disposta per accertare il denunciato aggravamento dell'invalidita' entro tre mesi dalla convocazione, gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati che a seguito di nuova domanda da parte dell'invalido. L'eventuale piu' favorevole trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa. Le competenti commissioni mediche debbono osservare la procedura indicata nel quarto comma dell'articolo 9 della presente legge.
Nel caso di nuova liquidazione di indennita' per una volta tanto, quest'ultima e' concessa in aggiunta a quella precedentemente goduta e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al secondo comma dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 , e successive modificazioni.
Nel caso in cui al titolare spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione od assegno rinnovabile per periodi in cui sia stata gia' liquidata indennita' per una volta tanto, l'importo dell'indennita' stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero e' effettuato sui ratei successivi, secondo le norme contemplate dall'ottavo comma dell'articolo 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Resta impregiudicata la facolta' per gli invalidi provvisti di assegni di incollocabilita' - di cui al precedente articolo 6 - di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidita' di servizio ai sensi delle norme contenute nel presente articolo.
Nei casi di aggravamento delle infermita' per le quali sia gia' stato concesso trattamento privilegiato ordinario o per le quali sia stato emesso provvedimento negativo perche' le infermita' non erano valutabili ai fini della classificazione, l'invalido civile o militare puo' far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda e' respinta, essa puo' essere rinnovata non piu' di due volte per la stessa infermita'.
Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la competente commissione medica dichiari che l'invalidita', sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata, purche' tale giudizio sia confermato dall'autorita' sanitaria superiore. Qualora la rivalutazione proposta superi almeno di due categorie la precedente assegnazione, detta autorita' sanitaria deve pronunciarsi su visita diretta.
In caso di aggravamento o di rivalutazione, la nuova pensione od il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oppure, qualora risulti piu' favorevole, dalla data della visita collegiale di prima istanza ed e' pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile gia' riscosso dall'interessato dopo la detta decorrenza.
Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita medica disposta per accertare il denunciato aggravamento dell'invalidita' entro tre mesi dalla convocazione, gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati che a seguito di nuova domanda da parte dell'invalido. L'eventuale piu' favorevole trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa. Le competenti commissioni mediche debbono osservare la procedura indicata nel quarto comma dell'articolo 9 della presente legge.
Nel caso di nuova liquidazione di indennita' per una volta tanto, quest'ultima e' concessa in aggiunta a quella precedentemente goduta e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al secondo comma dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 , e successive modificazioni.
Nel caso in cui al titolare spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione od assegno rinnovabile per periodi in cui sia stata gia' liquidata indennita' per una volta tanto, l'importo dell'indennita' stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero e' effettuato sui ratei successivi, secondo le norme contemplate dall'ottavo comma dell'articolo 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Resta impregiudicata la facolta' per gli invalidi provvisti di assegni di incollocabilita' - di cui al precedente articolo 6 - di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidita' di servizio ai sensi delle norme contenute nel presente articolo.