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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/11/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3001 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara
Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3001 / 2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. PICA ANNA MARIA (C. F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in C.F._1
ROMA, VIA VIRGILIO 8 (PEC: ); Email_1
APPELLANTE
Contro
(C. F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. LEONARDI MASSIMO (C. F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito C.F._2 in RIETI, VIA CONTIGLIANO,12 (PEC: Email_2
APPELLATO
E nei confronti di
Pag. 1 a 6 (C. F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_3 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18 giugno 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'appello avverso la sentenza n. 1156/2021 (R. G. 359/2019) del Giudice di Pace di Tivoli deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, deve essere affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.
Tale eccezione non è fondata, poiché non risulta in atti che sia intercorsa alcuna transazione stragiudiziale tra le parti. Difatti, il pagamento da parte dell'appellata della somma € 500,00 tramite trasmissione di un assegno alla parte appellante è avvenuto su iniziativa della prima, senza che vi fosse (all'epoca del pagamento in questione) un titolo giudiziale da porre in esecuzione, che stabilisse il quantum della pretesa. La stessa parte appellata sottolinea di aver spontaneamente inviato il titolo di credito, nel periodo intercorrente tra il deposito della perizia e l'emissione della sentenza. La circostanza, tenuto conto che la CTU non vincola la decisione de giudice e che permane in ogni caso l'interesse alla pronuncia, non fa venir meno
-appunto- l'interesse a coltivare l'azione.
Ciò posto, deve ritenersi che l'appellante, rimasto soccombente in primo grado, abbia l'interesse ad impugnare la sentenza emessa per ottenerne l'eventuale riforma secondo le prospettive difensive e, dunque, con riferimento al quantum della pretesa, al mancato riconoscimento del danno d fermo tecnico e alle spese di lite. Inoltre, non vi è nemmeno la prova in atti che l'assegno sia stato effettivamente incassato.
2. Nel merito, con il primo motivo di appello, la parte lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza nel punto in cui il giudice di prime cure ha riconosciuto il risarcimento del danno per equivalente anziché nella forma della reintegrazione in forma specifica: secondo la difesa Pag. 2 a 6 della , nel caso di specie l'attore aveva diritto di vedersi riconosciuta Controparte_1 la somma di € 11.632,54, da cui detrarre € 3.500,00 già percepiti ante causam in via stragiudiziale, quale equivalente delle riparazioni effettuate sull'autovettura, per poter essere rimesso nella condizione di fatto antecedente al sinistro stradale.
Il primo motivo è infondato: la sentenza impugnata risulta conforme al consolidato principio di diritto in materia di applicazione della previsione di cui all'art. 2058 c.c., secondo cui “Ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., la verifica relativa all'eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull'entità dei costi, dovendosi valutare, altresì, se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato;
laddove, peraltro, il danneggiato decida - com'è suo diritto - di procedere alla riparazione anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato, traducendosi in una indebita locupletazione per il responsabile, il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo.” (Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 10686 del 20/04/2023 - Rv. 667382 - 01); ed ancora “La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto eccessivamente onerosa la pretesa di rifusione del costo di riparazione del veicolo, superiore a Euro 5.000, rispetto al valore di mercato del mezzo danneggiato, equitativamente determinato in Euro 1.600)” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
10196 del 30/03/2022 - Rv. 664460 - 01).
Ritiene questo Giudice di dare continuità a principio sopra richiamato, come già avvenuto in sede di prime cure.
Essendo dunque pacifico l'an della pretesa, si osserva che la decisione del giudice sul profilo del quantum è stata orientata dalla consulenza tecnica d'ufficio, correttamente svolta sulla
Pag. 3 a 6 base dei principi che governano la materia e coerentemente motivata;
la perizia ha accertato che il valore dell'autoveicolo all'epoca del sinistro era pari a 4.000,00 euro. Pertanto, comparando la somma richiesta a titolo di risarcimento in forma specifica (€ 11.632,54) e quella liquidabile a titolo di risarcimento per equivalente (€ 4.000,00), il ragionamento logico- giuridico del giudice di prime cure non presenta vizi, in quanto ritenuto troppo gravoso per il danneggiante il risarcimento in forma specifica.
Pertanto, la sentenza deve essere confermata sul punto.
3. Quanto al motivo d'appello concernente il mancato riconoscimento del danno da fermo tecnico, la sentenza impugnata parimenti risulta esente da vizi.
Come evidenziato dal giudice di prime cure, e ribadito dalla difesa di parte appellata, non vi
è in atti alcuna prova della necessarietà di ricorrere a un mezzo sostitutivo, né che il danneggiato abbia effettivamente utilizzato altro mezzo per il periodo necessario alla riparazione del veicolo danneggiato. Non essendo configurabile un danno in re ipsa, l'onere della prova incombeva sul danneggiato e non è stato assolto. Il giudice di prime cure, infatti, ha fatto buon governo dei principi di diritto enunciati in materia (cfr Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 32946 del 17/12/2024 -Rv. 673460 - 01: “Il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato
o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo.”).
4. Risulta, infine, infondato il secondo motivo sulle spese di lite, trattato da ultimo in ragione del rapporto di pregiudizialità tra i motivi articolati.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la compensazione delle spese di lite di primo grado e la ripartizione al 50% delle spese di CTU sarebbe contraria al principio della soccombenza e la motivazione addotta dal giudice di prime cure avrebbe carattere apparente.
Tale motivo non coglie nel segno, come eccepito dall'appellata.
Difatti, in primo grado vi è stata soccombenza parziale reciproca, posto che è stata rigettata la domanda di riconoscimento del danno da fermo tecnico e che la domanda di risarcimento del danno è stata accolta in misura sensibilmente inferiore a quella richiesta. L forbice tra il
Pag. 4 a 6 petitum e il decisum orienta inevitabilmente la decisione sulle spese. Inoltre, la CTU sul veicolo si era resa necessaria per appurare l'eventuale gravosità – poi effettivamente riconosciuta- del risarcimento in forma specifica che era stato richiesto dall'odierna appellante (che infatti, sul punto, ha impugnato la sentenza).
Ciò posto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Ogni altra questione risulta assorbita.
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
Visto inoltre l'art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002 deve darsi atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla refusione delle spese del secondo grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate per onorari in 2.540,00 euro oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. l'art. 13 co. 1quater d.p.r.
115/2002.
Tivoli, 10 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 5 a 6
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara
Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3001 / 2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. PICA ANNA MARIA (C. F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in C.F._1
ROMA, VIA VIRGILIO 8 (PEC: ); Email_1
APPELLANTE
Contro
(C. F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. LEONARDI MASSIMO (C. F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito C.F._2 in RIETI, VIA CONTIGLIANO,12 (PEC: Email_2
APPELLATO
E nei confronti di
Pag. 1 a 6 (C. F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_3 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18 giugno 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'appello avverso la sentenza n. 1156/2021 (R. G. 359/2019) del Giudice di Pace di Tivoli deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, deve essere affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.
Tale eccezione non è fondata, poiché non risulta in atti che sia intercorsa alcuna transazione stragiudiziale tra le parti. Difatti, il pagamento da parte dell'appellata della somma € 500,00 tramite trasmissione di un assegno alla parte appellante è avvenuto su iniziativa della prima, senza che vi fosse (all'epoca del pagamento in questione) un titolo giudiziale da porre in esecuzione, che stabilisse il quantum della pretesa. La stessa parte appellata sottolinea di aver spontaneamente inviato il titolo di credito, nel periodo intercorrente tra il deposito della perizia e l'emissione della sentenza. La circostanza, tenuto conto che la CTU non vincola la decisione de giudice e che permane in ogni caso l'interesse alla pronuncia, non fa venir meno
-appunto- l'interesse a coltivare l'azione.
Ciò posto, deve ritenersi che l'appellante, rimasto soccombente in primo grado, abbia l'interesse ad impugnare la sentenza emessa per ottenerne l'eventuale riforma secondo le prospettive difensive e, dunque, con riferimento al quantum della pretesa, al mancato riconoscimento del danno d fermo tecnico e alle spese di lite. Inoltre, non vi è nemmeno la prova in atti che l'assegno sia stato effettivamente incassato.
2. Nel merito, con il primo motivo di appello, la parte lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza nel punto in cui il giudice di prime cure ha riconosciuto il risarcimento del danno per equivalente anziché nella forma della reintegrazione in forma specifica: secondo la difesa Pag. 2 a 6 della , nel caso di specie l'attore aveva diritto di vedersi riconosciuta Controparte_1 la somma di € 11.632,54, da cui detrarre € 3.500,00 già percepiti ante causam in via stragiudiziale, quale equivalente delle riparazioni effettuate sull'autovettura, per poter essere rimesso nella condizione di fatto antecedente al sinistro stradale.
Il primo motivo è infondato: la sentenza impugnata risulta conforme al consolidato principio di diritto in materia di applicazione della previsione di cui all'art. 2058 c.c., secondo cui “Ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., la verifica relativa all'eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull'entità dei costi, dovendosi valutare, altresì, se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato;
laddove, peraltro, il danneggiato decida - com'è suo diritto - di procedere alla riparazione anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato, traducendosi in una indebita locupletazione per il responsabile, il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo.” (Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 10686 del 20/04/2023 - Rv. 667382 - 01); ed ancora “La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto eccessivamente onerosa la pretesa di rifusione del costo di riparazione del veicolo, superiore a Euro 5.000, rispetto al valore di mercato del mezzo danneggiato, equitativamente determinato in Euro 1.600)” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
10196 del 30/03/2022 - Rv. 664460 - 01).
Ritiene questo Giudice di dare continuità a principio sopra richiamato, come già avvenuto in sede di prime cure.
Essendo dunque pacifico l'an della pretesa, si osserva che la decisione del giudice sul profilo del quantum è stata orientata dalla consulenza tecnica d'ufficio, correttamente svolta sulla
Pag. 3 a 6 base dei principi che governano la materia e coerentemente motivata;
la perizia ha accertato che il valore dell'autoveicolo all'epoca del sinistro era pari a 4.000,00 euro. Pertanto, comparando la somma richiesta a titolo di risarcimento in forma specifica (€ 11.632,54) e quella liquidabile a titolo di risarcimento per equivalente (€ 4.000,00), il ragionamento logico- giuridico del giudice di prime cure non presenta vizi, in quanto ritenuto troppo gravoso per il danneggiante il risarcimento in forma specifica.
Pertanto, la sentenza deve essere confermata sul punto.
3. Quanto al motivo d'appello concernente il mancato riconoscimento del danno da fermo tecnico, la sentenza impugnata parimenti risulta esente da vizi.
Come evidenziato dal giudice di prime cure, e ribadito dalla difesa di parte appellata, non vi
è in atti alcuna prova della necessarietà di ricorrere a un mezzo sostitutivo, né che il danneggiato abbia effettivamente utilizzato altro mezzo per il periodo necessario alla riparazione del veicolo danneggiato. Non essendo configurabile un danno in re ipsa, l'onere della prova incombeva sul danneggiato e non è stato assolto. Il giudice di prime cure, infatti, ha fatto buon governo dei principi di diritto enunciati in materia (cfr Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 32946 del 17/12/2024 -Rv. 673460 - 01: “Il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato
o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo.”).
4. Risulta, infine, infondato il secondo motivo sulle spese di lite, trattato da ultimo in ragione del rapporto di pregiudizialità tra i motivi articolati.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la compensazione delle spese di lite di primo grado e la ripartizione al 50% delle spese di CTU sarebbe contraria al principio della soccombenza e la motivazione addotta dal giudice di prime cure avrebbe carattere apparente.
Tale motivo non coglie nel segno, come eccepito dall'appellata.
Difatti, in primo grado vi è stata soccombenza parziale reciproca, posto che è stata rigettata la domanda di riconoscimento del danno da fermo tecnico e che la domanda di risarcimento del danno è stata accolta in misura sensibilmente inferiore a quella richiesta. L forbice tra il
Pag. 4 a 6 petitum e il decisum orienta inevitabilmente la decisione sulle spese. Inoltre, la CTU sul veicolo si era resa necessaria per appurare l'eventuale gravosità – poi effettivamente riconosciuta- del risarcimento in forma specifica che era stato richiesto dall'odierna appellante (che infatti, sul punto, ha impugnato la sentenza).
Ciò posto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Ogni altra questione risulta assorbita.
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
Visto inoltre l'art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002 deve darsi atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla refusione delle spese del secondo grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate per onorari in 2.540,00 euro oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. l'art. 13 co. 1quater d.p.r.
115/2002.
Tivoli, 10 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 5 a 6
Pag. 6 a 6