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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 750/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALACQUA CONCETTA DANIELA LOR, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 796/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249017294929000 IRPEF-ALTRO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYLTYLM000047 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5000/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso, il contribuente impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, ricevuta il
9.11.2024, con la quale l'Agente della RI richiedeva il pagamento della somma complessiva pari ad Euro 4.582,96 per IRPEF, anno 2015.
Eccepiva la nullità per intervenuta prescrizione.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto e la vittoria delle spese processuali, con distrazione a favore del difensore costituito.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, contestando e chiedendo il rigetto del ricorso;
depositava documenti.
L'Agenzia- RI restava contumace.
Il 22 luglio 2025 il ricorrente depositava memoria integrativa.
All'udienza del 9.09.2025, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che l'Agenzia della RI non si è costituita, nonostante evocata regolarmente in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
L'Agenzia delle Entrate ha dato prova di avere notificato un atto precedente nel 2019, interruttivo della prescrizione.
I crediti pertanto non si sono prescritti, neppure gli interessi e le sanzioni.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia dell'Agenzia - RI. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento,
a favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese processuali, che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre accessori per legge. Messina.
9.09.2025 Il Giudice Concetta ALACQUA
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALACQUA CONCETTA DANIELA LOR, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 796/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249017294929000 IRPEF-ALTRO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYLTYLM000047 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5000/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso, il contribuente impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, ricevuta il
9.11.2024, con la quale l'Agente della RI richiedeva il pagamento della somma complessiva pari ad Euro 4.582,96 per IRPEF, anno 2015.
Eccepiva la nullità per intervenuta prescrizione.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto e la vittoria delle spese processuali, con distrazione a favore del difensore costituito.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, contestando e chiedendo il rigetto del ricorso;
depositava documenti.
L'Agenzia- RI restava contumace.
Il 22 luglio 2025 il ricorrente depositava memoria integrativa.
All'udienza del 9.09.2025, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che l'Agenzia della RI non si è costituita, nonostante evocata regolarmente in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
L'Agenzia delle Entrate ha dato prova di avere notificato un atto precedente nel 2019, interruttivo della prescrizione.
I crediti pertanto non si sono prescritti, neppure gli interessi e le sanzioni.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia dell'Agenzia - RI. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento,
a favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese processuali, che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre accessori per legge. Messina.
9.09.2025 Il Giudice Concetta ALACQUA