TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 9106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9106 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 17989/2025 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Marone per Parte_1 procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1
, rappresentato e difeso da funzionari amministrativi ai Controparte_2 sensi dell'art. 417 bis c.p.c.,
- resistente -
OGGETTO: graduatorie permanenti – punteggio per servizio militare prestato non in costanza di nomina. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in modalità telematica in data 16 maggio 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Controparte_1
, in persona del pro-tempore, e premesso di avere
[...] CP_2 presentato domanda di inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze della provincia di Roma, II fascia, relativa alla classe concorsuale B012 (Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche), valide per il biennio 2024/2026, ha lamentato di non avere ricevuto alcun punteggio per il servizio di leva e/o sostitutivo degli obblighi di leva prestato non in costanza di nomina, in quanto non contemplato nel d.m. n. 88 del 16 maggio 2024, secondo cui assume rilevanza soltanto il servizio prestato in costanza di nomina. Alla stregua di queste premesse, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Roma di “I) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il periodo relativo all'espletamento del servizio militare o del servizio sostitutivo civile quale valida anzianità di servizio utile nel profilo di inquadramento del personale docente, anche se svolto non in costanza di rapporto di impiego presso l'Amministrazione scolastica, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e alla conseguente assegnazione dei relativi punteggi previsti;
II) CONSEGUENTEMENTE ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al conseguimento, in relazione al servizio militare e/o sostitutivo civile siccome equivalente al servizio effettivo reso nella qualifica, del punteggio previsto dall'O.M. 16 maggio 2024 n. 88 e dai relativi allegati, recante «Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo» ai fini del corretto inserimento e della conseguente migliore collocazione nella GPS della provincia di Roma, con riferimento alla classe concorsuale B012 (Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche), valide per il biennio 2024-2026, nonché nelle successive GPS da approvarsi a seguito dei prossimi procedimenti di costituzione e/o aggiornamento;
III) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, ad attribuire l'integrale punteggio previsto per titoli di servizio nella specifica qualifica di inquadramento in relazione al periodo relativo all'espletamento del servizio militare e/o sostitutivo civile e, quindi, a rettificare il punteggio complessivamente attribuito con conseguente ricollocazione del ricorrente nella GPS della provincia di Roma, II fascia, con riferimento alla classe concorsuale B012 (Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche), valide per il biennio 2024-2026, nonché nelle successive GPS da approvarsi a seguito dei prossimi procedimenti di aggiornamento;
IV) IN OGNI CASO, PER DICHIARARE LA NULLITÀ E/O ANNULLARE O COMUNQUE DISAPPLICARE ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 161, qualsiasi atto ostativo al riconoscimento della pretesa azionata, siccome invalido e irrimediabilmente illegittimo, ivi inclusi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: A) in parte qua, dell'O.M. 16 maggio 2024 n. 88, recante «Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo», e in particolare dell'art. 15.6 laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di
2 formazione disponendo che «Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina», in quanto esclude qualsiasi valutazione del medesimo servizio se svolto non in costanza di nomina;
B) in parte qua, della GPS della provincia di Roma, relativa alla classe concorsuale B012 (Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche), valide per il biennio 2024-2026, laddove non attribuisce alcun punteggio per titoli di servizio in relazione al servizio di leva svolto dal ricorrente;
C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il e del merito, contestando la fondatezza della Controparte_1 domanda e chiedendone il rigetto. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, in via preliminare occorre rilevare la sussistenza della giurisdizione ordinaria, venendo in considerazione determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (articolo 5 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, quando la pretesa ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria (cfr. Cassazione n. 16756/2014). In materia di graduatorie ad esaurimento dei docenti, i giudici di legittimità, con recenti pronunce (tra tutte, Sezioni Unite, ordinanza n. 25836 del 15 dicembre 2016, hanno chiarito che: “al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione, in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”.
3 Questa conclusione è pienamente condivisibile in quanto rispettosa dei principi generali dettati, in tema di rapporti di lavoro pubblico privatizzato, dall'art. 2, comma 1, d. lgs. n. 165 del 2001, a norma del quale le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, “le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
determinano le dotazioni organiche complessive”, nonché, dalla norma processuale dell'art. 63, comma 4, d. lgs. n. 165 del 2001, secondo cui “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi citati, di cui all'art. 2, comma 1, d. lgs. n. 165 del 2001, ogni altra determinazione relativa all'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (come detto, art. 5, comma 2, d. lgs. n. 165 del 2001). Sulla scorta di tali considerazioni, appare evidente come, anche nel caso in esame, sussista la giurisdizione del Tribunale ordinario adito, in quanto la domanda proposta concerne l'accertamento del diritto del ricorrente alla corretta collocazione in graduatoria, previa disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti illegittimi. Giova, sul punto, infatti, osservare che in ogni caso è precluso al giudice ordinario di annullare il provvedimento amministrativo generale ritenuto illegittimo.
3. Sempre in via preliminare, preme osservare che non si pone un problema effettivo di individuazione e di evocazione in giudizio dei litisconsorti necessari. Invero, non può essere riconosciuta la qualità di litisconsorti necessari e/o controinteressati a tutti i docenti collocati in graduatoria, posto che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si condivide, la qualità di litisconsorte necessario e/o controinteressato va desunta dal contenuto della domanda proposta dall'attore. Sicché, nel caso in esame, non avendo parte ricorrente domandato l'accertamento del proprio diritto alla attribuzione di un posto eventualmente già assegnato ad altri docenti, bensì, unicamente, il riconoscimento del proprio diritto all'inserimento nelle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze gli altri docenti già inseriti in graduatoria non possono essere riconosciuti litisconsorti necessari nel presente giudizio.
4. Nel merito, le pretese attoree non possono essere accolte. Oggetto del presente accertamento è l'attribuzione del punteggio dovuto
4 per il servizio di leva e/o sostitutivo asseritamente prestato non in costanza di nomina. La relativa circostanza, tuttavia, è rimasta sguarnita di supporto istruttorio, in quanto in allegato alla costituzione in giudizio parte ricorrente non ha prodotto documentazione idonea. In particolare, l'allegato 3, pur denominato “servizio militare”, reca soltanto una duplicazione della domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali di Roma. Di conseguenza, il ricorrente non ha in alcun modo assolto l'onere probatorio su di lui gravante in ordine ai fatti costitutivi del diritto rivendicato, non potendosi nemmeno fare ricorso ai poteri officiosi ex art. 421 c.p.c., peraltro nemmeno sollecitati, giacché, come ormai del tutto pacifico in giurisprudenza, nel rito del lavoro l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una semiplena probatio e l'individuazione ex actis di una pista probatoria (cfr., di recente, Cass., sez. lav., n. 26597 del 23 novembre 2020), volta a colmare deficienze istruttorie su fatti compiutamente allegati, del tutto mancante nel caso controverso. Sul punto, Cass., sez. lav., n. 5708 del 9 marzo 2018 ha ulteriormente rimarcato che “l'esercizio da parte del giudice di merito del potere-dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, previsto dagli artt. 421 e 437 c.p.c., presuppone pur sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo e quindi siano entrati a far parte del dibattito processuale (così ancora Cass. n. 22484 del 2016, cit., in motivazione)”, circostanza non verificatasi nella specie, avendo il ricorso introduttivo del giudizio anche omesso ogni specificazione sulla tipologia di servizio prestato - cioè se servizio militare di leva o servizio civile sostitutivo dell'obbligo di leva, dove sarebbe stato prestato e il periodo in cui ciò sarebbe avvenuto -, non fornendo alcun supporto allegativo compiuto alla prospettazione, svolta in termini generici. Alla stregua dei principi in questione, del tutto consolidati, la domanda attorea va, pertanto, rigettata per carenza di prova. Né, poi, può trarsi alcun elemento istruttorio per effetto di una eventuale mancata contestazione, giacché detto principio postula una compiuta ed esaustiva allegazione, del tutto carente nella specie.
5. Sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese di lite, tenuto conto che l'amministrazione si è difesa non con riguardo alla fattispecie controversa, ma al precedente d.m. n. 50/2021, invocando peraltro la giurisprudenza formatasi sulla differente posizione del personale ATA, per il quale il nuovo regolamento ministeriale riconosce un punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, sia pur inferiore a quello attribuito
5 se prestato dopo l'assunzione in ruolo, mentre tale previsione non è stata estesa anche al personale docente.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di lite. Roma, 19 settembre 2025 Il giudice Cesare Russo
6