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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/12/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 2498/2024
Nella persona del Giudice Dott. Federico NA ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
, C.F. , con l'avv. BELLUCCI NATASCIA Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro
C.F. , con l'avv. DE ROSA GIOVANNI e Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. AUTUORI STEFANO
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit....
Orbene il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo
(cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass. 4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale....il giudice .... valuta ..... l'intero materiale probatorio acquisito in causa.....”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
Evidenziava parte opponente, in estrema sintesi - la totale inesistenza del credito azionato in sede monitoria, poiché fondato su una fattura che al momento del deposito del ricorso non era più esistente né esigibile, essendo stata annullata da con CP_1
l'emissione della nota di credito n. 8104866201 del 20/09/2023 (si veda doc. 5 fascicolo parte opponente); – la sequenza cronologica degli eventi: il 21/03/2023 emette la CP_1 fattura n. 4317272296 per € 24.294,40; l'8/05/2023 la presenta formale reclamo, Pt_1 contestando consumi ed importi;
il 14/07/2023 veniva avviata la procedura Arera;
il
20/09/2023 emette la nota di credito, con storno totale dell'importo della fattura;
il CP_1
18/10/2023 la procedura Arera si chiude senza accordo;
nel 2024 propone ricorso CP_1 monitorio, chiedendo l'ingiunzione sulla base della stessa fattura annullata.
Rilevava inoltre che - la nota di credito ha efficacia sostanziale, non meramente fiscale
…elimina totalmente e definitivamente la fattura cui si riferisce…determina la rettifica della posizione contabile e del saldo relativo al rapporto di fornitura…comporta la rinuncia integrale al credito che la fattura rappresentava…impedisce che il documento annullato possa essere utilizzato quale base per una domanda monitoria, mancando il requisito della prova scritta;
- una volta emessa la nota di credito la fattura è
Pag. 2 di 9 giuridicamente inesistente, non più idonea a fondare un diritto di credito;
- non risulta successivamente emessa alcuna nuova fattura riferita al medesimo periodo;
- non CP_1 ha indicato un diverso documento contabile idoneo a fondare il credito.
Ciò posto, basterebbero solo queste considerazioni per l'accoglimento dell'opposizione.
Per completezza espositiva si osserva che la legittimità dell'operazione di storno di fatture con note di variazione dello stesso importo può ritenersi giuridicamente legittima unicamente nell'ipotesi in cui le operazioni oggetto delle fatture e delle successive note siano effettive…di operazioni del tutto inesistenti, in quanto l'utilizzazione del meccanismo dell'emissione di una nota di credito è consentito solo per rimediare ad una operazione effettiva e reale (cfr. anche Cass. n. 10083/17, n. 12168/09, n. 12353/05, n.
24231/11).
Occorre quindi porre in rilievo che, nel genus degli atti aventi natura dichiarativa, sono tendenzialmente distinguibili tre diverse categorie di atti - quella degli atti o negozi dichiarativi riferibili alle fattispecie nella quali, come nella divisione, si abbia, per effetto del negozio dichiarativo, una modificazione della situazione giuridica preesistente, senza che a ciò consegua, però, il prodursi di effetti obbligatori o reali - quella degli atti o negozi ricognitivi finalizzati, da parte di chi li pone in essere, a manifestare la propria consapevolezza in ordine ad una data situazione giuridica, non incerta, preesistente all'atto ricognitivo, situazione che pertanto non viene ad essere in alcun modo innovata, non ricorrendo, rispetto ad essa, alcun effetto costitutivo, modificativo od estintivo ad opera dell'atto ricognitivo – quella degli atti o negozi di accertamento (distinguibili in negozi di mero accertamento e in negozi di accertamento costitutivo), la cui causa sia quella di rimuovere un'oggettiva e riconosciuta dalle parti situazione d'incertezza.
Ciò posto per quanto concerne gli atti ricognitivi, con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, la nota di credito – quale atto di riconoscimento del debito
- fa espressamente riferimento al rapporto fondamentale sottostante (ovvero alla fattura oggetto del monitorio), riconoscendo al debitore una situazione giuridica non contestabile (atto giuridico in senso stretto).
Vero è che è onere del contribuente dimostrare la ricorrenza dei presupposti di cui al
Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 26, comma 2, per accedere al regime della
Pag. 3 di 9 variazione in diminuzione dell'imposta, tramite la corretta e completa registrazione delle operazioni, da cui emerga inequivocabilmente la corrispondenza tra le stesse, mediante l'indicazione di quei dati che risultino idonei a collegarle, attraverso la dimostrazione dell'identità tra l'oggetto della fattura e delle registrazioni originarie e l'oggetto della registrazione della variazione, oppure, ove tale onere non possa essere così assolto, attraverso altri mezzi di prova nel rispetto delle regole generali in materia
(cfr. Cass. n. 8535/14, 11396/15).
Ma è anche vero che per accedere al regime della variazione in diminuzione è necessario che ricorra uno degli eventi previsti dalla disciplina in esame, il cui onere probatorio grava sempre sul contribuente.
Il Dpr n. 633 del 1972, articolo 26, commi 2 e 3, consente al cedente o fornitore del servizio (nel caso di portare in detrazione l'imposta, previa registrazione ai sensi CP_1 del Dpr n. 633 del 1972, articolo 25, nei casi in cui “un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione,... viene meno in tutto od in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, o per mancato pagamento...” a causa di infruttuose procedure concorsuali o esecutive o per abbuoni o sconti previsti contrattualmente (comma 2), ponendo un limite temporale di un anno dall'effettuazione delle operazioni imponibili anche per le ipotesi di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del medesimo Dpr n. 663 del 1972, articolo 21, comma 7, cioè per operazioni inesistenti (comma 3).
In definitiva, gli elementi normativi della fattispecie possono individuarsi. - nella realizzazione di una operazione imponibile, per la quale sia stata emessa fattura, che deve essere vera e reale e non già del tutto inesistente, come si rileva - con riferimento alle ipotesi di rettifica per inesattezze nella emissione delle fatture - dal richiamo al Dpr
n. 633 del 1972, articolo 21, comma 7, che individua il presupposto impositivo, in caso di operazione inesistente, nel mero elemento cartolare della fattura;
- nella realizzazione di una causa sopravvenuta giustificativa della modifica ovvero nella necessità di correggere o emendare inesattezze della fatturazione;
- nel regolare adempimento degli obblighi di registrazione previsti dal Dpr n. 633 del 1972.
Pag. 4 di 9 In tema di detrazioni iva, il richiamato Dpr n. 633 del 1972, articolo 26, comma 2, deve essere interpretato nel senso che ciò che rileva, per volontà legislativa, non è tanto la modalità secondo cui si manifesta la causa della variazione dell'imponibile iva, quanto, piuttosto, che, tanto della variazione, quanto della sua causa, si effettui registrazione ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 del citato Dpr. 09/12/25…lasso temporale infrannuale, nel caso di rettifica, decorrente dalla effettuazione della prestazione.
La relativa prova può legittimamente essere fornita soltanto attraverso l'indicazione di quei dati che risultino idonei a collegare le due operazioni - essendo lo scopo perseguito dalla legge quello di impedire pericolose forme di elusione degli obblighi del contribuente, ed essendo tale scopo perseguibile attraverso il principio di immodificabilità, sia unilaterale, sia concordata tra le parti, delle registrazioni obbligatorie (cfr. Cass. n. 11396/15, n. 25978/14, n. 20445/11, n. 8535/14).
Le richiamate disposizioni normative non impongono alcuna particolare modalità di redazione delle suddette note, purché dalla corretta e completa registrazione delle operazioni (fattura e nota di credito in variazione) emerga inequivocabilmente la corrispondenza tra le stesse.
La Cassazione con provvedimento n. 35518/23, esamina la legittimità dell'emissione di una nota di credito da parte del cedente o prestatore, in conseguenza della remissione del debito (perché considerato non recuperabile), nel momento in cui per il cessionario o committente viene avviata ad es. una procedura concorsuale.
In breve, la rinuncia unilaterale al credito, da parte di un creditore per presunta impossibilità del recupero, legittima l'emissione di una nota di credito, recuperante l'imposta, per la parte del corrispettivo fatturato e non incassato.
La rinuncia al credito, nel caso in esame, può essere ricondotta ai casi “simili” previsti dall'articolo 26 comma 2 del DPR 633/1972, grazie a una lettura estensiva della norma, ciò a prescindere dal fatto che tale emissione derivi da una decisione unilaterale e non dal sopraggiunto accordo tra le parti, come è più espressamente previsto dalla normativa italiana.
Per il cessionario o committente vige l'obbligo di registrare la nota di credito ricevuta, perché questi perde il diritto alla detrazione dell'imposta; così facendo viene riequilibrato il rapporto esistente tra rivalsa e detrazione.
Pag. 5 di 9 Nella fattispecie, emessa la nota di credito, di fatto si è rinunciato al credito (ma senza dover necessariamente attendere ulteriormente), recuperando così l'imposta versata.
Si consideri ulteriormente che la norma codificata agli artt. 163 co. 3 n. 4) e 167 co. 1
c.p.c. impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Ne segue che sia quando si afferma che il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità, con la conseguenza che una allegazione difensiva generica, come quella in esame, non giova comunque a chi la effettua.
Nel caso, è d'obbligo anche l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza S.U. n. 13331 del 2001, e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. 890/2013; Cass. 15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ebbene, a questo onere non ha assolto l'opposta; il quadro probatorio complessivo induce all'accoglimento dell'opposizione.
Il compito del giudicante è quello di individuare i parametri astratti e le condizioni concrete meritevoli di essere tutelate;
è necessario stabilire, con un sufficiente grado di approssimazione, quando si versi in una situazione d'incertezza tale da legittimare il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Pag. 6 di 9 Vale rilevare come nel presente giudizio si controverta in materia di diritti eterodeterminati, cioè, i quali dipendono nella loro struttura dalla prospettazione contenuta nella domanda, di talché è precluso al giudicante di conoscere degli stessi sotto profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati in atto introduttivo diritti c.d. detti eterodeterminati, per la cui "individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte", e la cui "modificazione comporta modificazione della domanda, determinandone quindi la novità" (cfr. per tutte
Cass. n. 15142/03).
In relazione a tale tipologia di diritti, dunque, il thema decidendum risulta determinato dalla prospettazione originaria della parte opposta (attrice sostanziale), che concorre ad integrare la causa petendi della domanda.
Ciò posto occorre rilevare inoltre che una contestazione per essere specifica deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati.
L'onere di contestazione deve essere collegato alle asserzioni presenti negli atti contenenti le allegazioni delle parti, sì da consentire alle stesse nonché al giudicante di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi.
Pertanto, tenendo pur sempre presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici
(cfr. in tal senso anche Tribunale di Monza, 05.01.11).
Il creditore, a causa della contestazione dei fatti, ha l'onere di provare il fatto modificativo o estintivo del debito, altrimenti soccombe;
nel caso vi è stata valida contestazione.
Nella fattispecie il quadro probatorio acquisito è certamente idoneo a costituire quell'ulteriore riscontro al fine di dare rilevanza alla condotta di parte opponente.
Pag. 7 di 9 A tal fine rilevano il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
il sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
i principi di lealtà e probità posti a carico delle parti;
il generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 13.6.2005 n. 12636).
Non vi sono elementi probatori tali, nel rispetto dei limiti anzidetti, che permettono l'accoglimento della domanda di pagamento come formulata.
La contestazione che una parte svolge in ordine alla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga dunque la medesima a fornire al Giudice la prova dell'esatto ammontare del credito stesso…E ciò anche laddove, intervenuto un pagamento parziale, il creditore reclami la differenza (Tribunale Salerno sez. II,
09/07/2020, n.1766).
Le anzidette argomentazioni sono fondate sui principi di carattere generale e in particolare principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c...
Palese il mancato rispetto dei principi di cui all'art. 1175 e 1375 c.c. circa il comportamento tenuto dalle parti processuali nel dispregio dei rapporti/obblighi previsti.
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Pur se per anni la giurisprudenza ha utilizzato con cautela il principio di buona fede, più di recente l'orientamento appare mutato.
Spiega infatti la Suprema Corte (ex pluribus e solo tra le più recenti, cfr. Cass. n.
22819/2010, Cass. n. 10182/2009, Cass. n. 5348/2009, Cass. n. 1618/2009, Cass. n.
28056/2008, Cass. n. 24733/2008, Cass. n. 21250/2008, Cass. n. 15476/2008) che si tratta di non disattendere quel dovere di solidarietà costituzionalizzato dall'art. 2 Cost. che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto (art. 1374 c.c.), orienta l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto del
Pag. 8 di 9 principio per il quale ciascun contraente è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio del proprio interesse.
In definitiva la condotta di parte opposta, attese le sollevate argomentazioni, appare certamente in contrasto con il principio di buona fede previsto ex lege (cfr. Cass. n.
23033/11, n. 20106/09, n. 10182/09, n. 1618/09 e n. 20399/04).
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opposta a rimborsare all'opponente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.845,50 di cui € 1.700,00 per competenze ed € 145,50 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 10.12.25
Il Giudice
F. NA
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 2498/2024
Nella persona del Giudice Dott. Federico NA ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
, C.F. , con l'avv. BELLUCCI NATASCIA Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro
C.F. , con l'avv. DE ROSA GIOVANNI e Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. AUTUORI STEFANO
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit....
Orbene il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo
(cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass. 4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale....il giudice .... valuta ..... l'intero materiale probatorio acquisito in causa.....”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
Evidenziava parte opponente, in estrema sintesi - la totale inesistenza del credito azionato in sede monitoria, poiché fondato su una fattura che al momento del deposito del ricorso non era più esistente né esigibile, essendo stata annullata da con CP_1
l'emissione della nota di credito n. 8104866201 del 20/09/2023 (si veda doc. 5 fascicolo parte opponente); – la sequenza cronologica degli eventi: il 21/03/2023 emette la CP_1 fattura n. 4317272296 per € 24.294,40; l'8/05/2023 la presenta formale reclamo, Pt_1 contestando consumi ed importi;
il 14/07/2023 veniva avviata la procedura Arera;
il
20/09/2023 emette la nota di credito, con storno totale dell'importo della fattura;
il CP_1
18/10/2023 la procedura Arera si chiude senza accordo;
nel 2024 propone ricorso CP_1 monitorio, chiedendo l'ingiunzione sulla base della stessa fattura annullata.
Rilevava inoltre che - la nota di credito ha efficacia sostanziale, non meramente fiscale
…elimina totalmente e definitivamente la fattura cui si riferisce…determina la rettifica della posizione contabile e del saldo relativo al rapporto di fornitura…comporta la rinuncia integrale al credito che la fattura rappresentava…impedisce che il documento annullato possa essere utilizzato quale base per una domanda monitoria, mancando il requisito della prova scritta;
- una volta emessa la nota di credito la fattura è
Pag. 2 di 9 giuridicamente inesistente, non più idonea a fondare un diritto di credito;
- non risulta successivamente emessa alcuna nuova fattura riferita al medesimo periodo;
- non CP_1 ha indicato un diverso documento contabile idoneo a fondare il credito.
Ciò posto, basterebbero solo queste considerazioni per l'accoglimento dell'opposizione.
Per completezza espositiva si osserva che la legittimità dell'operazione di storno di fatture con note di variazione dello stesso importo può ritenersi giuridicamente legittima unicamente nell'ipotesi in cui le operazioni oggetto delle fatture e delle successive note siano effettive…di operazioni del tutto inesistenti, in quanto l'utilizzazione del meccanismo dell'emissione di una nota di credito è consentito solo per rimediare ad una operazione effettiva e reale (cfr. anche Cass. n. 10083/17, n. 12168/09, n. 12353/05, n.
24231/11).
Occorre quindi porre in rilievo che, nel genus degli atti aventi natura dichiarativa, sono tendenzialmente distinguibili tre diverse categorie di atti - quella degli atti o negozi dichiarativi riferibili alle fattispecie nella quali, come nella divisione, si abbia, per effetto del negozio dichiarativo, una modificazione della situazione giuridica preesistente, senza che a ciò consegua, però, il prodursi di effetti obbligatori o reali - quella degli atti o negozi ricognitivi finalizzati, da parte di chi li pone in essere, a manifestare la propria consapevolezza in ordine ad una data situazione giuridica, non incerta, preesistente all'atto ricognitivo, situazione che pertanto non viene ad essere in alcun modo innovata, non ricorrendo, rispetto ad essa, alcun effetto costitutivo, modificativo od estintivo ad opera dell'atto ricognitivo – quella degli atti o negozi di accertamento (distinguibili in negozi di mero accertamento e in negozi di accertamento costitutivo), la cui causa sia quella di rimuovere un'oggettiva e riconosciuta dalle parti situazione d'incertezza.
Ciò posto per quanto concerne gli atti ricognitivi, con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, la nota di credito – quale atto di riconoscimento del debito
- fa espressamente riferimento al rapporto fondamentale sottostante (ovvero alla fattura oggetto del monitorio), riconoscendo al debitore una situazione giuridica non contestabile (atto giuridico in senso stretto).
Vero è che è onere del contribuente dimostrare la ricorrenza dei presupposti di cui al
Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 26, comma 2, per accedere al regime della
Pag. 3 di 9 variazione in diminuzione dell'imposta, tramite la corretta e completa registrazione delle operazioni, da cui emerga inequivocabilmente la corrispondenza tra le stesse, mediante l'indicazione di quei dati che risultino idonei a collegarle, attraverso la dimostrazione dell'identità tra l'oggetto della fattura e delle registrazioni originarie e l'oggetto della registrazione della variazione, oppure, ove tale onere non possa essere così assolto, attraverso altri mezzi di prova nel rispetto delle regole generali in materia
(cfr. Cass. n. 8535/14, 11396/15).
Ma è anche vero che per accedere al regime della variazione in diminuzione è necessario che ricorra uno degli eventi previsti dalla disciplina in esame, il cui onere probatorio grava sempre sul contribuente.
Il Dpr n. 633 del 1972, articolo 26, commi 2 e 3, consente al cedente o fornitore del servizio (nel caso di portare in detrazione l'imposta, previa registrazione ai sensi CP_1 del Dpr n. 633 del 1972, articolo 25, nei casi in cui “un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione,... viene meno in tutto od in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, o per mancato pagamento...” a causa di infruttuose procedure concorsuali o esecutive o per abbuoni o sconti previsti contrattualmente (comma 2), ponendo un limite temporale di un anno dall'effettuazione delle operazioni imponibili anche per le ipotesi di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del medesimo Dpr n. 663 del 1972, articolo 21, comma 7, cioè per operazioni inesistenti (comma 3).
In definitiva, gli elementi normativi della fattispecie possono individuarsi. - nella realizzazione di una operazione imponibile, per la quale sia stata emessa fattura, che deve essere vera e reale e non già del tutto inesistente, come si rileva - con riferimento alle ipotesi di rettifica per inesattezze nella emissione delle fatture - dal richiamo al Dpr
n. 633 del 1972, articolo 21, comma 7, che individua il presupposto impositivo, in caso di operazione inesistente, nel mero elemento cartolare della fattura;
- nella realizzazione di una causa sopravvenuta giustificativa della modifica ovvero nella necessità di correggere o emendare inesattezze della fatturazione;
- nel regolare adempimento degli obblighi di registrazione previsti dal Dpr n. 633 del 1972.
Pag. 4 di 9 In tema di detrazioni iva, il richiamato Dpr n. 633 del 1972, articolo 26, comma 2, deve essere interpretato nel senso che ciò che rileva, per volontà legislativa, non è tanto la modalità secondo cui si manifesta la causa della variazione dell'imponibile iva, quanto, piuttosto, che, tanto della variazione, quanto della sua causa, si effettui registrazione ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 del citato Dpr. 09/12/25…lasso temporale infrannuale, nel caso di rettifica, decorrente dalla effettuazione della prestazione.
La relativa prova può legittimamente essere fornita soltanto attraverso l'indicazione di quei dati che risultino idonei a collegare le due operazioni - essendo lo scopo perseguito dalla legge quello di impedire pericolose forme di elusione degli obblighi del contribuente, ed essendo tale scopo perseguibile attraverso il principio di immodificabilità, sia unilaterale, sia concordata tra le parti, delle registrazioni obbligatorie (cfr. Cass. n. 11396/15, n. 25978/14, n. 20445/11, n. 8535/14).
Le richiamate disposizioni normative non impongono alcuna particolare modalità di redazione delle suddette note, purché dalla corretta e completa registrazione delle operazioni (fattura e nota di credito in variazione) emerga inequivocabilmente la corrispondenza tra le stesse.
La Cassazione con provvedimento n. 35518/23, esamina la legittimità dell'emissione di una nota di credito da parte del cedente o prestatore, in conseguenza della remissione del debito (perché considerato non recuperabile), nel momento in cui per il cessionario o committente viene avviata ad es. una procedura concorsuale.
In breve, la rinuncia unilaterale al credito, da parte di un creditore per presunta impossibilità del recupero, legittima l'emissione di una nota di credito, recuperante l'imposta, per la parte del corrispettivo fatturato e non incassato.
La rinuncia al credito, nel caso in esame, può essere ricondotta ai casi “simili” previsti dall'articolo 26 comma 2 del DPR 633/1972, grazie a una lettura estensiva della norma, ciò a prescindere dal fatto che tale emissione derivi da una decisione unilaterale e non dal sopraggiunto accordo tra le parti, come è più espressamente previsto dalla normativa italiana.
Per il cessionario o committente vige l'obbligo di registrare la nota di credito ricevuta, perché questi perde il diritto alla detrazione dell'imposta; così facendo viene riequilibrato il rapporto esistente tra rivalsa e detrazione.
Pag. 5 di 9 Nella fattispecie, emessa la nota di credito, di fatto si è rinunciato al credito (ma senza dover necessariamente attendere ulteriormente), recuperando così l'imposta versata.
Si consideri ulteriormente che la norma codificata agli artt. 163 co. 3 n. 4) e 167 co. 1
c.p.c. impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Ne segue che sia quando si afferma che il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità, con la conseguenza che una allegazione difensiva generica, come quella in esame, non giova comunque a chi la effettua.
Nel caso, è d'obbligo anche l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza S.U. n. 13331 del 2001, e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. 890/2013; Cass. 15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ebbene, a questo onere non ha assolto l'opposta; il quadro probatorio complessivo induce all'accoglimento dell'opposizione.
Il compito del giudicante è quello di individuare i parametri astratti e le condizioni concrete meritevoli di essere tutelate;
è necessario stabilire, con un sufficiente grado di approssimazione, quando si versi in una situazione d'incertezza tale da legittimare il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Pag. 6 di 9 Vale rilevare come nel presente giudizio si controverta in materia di diritti eterodeterminati, cioè, i quali dipendono nella loro struttura dalla prospettazione contenuta nella domanda, di talché è precluso al giudicante di conoscere degli stessi sotto profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati in atto introduttivo diritti c.d. detti eterodeterminati, per la cui "individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte", e la cui "modificazione comporta modificazione della domanda, determinandone quindi la novità" (cfr. per tutte
Cass. n. 15142/03).
In relazione a tale tipologia di diritti, dunque, il thema decidendum risulta determinato dalla prospettazione originaria della parte opposta (attrice sostanziale), che concorre ad integrare la causa petendi della domanda.
Ciò posto occorre rilevare inoltre che una contestazione per essere specifica deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati.
L'onere di contestazione deve essere collegato alle asserzioni presenti negli atti contenenti le allegazioni delle parti, sì da consentire alle stesse nonché al giudicante di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi.
Pertanto, tenendo pur sempre presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici
(cfr. in tal senso anche Tribunale di Monza, 05.01.11).
Il creditore, a causa della contestazione dei fatti, ha l'onere di provare il fatto modificativo o estintivo del debito, altrimenti soccombe;
nel caso vi è stata valida contestazione.
Nella fattispecie il quadro probatorio acquisito è certamente idoneo a costituire quell'ulteriore riscontro al fine di dare rilevanza alla condotta di parte opponente.
Pag. 7 di 9 A tal fine rilevano il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
il sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
i principi di lealtà e probità posti a carico delle parti;
il generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 13.6.2005 n. 12636).
Non vi sono elementi probatori tali, nel rispetto dei limiti anzidetti, che permettono l'accoglimento della domanda di pagamento come formulata.
La contestazione che una parte svolge in ordine alla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga dunque la medesima a fornire al Giudice la prova dell'esatto ammontare del credito stesso…E ciò anche laddove, intervenuto un pagamento parziale, il creditore reclami la differenza (Tribunale Salerno sez. II,
09/07/2020, n.1766).
Le anzidette argomentazioni sono fondate sui principi di carattere generale e in particolare principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c...
Palese il mancato rispetto dei principi di cui all'art. 1175 e 1375 c.c. circa il comportamento tenuto dalle parti processuali nel dispregio dei rapporti/obblighi previsti.
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Pur se per anni la giurisprudenza ha utilizzato con cautela il principio di buona fede, più di recente l'orientamento appare mutato.
Spiega infatti la Suprema Corte (ex pluribus e solo tra le più recenti, cfr. Cass. n.
22819/2010, Cass. n. 10182/2009, Cass. n. 5348/2009, Cass. n. 1618/2009, Cass. n.
28056/2008, Cass. n. 24733/2008, Cass. n. 21250/2008, Cass. n. 15476/2008) che si tratta di non disattendere quel dovere di solidarietà costituzionalizzato dall'art. 2 Cost. che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto (art. 1374 c.c.), orienta l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto del
Pag. 8 di 9 principio per il quale ciascun contraente è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio del proprio interesse.
In definitiva la condotta di parte opposta, attese le sollevate argomentazioni, appare certamente in contrasto con il principio di buona fede previsto ex lege (cfr. Cass. n.
23033/11, n. 20106/09, n. 10182/09, n. 1618/09 e n. 20399/04).
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opposta a rimborsare all'opponente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.845,50 di cui € 1.700,00 per competenze ed € 145,50 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 10.12.25
Il Giudice
F. NA
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