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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20080/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20080/2023
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. CARLINI SILVIA, presso cui è elettivamente Parte_1 domiciliata come da procura in atti in forza di procura
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana VITI, presso cui è Controparte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte di cui al verbale di udienza del 30.01.2025.
Per il P.M.
Visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Marocco il Parte_1 Controparte_1
20/07/2010. Dal matrimonio è nata una figlia: nata a [...] il [...]. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Torino in data 12/01/2023.
Con ricorso depositato il 21/11/2023, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n.
55. Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto affidamento, collocazione e mantenimento della prole minorenne.
Si costituiva in giudizio on opponendosi alla domanda di scioglimento Controparte_1 del matrimonio.
All'udienza del 30.01.2025, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
all'esito del tentativo di conciliazione, le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei termini di cui al verbale di udienza.
I difensori hanno concluso chiedendo il recepimento del suddetto accordo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1 iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di Parte_1 ordinaria amministrazione;
DISPONE che orrisponda a a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia minore, assegno di euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, a partire dal mese di febbraio 2025 oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”;
DISPONE che orrisponda, con un piano di rientro, a Controparte_1 Parte_1 la somma non versata da settembre 2024 a gennaio 2025 previa verifica.
DISPONE la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali ed Controparte_2
per un periodo di 6 mesi.
[...]
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20080/2023
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. CARLINI SILVIA, presso cui è elettivamente Parte_1 domiciliata come da procura in atti in forza di procura
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana VITI, presso cui è Controparte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte di cui al verbale di udienza del 30.01.2025.
Per il P.M.
Visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Marocco il Parte_1 Controparte_1
20/07/2010. Dal matrimonio è nata una figlia: nata a [...] il [...]. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Torino in data 12/01/2023.
Con ricorso depositato il 21/11/2023, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n.
55. Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto affidamento, collocazione e mantenimento della prole minorenne.
Si costituiva in giudizio on opponendosi alla domanda di scioglimento Controparte_1 del matrimonio.
All'udienza del 30.01.2025, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
all'esito del tentativo di conciliazione, le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei termini di cui al verbale di udienza.
I difensori hanno concluso chiedendo il recepimento del suddetto accordo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1 iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di Parte_1 ordinaria amministrazione;
DISPONE che orrisponda a a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia minore, assegno di euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, a partire dal mese di febbraio 2025 oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”;
DISPONE che orrisponda, con un piano di rientro, a Controparte_1 Parte_1 la somma non versata da settembre 2024 a gennaio 2025 previa verifica.
DISPONE la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali ed Controparte_2
per un periodo di 6 mesi.
[...]
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.