Decreto cautelare 7 novembre 2018
Ordinanza cautelare 29 novembre 2018
Sentenza 7 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 07/11/2022, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/11/2022
N. 01754/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01255/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1255 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Lerede, Francesca Perugino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Liceo Scientifico Statale "-OMISSIS-" di -OMISSIS-, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- dei Verbali di Verifica S.g.A. a.s. 2017/2018 relativi all’alunno -OMISSIS-, privi di data certa (presuntivamente del 30/10/2018), per le materie di Matematica e Scienze Naturali, nella parte in cui, relativamente alla materia “Matematica”, veniva assegnato il voto di 3, per la prova scritta tenutasi in data 28/8/2018, e 3 ½ per la prova orale tenutasi in data 30/8/2018; e relativamente alla materia di “Scienze naturali” veniva assegnato il voto di 4 per la verifica scritta ed il voto di 4 per la verifica orale, tenutasi entrambe nel giorno 30/8/2018;
- del verbale dello scrutinio del Consiglio di Classe del 31/8/2018 (durata seduta dalle 13.15 alle 14.05 per la valutazione di ben otto alunni che avevano la sospensione del giudizio) relativo all’anno scolastico 2017/18, nonché del relativo Allegato 1, nella parte in cui il Consiglio di Classe della 3ALS del Liceo Scientifico Statale -OMISSIS- di -OMISSIS- ha deliberato la non ammissione di -OMISSIS- alla classe successiva (quarta liceo) per la quantità e qualità delle insufficienze (in nessuna delle discipline risultate carenti allo scrutinio di giugno l’alunno ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati per il conseguimento di una valutazione sufficiente), poste in relazione alle competenze e alla responsabilità personale dimostrate;
- della previsione del Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), adottato dal Liceo Scientifico Statale -OMISSIS- di -OMISSIS- per l’anno scolastico 2017/18, nel corpo del quale non si prevedono né le modalità per il recupero/sostegno delle materie nelle quali si riscontra una insufficienza già al termine de primo quadrimestre, né il periodo nel quale si terranno gli esami di recupero prima del nuovo anno e le modalità del supporto agli alunni carenti in tali materie;
- della previsione dello Sportello didattico, a mezzo della Circolare -OMISSIS- del 3/7/2018 a firma della DS -OMISSIS-, che prevede unicamente un’ora in cinque giorni per la Matematica e solo un’ora in tre giorni per Scienze; della previsione della Circolare -OMISSIS- della Ds -OMISSIS-, del 3/7/2018, nella parte in cui dispone, unicamente per il periodo estivo a conclusione dell’anno scolastico, per il recupero di matematica unicamente due ore di lezione per cinque giorni e non prevedeva alcun recupero per Scienze;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale e comunque di tutti i verbali del Consiglio di classe, ancorché non conosciuti, relativi al procedimento di non ammissione dell’-OMISSIS- ed in particolare del verbale dello scrutinio del 13/6/2018 (durata della seduta dalla ore 9.00 alle ore 10.00, per la valutazione della intera classe III ALS), relativo al secondo quadrimestre, nella parte in cui il Consiglio di Classe ha deliberato la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva di -OMISSIS-, attribuendo all’alunno il voto di comportamento pari a 6 e l’insufficienza per le materie di Matematica, con voto 3, e Scienze con voto 4; del verbale dello Scrutinio di I quadrimestre del 9/02/2018 e della relativa pagella nella quale già risultavano le insufficienze in Matematica e Scienze Naturali ma non era indicata la necessità di partecipare a corsi di recupero; della pagella del secondo quadrimestre dove veniva abbassato rispetto al primo quadrimestre il voto di Comportamento, valutato in 6 (mentre al primo quadrimestre era stato valutato in 7) e dove permanevano le insufficienze in Matematica e Scienze Naturali e si ometteva nuovamente la necessità di partecipare ai corsi di recupero; del verbale del 28/6/2018 di verifica POF e organizzazione corsi estivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Liceo Scientifico Statale "-OMISSIS-" di -OMISSIS- e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff VIII Ambito Terr per la Provincia di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento, deducendo i seguenti motivi di censura:
Violazione della legge 352/95 e del T.U. 297/94, nonché violazione del D.M. 80/2007 e della O.M. 92/07;
Violazione del DPR 122/2009;
Eccesso di potere per manifesta ingiustizia e disparità di trattamento.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con decreto ex art. 56 c.p.a. n. 568/2018 e, successivamente con ordinanza n. 623/2018 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.
All’udienza del 20 ottobre 2022 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come peraltro dichiarato dallo stesso ricorrente a mezzo dei suoi procuratori con la memoria depositata il 30 settembre 2022.
Ed invero il ricorrente, dopo la reiezione dell’istanza cautelare, ha proseguito gli studi recuperando l’anno in contestazione.
Non resta pertanto che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.