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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/11/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 150/2024
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa LL MA Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
nella causa iscritta al n. R.G. 150/2024, promossa da
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, dall' Avv.to GIULIO GUARNIERI ( ) ed C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
APPELLANTI contro
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO LAZZINI
( ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, C.F._5 giusta procura in atti;
APPELLATO
sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza del 21.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
1. , e notificavano a Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Contr (di seguito, solo o atto di precetto, Controparte_1 CP_1 intimando a quest'ultima di provvedere al pagamento di € 940.307,73, quale somma capitale portata dalla sentenza n. 253/2022 della Corte d'appello di
Genova, con espressa riserva di richiedere in altra e separata sede il pagamento degli interessi legali. Contr
proponeva opposizione avverso il predetto precetto, contestando: l'inesigibilità del credito per mancata presentazione della dichiarazione di successione da parte dei coeredi;
l'infondatezza della pretesa di frazionare il credito, separando quello per capitale (di cui al precetto) da quello per interessi;
la necessità, per procedere al pagamento, del consenso di tutti gli eredi, e dunque anche del coerede , Persona_1 stante anche la presenza di una procedura di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata di . Persona_2
, e si costituivano in giudizio Parte_1 Parte_3 Parte_2 contestando gli avversi motivi di opposizione.
Nelle more del giudizio, con ordinanza del 15.9.23 la Corte d'appello di Genova sospendeva la provvisoria esecutività della sentenza 253/2022; pertanto, le parti richiedevano la pronuncia di cessata materia del contendere.
Con sentenza n. 1344/2023 resa in data 1.12.2023, il Tribunale di Lucca dichiarava cessata la materia del contendere tra le parti e condannava gli opposti al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'opponente Controparte_1 liquidate in € 1.686,00 per contributo unificato, € 27,00 per diritti di cancelleria, €
11.000,00 per compenso professionale, oltre maggiorazione spese generali, CAP e IVA.
Rilevava, in particolare, il primo giudice che in mancanza di accordo tra le parti risultava necessario procedere al regolamento delle spese processuali in base al principio di soccombenza virtuale. Secondo il Tribunale nella fattispecie trovava applicazione «il disposto dell'art. 48 comma 3 e 4 del D.lgs. 346/1990 (Testo Unico Donazioni e
Successioni, di seguito solo TUS), secondo cui “3. I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni
2 suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all'ufficio del registro competente, entro dieci giorni, l'avvenuto pagamento dei crediti di cui all'art. 12, lettere
d) ed e)".»: dunque, essendo fondata l'eccezione di inesigibilità del credito opposta dalla i andavano condannati al pagamento Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che venivano liquidate tenuto conto della limitata fase istruttoria e decisionale.
2. Avverso la sentenza n. 1344/2024 del Tribunale di Lucca hanno proposto appello i , evidenziando il loro interesse all'impugnazione, sia con riferimento Parte_1 al tempo delle difese iniziali avverso l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dalla sia ancora oggi giacché, pur essendo stata provvisoriamente sospesa CP_1 da altro giudice l'efficacia esecutiva della sentenza costituente il titolo esecutivo, rimarrebbe sempre attuale l'interesse dei a contestare il decisum del Parte_1
Tribunale di Lucca in punto di affermata loro soccombenza virtuale per mancata inclusione delle somme precettate nella denuncia di successione, potendo essi avviare un nuovo atto di precetto sulla base di quella stessa sentenza – titolo esecutivo una volta che questa dovesse riacquistare la sua efficacia esecutiva all'esito del giudizio di revocazione pendente presso la Corte di appello Genova.
Ciò premesso, gli appellanti hanno dedotto i seguenti motivi:
I) “Nullità della sentenza per motivazione meramente apparente”
La sentenza impugnata sarebbe basata su una motivazione che non è tale, in quanto ancorata unicamente alla mera riproduzione asettica e lessicale della norma di legge ritenuta applicabile, senza alcuna sua interpretazione giuridica e, soprattutto senza alcun confronto critico con le possibili diverse opzioni ermeneutiche prospettate dagli opposti, con conseguente nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente.
II) “Violazione e falsa applicazione art. 48 comma 3 e 4 del D.lgs. 346/1990”
La decisione sarebbe errata anche nel merito, in quanto non avrebbe saputo cogliere la vera portata precettiva della norma di cui al cit. art. 48 TUS rispetto al caso concreto, da valutare nel contesto sistematico di tutte le altre norme di cui al cit. D.lgs, colpevolmente ignorate. Dalla ratio e dalla lettera della norma invocata ex adverso si potrebbe desumere agevolmente che il campo di applicazione dell'art. 48, comma 3 cit. sarebbe la sola liquidazione di somme da parte di banche o di altri intermediari finanziari che, essendo pacificamente detentori o debitori del de cuius, si trovano nella condizione di dover pagare agli eredi tali valori. Quando invece il pagamento discende da una
3 pronuncia di condanna giudiziale che obblighi ope judicis la banca alla relativa liquidazione, allora quella norma cederebbe il passo all'efficacia immediatamente esecutiva della sentenza di condanna, anche perché la pretesa fiscale esercitabile sulle somme dovute è in tal caso resa possibile dall'obbligatorio invio di una specifica comunicazione all'Ufficio del registro da parte del debitore ( v. ultima parte comma 3 art. 48 cit.), come anche dall'invio della sentenza ex lege all'erario da parte del cancelliere. Questa differenza strutturale non sarebbe stata affatto colta dal Tribunale: nel secondo caso, infatti, le somme oggetto di condanna, in quanto attinenti a un credito contestato dalla Banca e in quanto non ancora definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato o con atto di transazione, non farebbero ancora parte dell'asse ereditario, con conseguente insussistenza dell'obbligo di indicarli in denuncia di successione, fermo restando che l'erario sarebbe comunque messo nelle condizioni di valutare se esercitare o meno subito la pretesa fiscale in punto di imposta sulle successioni sulla sola base della specifica comunicazione prevista dall'ultima parte art. 48 comma 3 TUS o anche dalla sentenza trasmessagli ex lege dal cancelliere.
Sottolinea la parte appellante, che l'art. 11 del Dlgs 346/90 al comma 1 lettera b) inserisce nell'attivo ereditario (quindi oggetto di denuncia fiscale di successione) i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome, ma nel caso di specie la sia prima che dopo la morte di CP_1 Per_2
, non aveva mai dato alcuna risposta alle richieste di consistenza dei rapporti ivi
[...] intrattenuti dal de cuius, ed anzi aveva sempre affermato che le somme portate in precetto sarebbero state confluite in libretti al portatore che lo stesso depositante Per_2
avrebbe estinto quando era in vita. I valori in questione, anche alla luce di quanto
[...] disposto simmetricamente dal successivo art. 12 lettera d) laddove afferma che i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione non fanno parte dell'attivo ereditario fino a quando la loro sussistenza non sia stata riconosciuta con un provvedimento giudiziale o con transazione, non potevano per tali ragioni essere ancora inseriti nella denuncia di successione, trattandosi di poste attive ancora sub iudice.
Come affermato dalla Corte di cassazione, invero, “ …la ratio della provvisoria esclusione dall'attivo ereditario dei crediti giudizialmente contestati è, infatti, che essi, all'esito del giudizio, possono anche essere ritenuti insussistenti, onde il legislatore ha ritenuto opportuno non computarli nell'attivo fino a quando la loro sussistenza non sia accertata ma, una volta intervenuto l'accertamento, essi rientrano nell'attivo ereditario ad ogni effetto…”. (Cass. sent. n. 6908 del 20.3.2013; cfr. Cass. n. 1518/1996, Cass.
14783/2011, Cass. 30755/2011 e Cass. n. 32775/2022). Anche l'Agenzia delle Entrate,
4 in riposte a interpello b. 147/2022, avrebbe confermato che in presenza di un provvedimento esecutivo giudiziale deve prevalere quest'ultimo ai fini del pagamento ivi previsto e non la denuncia di successione.
In conclusione, sostengono gli appellanti, la originaria denuncia di successione era stata presentata a suo tempo sulla base di quello che gli eredi sapevano, in assenza di una Contr qualsiasi dichiarazione di consistenza del sulle somme in questione e la mancata presenza in tale atto dei crediti bancari oggetto di causa era dovuto soltanto all'atteggiamento negazionista ed ostruzionistico portato avanti dalla come del CP_1 resto accertato con la sentenza di condanna della Corte d'appello di Genova.
Pur trattandosi di ulteriori argomenti non presi in esame dal Tribunale, la parte appellante ha richiamato le proprie difese circa gli altri motivi di opposizione della CP_1 non solo per completezza difensiva, ma anche perché la loro confutazione potrebbe portare se non altro ad una possibile compensazione integrale delle spese di causa o quantomeno ad una loro drastica riduzione da valutarsi anche in ipotesi di reciproca soccombenza virtuale.
1) L'assunto per cui sarebbe stato necessario il consenso di tutti gli eredi per eseguire il pagamento dovuto per sentenza sarebbe infondato, temerario e non deducibile in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di argomento sollevato dalla in CP_1 entrambi i gradi di merito, e in quelle sedi respinto, sul presupposto che in materia non vi è affatto litisconsorzio necessario, ben potendo anche un solo coerede esercitare e riscuotere l'intero credito ereditario, salvo poi provvedere in sede di divisione ereditaria con gli altri coeredi alla eventuale suddivisione per quote di tale credito, previa reciproca rendicontazione delle spese sostenute nell'interesse della comunione ereditaria ex art. 723 c.c.
2) Del pari infondata sarebbe l'eccezione di abusivo frazionamento del credito. È vero che il precetto era stato notificato, in data 19.4.2022, per la sola parte capitale di cui alla sentenza di condanna e per le spese di lite ivi liquidate, e non anche per interessi legali, ma perché controparte aveva già proposto, in data 15.3.2022, istanza di correzione di errore materiale della sentenza proprio in punto di esatta decorrenza degli interessi legali, che nella versione originaria della sentenza era stata indicata nell'
8.6.2000 e che poi era nella data 8.6.2010 come da ordinanza del 26.5.2022 in atti.
Quindi l'atto di precetto era stato limitato al solo importo capitale al fine di evitare inutili opposizioni qualora si fossero intimati interessi sull'una o sull'altra possibile data di decorrenza degli interessi, per come enucleabile dalla sentenza.
5 3) Neppure era fondato il motivo di opposizione a precetto fondato sull'esistenza di presunti debiti ereditari ancora da liquidare e sulla pendenza della procedura di liquidazione concorsuale, mancando qualunque prova sull'effettiva sussistenza di debiti ereditari ed essendo la carente di legittimazione processuale a far valere in senso CP_1 ostativo alla condanna la presunta “pendenza” di una procedura di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata;
sarebbe in ogni caso responsabilità dei precettanti rispondere delle somme incassate a fronte di ipotetici creditori dell'eredità.
La parte appellante ha dunque chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia la
Corte di appello di Firenze, respinta ogni avversa domanda e in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza impugnata in punto di affermata soccombenza virtuale e, per l'effetto, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite. Vinte le spese del grado da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.” Contr 3. Si è costituita in primo luogo eccependo l'inammissibilità dell'appello, avendo la controparte dichiarato essere suo interesse proporre appello non solo “in punto di spese per asserita soccombenza virtuale” ma “anche perché è interesse degli appellanti avere una pronuncia a riguardo della esigibilità/inesigibilità del credito
a mente del cit. art. 48 TUS al fine di fare chiarezza sul punto sin da ora, e quindi evitare che le medesime questioni debbano essere nuovamente affrontate in un nuovo giudizio di opposizione ex art. 615 cpc allorquando, in un prossimo futuro, la sentenza/titolo esecutivo riprenderà la sua efficacia esecutiva all'esito del pendente giudizio di revocazione”.
Sostiene la che, come noto, la sentenza che dichiara cessata la materia del CP_1 contendere è di carattere meramente processuale ed è inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere nel relativo giudizio;
ne consegue che l'impugnazione intesa a modificare soltanto la motivazione della sentenza, deve ritenersi inammissibile, difettando in tal caso un interesse attuale ad ottenere la rimozione di eventuali accertamenti contenuti nella suddetta pronuncia. E poiché l'impugnazione nulla dice sulle ragioni della asserita (e soltanto affermata) erroneità della disposta condanna alle spese, tutti i motivi di appello sarebbero inammissibili per carenza di interesse e, comunque, per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., con conseguente declaratoria di inammissibilità. Invero, il Tribunale di Lucca aveva chiaramente motivato la propria decisione sulla soccombenza virtuale, da individuare in base ad una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Sarebbe il dato testuale dell'art. 48, commi 3 e 4 del D.Lgs. 346/1990 ad escludere che la quale CP_1
6 debitrice a seguito della sentenza della Corte di appello di Genova, potesse procedere al pagamento di quanto dovuto, quale credito ereditario, in forza del titolo in questione, in assenza della presentazione della dichiarazione di successione, anche integrativa, relativa al credito ereditario de quo, che i signori si erano sempre Parte_1 pervicacemente rifiutati di presentare. Peraltro, la parte appellata non hanno indicato quali sarebbero le ragioni (ai sensi dell'art. 92 c.p.c.) della, pur invocata, compensazione, con conseguente inammissibilità dell'appello anche per violazione dell'art. 342 c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., pur dopo l'intervento della Corte Costituzionale n. 92, comma 2, c.p.c.
Nel merito, la parte appellata ha dedotto quanto segue.
L'interpretazione sulla portata dell'art. 48, n. 3 e 4, D.Lgs. 346/1990, offerta dalla controparte, non troverebbero alcun riscontro nella normativa richiamata né nelle pronunce giurisprudenziali ex adverso invocate;
in particolare, la sentenza della
Cassazione n. 6908/2013 non farebbe affatto riferimento al passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento del credito ereditario, occorrendo peraltro distinguere tra attivo ereditario e dichiarazione di successione. D'altra parte, l'art. 28, comma 6 del d.lgs. 346/1990 stabilisce che “se dopo la presentazione della dichiarazione di successione sopravviene un evento che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa” e in base all'art. 29, lett. g, d.lgs. 346/1990 nella dichiarazione di successione devono risultare i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalità dei debitori. I debitori del defunto (nel caso di specie, la non possono pagare le somme dovute se non CP_1 viene fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione o integrativa, con l'indicazione del credito ereditario (art. 48, n. 3 d.lgs. 346/1990) e il debitore che viola siffatto divieto incorre nella (ingente) sanzione di cui all'art. 53, comma 2, D.Lgs. 346/1990. Peraltro, se fosse corretta l'interpretazione avversaria, non si spiegherebbe il disposto dell'art. 42, lett. e) D.Lgs. 346/1990, il quale stabilisce che
“deve essere rimborsata, unitamente agli interessi, alle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati, l'imposta risultante pagata o pagata in più a seguito di sopravvenuto mutamento della devoluzione ereditaria”, né quello del successivo art. 43, in base al quale le imposte si applicano in base alle disposizioni testamentarie “anche se impugnate giudizialmente”.
7 Quanto alle riproposte difese relative agli altri motivi di opposizione al precetto, la parte appellante ometterebbe di considerare che (a) la sentenza impugnata è una sentenza in rito;
che (b) ai fini della condanna alle spese, è risultata assorbente, in quanto totalmente fondata, l'eccezione di inesigibilità del credito e che (c) tra le ragioni che giustificano la compensazione delle spese, non rientra la infondatezza, se del caso, di alcune argomentazioni difensive spiegate dalla parte totalmente vittoriosa. Dunque, le predette difese (indicate nell'atto di impugnazione come “altri motivi di appello”), sarebbero inammissibili per carenza di interesse e inconferenti. Contr ha dunque chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “1. in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto, per carenza di interesse e per carenza di specificità dei motivi di impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; 2. nel merito rigettare interamente l'appello proposto, perché infondato in fatto ed in di-ritto, per tutti i motivi sopra esposti, con conferma della sentenza impugnata;
3. in ogni caso, condannare della parte appellante alla refusione in favore della appellata delle spese, competenze e onorari del presente giudizio di appello.”
4. Con le note conclusionali autorizzate le parti si sono riportate alle rispettive difese.
La parte appellante ha precisato, in punto di spese, che il giudice avrebbe dovuto in via principale negare la soccombenza dei o, in subordine, valutare la Parte_1 compensazione delle spese di lite, sia per l'assoluta novità della questione (poiché non risultano precedenti giurisprudenziali specifici) o valutando come un'interpretazione dell'art. 48 TUS quale adottata dal primo giudice si esporrebbe a gravi censure di incostituzionalità per violazione degli artt. 24, 3, 42 e 53 Cost. Il Tribunale avrebbe dovuto altresì considerare come il solo soggetto abilitato a integrare la denuncia di successione per eventi sopravvenuti sia colui che ebbe a presentarla originariamente, cioè nel caso in esame dal coerede . Inoltre, si sarebbe dovuto considerare Persona_3 che , già moglie del de cuius , vantava sulle somme Controparte_4 Persona_2 depositate presso la Banca dal marito un diritto di comunione legale “de residuo” ex art. 177 c.c. pari al 50%, quota rispetto alla quale non vi sarebbe alcun onere di integrazione della denuncia di successione, trattandosi di un diritto proprio.
All'udienza del 21.10.2025 le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi atti;
inoltre, la Banca ha chiesto, ex art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni offensive contenute nelle memorie difensive di controparte alle pagg. 3, 17 - 19 dove si addebita alla Banca medesima un “comportamento illecito”, la “collusione con l'altro coerede ”, nonché un comportamento “spregiudicato ed illegittimo” oltre che Persona_1
8 “scorretto e posto in mala fede” che avrebbe “indotto in inganno la Corte”. Quindi la
Corte ha riservato il deposito della decisione nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ritenuto in diritto
Va premesso che, com'è pacifico: “La declaratoria di cessazione della materia del contendere o la valutazione di soccombenza virtuale per la liquidazione delle relative spese di lite non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto della controversia, né possono precluderne la riproposizione in diverso giudizio.” (Sez. 3, Sentenza n. 17312 del 31/08/2015; cfr. anche Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 1695 del 24/01/2018: “La pronuncia che dichiara la cessazione della materia del contendere ha carattere meramente processuale ed è inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio.”)
Dunque, l'impugnazione proposta dai può ritenersi ammissibile soltanto in Parte_1 quanto finalizzata a ottenere la riforma della statuizione relativa alla condanna alle spese di lite, idonea al passaggio in giudicato.
Perciò, è infondata l'eccezione avanzata dalla parte appellata di inammissibilità dell'appello, purché da intendere proposto nei soli termini sopra precisati e non anche in funzione di una possibile nuova azione esecutiva che i dovessero Parte_1 esercitare in futuro.
Ciò premesso, i motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, essendo entrambi fondati su un'interpretazione dell'art. 48 TUS diversa da quella fatta propria dal Tribunale, con conseguente asserita erroneità della pronuncia, basata sulla c.d. “soccombenza virtuale” dei , di condanna alle Parte_1 spese di lite in favore della Banca.
Ebbene, ritiene la Corte, che, pur sembrando in effetti quella adottata dal primo giudice la soluzione ermeneutica più corretta della normativa in materia (poiché il TUS sembra imporre di inserire nella denuncia di successione anche i crediti “contestati giudizialmente”, senza particolari eccezioni), tuttavia il primo giudice ben avrebbe potuto ritenere la sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni” per compensare per intero tra le parti le spese di lite. È indubbia, infatti, la peculiarità della questione trattata, dovendo nello specifico valutarsi se la previa integrazione della dichiarazione di successione sia necessaria, ai fini della riscossione, anche nel caso in cui il credito, del tutto ignorato dagli eredi al momento dell'apertura della successione, sia stato poi accertato con sentenza di merito non ancora passata in giudicato. Trattasi, invero, di questione su cui non sono dati precedenti giurisprudenziali specifici e rispetto alla quale
9 la difesa degli opposti ha speso argomenti non privi di ragionevolezza, facendo riferimento, da un lato, gli obblighi che conseguono alle statuizioni di condanna pronunciate dall'autorità giudiziaria, e dall'altro, alla situazione di provvisorietà correlata a un pagamento suscettibile di restituzione totale o parziale, ove la sentenza azionata in via esecutiva fosse riformata in sede di impugnazione. Peraltro, va altresì considerato come la Banca avesse fondato la propria opposizione anche su argomenti palesemente infondati che, pur risultando assorbiti dalla soluzione fatta propria dal Tribunale, hanno tuttavia costretto la controparte, in primo grado, a spendere le proprie difese anche in relazione ad essi: ci si riferisce, in particolare, all'assunto – smentito da pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo, Cass. n. 10585/2024) - relativo al necessario consenso di tutti gli eredi per la riscossione del credito portato in sentenza nonché all'invocato divieto di frazionamento del credito per essere stata precettata solo la parte capitale, per quanto la scelta dei precettanti fosse giustificata dall'essere ancora sub iudice, perché oggetto di procedura di correzione di errore materiale, la questione della esatta decorrenza degli interessi legali.
La sentenza impugnata va dunque riformata nel senso di compensare integralmente tra le parti le spese del primo grado.
Quanto alla richiesta avanzata dalla parte appellata di cancellazione ex art. 89 c.p.c., ritiene la Corte che essa vada disattesa. Il riferimento alla controversia oggetto della sentenza costituente il titolo esecutivo azionato dai , invero, è stato svolto Parte_1 dalla difesa dei medesimi in termini particolarmente critici, ma senza travalicare le loro esigenze difensive. In proposito, può richiamarsi quanto affermato dalla Suprema
Corte: “In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive, o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione parole che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario.” (Sez. L, Sentenza
n. 21031 del 18/10/2016; cfr, anche, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10288 del 05/05/2009:
“La cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, prevista dall'art. 89 cod. proc. civ. (...) va esclusa allorquando le espressioni in parola non siano dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo e non
10 rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte o dell'ufficio, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni.”).
L'esito del giudizio e le ragioni della decisione comportano la compensazione integrale anche delle spese di questo grado.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da , Parte_1 Parte_3
e nei confronti di , Parte_2 Controparte_1
1. in accoglimento dell'appello e in corrispondente parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1344/2023 emessa dal Tribunale di LUCCA, confermata nel resto, compensa integralmente fra le parti le spese di lite del primo grado;
2. respinge la domanda avanzata dalla parte appellata ex art. 89 c.p.c.;
3. compensa integralmente fra le parti anche le spese processuali del secondo grado.
Firenze, 21/10/2025
La cons. est.
Alessandra Guerrieri La Presidente
LL MA
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa LL MA Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
nella causa iscritta al n. R.G. 150/2024, promossa da
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, dall' Avv.to GIULIO GUARNIERI ( ) ed C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
APPELLANTI contro
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO LAZZINI
( ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, C.F._5 giusta procura in atti;
APPELLATO
sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza del 21.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
1. , e notificavano a Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Contr (di seguito, solo o atto di precetto, Controparte_1 CP_1 intimando a quest'ultima di provvedere al pagamento di € 940.307,73, quale somma capitale portata dalla sentenza n. 253/2022 della Corte d'appello di
Genova, con espressa riserva di richiedere in altra e separata sede il pagamento degli interessi legali. Contr
proponeva opposizione avverso il predetto precetto, contestando: l'inesigibilità del credito per mancata presentazione della dichiarazione di successione da parte dei coeredi;
l'infondatezza della pretesa di frazionare il credito, separando quello per capitale (di cui al precetto) da quello per interessi;
la necessità, per procedere al pagamento, del consenso di tutti gli eredi, e dunque anche del coerede , Persona_1 stante anche la presenza di una procedura di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata di . Persona_2
, e si costituivano in giudizio Parte_1 Parte_3 Parte_2 contestando gli avversi motivi di opposizione.
Nelle more del giudizio, con ordinanza del 15.9.23 la Corte d'appello di Genova sospendeva la provvisoria esecutività della sentenza 253/2022; pertanto, le parti richiedevano la pronuncia di cessata materia del contendere.
Con sentenza n. 1344/2023 resa in data 1.12.2023, il Tribunale di Lucca dichiarava cessata la materia del contendere tra le parti e condannava gli opposti al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'opponente Controparte_1 liquidate in € 1.686,00 per contributo unificato, € 27,00 per diritti di cancelleria, €
11.000,00 per compenso professionale, oltre maggiorazione spese generali, CAP e IVA.
Rilevava, in particolare, il primo giudice che in mancanza di accordo tra le parti risultava necessario procedere al regolamento delle spese processuali in base al principio di soccombenza virtuale. Secondo il Tribunale nella fattispecie trovava applicazione «il disposto dell'art. 48 comma 3 e 4 del D.lgs. 346/1990 (Testo Unico Donazioni e
Successioni, di seguito solo TUS), secondo cui “3. I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni
2 suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all'ufficio del registro competente, entro dieci giorni, l'avvenuto pagamento dei crediti di cui all'art. 12, lettere
d) ed e)".»: dunque, essendo fondata l'eccezione di inesigibilità del credito opposta dalla i andavano condannati al pagamento Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che venivano liquidate tenuto conto della limitata fase istruttoria e decisionale.
2. Avverso la sentenza n. 1344/2024 del Tribunale di Lucca hanno proposto appello i , evidenziando il loro interesse all'impugnazione, sia con riferimento Parte_1 al tempo delle difese iniziali avverso l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dalla sia ancora oggi giacché, pur essendo stata provvisoriamente sospesa CP_1 da altro giudice l'efficacia esecutiva della sentenza costituente il titolo esecutivo, rimarrebbe sempre attuale l'interesse dei a contestare il decisum del Parte_1
Tribunale di Lucca in punto di affermata loro soccombenza virtuale per mancata inclusione delle somme precettate nella denuncia di successione, potendo essi avviare un nuovo atto di precetto sulla base di quella stessa sentenza – titolo esecutivo una volta che questa dovesse riacquistare la sua efficacia esecutiva all'esito del giudizio di revocazione pendente presso la Corte di appello Genova.
Ciò premesso, gli appellanti hanno dedotto i seguenti motivi:
I) “Nullità della sentenza per motivazione meramente apparente”
La sentenza impugnata sarebbe basata su una motivazione che non è tale, in quanto ancorata unicamente alla mera riproduzione asettica e lessicale della norma di legge ritenuta applicabile, senza alcuna sua interpretazione giuridica e, soprattutto senza alcun confronto critico con le possibili diverse opzioni ermeneutiche prospettate dagli opposti, con conseguente nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente.
II) “Violazione e falsa applicazione art. 48 comma 3 e 4 del D.lgs. 346/1990”
La decisione sarebbe errata anche nel merito, in quanto non avrebbe saputo cogliere la vera portata precettiva della norma di cui al cit. art. 48 TUS rispetto al caso concreto, da valutare nel contesto sistematico di tutte le altre norme di cui al cit. D.lgs, colpevolmente ignorate. Dalla ratio e dalla lettera della norma invocata ex adverso si potrebbe desumere agevolmente che il campo di applicazione dell'art. 48, comma 3 cit. sarebbe la sola liquidazione di somme da parte di banche o di altri intermediari finanziari che, essendo pacificamente detentori o debitori del de cuius, si trovano nella condizione di dover pagare agli eredi tali valori. Quando invece il pagamento discende da una
3 pronuncia di condanna giudiziale che obblighi ope judicis la banca alla relativa liquidazione, allora quella norma cederebbe il passo all'efficacia immediatamente esecutiva della sentenza di condanna, anche perché la pretesa fiscale esercitabile sulle somme dovute è in tal caso resa possibile dall'obbligatorio invio di una specifica comunicazione all'Ufficio del registro da parte del debitore ( v. ultima parte comma 3 art. 48 cit.), come anche dall'invio della sentenza ex lege all'erario da parte del cancelliere. Questa differenza strutturale non sarebbe stata affatto colta dal Tribunale: nel secondo caso, infatti, le somme oggetto di condanna, in quanto attinenti a un credito contestato dalla Banca e in quanto non ancora definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato o con atto di transazione, non farebbero ancora parte dell'asse ereditario, con conseguente insussistenza dell'obbligo di indicarli in denuncia di successione, fermo restando che l'erario sarebbe comunque messo nelle condizioni di valutare se esercitare o meno subito la pretesa fiscale in punto di imposta sulle successioni sulla sola base della specifica comunicazione prevista dall'ultima parte art. 48 comma 3 TUS o anche dalla sentenza trasmessagli ex lege dal cancelliere.
Sottolinea la parte appellante, che l'art. 11 del Dlgs 346/90 al comma 1 lettera b) inserisce nell'attivo ereditario (quindi oggetto di denuncia fiscale di successione) i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome, ma nel caso di specie la sia prima che dopo la morte di CP_1 Per_2
, non aveva mai dato alcuna risposta alle richieste di consistenza dei rapporti ivi
[...] intrattenuti dal de cuius, ed anzi aveva sempre affermato che le somme portate in precetto sarebbero state confluite in libretti al portatore che lo stesso depositante Per_2
avrebbe estinto quando era in vita. I valori in questione, anche alla luce di quanto
[...] disposto simmetricamente dal successivo art. 12 lettera d) laddove afferma che i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione non fanno parte dell'attivo ereditario fino a quando la loro sussistenza non sia stata riconosciuta con un provvedimento giudiziale o con transazione, non potevano per tali ragioni essere ancora inseriti nella denuncia di successione, trattandosi di poste attive ancora sub iudice.
Come affermato dalla Corte di cassazione, invero, “ …la ratio della provvisoria esclusione dall'attivo ereditario dei crediti giudizialmente contestati è, infatti, che essi, all'esito del giudizio, possono anche essere ritenuti insussistenti, onde il legislatore ha ritenuto opportuno non computarli nell'attivo fino a quando la loro sussistenza non sia accertata ma, una volta intervenuto l'accertamento, essi rientrano nell'attivo ereditario ad ogni effetto…”. (Cass. sent. n. 6908 del 20.3.2013; cfr. Cass. n. 1518/1996, Cass.
14783/2011, Cass. 30755/2011 e Cass. n. 32775/2022). Anche l'Agenzia delle Entrate,
4 in riposte a interpello b. 147/2022, avrebbe confermato che in presenza di un provvedimento esecutivo giudiziale deve prevalere quest'ultimo ai fini del pagamento ivi previsto e non la denuncia di successione.
In conclusione, sostengono gli appellanti, la originaria denuncia di successione era stata presentata a suo tempo sulla base di quello che gli eredi sapevano, in assenza di una Contr qualsiasi dichiarazione di consistenza del sulle somme in questione e la mancata presenza in tale atto dei crediti bancari oggetto di causa era dovuto soltanto all'atteggiamento negazionista ed ostruzionistico portato avanti dalla come del CP_1 resto accertato con la sentenza di condanna della Corte d'appello di Genova.
Pur trattandosi di ulteriori argomenti non presi in esame dal Tribunale, la parte appellante ha richiamato le proprie difese circa gli altri motivi di opposizione della CP_1 non solo per completezza difensiva, ma anche perché la loro confutazione potrebbe portare se non altro ad una possibile compensazione integrale delle spese di causa o quantomeno ad una loro drastica riduzione da valutarsi anche in ipotesi di reciproca soccombenza virtuale.
1) L'assunto per cui sarebbe stato necessario il consenso di tutti gli eredi per eseguire il pagamento dovuto per sentenza sarebbe infondato, temerario e non deducibile in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di argomento sollevato dalla in CP_1 entrambi i gradi di merito, e in quelle sedi respinto, sul presupposto che in materia non vi è affatto litisconsorzio necessario, ben potendo anche un solo coerede esercitare e riscuotere l'intero credito ereditario, salvo poi provvedere in sede di divisione ereditaria con gli altri coeredi alla eventuale suddivisione per quote di tale credito, previa reciproca rendicontazione delle spese sostenute nell'interesse della comunione ereditaria ex art. 723 c.c.
2) Del pari infondata sarebbe l'eccezione di abusivo frazionamento del credito. È vero che il precetto era stato notificato, in data 19.4.2022, per la sola parte capitale di cui alla sentenza di condanna e per le spese di lite ivi liquidate, e non anche per interessi legali, ma perché controparte aveva già proposto, in data 15.3.2022, istanza di correzione di errore materiale della sentenza proprio in punto di esatta decorrenza degli interessi legali, che nella versione originaria della sentenza era stata indicata nell'
8.6.2000 e che poi era nella data 8.6.2010 come da ordinanza del 26.5.2022 in atti.
Quindi l'atto di precetto era stato limitato al solo importo capitale al fine di evitare inutili opposizioni qualora si fossero intimati interessi sull'una o sull'altra possibile data di decorrenza degli interessi, per come enucleabile dalla sentenza.
5 3) Neppure era fondato il motivo di opposizione a precetto fondato sull'esistenza di presunti debiti ereditari ancora da liquidare e sulla pendenza della procedura di liquidazione concorsuale, mancando qualunque prova sull'effettiva sussistenza di debiti ereditari ed essendo la carente di legittimazione processuale a far valere in senso CP_1 ostativo alla condanna la presunta “pendenza” di una procedura di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata;
sarebbe in ogni caso responsabilità dei precettanti rispondere delle somme incassate a fronte di ipotetici creditori dell'eredità.
La parte appellante ha dunque chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia la
Corte di appello di Firenze, respinta ogni avversa domanda e in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza impugnata in punto di affermata soccombenza virtuale e, per l'effetto, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite. Vinte le spese del grado da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.” Contr 3. Si è costituita in primo luogo eccependo l'inammissibilità dell'appello, avendo la controparte dichiarato essere suo interesse proporre appello non solo “in punto di spese per asserita soccombenza virtuale” ma “anche perché è interesse degli appellanti avere una pronuncia a riguardo della esigibilità/inesigibilità del credito
a mente del cit. art. 48 TUS al fine di fare chiarezza sul punto sin da ora, e quindi evitare che le medesime questioni debbano essere nuovamente affrontate in un nuovo giudizio di opposizione ex art. 615 cpc allorquando, in un prossimo futuro, la sentenza/titolo esecutivo riprenderà la sua efficacia esecutiva all'esito del pendente giudizio di revocazione”.
Sostiene la che, come noto, la sentenza che dichiara cessata la materia del CP_1 contendere è di carattere meramente processuale ed è inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere nel relativo giudizio;
ne consegue che l'impugnazione intesa a modificare soltanto la motivazione della sentenza, deve ritenersi inammissibile, difettando in tal caso un interesse attuale ad ottenere la rimozione di eventuali accertamenti contenuti nella suddetta pronuncia. E poiché l'impugnazione nulla dice sulle ragioni della asserita (e soltanto affermata) erroneità della disposta condanna alle spese, tutti i motivi di appello sarebbero inammissibili per carenza di interesse e, comunque, per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., con conseguente declaratoria di inammissibilità. Invero, il Tribunale di Lucca aveva chiaramente motivato la propria decisione sulla soccombenza virtuale, da individuare in base ad una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Sarebbe il dato testuale dell'art. 48, commi 3 e 4 del D.Lgs. 346/1990 ad escludere che la quale CP_1
6 debitrice a seguito della sentenza della Corte di appello di Genova, potesse procedere al pagamento di quanto dovuto, quale credito ereditario, in forza del titolo in questione, in assenza della presentazione della dichiarazione di successione, anche integrativa, relativa al credito ereditario de quo, che i signori si erano sempre Parte_1 pervicacemente rifiutati di presentare. Peraltro, la parte appellata non hanno indicato quali sarebbero le ragioni (ai sensi dell'art. 92 c.p.c.) della, pur invocata, compensazione, con conseguente inammissibilità dell'appello anche per violazione dell'art. 342 c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., pur dopo l'intervento della Corte Costituzionale n. 92, comma 2, c.p.c.
Nel merito, la parte appellata ha dedotto quanto segue.
L'interpretazione sulla portata dell'art. 48, n. 3 e 4, D.Lgs. 346/1990, offerta dalla controparte, non troverebbero alcun riscontro nella normativa richiamata né nelle pronunce giurisprudenziali ex adverso invocate;
in particolare, la sentenza della
Cassazione n. 6908/2013 non farebbe affatto riferimento al passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento del credito ereditario, occorrendo peraltro distinguere tra attivo ereditario e dichiarazione di successione. D'altra parte, l'art. 28, comma 6 del d.lgs. 346/1990 stabilisce che “se dopo la presentazione della dichiarazione di successione sopravviene un evento che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa” e in base all'art. 29, lett. g, d.lgs. 346/1990 nella dichiarazione di successione devono risultare i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalità dei debitori. I debitori del defunto (nel caso di specie, la non possono pagare le somme dovute se non CP_1 viene fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione o integrativa, con l'indicazione del credito ereditario (art. 48, n. 3 d.lgs. 346/1990) e il debitore che viola siffatto divieto incorre nella (ingente) sanzione di cui all'art. 53, comma 2, D.Lgs. 346/1990. Peraltro, se fosse corretta l'interpretazione avversaria, non si spiegherebbe il disposto dell'art. 42, lett. e) D.Lgs. 346/1990, il quale stabilisce che
“deve essere rimborsata, unitamente agli interessi, alle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati, l'imposta risultante pagata o pagata in più a seguito di sopravvenuto mutamento della devoluzione ereditaria”, né quello del successivo art. 43, in base al quale le imposte si applicano in base alle disposizioni testamentarie “anche se impugnate giudizialmente”.
7 Quanto alle riproposte difese relative agli altri motivi di opposizione al precetto, la parte appellante ometterebbe di considerare che (a) la sentenza impugnata è una sentenza in rito;
che (b) ai fini della condanna alle spese, è risultata assorbente, in quanto totalmente fondata, l'eccezione di inesigibilità del credito e che (c) tra le ragioni che giustificano la compensazione delle spese, non rientra la infondatezza, se del caso, di alcune argomentazioni difensive spiegate dalla parte totalmente vittoriosa. Dunque, le predette difese (indicate nell'atto di impugnazione come “altri motivi di appello”), sarebbero inammissibili per carenza di interesse e inconferenti. Contr ha dunque chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “1. in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto, per carenza di interesse e per carenza di specificità dei motivi di impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; 2. nel merito rigettare interamente l'appello proposto, perché infondato in fatto ed in di-ritto, per tutti i motivi sopra esposti, con conferma della sentenza impugnata;
3. in ogni caso, condannare della parte appellante alla refusione in favore della appellata delle spese, competenze e onorari del presente giudizio di appello.”
4. Con le note conclusionali autorizzate le parti si sono riportate alle rispettive difese.
La parte appellante ha precisato, in punto di spese, che il giudice avrebbe dovuto in via principale negare la soccombenza dei o, in subordine, valutare la Parte_1 compensazione delle spese di lite, sia per l'assoluta novità della questione (poiché non risultano precedenti giurisprudenziali specifici) o valutando come un'interpretazione dell'art. 48 TUS quale adottata dal primo giudice si esporrebbe a gravi censure di incostituzionalità per violazione degli artt. 24, 3, 42 e 53 Cost. Il Tribunale avrebbe dovuto altresì considerare come il solo soggetto abilitato a integrare la denuncia di successione per eventi sopravvenuti sia colui che ebbe a presentarla originariamente, cioè nel caso in esame dal coerede . Inoltre, si sarebbe dovuto considerare Persona_3 che , già moglie del de cuius , vantava sulle somme Controparte_4 Persona_2 depositate presso la Banca dal marito un diritto di comunione legale “de residuo” ex art. 177 c.c. pari al 50%, quota rispetto alla quale non vi sarebbe alcun onere di integrazione della denuncia di successione, trattandosi di un diritto proprio.
All'udienza del 21.10.2025 le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi atti;
inoltre, la Banca ha chiesto, ex art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni offensive contenute nelle memorie difensive di controparte alle pagg. 3, 17 - 19 dove si addebita alla Banca medesima un “comportamento illecito”, la “collusione con l'altro coerede ”, nonché un comportamento “spregiudicato ed illegittimo” oltre che Persona_1
8 “scorretto e posto in mala fede” che avrebbe “indotto in inganno la Corte”. Quindi la
Corte ha riservato il deposito della decisione nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ritenuto in diritto
Va premesso che, com'è pacifico: “La declaratoria di cessazione della materia del contendere o la valutazione di soccombenza virtuale per la liquidazione delle relative spese di lite non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto della controversia, né possono precluderne la riproposizione in diverso giudizio.” (Sez. 3, Sentenza n. 17312 del 31/08/2015; cfr. anche Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 1695 del 24/01/2018: “La pronuncia che dichiara la cessazione della materia del contendere ha carattere meramente processuale ed è inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio.”)
Dunque, l'impugnazione proposta dai può ritenersi ammissibile soltanto in Parte_1 quanto finalizzata a ottenere la riforma della statuizione relativa alla condanna alle spese di lite, idonea al passaggio in giudicato.
Perciò, è infondata l'eccezione avanzata dalla parte appellata di inammissibilità dell'appello, purché da intendere proposto nei soli termini sopra precisati e non anche in funzione di una possibile nuova azione esecutiva che i dovessero Parte_1 esercitare in futuro.
Ciò premesso, i motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, essendo entrambi fondati su un'interpretazione dell'art. 48 TUS diversa da quella fatta propria dal Tribunale, con conseguente asserita erroneità della pronuncia, basata sulla c.d. “soccombenza virtuale” dei , di condanna alle Parte_1 spese di lite in favore della Banca.
Ebbene, ritiene la Corte, che, pur sembrando in effetti quella adottata dal primo giudice la soluzione ermeneutica più corretta della normativa in materia (poiché il TUS sembra imporre di inserire nella denuncia di successione anche i crediti “contestati giudizialmente”, senza particolari eccezioni), tuttavia il primo giudice ben avrebbe potuto ritenere la sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni” per compensare per intero tra le parti le spese di lite. È indubbia, infatti, la peculiarità della questione trattata, dovendo nello specifico valutarsi se la previa integrazione della dichiarazione di successione sia necessaria, ai fini della riscossione, anche nel caso in cui il credito, del tutto ignorato dagli eredi al momento dell'apertura della successione, sia stato poi accertato con sentenza di merito non ancora passata in giudicato. Trattasi, invero, di questione su cui non sono dati precedenti giurisprudenziali specifici e rispetto alla quale
9 la difesa degli opposti ha speso argomenti non privi di ragionevolezza, facendo riferimento, da un lato, gli obblighi che conseguono alle statuizioni di condanna pronunciate dall'autorità giudiziaria, e dall'altro, alla situazione di provvisorietà correlata a un pagamento suscettibile di restituzione totale o parziale, ove la sentenza azionata in via esecutiva fosse riformata in sede di impugnazione. Peraltro, va altresì considerato come la Banca avesse fondato la propria opposizione anche su argomenti palesemente infondati che, pur risultando assorbiti dalla soluzione fatta propria dal Tribunale, hanno tuttavia costretto la controparte, in primo grado, a spendere le proprie difese anche in relazione ad essi: ci si riferisce, in particolare, all'assunto – smentito da pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo, Cass. n. 10585/2024) - relativo al necessario consenso di tutti gli eredi per la riscossione del credito portato in sentenza nonché all'invocato divieto di frazionamento del credito per essere stata precettata solo la parte capitale, per quanto la scelta dei precettanti fosse giustificata dall'essere ancora sub iudice, perché oggetto di procedura di correzione di errore materiale, la questione della esatta decorrenza degli interessi legali.
La sentenza impugnata va dunque riformata nel senso di compensare integralmente tra le parti le spese del primo grado.
Quanto alla richiesta avanzata dalla parte appellata di cancellazione ex art. 89 c.p.c., ritiene la Corte che essa vada disattesa. Il riferimento alla controversia oggetto della sentenza costituente il titolo esecutivo azionato dai , invero, è stato svolto Parte_1 dalla difesa dei medesimi in termini particolarmente critici, ma senza travalicare le loro esigenze difensive. In proposito, può richiamarsi quanto affermato dalla Suprema
Corte: “In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive, o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione parole che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario.” (Sez. L, Sentenza
n. 21031 del 18/10/2016; cfr, anche, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10288 del 05/05/2009:
“La cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, prevista dall'art. 89 cod. proc. civ. (...) va esclusa allorquando le espressioni in parola non siano dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo e non
10 rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte o dell'ufficio, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni.”).
L'esito del giudizio e le ragioni della decisione comportano la compensazione integrale anche delle spese di questo grado.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da , Parte_1 Parte_3
e nei confronti di , Parte_2 Controparte_1
1. in accoglimento dell'appello e in corrispondente parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1344/2023 emessa dal Tribunale di LUCCA, confermata nel resto, compensa integralmente fra le parti le spese di lite del primo grado;
2. respinge la domanda avanzata dalla parte appellata ex art. 89 c.p.c.;
3. compensa integralmente fra le parti anche le spese processuali del secondo grado.
Firenze, 21/10/2025
La cons. est.
Alessandra Guerrieri La Presidente
LL MA
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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