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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 16/12/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 16.12.2025
Artt. 126, 130 c.p.c., 46 disp. att. c.p.c.
PROCEDIMENTO NR. 408/2025
Parte_1
- PARTE ATTRICE -
Parte_2
[...]
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA -
UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA
EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
All'udienza del 16.12.2025 davanti al Giudice Dr.ssa Valentina Prudente viene chiamata la causa n. 408/2025 e compaiono:
Per 'avv. Pulvirenti Parte_1
Per l'avv. De Ferrari Parte_2
Per e – CONTUMACI Controparte_1 Controparte_2
L'avv. Pulvirenti si oppone all'eccezione di difetto di procura ad agire sollevata da controparte, in quanto la procura è solo all'incasso; evidenzia che la vettura è stata acquistata in data 4.6.24 -doc. 12- e pertanto il non dispone di documentazione relativa al sinistro occorso il 12.12.23, che Parte_1 sarebbe stato onere della controparte produrre. Insiste per la nomina di CTU per ricostruzione della dinamica del sinistro e quantificazione dei danni e per verifica della sovrapponibilità dei danni riportati in esito al precedente sinistro. Evidenzia che è stato richiesto anche pagamento del nolo e del traino del veicolo incidentato. Chiede termine per memorie istruttorie per produrre documentazione relativa al precedente sinistro.
P.Q.M.
IL GIUDICE
Visti gli artt. 189, 281 sexies c.p.c.
SENTITE le parti,
P a g . 1 | 6 RITENUTA la causa matura per la decisione;
DICHIARA chiusa l'istruttoria e
INVITA le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale.
Per l'avv. Pulvirenti precisa le conclusioni come da ricorso chiedendo Parte_1 rimessione della causa in istruttoria con conferimento di CTU come in precedenza specificato e richiama il foglio di pc depositato in data 15.12.25.
Per l'avv. De Ferrari precisa le conclusioni come da comparsa di Parte_2 costituzione e risposta e insiste nelle istanze istruttorie non ammesse.
Terminata la discussione, i procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
P a g . 2 | 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Dr. Valentina Prudente, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 408 dell'anno 2025
Pendente tra
Parte_1 avv.ti PULVIRENTI MICHELE e GIULIANI ELISABETTA parte ricorrente contro
Parte_2 avv. DE FERRARI PAOLA
CI AL – contumace
- contumace Controparte_1 parte resistente sulle seguenti conclusioni: per parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo “contrariis rejectis”, accertata l'esclusiva responsabilità della Sig.ra
, conducente dell'autovettura Fiat Panda tg. DJ 159 JL, di proprietà della Sig.ra Controparte_1
, nella causazione del sinistro di cui alla narrativa che precede, accogliere la presente Controparte_1 domanda e, conseguentemente, condannare la predetta , insieme ed in solido con la di Controparte_1 lei in persona del suo legale rappresentante pro - Controparte_3 tempore, al risarcimento, a favore del Sig. , dei danni riportati dalla propria Parte_1 autovettura OR tg. FZ 980 CM e che si quantificano, detratto l'acconto ricevuto, nella somma di € 33,614,33 IVA compresa per riparazioni all'autoveicolo, € 250,00 Iva compresa per soccorso stradale ed € 700,00 IVA compresa per nolo di vettura sostitutiva, o di quelle maggiori o minori somme ritenute di giustizia e, comunque, provate a seguito della intervenienda istruttoria, oltre ad interessi e
P a g . 3 | 6 rivalutazione monetaria dal giorno del fatto al saldo effettivo. Vinte le spese, spese generali e competenze di causa, con distrazione a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
In via istruttoria come da verbale di udienza del 16.12.25: “Insiste per la nomina di CTU per ricostruzione della dinamica del sinistro e quantificazione dei danni e per verifica della sovrapponibilità dei danni riportati in esito al precedente sinistro”.
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, premessa ogni opportuna declaratoria in ordine alla procedibilità della domanda:
a) in tesi: respingere in toto la domanda formulata per le motivazioni in atti;
b) in ipotesi: accertare e dichiarare che la somma pari ad € 8.750,00 versata da prima Parte_2 dell'instaurazione del giudizio, è satisfattiva di ogni danno subito dal Sig. che sia Parte_1 causalmente riconducibile al sinistro in discussione;
conseguentemente respingere qualsivoglia domanda di condanna al risarcimento di una somma superiore a quella sopra precisata. c) in denegata ipotesi subordinata: liquidare il danno subito dal Sig.
nei limiti del giusto, provato e legittimamente richiesto tenuto conto della somma Parte_1 già liquidata pari ad € 8.750,00;
d) con vittoria delle spese di lite, in denegata ipotesi compensazione quanto meno parziale.”
In via istruttoria come da verbale del 16.12.25: “insiste nelle istanze istruttorie non ammesse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa trae origine dal sinistro occorso in data 7.6.24, in cui l'autovettura OR tg. FZ 980 CM, di proprietà di e condotta da aveva subito danni ascrivibili a Parte_1 Persona_1 CP_1
, conducente della Fiat Panda tg. DJ 159 JL, di proprietà di .
[...] Controparte_1
Al di là delle formule di stile impiegate, la compagnia assicurativa convenuta non contesta l'an e la dinamica del sinistro, ma unicamente il quantum, ritenendo satisfattiva la somma già corrisposta, pari a
€ 8.750,00.
Posto che le prove orali richieste sono del tutto superflue, in quanto volte a ricostruire la dinamica dell'incidente – incontestata – e che l'ordine di esibizione di verbali della Polizia Municipale non può essere accolto, non solo attesa la superfluità, in quanto la dinamica è pacifica, ma anche alla luce del rilievo per cui gli stessi, in quanto atti pubblici, avrebbero potuto essere reperiti e prodotti dalla parte interessata, deve evidenziarsi che il ricorrente produce, quanto alla prova del danno patito, i doc. da 2 a 8 allegati a ricorso. In particolare, si tratta di:
- Doc. 2: fattura n. 70 del 10.3.25 per spese di riparazioni OR tg. FZ 980 CM per € 38.743,33 che reca come modalità di pagamento la dicitura “contanti” e termine di scadenza il 10.3.25 (cioè il giorno stesso di emissione della fattura), il che, evidentemente, non può essere, atteso il limite all'utilizzo del contante e non essendo stato prodotto alcun bonifico comprovante il pagamento;
- Doc. 3: preventivo del 7.8.24 relativo a OR CA, di cui non è indicata la targa, né la data del sinistro (il relativo spazio è lasciato in bianco) e quindi non univocamente riferibile al veicolo e al fatto per cui è causa, documento che, peraltro, non comprova alcun esborso;
- Doc. 4: fattura n. 80/2024 per l'importo di € 1977, che risultano versati a mezzo bonifico in data 4.7.25 relativi a intervento su OR CA tg. FZ 980 CM;
P a g . 4 | 6 - Doc. 5: fattura n. 147 del 18.9.24 per € 3630, scarsamente leggibile, che non reca alcun riferimento al veicolo e all'eventuale sinistro, né è quietanzata;
- Doc. 6: fattura n. 40 dell'11.2.25 per spese di soccorso stradale della OR CA tg. FZ 980 CM per € 250, pagati in contanti in data 11.2.25;
- Doc. 7: fattura n. 41 dell'11.2.25 per € 700, pagati in contanti in pari data, per noleggio auto sostitutiva Fiat Panda;
- Doc. 8: contratto di noleggio della Fiat Panda. Deve poi darsi atto che la convenuta ha allegato come la OR CA sia stata coinvolta in altro sinistro, temporalmente contiguo a quello di cui si tratta, e che in esso abbia riportato danni non meglio precisati, di talché eventuali ulteriori interventi sul mezzo non potrebbero essere eziologicamente ricondotti al sinistro del 7.6.24 (cfr. pag. 6 comparsa: “Da indagini documentali svolte presso , CP_4 risulta che la OR sia rimasta coinvolta in un precedente sinistro accaduto il 12.12.2023, denunciato il 22.12.23 e definito il 22.09.2025, ovvero in data successiva all'accadimento in discussione”). Tale fatto, oltre che documentalmente provato (doc. 5 resistente) non è stato contestato dal che sul Parte_1 punto non ha svolto alcun rilievo e, anzi, l'ha confermato all'udienza del 16.12.25.
Ne consegue che una CTU, su queste premesse, sarebbe, da un lato, volta a supplire all'onere della prova a cui la parte ricorrente non ha adempiuto, cioè a provare danni rispetto ai quali non ha fornito Parte_1 dimostrazione – se non nei termini di cui infra- e, dall'altro, inutile, in quanto funzionale a ricostruire la dinamica del sinistro, che non è contestata.
In definitiva, risultano unicamente gli esborsi di cui ai doc. 4, 6 e 7, per un totale di € 2927, ampiamente inferiore alla somma già riconosciuta da Parte_2
La domanda deve pertanto essere respinta.
Le spese di lite sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri di cui al citato decreto, con la riduzione del 50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte):
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.810,00
RIDUZIONI ( 50 % sul compenso per art. 4 c. 1 ult. parte)
Compenso al netto delle riduzioni € 2.905,00
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, azione, difesa disattesa, sulla domanda di contro , Parte_1 Controparte_5 Controparte_1 CP_1
, così dispone:
[...] rigetta la domanda;
P a g . 5 | 6 condanna lla rifusione nei confronti di elle spese Parte_1 Parte_2 di lite, che liquida in € 2905 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se e come dovuti per legge.
MASSA, li 16/12/2025
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
P a g . 6 | 6