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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/11/2025, n. 4380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4380 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa RA ON, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 7962/2025 R.G. instaurata da
, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Zampieri, Walter Miceli, Giovanni Rinald e
BI AN, domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Monreale (PA), via
Roma n. 48,
ricorrente contro
, Controparte_1
rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli, domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Milano, via Soderini n 24, resistenti
Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza di discussione, il procuratore del ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 12.307,22 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, e, conseguentemente, condannare il , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma
1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18”.
Si costituiva l'Amministrazione convenuta contrastando la pretesa avversaria di cui chiedeva il rigetto. Eccepiva preliminarmente l'errato calcolo dei giorni di ferie e degli importi richiesti nonchè la prescrizione parziale del diritto
La difesa attorea, in sede di discussione, ha elaborato nuovi conteggi sia tenendo conto dell'efficacia interruttiva – rispetto alla prescrizione - dell'atto di diffida del 5
2 maggio 2025, depositato in atti il 15 ottobre 2025 (doc. 18), sia con esclusione di tale annualità (doc. 19).
Ciò posto, si afferma in giudizio che la ricorrente è un'insegnante della Scuola
Cont Secondaria. Parte ricorrente ha svolto attività di docenza per il dal 24 novembre
2014 al 30 giugno 2024, mediante successivi contratti a tempo determinato (doc. 1
attestazione stato di servizio), maturando il diritto alla liquidazione dei giorni di ferie residui in relazione al servizio prestato negli anni scolastici, ai giorni di ferie e riposo maturati, ai giorni di assenza e a quelli di ferie fruiti, come da tabella analitica riportata a pag. 4 del ricorso, da intendere qui integralmente trascritta.
Parte ricorrente, nei giorni in cui non si svolgono le lezioni ma che rientrano comunque nel periodo - compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994
n. 297, è rimasta a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria
(programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione,
aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali) che non richiedono la presenza fisica a scuola (CCNL 2006-18 doc. n. 2).
La ricorrente non ha richiesto di usufruire delle ferie residue o dei riposi per le festività soppresse, né i Dirigenti Scolastici l'hanno invitata a farlo o l'hanno informata che, in mancanza di tale fruizione, avrebbe perso il diritto alle ferie/festività e alla corrispondente indennità sostitutiva. * Il Controparte_1
ha negato alla parte ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie perché
[...]
ha erroneamente considerato come giorni di ferie fruiti tutti quelli in cui non si svolgono lezioni, pur rientrando nel periodo 1° settembre – 30 giugno, previsto dall'art. 74, comma 2, del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e destinato alle attività
funzionali all'insegnamento (ex art. 29 CCNL) che non richiedono la presenza fisica a
3 scuola. La ricorrente ritiene spettarle l'indennità sostitutiva per i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e non fruiti.
Così delineata la fattispecie, il ricorso è fondata e va accolto.
Invero, chi scrive di voler dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale già
consolidato anche presso questa Sezione e di seguito riportato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “…Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi quanto segue. Ai sensi dell'art. 1, co. 54-56, Legge 228/2012, “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1°
settembre 2013”. Per effetto delle suddette modifiche, l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale,
anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi
4 ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è
fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche,
4 limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. * 2.2. Come correttamente evidenziato da questo
Tribunale, “la normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti. L'art. 1, comma 54 della legge
228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado),
individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie. Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine. Ciò è d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che (per effetto delle modifiche dell'art. 1 comma 55) il citato art. 5,
comma 8, esclude espressamente il personale docente sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche. Si badi bene, l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato” (Trib. Milano, Sez. Lav., 27 maggio 2025, n. 2457). Ne deriva che, per i docenti assunti a tempo determinato, che non possono ritenersi obbligati a fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni, restano ferme, sia la necessità di un'esplicita richiesta
5 di fruizione, sia la necessità di un espresso invito del dirigente a goderne, pena la perdita della relativa indennità. In questo senso, d'altronde, depone l'inciso dell'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012
(per come convertito in Legge 135/2012), “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”: la disciplina in parola non trova applicazione, nei confronti degli assunti a termine, avuto riguardo al delta residuo rispetto alle ferie complessivamente spettanti, derivante dallo scomputo dei giorni di ferie delle quali il docente abbia goduto o sia stato invitato a fruire;
per questi ultimi, il lavoratore non potrà poi richiedere l'indennità sostitutiva delle ferie. Si
rammenti, peraltro, che “la norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del
06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità
sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7)
il giudice 5 delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la
Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268
– parte motiva). Come opportunamente osservato da questo Tribunale, “la lettura fornita dalla Corte Costituzionale della norma in oggetto è da intendersi nel senso di un divieto alla monetizzazione delle ferie per il personale delle amministrazioni non assoluto, che si estende solo ai casi in cui il dipendente, pur essendo nelle condizioni di programmare le ferie in vista della cessazione volontaria del rapporto di lavoro, non vi abbia provveduto per cause non
6 imputabili al datore di lavoro. Difatti, chiarisce la Consulta, la norma correla il divieto ai casi di cessazione del rapporto di lavoro “per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”” (Trib. Milano, Sez. Lav., 20 settembre 2023, n. 2944). *
2.3. Fermo quanto appena osservato, deve rammentarsi che la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha affermato che “l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –
, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, 6 prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione” (CGUE, 6 novembre 2018, C-684/16, Max-Planck-
zur eV contro ). Il Giudice CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Europeo, in particolare, ha osservato: “…45. A tal fine, e come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 41 a 43 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo
7 informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che,
se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 46. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e Persona_1
C-257/04, EU:C:2006:177, punto 68). Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e,
in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità
finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. 47 Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e
2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute…” (CGUE, 6 novembre 2018, C-684/16, §§45-47). * 2.4. Sulla base dei suddetti principi, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in 7 cause riunite C-569/16 e
C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il
8 proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 19. In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire –
del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale
ha già ritenuto essere richiesta dalla norma” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 –
parte motiva). Ha, quindi, affermato che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità
sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne,
con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità
sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95
del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, 8 della l. n. 228 del 2012 – deve essere
9 interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018
in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 -
ordinanza). La ragione, invero, ben si comprende posto che solo la piena consapevolezza circa la possibilità di fruire delle ferie ne consente l'effettivo godimento, da intendersi quale libertà
assoluta di organizzare il tempo a disposizione in funzione delle sole esigenze personali e familiari, senza alcun obbligo e/o vincolo – nemmeno potenziale – di ordine lavorativo.
Recentemente, il Supremo Collegio è nuovamente intervenuto sul tema nei medesimi termini.
Il Giudice di Legittimità, in primo luogo, ha escluso “che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012” (Cass. Civ., Sez.
Lav., 17 giugno 2024, n. 16715). In secondo luogo, ha ribadito che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5,
comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE,
che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6
novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C 619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva,
10 senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio 9 diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16715; cfr, anche Cass. Civ., Sez. Lav.,
7 maggio 2025, n. 11968). *** 3. Chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel merito si osserva quanto segue. * 3.1. deduce che, “gli Parte_2
istituti scolastici ove il ricorrente ha prestato servizio - in violazione dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo, in violazione dei principi comunitari vigenti in materia, in violazione dei principi sanciti espressamente dalla Corte di Cassazione - non effettuavano le dovute comunicazioni al fine di informarlo e consentirgli di poter fruire delle ferie maturate. Ciò
determinava che per tutta la durata dei contratti egli era a tutti gli effetti in servizio,
disponibile e si dedicava, inoltre, alle attività parascolastiche ed extrascolastiche prodromiche all'attività di docenza, non godendo, pertanto, del diritto maturato alle ferie retribuite.
Pertanto, si ritiene che gli debba essere riconosciuta un'indennità finanziaria per le ferie maturate e non godute. Sul punto si precisa, altresì, che nulla è stato corrisposto al ricorrente” (pag. 15, ricorso). L'Amministrazione afferma che “gli Istituti scolastici presso cui la ricorrente ha prestato servizio hanno regolarmente informato la stessa della necessità di usufruire delle ferie” (pag. 9, memoria), ma – costituitasi, peraltro, tardivamente – ha omesso di provare di aver effettivamente avvisato la ricorrente in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averla formalmente invitata a fruirne. Ne consegue che le ferie non godute debbono, senz'altro, essere retribuite. *
3.2.
Per questi motivi
, sussiste il diritto di parte ricorrente di percepire l'indennità sostitutiva per tutte le ferie maturate e non godute” (sent. n. 2834/2025 est. dott.ssa Colosimo;
in termini n. 2001/2025 R.G. dott. ). Per_2
In proposito, non basta che il dirigente scolastico abbia invitato formalmente la docente al godimento delle ferie residue nel periodo dalla fine delle lezioni al termine
11 delle attività scolastiche ove poi difetti la specifica indicazione delle conseguenze connesse al mancato godimento in punto di perdita della relativa indennità,
conformemente a quanto invece richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Quanto alle festività soppresse, le quali, secondo il , non potrebbero essere CP_1
monetizzate, si richiama Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n.8926, secondo cui,
al contrario l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”.
Avuto particolare riguardo al quantum a tal titolo spettante, deve rammentarsi che,
“nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e 10 di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez.
Lav., 10 giugno 2003, n. 9285; nello stesso senso, cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 8 gennaio
2003, n. 85; Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761); il Supremo Collegio ha chiarito che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod.
proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue
12 che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è
tardiva ed inammissibile” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 febbraio 2011, n. 4051).
Cont Nel caso concreto, il ha sostenuto che “Dai controlli amministrativi effettuati presso le istituzioni scolastiche negli anni citati risulta agli atti quanto segue:
ANNO SCOLASTICO 2014/2015
CONTRATTO DAL 24/11/2014 AL 30/06/2015
MATURATO 18,08 NI DI ER
PERIODI DI ASSENZE FRUITI:
31/10/2014 ER NI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico)
DAL 22/12/2014 AL 05/01/2015 NI 10 (vacanze natalizie) CP_6
19/02/2014 NI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_6
DAL 20/02/2015 AL 21/02/2015 NI 2 ) CP_6 Email_1
DAL 02/04/2015 AL 07/04/2015 NI 4 (vacanze pasquali) CP_6
01/06/2015 NI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_6
Totale numero dei giorni di ferie fruiti 17
In tale anno scolastico, come risulta dalla documentazione allegata (all. 17), la docente ha usufruito di 4 giorno di ferie su propria richiesta.
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
ANNO SCOLASTICO 2015/2016
CONTRATTO DAL 05/12/2015 AL 30/06/2016
MATURATO 19,17 NI DI ER
PERIODI DI ASSENZE FRUITI:
07/12/2015 ER NI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico)
13 DAL 23/12/2015 AL 06/01/2016 ER NI 9 (vacanze natalizie)
12/02/2016 e 13/02/2016 2 ) CP_7 Controparte_8
DAL 24/03/2016 AL 29/03/2016 ER NI 4 (vacanze pasquali)
03/06/2016 ER NI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico)
Totale numero dei giorni di ferie fruiti 17
La docente ha usufruito, in tale anno scolastico, di due giorni di ferie su propria richiesta,
come da documentazione allegata (all. 19).
La docente, dopo il termine delle lezioni, è stata impegnata negli Esami di Stato nelle seguenti giornate: 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 22 – 23 – 29 – 30 giugno 2016, potendo quindi usufruire di ulteriori 6 giorni di ferie in data 20 – 21 – 24 – 25 - 27 – 28 giugno 2016.
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 CONTRATTO DAL 22/11/2016 AL 30/06/2017
MATURATO 17,17 NI DI ER
PERIODI DI ASSENZE FRUITI:
31/10/2016 ER NI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) 9/12/2016
ER NI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico)
DAL 23/12/2016 AL 06/01/2017 ER NI 9 (vacanze natalizie)
03/03/2017 e 04/03/2017 NI 2 ) CP_6 Controparte_8
DAL 13/04/2017 AL 18/04/2017 ER NI 4 (vacanze pasquali)
24/04/2017 NI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico CP_6
Totale numero dei giorni di ferie fruiti 18
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 CONTRATTO DAL 05/10/2017 AL 30/06/2018
14 MATURATO 22,17 NI DI ER
PERIODI DI ASSENZE FRUITI:
09/12/2017 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_7
DAL 23/12/2019 AL 07/01/2020 NI 9 (vacanze natalizie) CP_6
16/02/2018 e 17/02/2018 1 ) CP_7 Controparte_8
DAL 29/03/2018 AL 03/04/2018 NI 4 (vacanze pasquali) CP_6
DAL 26/04/2018 AL 30/04/2018 NI 4 (sospensione didattica da calendario CP_6
scolastico)
Totale numero dei giorni di ferie fruiti 19
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CONTRATTO DAL 17/09/2018 AL 30/06/2019
MATURATO 23,5 NI DI ER
La docente ha usufruito di istituti in corso d'anno che hanno ridotto i giorni di ferie maturati:
dal 4/2/2019 al 8/2/2019 5 giorni motivi personali non retribuiti.
PERIODI DI ASSENZE FRUITI: 2/11/2018 ER NI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico)
DAL 23/12/2018 AL 06/01/2019 ER NI 9 (vacanze natalizie)
07/03/2019 e 08/03/2019 NI 2 ) CP_6 Controparte_8
DAL 18/04/2019 AL 23/04/2019 ER NI 4 (vacanze pasquali)
Dal 24/04/2019 al 26/4/2019 NI 2 (sospensione didattica da calendario CP_6
scolastico)
Totale numero dei giorni di ferie fruiti 18
La docente, dopo il termine delle lezioni, è stata impegnata per scrutini ed esami nelle giornate di 8-10- 11.12-13-14 -21-24-26 IL 27/06/2019 (collegio unitario), usufruendo, quindi, anche dei seguenti giorni di ferie: 15-17-18-19-20-22-25-28 e 29/06/2019 (TOT. GG.9)
15 Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 CONTRATTO DAL 04/10/2021 AL 30/06/2022
MATURATO 22,25 NI DI ER
PERIODI DI ASSENZE FRUITI:
DAL 23/12/2021 AL 07/01/2022 10 (vacanze natalizie) CP_7
4/03/2022 1 ) CP_7 Controparte_8
DAL 14/04/2022 AL 19/04/2022 3 (vacanze pasquali) CP_7
3/06/2022 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_7
Totale numero dei giorni di ferie fruiti 15
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
CONTRATTO DAL 12/09/2022 AL 31/08/2023
In tale anno scolastico, come risulta dallo stato matricolare allegato (all. 22), ha svolto supplenza fino al 31 agosto, usufruendo di tutti i giorni di ferie maturati.
ANNO SCOLASTICO 2023/2024 CONTRATTO DAL 04/09/2023 AL 30/06/2024
MATURATO 24,75 NI DI ER
PERIODI DI ASSENZE FRUITI:
DAL 23/12/2023 AL 6/01/2024 giorni 10 (vacanze natalizie) CP_6
DAL 15/02/2024 e 16/02/2024 giorni 2 ( ) CP_6 Controparte_8
DAL 28/03/2024 AL 02/04/2024 giorni 4 (vacanze pasquali) CP_6
DAL 26/04/2024 AL 30/04/2024 giorni 3 (sospensione attività didattiche da CP_6
calendario scolastico)
Totale numero dei giorni di ferie fruiti 19
16 Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati”.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dal , si rammenta CP_1
che l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da chi scrive, è nel senso che
“l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista: risarcitoria e retributiva,
ragion per cui ai fini dei termini di prescrizione va tenuto prevalente il carattere risarcitorio,
volto a compensare il danno che deriva dal mancato rispetto dell'art 36, applicando dunque il termine ordinario decennale”. In pratica, l'esigenza prevalente e costituzionalmente rilevante di compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo da parte del lavorare assume carattere preminente ed alla stessa volto deve essere assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale. (Cass. Civ. sent. 3021/2020) A ciò si aggiunga che,
secondo il recentissimo orientamento della Suprema Corte il termine di prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. Ed, invero, “ la prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità
sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l'avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” L'onere della prova in proposito incombe sul datore di lavoro e “ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato
17 mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino,
rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88” (Corte di cassazione ordinanza n. 17643 del 20 giugno 2023).
13. Deve pertanto, rigettarsi, l'eccezione di prescrizione del convenuto tenuto CP_1
conto del termine decennale della prescrizione, della sua decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta, per ciò che riguarda l'annualità scolastica 2018/2019, il
30.06.2018 e del mancato assolvimento dell'onere probatorio del circa il fatto “di CP_1
avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”.
Nel caso concreto, la difesa attorea ha provato documentalmente l'invio, il 25 maggio
2025, di atto di diffida idoneo a validamente interrompere il termine di prescrizione.
La produzione documentale può ritenersi rituale, in quanto avvenuta in replica ad eccezione avversaria sollevata in memoria di costituzione. Ne consegue la legittimità
anche della domanda afferente all'anno scolastico 2014/15.
Anche per le restanti annualità e richiamati i principi di diritto già sopra enunciati, è
evidente che, in astratto, potrebbe tenersi esclusivamente conto delle ferie effettivamente fruite.
Il , peraltro, non ha prodotto alcuna documentazione a supporto effettivo di CP_1
quella che rimane, quindi, alla stregua di una mera asserzione, potendo la domanda avanzata in ricorso trovare integrale accoglimento nella misura indicata – sulla base di analitici conteggi – in euro 10.185,76.
Alla somma così quantificata, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dal dovuto al saldo: stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36,
Legge 724/1994, infatti, l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Cost. 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ., Sez. Lav.,
18 Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo,
con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna la parte convenuta a pagare, in favore della parte ricorrente,
l'indennità sostitutiva delle ferie in misura di euro 10.185,76 oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
2) condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi € 3.500,00 per compensi oltre spese generali al
15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 16/10/2025
Il giudice
RA ON
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
20 luglio 2020, n. 13624).
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa RA ON, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 7962/2025 R.G. instaurata da
, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Zampieri, Walter Miceli, Giovanni Rinald e
BI AN, domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Monreale (PA), via
Roma n. 48,
ricorrente contro
, Controparte_1
rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli, domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Milano, via Soderini n 24, resistenti
Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza di discussione, il procuratore del ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 12.307,22 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, e, conseguentemente, condannare il , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma
1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18”.
Si costituiva l'Amministrazione convenuta contrastando la pretesa avversaria di cui chiedeva il rigetto. Eccepiva preliminarmente l'errato calcolo dei giorni di ferie e degli importi richiesti nonchè la prescrizione parziale del diritto
La difesa attorea, in sede di discussione, ha elaborato nuovi conteggi sia tenendo conto dell'efficacia interruttiva – rispetto alla prescrizione - dell'atto di diffida del 5
2 maggio 2025, depositato in atti il 15 ottobre 2025 (doc. 18), sia con esclusione di tale annualità (doc. 19).
Ciò posto, si afferma in giudizio che la ricorrente è un'insegnante della Scuola
Cont Secondaria. Parte ricorrente ha svolto attività di docenza per il dal 24 novembre
2014 al 30 giugno 2024, mediante successivi contratti a tempo determinato (doc. 1
attestazione stato di servizio), maturando il diritto alla liquidazione dei giorni di ferie residui in relazione al servizio prestato negli anni scolastici, ai giorni di ferie e riposo maturati, ai giorni di assenza e a quelli di ferie fruiti, come da tabella analitica riportata a pag. 4 del ricorso, da intendere qui integralmente trascritta.
Parte ricorrente, nei giorni in cui non si svolgono le lezioni ma che rientrano comunque nel periodo - compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994
n. 297, è rimasta a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria
(programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione,
aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali) che non richiedono la presenza fisica a scuola (CCNL 2006-18 doc. n. 2).
La ricorrente non ha richiesto di usufruire delle ferie residue o dei riposi per le festività soppresse, né i Dirigenti Scolastici l'hanno invitata a farlo o l'hanno informata che, in mancanza di tale fruizione, avrebbe perso il diritto alle ferie/festività e alla corrispondente indennità sostitutiva. * Il Controparte_1
ha negato alla parte ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie perché
[...]
ha erroneamente considerato come giorni di ferie fruiti tutti quelli in cui non si svolgono lezioni, pur rientrando nel periodo 1° settembre – 30 giugno, previsto dall'art. 74, comma 2, del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e destinato alle attività
funzionali all'insegnamento (ex art. 29 CCNL) che non richiedono la presenza fisica a
3 scuola. La ricorrente ritiene spettarle l'indennità sostitutiva per i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e non fruiti.
Così delineata la fattispecie, il ricorso è fondata e va accolto.
Invero, chi scrive di voler dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale già
consolidato anche presso questa Sezione e di seguito riportato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “…Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi quanto segue. Ai sensi dell'art. 1, co. 54-56, Legge 228/2012, “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1°
settembre 2013”. Per effetto delle suddette modifiche, l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale,
anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi
4 ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è
fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche,
4 limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. * 2.2. Come correttamente evidenziato da questo
Tribunale, “la normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti. L'art. 1, comma 54 della legge
228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado),
individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie. Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine. Ciò è d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che (per effetto delle modifiche dell'art. 1 comma 55) il citato art. 5,
comma 8, esclude espressamente il personale docente sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche. Si badi bene, l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato” (Trib. Milano, Sez. Lav., 27 maggio 2025, n. 2457). Ne deriva che, per i docenti assunti a tempo determinato, che non possono ritenersi obbligati a fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni, restano ferme, sia la necessità di un'esplicita richiesta
5 di fruizione, sia la necessità di un espresso invito del dirigente a goderne, pena la perdita della relativa indennità. In questo senso, d'altronde, depone l'inciso dell'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012
(per come convertito in Legge 135/2012), “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”: la disciplina in parola non trova applicazione, nei confronti degli assunti a termine, avuto riguardo al delta residuo rispetto alle ferie complessivamente spettanti, derivante dallo scomputo dei giorni di ferie delle quali il docente abbia goduto o sia stato invitato a fruire;
per questi ultimi, il lavoratore non potrà poi richiedere l'indennità sostitutiva delle ferie. Si
rammenti, peraltro, che “la norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del
06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità
sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7)
il giudice 5 delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la
Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268
– parte motiva). Come opportunamente osservato da questo Tribunale, “la lettura fornita dalla Corte Costituzionale della norma in oggetto è da intendersi nel senso di un divieto alla monetizzazione delle ferie per il personale delle amministrazioni non assoluto, che si estende solo ai casi in cui il dipendente, pur essendo nelle condizioni di programmare le ferie in vista della cessazione volontaria del rapporto di lavoro, non vi abbia provveduto per cause non
6 imputabili al datore di lavoro. Difatti, chiarisce la Consulta, la norma correla il divieto ai casi di cessazione del rapporto di lavoro “per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”” (Trib. Milano, Sez. Lav., 20 settembre 2023, n. 2944). *
2.3. Fermo quanto appena osservato, deve rammentarsi che la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha affermato che “l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –
, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, 6 prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione” (CGUE, 6 novembre 2018, C-684/16, Max-Planck-
zur eV contro ). Il Giudice CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Europeo, in particolare, ha osservato: “…45. A tal fine, e come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 41 a 43 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo
7 informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che,
se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 46. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e Persona_1
C-257/04, EU:C:2006:177, punto 68). Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e,
in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità
finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. 47 Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e
2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute…” (CGUE, 6 novembre 2018, C-684/16, §§45-47). * 2.4. Sulla base dei suddetti principi, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in 7 cause riunite C-569/16 e
C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il
8 proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 19. In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire –
del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale
ha già ritenuto essere richiesta dalla norma” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 –
parte motiva). Ha, quindi, affermato che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità
sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne,
con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità
sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95
del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, 8 della l. n. 228 del 2012 – deve essere
9 interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018
in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 -
ordinanza). La ragione, invero, ben si comprende posto che solo la piena consapevolezza circa la possibilità di fruire delle ferie ne consente l'effettivo godimento, da intendersi quale libertà
assoluta di organizzare il tempo a disposizione in funzione delle sole esigenze personali e familiari, senza alcun obbligo e/o vincolo – nemmeno potenziale – di ordine lavorativo.
Recentemente, il Supremo Collegio è nuovamente intervenuto sul tema nei medesimi termini.
Il Giudice di Legittimità, in primo luogo, ha escluso “che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012” (Cass. Civ., Sez.
Lav., 17 giugno 2024, n. 16715). In secondo luogo, ha ribadito che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5,
comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE,
che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6
novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C 619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva,
10 senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio 9 diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16715; cfr, anche Cass. Civ., Sez. Lav.,
7 maggio 2025, n. 11968). *** 3. Chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel merito si osserva quanto segue. * 3.1. deduce che, “gli Parte_2
istituti scolastici ove il ricorrente ha prestato servizio - in violazione dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo, in violazione dei principi comunitari vigenti in materia, in violazione dei principi sanciti espressamente dalla Corte di Cassazione - non effettuavano le dovute comunicazioni al fine di informarlo e consentirgli di poter fruire delle ferie maturate. Ciò
determinava che per tutta la durata dei contratti egli era a tutti gli effetti in servizio,
disponibile e si dedicava, inoltre, alle attività parascolastiche ed extrascolastiche prodromiche all'attività di docenza, non godendo, pertanto, del diritto maturato alle ferie retribuite.
Pertanto, si ritiene che gli debba essere riconosciuta un'indennità finanziaria per le ferie maturate e non godute. Sul punto si precisa, altresì, che nulla è stato corrisposto al ricorrente” (pag. 15, ricorso). L'Amministrazione afferma che “gli Istituti scolastici presso cui la ricorrente ha prestato servizio hanno regolarmente informato la stessa della necessità di usufruire delle ferie” (pag. 9, memoria), ma – costituitasi, peraltro, tardivamente – ha omesso di provare di aver effettivamente avvisato la ricorrente in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averla formalmente invitata a fruirne. Ne consegue che le ferie non godute debbono, senz'altro, essere retribuite. *
3.2.
Per questi motivi
, sussiste il diritto di parte ricorrente di percepire l'indennità sostitutiva per tutte le ferie maturate e non godute” (sent. n. 2834/2025 est. dott.ssa Colosimo;
in termini n. 2001/2025 R.G. dott. ). Per_2
In proposito, non basta che il dirigente scolastico abbia invitato formalmente la docente al godimento delle ferie residue nel periodo dalla fine delle lezioni al termine
11 delle attività scolastiche ove poi difetti la specifica indicazione delle conseguenze connesse al mancato godimento in punto di perdita della relativa indennità,
conformemente a quanto invece richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Quanto alle festività soppresse, le quali, secondo il , non potrebbero essere CP_1
monetizzate, si richiama Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n.8926, secondo cui,
al contrario l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”.
Avuto particolare riguardo al quantum a tal titolo spettante, deve rammentarsi che,
“nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e 10 di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez.
Lav., 10 giugno 2003, n. 9285; nello stesso senso, cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 8 gennaio
2003, n. 85; Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761); il Supremo Collegio ha chiarito che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod.
proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue
12 che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è
tardiva ed inammissibile” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 febbraio 2011, n. 4051).
Cont Nel caso concreto, il ha sostenuto che “Dai controlli amministrativi effettuati presso le istituzioni scolastiche negli anni citati risulta agli atti quanto segue:
ANNO SCOLASTICO 2014/2015
CONTRATTO DAL 24/11/2014 AL 30/06/2015
MATURATO 18,08 NI DI ER
PERIODI DI ASSENZE FRUITI:
31/10/2014 ER NI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico)
DAL 22/12/2014 AL 05/01/2015 NI 10 (vacanze natalizie) CP_6
19/02/2014 NI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_6
DAL 20/02/2015 AL 21/02/2015 NI 2 ) CP_6 Email_1
DAL 02/04/2015 AL 07/04/2015 NI 4 (vacanze pasquali) CP_6
01/06/2015 NI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_6
Totale numero dei giorni di ferie fruiti 17
In tale anno scolastico, come risulta dalla documentazione allegata (all. 17), la docente ha usufruito di 4 giorno di ferie su propria richiesta.
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
ANNO SCOLASTICO 2015/2016
CONTRATTO DAL 05/12/2015 AL 30/06/2016
MATURATO 19,17 NI DI ER
PERIODI DI ASSENZE FRUITI:
07/12/2015 ER NI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico)
13 DAL 23/12/2015 AL 06/01/2016 ER NI 9 (vacanze natalizie)
12/02/2016 e 13/02/2016 2 ) CP_7 Controparte_8
DAL 24/03/2016 AL 29/03/2016 ER NI 4 (vacanze pasquali)
03/06/2016 ER NI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico)
Totale numero dei giorni di ferie fruiti 17
La docente ha usufruito, in tale anno scolastico, di due giorni di ferie su propria richiesta,
come da documentazione allegata (all. 19).
La docente, dopo il termine delle lezioni, è stata impegnata negli Esami di Stato nelle seguenti giornate: 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 22 – 23 – 29 – 30 giugno 2016, potendo quindi usufruire di ulteriori 6 giorni di ferie in data 20 – 21 – 24 – 25 - 27 – 28 giugno 2016.
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 CONTRATTO DAL 22/11/2016 AL 30/06/2017
MATURATO 17,17 NI DI ER
PERIODI DI ASSENZE FRUITI:
31/10/2016 ER NI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) 9/12/2016
ER NI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico)
DAL 23/12/2016 AL 06/01/2017 ER NI 9 (vacanze natalizie)
03/03/2017 e 04/03/2017 NI 2 ) CP_6 Controparte_8
DAL 13/04/2017 AL 18/04/2017 ER NI 4 (vacanze pasquali)
24/04/2017 NI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico CP_6
Totale numero dei giorni di ferie fruiti 18
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 CONTRATTO DAL 05/10/2017 AL 30/06/2018
14 MATURATO 22,17 NI DI ER
PERIODI DI ASSENZE FRUITI:
09/12/2017 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_7
DAL 23/12/2019 AL 07/01/2020 NI 9 (vacanze natalizie) CP_6
16/02/2018 e 17/02/2018 1 ) CP_7 Controparte_8
DAL 29/03/2018 AL 03/04/2018 NI 4 (vacanze pasquali) CP_6
DAL 26/04/2018 AL 30/04/2018 NI 4 (sospensione didattica da calendario CP_6
scolastico)
Totale numero dei giorni di ferie fruiti 19
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CONTRATTO DAL 17/09/2018 AL 30/06/2019
MATURATO 23,5 NI DI ER
La docente ha usufruito di istituti in corso d'anno che hanno ridotto i giorni di ferie maturati:
dal 4/2/2019 al 8/2/2019 5 giorni motivi personali non retribuiti.
PERIODI DI ASSENZE FRUITI: 2/11/2018 ER NI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico)
DAL 23/12/2018 AL 06/01/2019 ER NI 9 (vacanze natalizie)
07/03/2019 e 08/03/2019 NI 2 ) CP_6 Controparte_8
DAL 18/04/2019 AL 23/04/2019 ER NI 4 (vacanze pasquali)
Dal 24/04/2019 al 26/4/2019 NI 2 (sospensione didattica da calendario CP_6
scolastico)
Totale numero dei giorni di ferie fruiti 18
La docente, dopo il termine delle lezioni, è stata impegnata per scrutini ed esami nelle giornate di 8-10- 11.12-13-14 -21-24-26 IL 27/06/2019 (collegio unitario), usufruendo, quindi, anche dei seguenti giorni di ferie: 15-17-18-19-20-22-25-28 e 29/06/2019 (TOT. GG.9)
15 Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 CONTRATTO DAL 04/10/2021 AL 30/06/2022
MATURATO 22,25 NI DI ER
PERIODI DI ASSENZE FRUITI:
DAL 23/12/2021 AL 07/01/2022 10 (vacanze natalizie) CP_7
4/03/2022 1 ) CP_7 Controparte_8
DAL 14/04/2022 AL 19/04/2022 3 (vacanze pasquali) CP_7
3/06/2022 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_7
Totale numero dei giorni di ferie fruiti 15
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
CONTRATTO DAL 12/09/2022 AL 31/08/2023
In tale anno scolastico, come risulta dallo stato matricolare allegato (all. 22), ha svolto supplenza fino al 31 agosto, usufruendo di tutti i giorni di ferie maturati.
ANNO SCOLASTICO 2023/2024 CONTRATTO DAL 04/09/2023 AL 30/06/2024
MATURATO 24,75 NI DI ER
PERIODI DI ASSENZE FRUITI:
DAL 23/12/2023 AL 6/01/2024 giorni 10 (vacanze natalizie) CP_6
DAL 15/02/2024 e 16/02/2024 giorni 2 ( ) CP_6 Controparte_8
DAL 28/03/2024 AL 02/04/2024 giorni 4 (vacanze pasquali) CP_6
DAL 26/04/2024 AL 30/04/2024 giorni 3 (sospensione attività didattiche da CP_6
calendario scolastico)
Totale numero dei giorni di ferie fruiti 19
16 Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati”.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dal , si rammenta CP_1
che l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da chi scrive, è nel senso che
“l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista: risarcitoria e retributiva,
ragion per cui ai fini dei termini di prescrizione va tenuto prevalente il carattere risarcitorio,
volto a compensare il danno che deriva dal mancato rispetto dell'art 36, applicando dunque il termine ordinario decennale”. In pratica, l'esigenza prevalente e costituzionalmente rilevante di compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo da parte del lavorare assume carattere preminente ed alla stessa volto deve essere assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale. (Cass. Civ. sent. 3021/2020) A ciò si aggiunga che,
secondo il recentissimo orientamento della Suprema Corte il termine di prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. Ed, invero, “ la prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità
sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l'avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” L'onere della prova in proposito incombe sul datore di lavoro e “ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato
17 mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino,
rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88” (Corte di cassazione ordinanza n. 17643 del 20 giugno 2023).
13. Deve pertanto, rigettarsi, l'eccezione di prescrizione del convenuto tenuto CP_1
conto del termine decennale della prescrizione, della sua decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta, per ciò che riguarda l'annualità scolastica 2018/2019, il
30.06.2018 e del mancato assolvimento dell'onere probatorio del circa il fatto “di CP_1
avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”.
Nel caso concreto, la difesa attorea ha provato documentalmente l'invio, il 25 maggio
2025, di atto di diffida idoneo a validamente interrompere il termine di prescrizione.
La produzione documentale può ritenersi rituale, in quanto avvenuta in replica ad eccezione avversaria sollevata in memoria di costituzione. Ne consegue la legittimità
anche della domanda afferente all'anno scolastico 2014/15.
Anche per le restanti annualità e richiamati i principi di diritto già sopra enunciati, è
evidente che, in astratto, potrebbe tenersi esclusivamente conto delle ferie effettivamente fruite.
Il , peraltro, non ha prodotto alcuna documentazione a supporto effettivo di CP_1
quella che rimane, quindi, alla stregua di una mera asserzione, potendo la domanda avanzata in ricorso trovare integrale accoglimento nella misura indicata – sulla base di analitici conteggi – in euro 10.185,76.
Alla somma così quantificata, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dal dovuto al saldo: stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36,
Legge 724/1994, infatti, l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Cost. 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ., Sez. Lav.,
18 Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo,
con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna la parte convenuta a pagare, in favore della parte ricorrente,
l'indennità sostitutiva delle ferie in misura di euro 10.185,76 oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
2) condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi € 3.500,00 per compensi oltre spese generali al
15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 16/10/2025
Il giudice
RA ON
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20 luglio 2020, n. 13624).