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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/09/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 211/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott. Oronzo Putignano Presidente
Dott. Gaetano Labianca Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 211/2024 R.G.A.C.C., promossa da e con l'avv. D'INNELLA RAFFAELE Parte_1 Parte_2
Appellanti principali/Appellati incidentali contro
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, , , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, ,
[...] Controparte_8 CP_9 Controparte_10
con l'avv. DI CAGNO ALBERTO e avv. SACCHETTI ANTONIETTA
[...]
Appellati/Appellanti incidentali
, , , , Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_14
, , , CP_15 CP_16 Controparte_17 Controparte_18 con l'avv. QUARANTA PIERLUIGI
pagina 1 di 5 , - CP_19 Controparte_20 Controparte_21
, con il patrocinio
[...] CP_22 Controparte_23 dell'avv. AMORUSO DOMENICO
BENEDETTO BRUNO, con il patrocinio dell'avv. DI CAGNO AUGUSTO
con l'avv. VIOLANTE UMBERTO e Controparte_24 Controparte_25 avv. VIOLANTE PAOLA
SERIM SRL con l'avv. VIOLANTE ANDREA
Altri Appellati
COND VIA DEGLI ALFARANITI, 25 , CP_26 CP_27 [...]
, CP_28 Controparte_29
Appellati contumaci avverso la sentenza n. 3044/2023, emessa dal Tribunale di Bari
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.09.2025 la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. sulle conclusioni scritte rassegnate dai procuratori delle parti.
OGGETTO: “violazione distanze legali e risarcimento danni”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'appello in epigrafe è stata chiesta la riforma della sentenza n. 3044/2023, emessa dal
Tribunale di Bari, che così decideva:
<<…
1. Rigetta la domanda di parte attrice relativa alla violazione delle distanze legali del fabbrico dei convenuti;
2. visti gli artt. 901 e 902 c.c., accoglie la domanda formulata in via riconvenzionale dai convenuti
( ed altri) alla quale ha prestato intervento adesivo la SERIM S.R.L., terza chiamata in CP_6 causa, e condanna gli attori a provvedere alla regolarizzazione delle quattro luci a loro cura e spese;
3. visti gli artt. 889 e 890 c.c., accoglie la domanda formulata in via riconvenzionale dai convenuti
( ed altri) alla quale ha prestato intervento adesivo la SERIM S.R.L., terza chiamata in CP_6 causa, e condanna gli attori alla riduzione in pristino stato o arretramento alla distanza legale, così
pagina 2 di 5 come disposto dal C.T.U. nell'elaborato peritale, delle seguenti opere, manufatti, costruzioni, impianti, tubi:
a. canna fumaria di scarico del caminetto del piano interrato;
b. tubazioni di adduzione dell'acqua potabile, di scarico delle acque reflue ed elettriche nel bagno e nel lavatoio annesso alla cucina al piano terra;
c. tubazioni di adduzione dell'acqua potabile, di scarico delle acque reflue ed elettriche nel bagno al piano primo;
d. tubazioni di adduzione dell'acqua potabile, di scarico delle acque reflue ed elettriche nel bagno in ampliamento della soffitta sul lastrico solare e nel torrino del vano scala;
e. ampliamento della soffitta sul lastrico solare;
4. accoglie la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti di condanna al risarcimento dei danni conseguenti alle predette violazioni e, per l'effetto, condanna gli attori in solido a risarcire ai convenuti , , , Controparte_6 Controparte_30 Controparte_7 Controparte_28
, , , , Controparte_11 CP_12 CP_4 CP_14 CP_3 [...]
, , , e CP_1 CP_27 Controparte_5 Controparte_8 CP_9
la somma di € 25.000,00 complessivi;
Controparte_2
5. rigetta tutte le altre domande di richiesta di risarcimento del danno proposte dagli altri convenuti e dai terzi chiamati in causa;
6. condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 7.616,00,00 in favore dei convenuti
, , , e , oltre a spese CP_13 CP_15 Controparte_18 CP_16 Controparte_17 forfetarie, IVA e CNPA come per legge;
7. condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 7.616,00,00 in favore dei convenuti
, , , , Controparte_6 Controparte_30 Controparte_7 Controparte_28 CP_11
, , , ,
[...] CP_12 CP_4 CP_14 CP_3 Controparte_1
, , , e CP_27 Controparte_5 Controparte_8 CP_9 Controparte_2 oltre a spese forfetarie, IVA e CNPA come per legge;
8. condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 7.616,00,00 in favore del convenuto NE Bruno, oltre a spese forfetarie, IVA e CNPA come per legge;
9. condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 7.616,00,00 in favore dei convenuti
, per sé e quale legale rappresentate di , e , oltre a CP_19 Controparte_20 CP_22 spese forfetarie, IVA e CNPA come per legge;
pagina 3 di 5 10. condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 7.616,00,00 in favore dei terzi chiamati in causa e , oltre a spese forfetarie, IVA e CNPA Controparte_24 Controparte_25 come per legge;
11. condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 7.616,00,00 in favore della
SERIM S.R.L., terza chiamata in causa, oltre a spese forfetarie, IVA e CNPA come per legge;
12. nulla sulle spese nei rapporti tra gli attori e i convenuti contumaci.
13. pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico degli attori.>> (cfr. testualmente dispositivo della sentenza impugnata).
Al gravame hanno resistito gli appellati chiedendone il rigetto, taluni di essi (cfr. epigrafe) hanno spiegato appello incidentale.
Con ordinanza di questa Corte è stata parzialmente disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Con atto del 03.09.2025, gli odierni appellanti principali hanno rinunziato personalmente agli atti del giudizio depositando la rinunzia in allegato alla nota di trattazione del 4.9.2025. Con distinto atto del
5.9.2025, depositato in data 8.9.2025, allegato a nota di trattazione in pari data, gli appellanti incidentali hanno accettato la rinunzia all'appello principale rinunziando al contempo all'appello incidentale. Con ulteriore atto del 9.9.2025 gli appellanti principali hanno accettato la rinunzia all'appello incidentale. Con ulteriori atti le restanti parti appellate hanno accettato la rinunzia formalizzata dagli altri contraddittori. Tutte le parti hanno chiesto di compensare le spese del giudizio.
Il , , Controparte_31 CP_27 Controparte_28 CP_19
- Erede non si sono costituiti e di essi va dichiarata la contumacia.
[...] CP_23
All'odierna udienza, già fissata per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c., preso atto dell'intervenuta rinuncia e accettazione la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La Corte prende atto dell'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio, sottoscritta dagli appellanti principali e incidentali e accettata da tutte le parti costituite e dichiara l'estinzione del processo.
La pronuncia si assume nelle forme della sentenza in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un giudice collegiale e ha natura decisoria poiché idoneo a definire il giudizio (cfr. Cass.
4.11.2021 n.
31635, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi).
pagina 4 di 5 Circa il regolamento delle spese processuali, esse sono integralmente compensate tra le parti costituite su accordo delle stesse. Nulla si dispone sulle spese nei confronti dei contumaci non avendo essi preso parte al giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, eccezione, istanza o deduzione, decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza n. 3044/2023, emessa dal Tribunale di
Bari, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio;
2) compensa integralmente le spese processuali tra le parti costituite;
3) nulla dispone sulle spese nei confronti degli appellati contumaci.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bari il 23 settembre 2025
Il Consigliere est.
Maria Grazia Caserta
Il Presidente
Oronzo Putignano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott. Oronzo Putignano Presidente
Dott. Gaetano Labianca Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 211/2024 R.G.A.C.C., promossa da e con l'avv. D'INNELLA RAFFAELE Parte_1 Parte_2
Appellanti principali/Appellati incidentali contro
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, , , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, ,
[...] Controparte_8 CP_9 Controparte_10
con l'avv. DI CAGNO ALBERTO e avv. SACCHETTI ANTONIETTA
[...]
Appellati/Appellanti incidentali
, , , , Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_14
, , , CP_15 CP_16 Controparte_17 Controparte_18 con l'avv. QUARANTA PIERLUIGI
pagina 1 di 5 , - CP_19 Controparte_20 Controparte_21
, con il patrocinio
[...] CP_22 Controparte_23 dell'avv. AMORUSO DOMENICO
BENEDETTO BRUNO, con il patrocinio dell'avv. DI CAGNO AUGUSTO
con l'avv. VIOLANTE UMBERTO e Controparte_24 Controparte_25 avv. VIOLANTE PAOLA
SERIM SRL con l'avv. VIOLANTE ANDREA
Altri Appellati
COND VIA DEGLI ALFARANITI, 25 , CP_26 CP_27 [...]
, CP_28 Controparte_29
Appellati contumaci avverso la sentenza n. 3044/2023, emessa dal Tribunale di Bari
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.09.2025 la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. sulle conclusioni scritte rassegnate dai procuratori delle parti.
OGGETTO: “violazione distanze legali e risarcimento danni”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'appello in epigrafe è stata chiesta la riforma della sentenza n. 3044/2023, emessa dal
Tribunale di Bari, che così decideva:
<<…
1. Rigetta la domanda di parte attrice relativa alla violazione delle distanze legali del fabbrico dei convenuti;
2. visti gli artt. 901 e 902 c.c., accoglie la domanda formulata in via riconvenzionale dai convenuti
( ed altri) alla quale ha prestato intervento adesivo la SERIM S.R.L., terza chiamata in CP_6 causa, e condanna gli attori a provvedere alla regolarizzazione delle quattro luci a loro cura e spese;
3. visti gli artt. 889 e 890 c.c., accoglie la domanda formulata in via riconvenzionale dai convenuti
( ed altri) alla quale ha prestato intervento adesivo la SERIM S.R.L., terza chiamata in CP_6 causa, e condanna gli attori alla riduzione in pristino stato o arretramento alla distanza legale, così
pagina 2 di 5 come disposto dal C.T.U. nell'elaborato peritale, delle seguenti opere, manufatti, costruzioni, impianti, tubi:
a. canna fumaria di scarico del caminetto del piano interrato;
b. tubazioni di adduzione dell'acqua potabile, di scarico delle acque reflue ed elettriche nel bagno e nel lavatoio annesso alla cucina al piano terra;
c. tubazioni di adduzione dell'acqua potabile, di scarico delle acque reflue ed elettriche nel bagno al piano primo;
d. tubazioni di adduzione dell'acqua potabile, di scarico delle acque reflue ed elettriche nel bagno in ampliamento della soffitta sul lastrico solare e nel torrino del vano scala;
e. ampliamento della soffitta sul lastrico solare;
4. accoglie la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti di condanna al risarcimento dei danni conseguenti alle predette violazioni e, per l'effetto, condanna gli attori in solido a risarcire ai convenuti , , , Controparte_6 Controparte_30 Controparte_7 Controparte_28
, , , , Controparte_11 CP_12 CP_4 CP_14 CP_3 [...]
, , , e CP_1 CP_27 Controparte_5 Controparte_8 CP_9
la somma di € 25.000,00 complessivi;
Controparte_2
5. rigetta tutte le altre domande di richiesta di risarcimento del danno proposte dagli altri convenuti e dai terzi chiamati in causa;
6. condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 7.616,00,00 in favore dei convenuti
, , , e , oltre a spese CP_13 CP_15 Controparte_18 CP_16 Controparte_17 forfetarie, IVA e CNPA come per legge;
7. condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 7.616,00,00 in favore dei convenuti
, , , , Controparte_6 Controparte_30 Controparte_7 Controparte_28 CP_11
, , , ,
[...] CP_12 CP_4 CP_14 CP_3 Controparte_1
, , , e CP_27 Controparte_5 Controparte_8 CP_9 Controparte_2 oltre a spese forfetarie, IVA e CNPA come per legge;
8. condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 7.616,00,00 in favore del convenuto NE Bruno, oltre a spese forfetarie, IVA e CNPA come per legge;
9. condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 7.616,00,00 in favore dei convenuti
, per sé e quale legale rappresentate di , e , oltre a CP_19 Controparte_20 CP_22 spese forfetarie, IVA e CNPA come per legge;
pagina 3 di 5 10. condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 7.616,00,00 in favore dei terzi chiamati in causa e , oltre a spese forfetarie, IVA e CNPA Controparte_24 Controparte_25 come per legge;
11. condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 7.616,00,00 in favore della
SERIM S.R.L., terza chiamata in causa, oltre a spese forfetarie, IVA e CNPA come per legge;
12. nulla sulle spese nei rapporti tra gli attori e i convenuti contumaci.
13. pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico degli attori.>> (cfr. testualmente dispositivo della sentenza impugnata).
Al gravame hanno resistito gli appellati chiedendone il rigetto, taluni di essi (cfr. epigrafe) hanno spiegato appello incidentale.
Con ordinanza di questa Corte è stata parzialmente disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Con atto del 03.09.2025, gli odierni appellanti principali hanno rinunziato personalmente agli atti del giudizio depositando la rinunzia in allegato alla nota di trattazione del 4.9.2025. Con distinto atto del
5.9.2025, depositato in data 8.9.2025, allegato a nota di trattazione in pari data, gli appellanti incidentali hanno accettato la rinunzia all'appello principale rinunziando al contempo all'appello incidentale. Con ulteriore atto del 9.9.2025 gli appellanti principali hanno accettato la rinunzia all'appello incidentale. Con ulteriori atti le restanti parti appellate hanno accettato la rinunzia formalizzata dagli altri contraddittori. Tutte le parti hanno chiesto di compensare le spese del giudizio.
Il , , Controparte_31 CP_27 Controparte_28 CP_19
- Erede non si sono costituiti e di essi va dichiarata la contumacia.
[...] CP_23
All'odierna udienza, già fissata per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c., preso atto dell'intervenuta rinuncia e accettazione la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La Corte prende atto dell'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio, sottoscritta dagli appellanti principali e incidentali e accettata da tutte le parti costituite e dichiara l'estinzione del processo.
La pronuncia si assume nelle forme della sentenza in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un giudice collegiale e ha natura decisoria poiché idoneo a definire il giudizio (cfr. Cass.
4.11.2021 n.
31635, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi).
pagina 4 di 5 Circa il regolamento delle spese processuali, esse sono integralmente compensate tra le parti costituite su accordo delle stesse. Nulla si dispone sulle spese nei confronti dei contumaci non avendo essi preso parte al giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, eccezione, istanza o deduzione, decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza n. 3044/2023, emessa dal Tribunale di
Bari, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio;
2) compensa integralmente le spese processuali tra le parti costituite;
3) nulla dispone sulle spese nei confronti degli appellati contumaci.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bari il 23 settembre 2025
Il Consigliere est.
Maria Grazia Caserta
Il Presidente
Oronzo Putignano
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