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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 194/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLLERO GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore DI MARIO ALBERTO, Giudice MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1808/2025 depositato il 01/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 253/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 2 e pubblicata il 22/01/2025
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U24 2024 000318507 6 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il 20/01/2026
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza nr. 253/2025 emessa in composizione monocratica dalla CGT di primo grado Sezione 2^ nel procedimento nr. 2591/2024, con la quale è stato respinto il ricorso di parte contribuente avverso il provvedimento dell'Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano, che, constatato il mancato versamento del CUT relativo al ricorso con cui era stato introdotto il procedimento nr. 4763/2023, aveva invitato la parte ad eseguire il pagamento, che la contribuente aveva ritenuto non dovuto, sul presupposto che fosse efficace anche nel contenzioso radicato nel 2023 il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio emesso dalla competente commissione nel 2020, con riferimento ad altro ricorso della stessa parte, che aveva dato luogo al procedimento iscritto al nr. 2246/2020.
Ha osservato, invece, il primo giudice che il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio non può avere effetti aldilà del proc. nr. 2246/2020 per il quale era stato emesso e che in ogni caso è in atti un provvedimento di data 28/3/2024 del presidente del collegio giudicante che aveva respinto (con sentenza nr. 750/2021 della CTP di Milano, Sezione 4^) i ricorsi riuniti di Ricorrente_1 Nominativo_1 Nominativo_2 Società_1, e e Srl in liquidazione nel procedimento nr. 2246/2020 di primo grado.
Nel su menzionato decreto del 28/3/2024, il presidente del collegio, preso atto dell'integrale infondatezza delle domande di parte, accertata con la sentenza sopra detta, aveva revocato l'ammissione al gratuito patrocinio della sig.ra Ricorrente_1, nel momento in cui il difensore aveva chiesto la liquidazione dei compensi professionali.
Non risulta che tale ultimo provvedimento sia stato impugnato.
Riducendo all'essenziale le ragioni del contenzioso, si deve osservare che sono controversi gli effetti della revoca della ammissione al gratuito patrocinio disposta da organo incompetente, che la parte privata ritiene inesistente e priva di ogni effetto giuridico, mentre secondo altra tesi, recepita dalla sentenza qui appellata, si potrebbe sostenere che il provvedimento di revoca, se pur viziato dall'incompetenza dell'organo che lo ha adottato, mantiene la sua efficacia, non essendo stato impugnato dalla parte che poteva avervi interesse..
Si deve in argomento richiamare il precedente in termini di questa Corte, emesso nel procedimento nr. 324/2024, nel quale un Collegio di questa Sezione, preso atto della inammissibilità della tardiva opposizione della parte al decreto del presidente del collegio di primo grado che aveva revocato, per manifesta infondatezza della domanda, l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato nel proc. nr. 2324/2020, ha concluso che “Tali essendo le premesse di fatto dell'odierno contenzioso, è controverso in questa sede se il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, pacificamente emesso da organo incompetente (il Presidente del Collegio giudicante) sia da ritenere atto inesistente, quindi privo di ogni effetto giuridico, oppure semplicemente affetto da un vizio – l'incompetenza – che avrebbe dovuto essere fatto valere nei tempi e modi di legge, così che, in difetto di una iniziativa tempestiva da parte del soggetto legittimato ed avente interesse ad agire, tale vizio sarebbe risultato sanato, con la conseguente efficacia dell'atto di revoca della ammissione al gratuito patrocinio.
La seconda soluzione, accolta dai primi giudici, pare anche a questo Collegio corretta, essendo conforme ai principi generali che la mera incompetenza dell'organo che ha emesso un atto del procedimento non ne determina l'inesistenza, ma solo la nullità, sanabile se non dedotta tempestivamente da un soggetto dotato di interesse e legittimazione ad agire per farla valere. (cfr. ord. nr. 31476/2019 della Sezione Tributaria della Corte di cassazione, per la quale: “L'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento, anche nelle ipotesi nelle quali abbia carattere inderogabile, costituisce motivo di nullità e non di inesistenza dell'atto, con la conseguenza che esso è suscettibile di passare in giudicato”.)
Ne consegue che è doverosa la conferma della sentenza di primo grado, con la conferma della piena legittimità del provvedimento dell'Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado impugnato in questa sede.
La soccombenza dell'appellante ne comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite della controparte per entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo.
Ricorrono, inoltre, i presupposti di legge: malafede o grave negligenza nella promozione di un giudizio pretestuoso, per coltivare una domanda manifestamente infondata, con abuso dello strumento processuale, per condannare la sig.ra Ricorrente_1 a risarcire all'appellata il danno da lite temeraria, istituto applicabile anche nel processo tributario (v. Cass. Sez. Trib. ord. nr. 4702/2025). L'indennizzo può essere forfettariamente liquidato con la somma di 750,00 € oltre interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo, tenuto conto delle risorse di personale e di tempo sottratte ad un ufficio pubblico nel contesto e per gli scopi sopra delineati.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o disattesa ogni altra domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
· Respinge l'appello di Ricorrente_1 e per l'effetto, conferma integralmente la sentenza nr. 253/2025, emessa il 22/1/2025 in composizione monocratica dalla CGT di primo grado di Milano, Sezione 2^ nel proc. nr. 2591/2024;
Ricorrente_1· Condanna l'appellante a rifondere all'appellato Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate in € 300,00 oltre accessori di legge per il giudizio di primo grado ed in € 500,00 oltre accessori di legge per il giudizio di appello.
Visto l'art. 96 III comma cpc
Ricorrente_1· Condanna l'appellante a risarcire alla controparte Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano, il danno da lite temeraria, liquidato con la somma di € 750,00, da maggiorare con gli interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo.
Così deciso in Milano, il 19/1/2026
G.B. Rollero – pres. est.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLLERO GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore DI MARIO ALBERTO, Giudice MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1808/2025 depositato il 01/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 253/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 2 e pubblicata il 22/01/2025
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U24 2024 000318507 6 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il 20/01/2026
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza nr. 253/2025 emessa in composizione monocratica dalla CGT di primo grado Sezione 2^ nel procedimento nr. 2591/2024, con la quale è stato respinto il ricorso di parte contribuente avverso il provvedimento dell'Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano, che, constatato il mancato versamento del CUT relativo al ricorso con cui era stato introdotto il procedimento nr. 4763/2023, aveva invitato la parte ad eseguire il pagamento, che la contribuente aveva ritenuto non dovuto, sul presupposto che fosse efficace anche nel contenzioso radicato nel 2023 il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio emesso dalla competente commissione nel 2020, con riferimento ad altro ricorso della stessa parte, che aveva dato luogo al procedimento iscritto al nr. 2246/2020.
Ha osservato, invece, il primo giudice che il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio non può avere effetti aldilà del proc. nr. 2246/2020 per il quale era stato emesso e che in ogni caso è in atti un provvedimento di data 28/3/2024 del presidente del collegio giudicante che aveva respinto (con sentenza nr. 750/2021 della CTP di Milano, Sezione 4^) i ricorsi riuniti di Ricorrente_1 Nominativo_1 Nominativo_2 Società_1, e e Srl in liquidazione nel procedimento nr. 2246/2020 di primo grado.
Nel su menzionato decreto del 28/3/2024, il presidente del collegio, preso atto dell'integrale infondatezza delle domande di parte, accertata con la sentenza sopra detta, aveva revocato l'ammissione al gratuito patrocinio della sig.ra Ricorrente_1, nel momento in cui il difensore aveva chiesto la liquidazione dei compensi professionali.
Non risulta che tale ultimo provvedimento sia stato impugnato.
Riducendo all'essenziale le ragioni del contenzioso, si deve osservare che sono controversi gli effetti della revoca della ammissione al gratuito patrocinio disposta da organo incompetente, che la parte privata ritiene inesistente e priva di ogni effetto giuridico, mentre secondo altra tesi, recepita dalla sentenza qui appellata, si potrebbe sostenere che il provvedimento di revoca, se pur viziato dall'incompetenza dell'organo che lo ha adottato, mantiene la sua efficacia, non essendo stato impugnato dalla parte che poteva avervi interesse..
Si deve in argomento richiamare il precedente in termini di questa Corte, emesso nel procedimento nr. 324/2024, nel quale un Collegio di questa Sezione, preso atto della inammissibilità della tardiva opposizione della parte al decreto del presidente del collegio di primo grado che aveva revocato, per manifesta infondatezza della domanda, l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato nel proc. nr. 2324/2020, ha concluso che “Tali essendo le premesse di fatto dell'odierno contenzioso, è controverso in questa sede se il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, pacificamente emesso da organo incompetente (il Presidente del Collegio giudicante) sia da ritenere atto inesistente, quindi privo di ogni effetto giuridico, oppure semplicemente affetto da un vizio – l'incompetenza – che avrebbe dovuto essere fatto valere nei tempi e modi di legge, così che, in difetto di una iniziativa tempestiva da parte del soggetto legittimato ed avente interesse ad agire, tale vizio sarebbe risultato sanato, con la conseguente efficacia dell'atto di revoca della ammissione al gratuito patrocinio.
La seconda soluzione, accolta dai primi giudici, pare anche a questo Collegio corretta, essendo conforme ai principi generali che la mera incompetenza dell'organo che ha emesso un atto del procedimento non ne determina l'inesistenza, ma solo la nullità, sanabile se non dedotta tempestivamente da un soggetto dotato di interesse e legittimazione ad agire per farla valere. (cfr. ord. nr. 31476/2019 della Sezione Tributaria della Corte di cassazione, per la quale: “L'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento, anche nelle ipotesi nelle quali abbia carattere inderogabile, costituisce motivo di nullità e non di inesistenza dell'atto, con la conseguenza che esso è suscettibile di passare in giudicato”.)
Ne consegue che è doverosa la conferma della sentenza di primo grado, con la conferma della piena legittimità del provvedimento dell'Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado impugnato in questa sede.
La soccombenza dell'appellante ne comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite della controparte per entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo.
Ricorrono, inoltre, i presupposti di legge: malafede o grave negligenza nella promozione di un giudizio pretestuoso, per coltivare una domanda manifestamente infondata, con abuso dello strumento processuale, per condannare la sig.ra Ricorrente_1 a risarcire all'appellata il danno da lite temeraria, istituto applicabile anche nel processo tributario (v. Cass. Sez. Trib. ord. nr. 4702/2025). L'indennizzo può essere forfettariamente liquidato con la somma di 750,00 € oltre interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo, tenuto conto delle risorse di personale e di tempo sottratte ad un ufficio pubblico nel contesto e per gli scopi sopra delineati.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o disattesa ogni altra domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
· Respinge l'appello di Ricorrente_1 e per l'effetto, conferma integralmente la sentenza nr. 253/2025, emessa il 22/1/2025 in composizione monocratica dalla CGT di primo grado di Milano, Sezione 2^ nel proc. nr. 2591/2024;
Ricorrente_1· Condanna l'appellante a rifondere all'appellato Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate in € 300,00 oltre accessori di legge per il giudizio di primo grado ed in € 500,00 oltre accessori di legge per il giudizio di appello.
Visto l'art. 96 III comma cpc
Ricorrente_1· Condanna l'appellante a risarcire alla controparte Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano, il danno da lite temeraria, liquidato con la somma di € 750,00, da maggiorare con gli interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo.
Così deciso in Milano, il 19/1/2026
G.B. Rollero – pres. est.