Art. 24.
Quando il dipendente passa, per disposizione dell'amministrazione, da uno ad altro alloggio di servizio o da un alloggio di servizio ad un alloggio privato o viceversa, nell'ambito dello stesso comune, compete, per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, di mobili e masserizie trasportati dal precedente al nuovo alloggio, una indennita' di lire 1.500 a titolo di rimborso delle spese per imballaggio, presa e resa a domicilio. (1) ((12)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 luglio 1978, n. 417 ha disposto (con l'art. 16) che
"L'indennita' prevista dall' articolo 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , a titolo di rimborso spese imballaggio, presa e resa a domicilio di mobili e masserizie nell'ambito di uno stesso comune e' elevata a L. 1.600 per ogni quintale". ------------- AGGIORNAMENTO (12) La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 44) che "Le indennita' e i rimborsi di cui agli articoli 18 , 19 , 20 e 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , come adeguati dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 , sono soppressi".
Quando il dipendente passa, per disposizione dell'amministrazione, da uno ad altro alloggio di servizio o da un alloggio di servizio ad un alloggio privato o viceversa, nell'ambito dello stesso comune, compete, per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, di mobili e masserizie trasportati dal precedente al nuovo alloggio, una indennita' di lire 1.500 a titolo di rimborso delle spese per imballaggio, presa e resa a domicilio. (1) ((12)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 luglio 1978, n. 417 ha disposto (con l'art. 16) che
"L'indennita' prevista dall' articolo 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , a titolo di rimborso spese imballaggio, presa e resa a domicilio di mobili e masserizie nell'ambito di uno stesso comune e' elevata a L. 1.600 per ogni quintale". ------------- AGGIORNAMENTO (12) La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 44) che "Le indennita' e i rimborsi di cui agli articoli 18 , 19 , 20 e 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , come adeguati dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 , sono soppressi".