Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 194
CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Revoca ammissione gratuito patrocinio

    La Corte ritiene che la mera incompetenza dell'organo che ha emesso un atto non ne determina l'inesistenza, ma solo la nullità, sanabile se non dedotta tempestivamente. Pertanto, il provvedimento di revoca, non essendo stato impugnato, mantiene la sua efficacia.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 194
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 194
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo