Art. 13. (Titoli per l'esercizio delle attivita' di volo) 1. Il ((capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)) rilascia i titoli per l'esercizio delle attivita' di volo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. I requisiti per l'ammissione ai corsi teorico-pratici, per lo svolgimento degli stessi, per gli esami, il rilascio, il rinnovo, nonche' le cause di revoca e di sospensione dei titoli, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
3. I titoli di cui al comma 1 sono:
a) brevetto di pilota di elicottero;
b) brevetto di specialista di elicottero.
b-bis) brevetto di pilota di aereo;
b-ter) brevetto di specialista di aereo;
4. Con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono inoltre stabilite le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami, i requisiti per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e per le qualificazioni professionali nonche' le conseguenti annotazioni sui titoli.
2. I requisiti per l'ammissione ai corsi teorico-pratici, per lo svolgimento degli stessi, per gli esami, il rilascio, il rinnovo, nonche' le cause di revoca e di sospensione dei titoli, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
3. I titoli di cui al comma 1 sono:
a) brevetto di pilota di elicottero;
b) brevetto di specialista di elicottero.
b-bis) brevetto di pilota di aereo;
b-ter) brevetto di specialista di aereo;
4. Con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono inoltre stabilite le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami, i requisiti per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e per le qualificazioni professionali nonche' le conseguenti annotazioni sui titoli.