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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
GROSSI FRANCESCO, Giudice
in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6456/2022 depositato il 08/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Int. Bacini Dello ON EN - 94017400782
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica Int. Bacini Dello ON EN
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12654385 CONSORZIO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello ON EN ed a Area S.r.l., ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, avente ad oggetto il contributo consortile per l'anno 2020, eccependo:
1) il difetto di notifica dell'atto presupposto;
2) la mancanza del beneficio fondiario;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Consorzio non si è sono costituito in giudizio.
Area s.r.l. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dirimente ai fini dell'accoglimento del ricorso è l'eccezione circa la mancanza di beneficio fondiario per i terreni oggetto del tributo.
Sul punto si rileva che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, in assenza di “perimetro di contribuenza” o in assenza del piano di classifica o, ancora, in caso di mancata valutazione dell'immobile del contribuente nel piano di classifica, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio, sia il conseguimento, da parte del fondo del contribuente, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite.
Al contrario, qualora vi siano un “perimetro di contribuenza” e un “piano di classifica” inclusivi dell'immobile del contribuente spetta al contribuente/ricorrente, che affermi l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e, segnatamente, la non esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste.
Il ricorrente, pertanto, non può limitarsi ad eccepire una mera negazione del beneficio fondiario, poiché il vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. (Cass. n. 11431/2022, n. 23320/2014, n. 13167/2014, n. 4761/2012, n.
17066/2010, 26009/2008).
Da tutto quanto innanzi discende che, a fronte dell'inserimento dell'immobile del contribuente nel perimetro consortile, grava, come si è detto, sul contribuente medesimo l'onere di superare la presunzione relativa di vantaggiosità specifica, mediante idonea prova contraria (ex multis Cass. nn. 23542/2019 e 18387/2019).
Nel caso che ci occupa, a sostegno della dedotta mancanza del beneficio, il ricorrente ha regolarmente prodotto in giudizio una perizia tecnica a firma del Geologo Nominativo_1 dalla quale emerge che i terreni non fruiscono di alcun servizio o beneficio diretto o indiretto da parte del Consorzio di bonifica. Tale circostanza non è stata confutata dai convenuti in giudizio.
Per il motivo suesposto, il ricorso deve essere accolto.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro
233,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 23.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Loredana De Franco dott.ssa Rosangela Viteritti
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
GROSSI FRANCESCO, Giudice
in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6456/2022 depositato il 08/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Int. Bacini Dello ON EN - 94017400782
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica Int. Bacini Dello ON EN
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12654385 CONSORZIO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello ON EN ed a Area S.r.l., ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, avente ad oggetto il contributo consortile per l'anno 2020, eccependo:
1) il difetto di notifica dell'atto presupposto;
2) la mancanza del beneficio fondiario;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Consorzio non si è sono costituito in giudizio.
Area s.r.l. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dirimente ai fini dell'accoglimento del ricorso è l'eccezione circa la mancanza di beneficio fondiario per i terreni oggetto del tributo.
Sul punto si rileva che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, in assenza di “perimetro di contribuenza” o in assenza del piano di classifica o, ancora, in caso di mancata valutazione dell'immobile del contribuente nel piano di classifica, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio, sia il conseguimento, da parte del fondo del contribuente, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite.
Al contrario, qualora vi siano un “perimetro di contribuenza” e un “piano di classifica” inclusivi dell'immobile del contribuente spetta al contribuente/ricorrente, che affermi l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e, segnatamente, la non esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste.
Il ricorrente, pertanto, non può limitarsi ad eccepire una mera negazione del beneficio fondiario, poiché il vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. (Cass. n. 11431/2022, n. 23320/2014, n. 13167/2014, n. 4761/2012, n.
17066/2010, 26009/2008).
Da tutto quanto innanzi discende che, a fronte dell'inserimento dell'immobile del contribuente nel perimetro consortile, grava, come si è detto, sul contribuente medesimo l'onere di superare la presunzione relativa di vantaggiosità specifica, mediante idonea prova contraria (ex multis Cass. nn. 23542/2019 e 18387/2019).
Nel caso che ci occupa, a sostegno della dedotta mancanza del beneficio, il ricorrente ha regolarmente prodotto in giudizio una perizia tecnica a firma del Geologo Nominativo_1 dalla quale emerge che i terreni non fruiscono di alcun servizio o beneficio diretto o indiretto da parte del Consorzio di bonifica. Tale circostanza non è stata confutata dai convenuti in giudizio.
Per il motivo suesposto, il ricorso deve essere accolto.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro
233,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 23.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Loredana De Franco dott.ssa Rosangela Viteritti