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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 2527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2527 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 10931/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Marco Occhiuzzi e Giuseppe Molfini, con cui elettivamente domicilia in Napoli, al Viale Gramsci, 23;
- OPPONENTE -
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Gennaro Simeone, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Murialdo, 44;
- OPPOSTO -
Oggetto: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. al precetto notificato il 26.04.2023
Conclusioni: all'udienza del 15 gennaio 2024 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, si è opposto all'atto Parte_1 di precetto in oggetto notificatogli ad istanza di AN EN in data 26.04.2023, per l'importo complessivo di € 38.839,72, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione: 1) Previa declaratoria di mancanza di immediata efficacia esecutiva, della sentenza n. 5527/22, emessa il 01.06.2022 dal Tribunale di Napoli, IX Sez. Civ., nella persona del G.U. Dott.ssa Barbara Di Tonto, di cui alla premessa, e/o della sospensione della sua efficacia esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 615, I, c.p.c., accogliere la proposta opposizione e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per cui è lite in virtù della mancata notifica del titolo esecutivo posto a suo fondamento per i motivi tutti dettagliatamente dedotti in narrativa. 2) Subordinatamente, accertata l'inesistenza del credito di cui all'opposto precetto, siccome vantato dall'intimante, in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare nullo, illegittimo ed infondato il suddetto precetto. 3) In via ancor più gradata dichiarare la compensazione tra i rispettivi crediti delle parti in lite, con determinazione del saldo dell'una in favore dell'altra. 4) Condannare l'opposto Sig.
[...] alla integrale rifusione, in favore dell'opponente, di spese e competenze di lite, CP_1 maggiorate di C.p.a. e IVA come per legge”.
L'intimazione è stata spiccata in forza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5527/22, emessa in data 1.06.2022, che, in accoglimento della domanda proposta da ha condannato , tra gli altri, a Controparte_1 Parte_1 corrispondergli la somma di €. 32.536,80 per sorta capitale (arretrati canoni di locazione) dal novembre 2014 fino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali, nonché la somma di € 3.548,00 a titolo di onorari, oltre accessori di legge ed € 150,00 per spese.
A mezzo dello strumento di reazione azionato, l'intimato si è opposto all'atto di precetto deducendone la nullità per l'omessa previa notifica del titolo esecutivo avvenuta - per stessa ammissione del creditore precettante - non già alla parte personalmente, ma solo ai procuratori costituiti nel giudizio definito con il titolo azionato. Sempre in via preliminare, l'attore ha eccepito la mancanza di provvisoria esecutività del capo condannatorio dipendente dall'accertamento della risoluzione del contratto di locazione, pronuncia costitutiva come tale insuscettibile di provvisoria esecutorietà prima del passaggio in giudicato, inibito nella specie dal gravame dal medesimo proposto avverso la sentenza azionata. Ha poi lamentato la nullità del precetto in relazione alla pretesa delle somme dovute a titolo di onorari e spese liquidate nella sentenza, nonché nell'atto di precetto, atteso che il legale della parte creditrice era stato ammesso al gratuito patrocinio nel giudizio di merito conclusosi con la sentenza azionata, che erroneamente aveva disposto la condanna del soccombente al pagamento di spese e competenze in favore dell'attore. In merito ha precisato di aver presentato deputata istanza di correzione dell'errore materiale, poi favorevolmente definita nelle more del presente giudizio. Infine, l'attore ha dedotto in compensazione un controcredito pari ad €. 6.460,00, oltre Iva al 22% e Cpa, a titolo di spese processuali liquidate in suo favore nella sentenza n. 11875/2011 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 03.11.2011, già opposto in compensazione nel giudizio di merito.
- 2 - Si è costituito eccependo l'irrilevanza dell'omessa notifica alla Controparte_1 parte del titolo in forma esecutiva, ritenendo che il vizio denunziato in assenza di allegazione e prova di un pregiudizio specifico non determini alcuna nullità, restando sanato peraltro dalla proposta opposizione agli atti. Inoltre, ha posto in evidenza la dedotta ininfluenza del vizio atteso che l'opponente aveva avuto comunque conoscenza del titolo avendolo tempestivamente impugnato. Ha poi ribadito la sicura natura di capo provvisoriamente esecutivo del titolo giudiziario di primo grado e ha evidenziato che solo dopo la notifica del precetto l'opponente aveva introitato il giudizio di correzione dell'errore materiale per la condanna alle spese di lite. Sul punto ha precisato che il giudice del merito non aveva provveduto sull'istanza di liquidazione ivi presentata, avendone inteso l'avvenuto implicito rigetto, precisando non di meno che dell'esito del procedimento di correzione avrebbe dovuto in ogni caso tenersi conto nel presente giudizio. Ha infine eccepito la prescrizione del credito opposto in compensazione e, ritenuti insussistenti i presupposti dell'invocata inibitoria, ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Alla prima udienza, ritenuta non accoglibile l'istanza di emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata da parte convenuta, stante il divieto di duplicare il titolo esecutivo, e rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è stato rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 gennaio 2025, allorquando è stato riservato in decisione con la concessione di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori giorni 20 per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è ammissibile e fondata per le ragioni che seguono.
Giova premettere che i motivi a fondamento dell'opposizione risultano ascrivibili in parte all'opposizione agli atti esecutivi ed, in altra parte, all'opposizione all'esecuzione con cui si contestano l'an e il quantum debeatur, ovvero si deducono fatti estintivi o modificativi della pretesa incorporata nel titolo.
Tra i primi, rientra la doglianza prospettante la nullità del precetto per omessa previa notifica del titolo esecutivo, mentre tra i secondi l'eccezione di insussistenza di un titolo già esecutivo, l'illegittimità delle somme pretese per onorari e spese del procuratore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nonché per l'eccezione di compensazione.
Deve essere vagliata preliminarmente - in quanto potenzialmente idoneo ad assorbire ogni ulteriore questione - la fondatezza del primo motivo di opposizione
- 3 - con cui l'attore lamenta la nullità del precetto opposto per la mancata prodromica notifica del titolo esecutivo.
Il motivo di opposizione risulta tempestivamente dedotto a mente dell'art. 617 c.p.c. in considerazione della proposizione della domanda con citazione notificata in data 9 maggio 2023, a fronte della notifica del precetto in data 26 aprile 2023.
La doglianza, oltre che ammissibile, risulta altresì degna di accoglimento.
L'opponente, segnatamente, eccepisce la nullità dell'intimazione per difetto della previa notifica del titolo esecutivo, avvenuta in favore dei procuratori costituiti in luogo della parte soccombente dagli stessi rappresentata.
Benché il titolo esecutivo notificato non risulti prodotto in giudizio dalla creditrice intimante, la circostanza allegata dall'attore trae espresso riconoscimento da quanto riportato dalla parte convenuta nello stesso atto di precetto, laddove la parte ha precisato:
Trattandosi di fatto incontestato ed espressamente ammesso, non rileva, pertanto, l'indagine volta a determinare su quale parte incomba l'onere probatorio dell'omessa notifica, sebbene vada rilevato che a fronte di un precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui l'onere della prova circa l'omessa notificazione del titolo incombe alla parte opponente che intenda far valere il vizio (e ciò perché la previa mancanza di notifica del titolo esecutivo rileva come fatto impeditivo dell'ulteriore svolgimento di questa che, secondo la regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. va dimostrato da chi lo eccepisce) se n'è contrapposto un altro più recente - di segno contrario - che onera il creditore opposto della dimostrazione dell'avvenuta notifica del titolo esecutivo della quale il debitore opponente abbia dedotto l'inesistenza, mediante la produzione della relata di notificazione “tenuto conto non solo della regola generale che pone in capo all'attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ma anche in ragione della considerazione che il debitore ingiunto opponente si troverebbe nella sostanziale impossibilità pratica di dimostrare il fatto negativo della inesistenza della notificazione, asseritamente mai ricevuta, mentre è evidente che al creditore è sufficiente documentarla mediante la produzione della relazione di notificazione in suo possesso” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 51/2023).
Va precisato, inoltre, che nel corso dell'astante giudizio, con le note scritte di udienza per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno allegato e provato la definizione del giudizio di appello promosso avverso la sentenza di primo grado azionata con il
- 4 - precetto. Difatti, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 766/2024 emessa in data 21.02.2024, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la compensazione con il controcredito vantato da in virtù dalla Parte_1 sentenza n. 11875/2011 del Tribunale di Napoli con il rigetto dei restanti motivi, rispetto al quale l'opponente ha allegato di aver proposto ricorso per Cassazione tuttora pendente.
Tanto precisato, va accolto l'esposto motivo di opposizione agli atti, in quanto la denunciata irregolarità formale è espressamente sanzionata con la nullità del precetto dalla previsione di cui all'art. 480, co. 2 c.p.c. Risulta a tal fine del tutto ininfluente l'avvenuta notifica al difensore costituito della parte che produce effetto ai soli fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione.
La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “tale nullità testuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse si fondano” (Cass. civ, ord. n. 1096/2021; Cass. civ., ord. n. 24662/2013).
Con un arresto più recente (ord. n. 11104/2023), la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito inoltre che non necessita affatto l'allegazione di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello consistente nella stessa mancata notificazione dello stesso titolo in forma esecutiva che “in realtà non sarebbe di fatto neanche possibile immaginare ed individuare” (vd. anche Cass. civ., n. 32838/2021), precisando che tale assunto risulta “in contrasto con l'indirizzo ormai consolidato di questa Corte, cui intende darsi continuità, secondo il quale "l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell'articolo 617 c.p.c., comma 1, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità " in quanto "tutte le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale ad esso preliminare e, in particolare, la necessità che il pignoramento sia preceduto dalla notificazione dell'atto di precetto e che la notificazione dell'atto di precetto sia preceduta dalla (o, quanto meno, avvenga contestualmente alla) notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore, sono imposte specificamente ed espressamente dalla legge negli articolo 474 e ss. c.p.c. e la loro mancata osservanza può essere fatta valere dal debitore con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'articolo 617 c.p.c., onde ottenere la dichiarazione di inefficacia dei relativi atti esecutivi o pre-esecutivi viziati, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio, che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state correttamente rispettate” (vd. Cass. civ., ord. n.
32838/2021 cit. e Cass. civ., ord. n. 1096/2021).
- 5 - La stessa decisione ha affrontato anche la tematica della possibile integrazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo, come invocata da parte opposta, escludendola in continuità con i principi più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità; in particolare, quello secondo il quale “non e' sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'articolo 156 c.p.c., u.c., la nullità del precetto conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo: e ciò sia quando venga proposta opposizione ex articolo 617 c.p.c. per far valere il vizio della mancata osservanza dell'articolo 479 c.p.c., comma 1; sia quando, unitamente a quest'ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex articolo 615 c.p.c.” (Cass. civ., sent. n. 22510/2014 e ord. n. 31226/2019) ed ancora quello secondo cui (cfr. ancora Cass., n. 32838/2021) “se si volesse seguire fino in fondo una siffatta impostazione, dovrebbe probabilmente giungersi ad ammettere che il creditore intimante precetto, che abbia omesso di notificare il titolo in forma esecutiva, possa dimostrare con qualunque mezzo che il debitore era a conoscenza dell'esistenza di quel titolo, il che sarebbe palesemente in contrasto con la chiarissima sistematica del codice di rito in materia esecutiva e finirebbe anzi per portare ad una sostanziale abrogazione delle disposizioni che regolano gli stessi atti preliminari all'esecuzione”.
L'applicazione dei superiori principi determina la fondatezza dell'opposizione, con conseguente declaratoria di nullità del precetto opposto, rilievo che assorbe ogni ulteriore questione.
Val la pena rilevare, peraltro, che l'avversato precetto - come correttamente sostenuto dall'attore - è divenuto senza dubbio illegittimo in ragione della sopravvenuta decisione del giudice dell'impugnazione che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado azionata, tanto ciò è vero che il creditore opposto ha notificato nuovo atto di precetto in virtù della sentenza di secondo grado, anch'esso opposto.
Sul punto, ancora da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il suo granitico insegnamento in ordine all'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, così motivando: “l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado (Cass. 10 ottobre 2003, n. 15185; Cass. 10 gennaio 2017, n. 352), comporta che, ove l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa prosegua sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione;
nel caso in cui, invece, l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa debba intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado (Cass. 16 aprile 2013, n. 9161; Cass. 13 novembre 2018, n. 29021) (…) giova in proposito richiamare l'insegnamento di legittimità, secondo cui, nell'ipotesi di esecuzione fondata su un titolo esecutivo che sia costituito da una sentenza di primo grado, la riforma in appello di quest'ultima (e lo stesso effetto si produce in caso di conferma, qualora come nel caso di specie
- 6 - l'esecuzione non sia ancora iniziata, secondo l'indirizzo di questa Corte richiamato al p.to 3.) determina il venir meno del titolo esecutivo, atteso che l'appello ha carattere sostitutivo e pertanto la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado;
sicché, nell'ipotesi in cui la sentenza d'appello sia a sua volta cassata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, ma statuisce direttamente sulle domande delle parti, con la conseguenza che non sarà mai più possibile procedere in executivis sulla base della sentenza di primo grado (riformata della sentenza d'appello cassata con rinvio), potendo una nuova esecuzione fondarsi soltanto, eventualmente, sulla sentenza del giudice di rinvio (Cass. 8 luglio 2013, n. 16934; Cass. 26 novembre 2020, n. 26935)” (Cass. civ., sent. n. 1812/2022).
Difetta, pertanto e in ogni caso, un valido ed efficace titolo esecutivo a fondamento dell'intimazione opposta e, dunque, una condizione dell'azione che impone in ogni caso la declaratoria di nullità del precetto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in ragione dello scaglione di riferimento (€ 26.001- € 52.000) e della effettiva attività processuale espletata, con applicazione del minimo in ragione dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di iscritta al n. 10931/2023 del R.G., così
[...] Controparte_1 provvede:
1. accoglie l'opposizione;
per l'effetto:
2. dichiara la nullità del precetto opposto notificato in data 26.04.2023;
3. condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, € 195,00 per spese ordinarie, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli il 12 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 7 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 10931/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Marco Occhiuzzi e Giuseppe Molfini, con cui elettivamente domicilia in Napoli, al Viale Gramsci, 23;
- OPPONENTE -
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Gennaro Simeone, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Murialdo, 44;
- OPPOSTO -
Oggetto: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. al precetto notificato il 26.04.2023
Conclusioni: all'udienza del 15 gennaio 2024 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, si è opposto all'atto Parte_1 di precetto in oggetto notificatogli ad istanza di AN EN in data 26.04.2023, per l'importo complessivo di € 38.839,72, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione: 1) Previa declaratoria di mancanza di immediata efficacia esecutiva, della sentenza n. 5527/22, emessa il 01.06.2022 dal Tribunale di Napoli, IX Sez. Civ., nella persona del G.U. Dott.ssa Barbara Di Tonto, di cui alla premessa, e/o della sospensione della sua efficacia esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 615, I, c.p.c., accogliere la proposta opposizione e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per cui è lite in virtù della mancata notifica del titolo esecutivo posto a suo fondamento per i motivi tutti dettagliatamente dedotti in narrativa. 2) Subordinatamente, accertata l'inesistenza del credito di cui all'opposto precetto, siccome vantato dall'intimante, in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare nullo, illegittimo ed infondato il suddetto precetto. 3) In via ancor più gradata dichiarare la compensazione tra i rispettivi crediti delle parti in lite, con determinazione del saldo dell'una in favore dell'altra. 4) Condannare l'opposto Sig.
[...] alla integrale rifusione, in favore dell'opponente, di spese e competenze di lite, CP_1 maggiorate di C.p.a. e IVA come per legge”.
L'intimazione è stata spiccata in forza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5527/22, emessa in data 1.06.2022, che, in accoglimento della domanda proposta da ha condannato , tra gli altri, a Controparte_1 Parte_1 corrispondergli la somma di €. 32.536,80 per sorta capitale (arretrati canoni di locazione) dal novembre 2014 fino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali, nonché la somma di € 3.548,00 a titolo di onorari, oltre accessori di legge ed € 150,00 per spese.
A mezzo dello strumento di reazione azionato, l'intimato si è opposto all'atto di precetto deducendone la nullità per l'omessa previa notifica del titolo esecutivo avvenuta - per stessa ammissione del creditore precettante - non già alla parte personalmente, ma solo ai procuratori costituiti nel giudizio definito con il titolo azionato. Sempre in via preliminare, l'attore ha eccepito la mancanza di provvisoria esecutività del capo condannatorio dipendente dall'accertamento della risoluzione del contratto di locazione, pronuncia costitutiva come tale insuscettibile di provvisoria esecutorietà prima del passaggio in giudicato, inibito nella specie dal gravame dal medesimo proposto avverso la sentenza azionata. Ha poi lamentato la nullità del precetto in relazione alla pretesa delle somme dovute a titolo di onorari e spese liquidate nella sentenza, nonché nell'atto di precetto, atteso che il legale della parte creditrice era stato ammesso al gratuito patrocinio nel giudizio di merito conclusosi con la sentenza azionata, che erroneamente aveva disposto la condanna del soccombente al pagamento di spese e competenze in favore dell'attore. In merito ha precisato di aver presentato deputata istanza di correzione dell'errore materiale, poi favorevolmente definita nelle more del presente giudizio. Infine, l'attore ha dedotto in compensazione un controcredito pari ad €. 6.460,00, oltre Iva al 22% e Cpa, a titolo di spese processuali liquidate in suo favore nella sentenza n. 11875/2011 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 03.11.2011, già opposto in compensazione nel giudizio di merito.
- 2 - Si è costituito eccependo l'irrilevanza dell'omessa notifica alla Controparte_1 parte del titolo in forma esecutiva, ritenendo che il vizio denunziato in assenza di allegazione e prova di un pregiudizio specifico non determini alcuna nullità, restando sanato peraltro dalla proposta opposizione agli atti. Inoltre, ha posto in evidenza la dedotta ininfluenza del vizio atteso che l'opponente aveva avuto comunque conoscenza del titolo avendolo tempestivamente impugnato. Ha poi ribadito la sicura natura di capo provvisoriamente esecutivo del titolo giudiziario di primo grado e ha evidenziato che solo dopo la notifica del precetto l'opponente aveva introitato il giudizio di correzione dell'errore materiale per la condanna alle spese di lite. Sul punto ha precisato che il giudice del merito non aveva provveduto sull'istanza di liquidazione ivi presentata, avendone inteso l'avvenuto implicito rigetto, precisando non di meno che dell'esito del procedimento di correzione avrebbe dovuto in ogni caso tenersi conto nel presente giudizio. Ha infine eccepito la prescrizione del credito opposto in compensazione e, ritenuti insussistenti i presupposti dell'invocata inibitoria, ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Alla prima udienza, ritenuta non accoglibile l'istanza di emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata da parte convenuta, stante il divieto di duplicare il titolo esecutivo, e rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è stato rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 gennaio 2025, allorquando è stato riservato in decisione con la concessione di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori giorni 20 per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è ammissibile e fondata per le ragioni che seguono.
Giova premettere che i motivi a fondamento dell'opposizione risultano ascrivibili in parte all'opposizione agli atti esecutivi ed, in altra parte, all'opposizione all'esecuzione con cui si contestano l'an e il quantum debeatur, ovvero si deducono fatti estintivi o modificativi della pretesa incorporata nel titolo.
Tra i primi, rientra la doglianza prospettante la nullità del precetto per omessa previa notifica del titolo esecutivo, mentre tra i secondi l'eccezione di insussistenza di un titolo già esecutivo, l'illegittimità delle somme pretese per onorari e spese del procuratore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nonché per l'eccezione di compensazione.
Deve essere vagliata preliminarmente - in quanto potenzialmente idoneo ad assorbire ogni ulteriore questione - la fondatezza del primo motivo di opposizione
- 3 - con cui l'attore lamenta la nullità del precetto opposto per la mancata prodromica notifica del titolo esecutivo.
Il motivo di opposizione risulta tempestivamente dedotto a mente dell'art. 617 c.p.c. in considerazione della proposizione della domanda con citazione notificata in data 9 maggio 2023, a fronte della notifica del precetto in data 26 aprile 2023.
La doglianza, oltre che ammissibile, risulta altresì degna di accoglimento.
L'opponente, segnatamente, eccepisce la nullità dell'intimazione per difetto della previa notifica del titolo esecutivo, avvenuta in favore dei procuratori costituiti in luogo della parte soccombente dagli stessi rappresentata.
Benché il titolo esecutivo notificato non risulti prodotto in giudizio dalla creditrice intimante, la circostanza allegata dall'attore trae espresso riconoscimento da quanto riportato dalla parte convenuta nello stesso atto di precetto, laddove la parte ha precisato:
Trattandosi di fatto incontestato ed espressamente ammesso, non rileva, pertanto, l'indagine volta a determinare su quale parte incomba l'onere probatorio dell'omessa notifica, sebbene vada rilevato che a fronte di un precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui l'onere della prova circa l'omessa notificazione del titolo incombe alla parte opponente che intenda far valere il vizio (e ciò perché la previa mancanza di notifica del titolo esecutivo rileva come fatto impeditivo dell'ulteriore svolgimento di questa che, secondo la regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. va dimostrato da chi lo eccepisce) se n'è contrapposto un altro più recente - di segno contrario - che onera il creditore opposto della dimostrazione dell'avvenuta notifica del titolo esecutivo della quale il debitore opponente abbia dedotto l'inesistenza, mediante la produzione della relata di notificazione “tenuto conto non solo della regola generale che pone in capo all'attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ma anche in ragione della considerazione che il debitore ingiunto opponente si troverebbe nella sostanziale impossibilità pratica di dimostrare il fatto negativo della inesistenza della notificazione, asseritamente mai ricevuta, mentre è evidente che al creditore è sufficiente documentarla mediante la produzione della relazione di notificazione in suo possesso” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 51/2023).
Va precisato, inoltre, che nel corso dell'astante giudizio, con le note scritte di udienza per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno allegato e provato la definizione del giudizio di appello promosso avverso la sentenza di primo grado azionata con il
- 4 - precetto. Difatti, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 766/2024 emessa in data 21.02.2024, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la compensazione con il controcredito vantato da in virtù dalla Parte_1 sentenza n. 11875/2011 del Tribunale di Napoli con il rigetto dei restanti motivi, rispetto al quale l'opponente ha allegato di aver proposto ricorso per Cassazione tuttora pendente.
Tanto precisato, va accolto l'esposto motivo di opposizione agli atti, in quanto la denunciata irregolarità formale è espressamente sanzionata con la nullità del precetto dalla previsione di cui all'art. 480, co. 2 c.p.c. Risulta a tal fine del tutto ininfluente l'avvenuta notifica al difensore costituito della parte che produce effetto ai soli fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione.
La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “tale nullità testuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse si fondano” (Cass. civ, ord. n. 1096/2021; Cass. civ., ord. n. 24662/2013).
Con un arresto più recente (ord. n. 11104/2023), la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito inoltre che non necessita affatto l'allegazione di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello consistente nella stessa mancata notificazione dello stesso titolo in forma esecutiva che “in realtà non sarebbe di fatto neanche possibile immaginare ed individuare” (vd. anche Cass. civ., n. 32838/2021), precisando che tale assunto risulta “in contrasto con l'indirizzo ormai consolidato di questa Corte, cui intende darsi continuità, secondo il quale "l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell'articolo 617 c.p.c., comma 1, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità " in quanto "tutte le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale ad esso preliminare e, in particolare, la necessità che il pignoramento sia preceduto dalla notificazione dell'atto di precetto e che la notificazione dell'atto di precetto sia preceduta dalla (o, quanto meno, avvenga contestualmente alla) notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore, sono imposte specificamente ed espressamente dalla legge negli articolo 474 e ss. c.p.c. e la loro mancata osservanza può essere fatta valere dal debitore con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'articolo 617 c.p.c., onde ottenere la dichiarazione di inefficacia dei relativi atti esecutivi o pre-esecutivi viziati, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio, che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state correttamente rispettate” (vd. Cass. civ., ord. n.
32838/2021 cit. e Cass. civ., ord. n. 1096/2021).
- 5 - La stessa decisione ha affrontato anche la tematica della possibile integrazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo, come invocata da parte opposta, escludendola in continuità con i principi più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità; in particolare, quello secondo il quale “non e' sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'articolo 156 c.p.c., u.c., la nullità del precetto conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo: e ciò sia quando venga proposta opposizione ex articolo 617 c.p.c. per far valere il vizio della mancata osservanza dell'articolo 479 c.p.c., comma 1; sia quando, unitamente a quest'ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex articolo 615 c.p.c.” (Cass. civ., sent. n. 22510/2014 e ord. n. 31226/2019) ed ancora quello secondo cui (cfr. ancora Cass., n. 32838/2021) “se si volesse seguire fino in fondo una siffatta impostazione, dovrebbe probabilmente giungersi ad ammettere che il creditore intimante precetto, che abbia omesso di notificare il titolo in forma esecutiva, possa dimostrare con qualunque mezzo che il debitore era a conoscenza dell'esistenza di quel titolo, il che sarebbe palesemente in contrasto con la chiarissima sistematica del codice di rito in materia esecutiva e finirebbe anzi per portare ad una sostanziale abrogazione delle disposizioni che regolano gli stessi atti preliminari all'esecuzione”.
L'applicazione dei superiori principi determina la fondatezza dell'opposizione, con conseguente declaratoria di nullità del precetto opposto, rilievo che assorbe ogni ulteriore questione.
Val la pena rilevare, peraltro, che l'avversato precetto - come correttamente sostenuto dall'attore - è divenuto senza dubbio illegittimo in ragione della sopravvenuta decisione del giudice dell'impugnazione che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado azionata, tanto ciò è vero che il creditore opposto ha notificato nuovo atto di precetto in virtù della sentenza di secondo grado, anch'esso opposto.
Sul punto, ancora da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il suo granitico insegnamento in ordine all'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, così motivando: “l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado (Cass. 10 ottobre 2003, n. 15185; Cass. 10 gennaio 2017, n. 352), comporta che, ove l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa prosegua sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione;
nel caso in cui, invece, l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa debba intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado (Cass. 16 aprile 2013, n. 9161; Cass. 13 novembre 2018, n. 29021) (…) giova in proposito richiamare l'insegnamento di legittimità, secondo cui, nell'ipotesi di esecuzione fondata su un titolo esecutivo che sia costituito da una sentenza di primo grado, la riforma in appello di quest'ultima (e lo stesso effetto si produce in caso di conferma, qualora come nel caso di specie
- 6 - l'esecuzione non sia ancora iniziata, secondo l'indirizzo di questa Corte richiamato al p.to 3.) determina il venir meno del titolo esecutivo, atteso che l'appello ha carattere sostitutivo e pertanto la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado;
sicché, nell'ipotesi in cui la sentenza d'appello sia a sua volta cassata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, ma statuisce direttamente sulle domande delle parti, con la conseguenza che non sarà mai più possibile procedere in executivis sulla base della sentenza di primo grado (riformata della sentenza d'appello cassata con rinvio), potendo una nuova esecuzione fondarsi soltanto, eventualmente, sulla sentenza del giudice di rinvio (Cass. 8 luglio 2013, n. 16934; Cass. 26 novembre 2020, n. 26935)” (Cass. civ., sent. n. 1812/2022).
Difetta, pertanto e in ogni caso, un valido ed efficace titolo esecutivo a fondamento dell'intimazione opposta e, dunque, una condizione dell'azione che impone in ogni caso la declaratoria di nullità del precetto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in ragione dello scaglione di riferimento (€ 26.001- € 52.000) e della effettiva attività processuale espletata, con applicazione del minimo in ragione dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di iscritta al n. 10931/2023 del R.G., così
[...] Controparte_1 provvede:
1. accoglie l'opposizione;
per l'effetto:
2. dichiara la nullità del precetto opposto notificato in data 26.04.2023;
3. condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, € 195,00 per spese ordinarie, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli il 12 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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