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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/12/2024, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3480 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2021 promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avvocato FRIGERI SAMUELA parte attrice contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avvocato DE MATTEIS C.F._2
MASSIMO parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 05/06/2024
pagina 1 di 17 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 24/09/2021 chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge
[...]
, unione celebrata a Sorbolo Mezzani Parte_2
(PR) in data 14/06/2008, dalla quale in data 18/01/2007 era nato il figlio Per_1
[... ; la ricorrente dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intol- lerabilità della convivenza, svolgendo domanda di addebito nei confronti del ma- rito;
chiedeva, altresì, disporsi l'affidamento super esclusivo del figlio, con collo- camento dello stesso presso di sé nella casa coniugale, da assegnarsi a suo favore, una regolamentazione della frequentazione paterna in forma protetta, con la de- terminazione in € 300,00 mensili del contributo da porsi a carico del padre a titolo di mantenimento del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie;
chiedeva, infi- ne, il riconoscimento di un assegno maritale di mantenimento a proprio favore nella misura di € 300,00 mensili rivalutabili sino al reperimento da parte sua di una stabile occupazione lavorativa.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente dava atto di una vita coniugale che da sempre era stata caratterizzata da continue violenze fisiche e psicologiche ope- rate da parte del marito nei suoi confronti, anche alla presenza del figlio minore, sfociate anche in aggressioni fisiche ai danni di quest'ultimo; proseguiva narrando che le violenze subite dal marito l'avevano costretta a diversi ricoveri nel corso del tempo, aggravando le sue condizioni di salute, già caratterizzate da patologie per cui le era stata riconosciuta un'inabilità lavorativa nella misura del 75%; dava quindi atto che, a fronte di tale situazione familiare, nel gennaio 2021 il Tribunale per i Minorenni di Bologna, su segnalazione della Procura minorile, aveva dispo- sto in via d'urgenza l'allontanamento del marito dalla casa familiare affidando il figlio ai Servizi Sociali, a cui era stata conferita delega per la regolamentazione dei rapporti padre-figlio; da allora la situazione familiare era migliorata ma il ma- rito aveva cessato di versare qualunque importo per il mantenimento del figlio, continuando a contattarla telefonicamente per avanzare minacce.
Si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1
aderiva alla domanda di separazione, concordando anche in ordine al collocamen-
pagina 2 di 17 to prevalente del figlio presso la madre e sull'assegnazione della casa coniugale a favore di quest'ultima; contestava, però, la domanda di addebito avanzata nei suoi confronti, chiedendo che venisse disposto l'affido condiviso del figlio minore, una regolamentazione delle visite paterne in termini ordinari, la determinazione di un contributo a suo carico per il mantenimento del minore nella misura di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della moglie limitato ad € 200,00 mensili.
Il resistente esponeva che, a seguito del suo allontanamento dalla casa familiare, si era trasferito in un appartamento in locazione a Brescello, tenendo da allora un at- teggiamento collaborativo volto a far fronte a tutte le esigenze della moglie e del figlio, che continuava a vedere liberamente, in accordo con la madre.
Con ordinanza del 13/04/2022, resa all'esito dell'udienza presidenziale, il Presi- dente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza;
confer- mava, in particolare, le statuizioni di cui al decreto del Tribunale per i Minorenni in ordine al regime di affido e collocamento del figlio e alla regolamentazione dei suoi rapporti con il padre, disponendo l'assegnazione della casa coniugale a favo- re della madre, un contributo paterno al mantenimento del minore nella misura di
250,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, e il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente di € 200,00 mensili;
nominava, quindi, il Giudice Istruttore per la prosecuzione della causa nel merito.
All'udienza davanti al Giudice Istruttore tenutasi in data 20/09/2022 i difensori delle parti precisavano le conclusioni sul vincolo sulle quali, intervenuto il PM, si pronunciava il Collegio con sentenza parziale n. 1087/2022.
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie e istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, mediante l'audizione di testimoni e con l'acquisizione di relazioni periodiche da parte dei Servizi Sociali.
All'udienza del 5/06/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa era, quin- di, rimessa al Collegio per la decisione;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 29/11/2024.
pagina 3 di 17 §
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi Parte_3
e sono già separati
[...] Controparte_1
per effetto della sentenza parziale di questo Tribunale n. 1087/2022, pubblicata il
22/09/2022, passata in giudicato.
Venendo alle ulteriori domande accessorie, si osserva quanto segue.
• Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente è fondata e deve pertanto es- sere accolta.
Le risultanze agli atti attestano come il si sia reso responsabile di CP_1
gravi episodi di violenza ai danni della moglie nel corso della vita coniugale, an- che alla presenza del figlio minore, venendo condannato per tali condotte alla pe- na di anni tre di reclusione in primo grado (doc. 9 di parte ricorrente), all'esito di giudizio abbreviato, con una pena integralmente confermata in grado di appello
(doc. 14 di parte ricorrente).
Sebbene la sentenza penale non definitiva non ponga vincoli in ordine agli accer- tamenti demandati al giudice civile (essendo una portata vincolante riservata dall'art. 654 c.p.p. alla sola sentenza penale definitiva di condanna o di assoluzio- ne, che nel caso di specie non risulta essere intervenuta), gli elementi utilizzati dal giudice penale ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato, pun- tualmente riportati nella pronuncia di primo grado sopra richiamata, ben possono essere utilizzati anche nel presente giudizio, quali prove atipiche (ex multis cfr.
Cass. n. 20335/2004), ai fini di una pronuncia di addebito della separazione nei confronti del medesimo soggetto.
In questa prospettiva, occorre rilevare come il riscontro operato da parte del giu- dice penale di un “regime di vita umiliante e mortificante, connotato da violenze verbali e fisiche” a cui la moglie è stata sottoposta da parte del marito nel corso della vita coniugale si fonda – tra l'altro – su di una pluralità di certificati medici, in parte depositati anche agli atti del presente giudizio (doc. 8 di parte ricorrente), che attestano numerosi accessi al Pronto Soccorso da parte della ricorrente tra il
2010 e il 2020 per traumi contusivi, verosimilmente riconducibili alle aggressioni pagina 4 di 17 subite da parte del marito (si veda la ricostruzione operata a pag.
3-4 della senten- za di primo grado del GIP di Parma).
La suddetta ricostruzione trova riscontro, nel presente giudizio, nelle dichiarazioni rese in sede testimoniale da , operatrice del Centro Antiviolenza di Testimone_1
Sorbolo, e da , assistente sociale dei Servizi Sociali del Comune di Testimone_2
Sorbolo (cfr il verbale dell'udienza del 31/10/2023).
Entrambi le testi, in particolare, hanno confermato i racconti ricevuti dalla ricor- rente nel tempo in ordine ai maltrattamenti subiti dal marito, evidenziando una condotta dalla stessa tenuta - da quando nel 2020 ha deciso di rivolgersi al Centro
Antiviolenza per denunciare la situazione in cui si trovava - che si pone in termini coerenti con le allegazioni di violenze poste in questa sede a fondamento della sua domanda di addebito, tanto da aver portato nel gennaio 2021 ad un provvedimento d'urgenza del Tribunale per i Minorenni di Bologna di allontanamento del marito dalla casa familiare (doc 3 di parte ricorrente).
La teste in particolare, non solo ha dato atto di aver visto direttamente dei Tes_2
lividi sul corpo della che la stessa riconduceva ad una aggres- Parte_1 sione subita dal marito (“mi ricordo che in una occasione mi ha mostrato dei livi- di sugli stinchi che riferiva ad una aggressione subita la sera prima dal marito”) ma ha anche evidenziato come gli addebiti di violenze siano stati in parte ricono- sciuti dal resistente, quantomeno con riferimento alle violenze verbali (“Posso di- re che nel corso del percorso il sig. ha sempre negato tutte le aggres- CP_1
sioni; ha confermato le violenze verbali ai danni della moglie ed ha parlato di aggressioni fisiche reciproche”) e, soprattutto, ha dato conto di come le violenze ai danni della madre le siano state riportate anche dal figlio minore delle parti,
, che in più occasione ha assistito a tali episodi (“anche ha Per_2 Per_2
confermato queste circostanze da quando ne ha memoria. Io ho incontrato
[...]
innumerevoli volte in colloqui di monitoraggio e di ascolto con il consenso Per_3
di entrambi i genitori;
ho partecipato anche al primo e all'ultimo colloquio di
con lo psicologo ed ho fatto colloqui con i professori. […] mi Per_2 Per_2
diceva che in diverse occasioni si era dovuto frapporre tra i genitori per inter- rompere la lite;
confermava che si trattava di aggressioni da parte del padre alla
pagina 5 di 17 madre”), così come già rilevato anche in sede penale (cfr. pag.
4-5 della sentenza del GIP di Parma).
Il quadro sopra delineato porta a ravvisare una pluralità di elementi che, in termini gravi, precisi e concordanti, avvalorano il riscontro, già operato in sede penale, di plurime violenze fisiche e verbali subite da parte della moglie nel corso della vita coniugale, tale da giustificare indubbiamente in questa sede l'addebito della sepa- razione nei confronti del marito.
Invero, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la di- chiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del meri- to dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irri- levante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. n. 7388/2017).
• Sull'affido e sul collocamento della prole
Relativamente alla gestione del figlio delle parti, (nato il [...]), Per_2
occorre preliminarmente dare atto che non è noto, sulla base delle risultanze agli atti, l'esito del procedimento avviato di fronte al Tribunale per i Minorenni di Bo- logna nel cui ambito, su ricorso ex art. 333 c.c. del Procuratore minorile, è stato adottato il decreto del 7/01/2021 (doc. 3 di parte ricorrente) che ha disposto in via d'urgenza l'allontanamento del padre dalla casa familiare e l'affido del minore ai
Servizi Sociali, con compiti di vigilanza e monitoraggio, comprensivi della delega per la regolamentazioni dei rapporti padre-figlio.
L'eventuale perdurante pendenza del suddetto procedimento, peraltro, non si ri- tiene interferisca con la possibilità di dettare in questa sede una regolamentazione in ordine al regime di affido del minore.
Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, la disciplina di cui all'art. 38 disp. att.
c.c., nel testo antecedente alle modifiche introdotte con la L 26 novembre 2021, n.
pagina 6 di 17 206 (applicabile ratione temporis al caso di specie), deve essere correttamente in- terpretata nel senso che “la proposizione, ex art. 316 c.c., avanti al tribunale or- dinario da parte di uno dei genitori di una domanda per l'affidamento esclusivo di un minore, ai sensi degli artt. 337 quater e 316 bis c.c., nella pendenza avanti al tribunale per i minorenni di un procedimento per la decadenza dalla responsabi- lità genitoriale dell'altro genitore, pur escludendo l'attrazione al tribunale ordi- nario del procedimento "de potestate", in quanto anteriormente instaurato, non determina l'attrazione della competenza sul procedimento per l'affidamento del figlio al tribunale minorile, senza che rilevi la circostanza che, nella specie, l'og- getto della domanda, proposta ai sensi dell'art. 316 c.c., sia costituito unicamente dall'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole, poichè il carattere tas- sativo delle competenze attribuite al tribunale per i minorenni e la mancata previ- sione di una "vis attractiva" in favore dello stesso, impongono di ritenere che il giudizio successivamente promosso dinanzi al tribunale ordinario resti attribuito alla sua competenza, ferma restando la necessità di tener conto nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole delle determinazioni assunte dal giudice specializzato” (Cass. n. 16340/2021).
I suddetti principi, invero, non possono che valere a fortiori quando i provvedi- menti relativi all'affido del minore, pur in pendenza di un giudizio ex art. 330 c.c. di fronte al TM, vengono richiesti nell'ambito di un giudizio di separazione in- staurato di fronte al TO, come nel caso di specie, restando quindi ferma la compe- tenza sulle relative questioni da parte del giudice naturale della famiglia
Tanto premesso, non può che darsi conto a questo punto del fatto che le risultanze degli accertamenti sul nucleo familiare operati tramite i Servizi Sociali, riportati nelle relazioni acquisite agli atti del presente giudizio, evidenziano come, a segui- to dell'allontanamento del padre dall'abitazione coniugale, la situazione familiare si sia sviluppata in termini sostanzialmente positivi sino alla data attuale, in cui il figlio è, ormai, prossimo al raggiungimento della maggiore età ( compirà Per_2
18 anni nel gennaio 2025).
Nella prima relazione depositata in data 21/09/2023, in particolare, i Servizi So- ciali rilevano come nel tempo il nucleo familiare abbia maturato una sempre mag-
pagina 7 di 17 giore autonomia, con conseguente riduzione della necessità di rivolgersi al Servi- zio, anche grazie al sostegno morale e materiale che la madre riceveva da un'ami- ca di famiglia (tale ; in tale relazione si evidenzia l'assenza di parti- Persona_4
colari criticità rispetto a quelle precedentemente segnalate (al TM evidentemente), rappresentate dalla conflittualità tra le parti e dalla precaria situazione sanitaria materna;
l'assetto familiare vedeva, già al tempo, un regime di affido sostanzial- mente condiviso tra i genitori, con collocazione del minore presso la madre e visi- te padre-figlio libere, secondo modalità ritenute adeguate dal Servizio, sebbene il minore manifestasse un netto rifiuto a dormire dal padre;
nel settembre del 2023, peraltro, la madre aveva subito un ricovero ospedaliero e , dopo iniziali Per_2
resistenze, aveva pernottato per un periodo dal padre, il quale a giudizio degli as- sistenti sociali aveva risposto positivamente alla maggiore collaborazione che gli veniva richiesta.
Il suddetto assetto familiare è stato confermato anche nell'ambito dell'ultima rela- zione agli atti, depositata il 29/03/2024, in cui si evidenzia come il nucleo non ab- bia più richiesto il supporto dei Servizi Sociali dal settembre 2023, a conferma di un percorso di autonomia impostato e seguito;
anche in tale relazione, peraltro, si dà conto di un colloquio con il minore in cui ha espresso la propria vo- Per_2
lontà di non trascorrere con il padre più tempo di quanto attualmente concordato tra loro, ossia poche ore a settimana, manifestando una chiusura verso la figura paterna che il Servizio non ritiene giustificata da particolari ragioni.
Alla luce di queste risultanze, i Servizi Sociali concludono ravvisando i presuppo- sti oggi per un ripristino del regime di affido condiviso del figlio, mantenendo il collocamento del minore presso la madre ed una libera regolamentazione degli in- contri padre figlio.
Orbene, ritiene il Collegio che, pur a fronte del raggiungimento da parte del nu- cleo familiare di un buon equilibrio (a cui ha indubbiamente contribuito anche il supporto dei Servizi Sociali), l'indicazione dell'ente non tenga adeguatamente conto della storia familiare pregressa che ha portato alla fine della convivenza tra i genitori.
È indubbio, infatti, che, come già rilevato ai fini dell'addebito della separazione,
pagina 8 di 17 la crisi coniugale sia stata determinata dalle ripetute violenze verbali e fisiche a cui il marito ha sottoposto la moglie nel corso del matrimonio, anche alla presenza del figlio minore, tali da portare ad una condanna dell'uomo in sede penale per il reato di maltrattamenti aggravati dalla circostanza di cui al comma 2 dell'art. 572
c.p.
Le risultanze agli atti, inoltre, attestano che le violenze dell'uomo si sono rivolte in alcuni casi nei confronti del minore, così come riportato da agli assi- Per_2
stenti sociali (si vedano le circostanze riportate a pag.
4-5 della sentenza del GIP di Parma e le dichiarazioni rese nel presente giudizio dall'assistente sociale
[...]
. Tes_2
In questo contesto, la previsione di un regime di affido condiviso del figlio si por- rebbe in palese contrasto ai principi sanciti nella Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), sottoscritta a Istanbul l'11 maggio 2011, ove si legge all'art. 26 (Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza) che "Le Parti (ovvero gli Stati membri) adottano le misure legislative
e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in consi- derazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti
e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione" e all'art. 31 (Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza) che "le Parti adottano misure legislative o di altro tipo neces- sarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
Ed invero, ai gravi episodi di violenza assistita accertati anche in sede penale, non risulta che abbia fatto seguito l'avvio di un percorso di recupero da parte del
- il quale, secondo quanto riferito dall'assistente sociale, ha sempre CP_2
negato le proprie responsabilità - che consenta di rilevare una sua emancipazione rispetto alle condotte tenute in passato.
Del resto, il fatto che le pregresse vicende familiari non siano state superate è con- fermato in modo evidente dal rapporto che ha sviluppato con il padre, Per_2
pagina 9 di 17 presso il quale negli anni è rimasto a pernottare solo eccezionalmente e che conti- nua, ancora oggi, a voler vedere per tempi ridotti, manifestando un atteggiamento di chiusura che, alla luce di quanto sopra rilevato, non può essere ingiustificata- mente minimizzato.
In questo contesto, ritiene il Tribunale che, pur tenendo conto che a brevissimo raggiungerà la maggiore età, risulti maggiormente coerente con i prin- Per_2 cipi che ispirano il nostro ordinamento l'affermazione che in tale breve periodo il regime di affido più idoneo nell'interesse del minore sia rappresentato dal suo af- fido esclusivo alla madre, la quale, nonostante le proprie problematiche sanitarie, non ha mai evidenziato carenze sotto il profilo delle capacità genitoriali.
Invero, il fatto che la presente decisione sia destinata ad avere una limitata rile- vanza pratica (delineando un regime destinato ad applicarsi per poche settimane a seguito della presente pronuncia) non giustifica, come osservato dalla difesa della ricorrente, una deroga alle esigenze sottese alla disciplina in materia di tutela dei minori e contrasto alla violenza di genere.
Per le medesime ragioni non può che essere confermato in questa sede il colloca- mento prevalente di presso la madre. Per_2
Resta fermo che, a fronte del modo in cui si sono definiti i rapporti familiari nel tempo e tenuto conto dell'età di , le frequentazioni tra quest'ultimo e il Per_2
padre potranno continuare a svilupparsi liberamente, secondo accordi presi diret- tamente tra padre e figlio, così come attualmente accade.
La collocazione prevalente del ragazzo presso la madre, inoltre, non può che giu- stificare la conferma dell'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale sita in
Sorbolo Mezzani, Via Ulivi n. 6, affinché , anche a seguito del raggiun- Per_2
gimento della maggiore età, possa continuare a beneficiare del medesimo contesto di vita in cui è cresciuto.
• Sulle questioni economiche
Con riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti conseguen- te alla separazione, è noto che “il dovere di mantenere, istruire ed educare la pro- le, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplici- tà di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese
pagina 10 di 17 all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale
e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda
- di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le neces- sità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimen- to dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse econo- miche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la va- lenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (così Cass. n.
17089/2013; conf. Cass. n. 4811/2018).
Alla luce di questi principi, deve anzitutto rilevarsi che nel caso di specie le risul- tanze agli atti attestano un significativo squilibrio nella situazione economico pa- trimoniale delle parti.
La , invero, è da tempo disoccupata, soffrendo di gravi patologie Parte_1
per le quali le è riconosciuta un'inabilità lavorativa certificata nella misura del
75% (doc. 6 di parte ricorrente); la situazione di fragilità in cui versa la madre, ta- le da aver portato già nel corso della vita coniugale a plurimi accessi da parte della stesa al Pronto Soccorso, rappresenta una criticità che la costringe in una situazio- ne di obiettiva precarietà economica, potendo la stessa contare, ai fini del suo so- stentamento, soltanto di una ridotta pensione di invalidità (cfr. doc. 13 di parte ri- corrente); essa vive insieme al figlio nella casa coniugale a lei assegnata, rappre- sentata da un appartamento concesso in locazione da ad un canone agevolato CP_3 di € 43,00 mensili (doc. 5 di parte ricorrente).
Il , invece, è da tempo occupato come dipendente e percepisce uno CP_1 stipendio che, pur avendo subito una contrazione nell'anno 2020, risulta oggi pari come in passato a circa € 1.800,00 netti mensili [nel dettaglio: Anno 2019/CU €
22589 netto annuo (€ 1882 netto mese); Anno 2020/CU € 16428 netto annuo (€ 1369 net- to mese); Anno 2023/CU € 22143 netto annuo (€ 1845 netti mese)]; egli vive in un ap- partamento in locazione per il quale, sulla base della documentazione agli atti, ri-
pagina 11 di 17 sulta sostenere un canone di € 380,00 mensili (doc. 7 di parte resistente).
Alla luce delle suddette risultanze, si ritiene equa la conferma in questa sede del contributo paterno al mantenimento del figlio già disposta in sede presi- Per_2 denziale nella misura di € 250,00 mensili, ferma la rivalutazione monetaria secon- do gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie, secondo quanto specifica- to in dispositivo.
La determinazione del suddetto contributo, invero, risulta necessaria tenuto anche conto che ancora oggi trascorre la maggior parte del suo tempo con la Per_2
madre, la quale è pertanto tenuta a farsi interamente carico delle sue esigenze.
Quanto alla domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente, il si- gnificativo squilibrio nella situazione reddituale delle parti e l'assenza di concrete prospettive per la di migliorare la propria posizione nel breve Parte_1 periodo tramite il reperimento di un'occupazione lavorativa stabile, giustifica un aumento in questa sede dell'assegno riconosciuto a favore della stessa in sede pre- sidenziale, assegno che viene pertanto rideterminato, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, nella misura di €
300,00 mensili rivalutabili.
• Sulle spese di lite
L'esito complessivo del giudizio porta a ravvisare una prevalente soccombenza del resistente (con particolare riguardo alla domanda di addebito della separazio- ne), imponendo una condanna dello stesso, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al parziale pagamento delle spese di lite, nella misura di 1/2, con compensazione integrale di tali spese nella residua misura di 1/2.
Risulta in atti che la è ammessa al Patrocinio a spese dello Stato Parte_1
(cfr. provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma del
29/07/2021 prot. n. 1831/2021 sub doc. 4 di parte ricorrente), sicché si dispone che il pagamento del dovuto venga eseguito in favore dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002.
Quanto specificamente all'importo delle spese in questione, la relativa liquidazio- ne è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa con applicazione dei nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto pagina 12 di 17 della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta (scaglione da € 26.001 ad €
52.000, valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, medi per fase istruttoria), senza applicazione della riduzione del 50% di cui all'art. 130 del DPR
n. 115/2002 cit. (che riguarda il solo rapporto economico tra Stato e difensore del non abbiente) in conformità ai principi sanciti dalla Cassazione con la sentenza del 3 gennaio 2020, n. 19.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni di- versa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara l'addebito della separazione nei confronti del marito
[...]
; Controparte_1
2. dispone che il figlio minore della coppia, , sia affidato in via esclu- Per_2 siva alla madre, con collocazione prevalente presso quest'ultima nella casa coniugale sita a Sorbolo Mezzani (PR), Via Ulivi n. 6, che rimane a lei asse- gnata;
3. dispone che il padre possa vedere il figlio liberamente, secondo accordi presi direttamente con quest'ultimo, nel rispetto della volontà del ragazzo;
4. pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
versare a la somma di € 250,00 mensili a tito- Parte_1
lo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Pro- tocollo del Tribunale di Parma che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
pagina 13 di 17 • apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o distur- bo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o
private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro- grammazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesi- ma sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, pur- chè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel ca- so in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indi- sponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separa- zione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), com- prese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
pagina 14 di 17 • specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione
non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sa- nitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, na- turopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del- la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezza- tura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizio- ni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
pagina 15 di 17 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spe- sa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manife- stare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di ri-
sposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestiva- mente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità del-
la stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esi-
genze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o
l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fi- scale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere
la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano
già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere in-
testati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o as- sicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddi- to, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie
tra i genitori determinata nel provvedimento.
5. pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
versare a la somma mensile di € 300,00 a ti- Parte_1
tolo di assegno di mantenimento del coniuge, importo, rivalutabile annual- mente in base all'Istat, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimen- to (fermi gli importi pregressi dovuti in forza dei provvedimenti temporanei);
pagina 16 di 17 6. condanna al pagamento del- Controparte_1
le spese del presente giudizio, nella misura di 1/2, che liquida in complessivi
€ 4.712,00 (per un importo posto in capo al resistente pari ad € 2.356,00), ol- tre accessori se dovuti nella misura di legge, disponendo che il relativo paga- mento venga effettuato in favore dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002;
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 29/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 17 di 17
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3480 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2021 promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avvocato FRIGERI SAMUELA parte attrice contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avvocato DE MATTEIS C.F._2
MASSIMO parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 05/06/2024
pagina 1 di 17 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 24/09/2021 chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge
[...]
, unione celebrata a Sorbolo Mezzani Parte_2
(PR) in data 14/06/2008, dalla quale in data 18/01/2007 era nato il figlio Per_1
[... ; la ricorrente dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intol- lerabilità della convivenza, svolgendo domanda di addebito nei confronti del ma- rito;
chiedeva, altresì, disporsi l'affidamento super esclusivo del figlio, con collo- camento dello stesso presso di sé nella casa coniugale, da assegnarsi a suo favore, una regolamentazione della frequentazione paterna in forma protetta, con la de- terminazione in € 300,00 mensili del contributo da porsi a carico del padre a titolo di mantenimento del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie;
chiedeva, infi- ne, il riconoscimento di un assegno maritale di mantenimento a proprio favore nella misura di € 300,00 mensili rivalutabili sino al reperimento da parte sua di una stabile occupazione lavorativa.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente dava atto di una vita coniugale che da sempre era stata caratterizzata da continue violenze fisiche e psicologiche ope- rate da parte del marito nei suoi confronti, anche alla presenza del figlio minore, sfociate anche in aggressioni fisiche ai danni di quest'ultimo; proseguiva narrando che le violenze subite dal marito l'avevano costretta a diversi ricoveri nel corso del tempo, aggravando le sue condizioni di salute, già caratterizzate da patologie per cui le era stata riconosciuta un'inabilità lavorativa nella misura del 75%; dava quindi atto che, a fronte di tale situazione familiare, nel gennaio 2021 il Tribunale per i Minorenni di Bologna, su segnalazione della Procura minorile, aveva dispo- sto in via d'urgenza l'allontanamento del marito dalla casa familiare affidando il figlio ai Servizi Sociali, a cui era stata conferita delega per la regolamentazione dei rapporti padre-figlio; da allora la situazione familiare era migliorata ma il ma- rito aveva cessato di versare qualunque importo per il mantenimento del figlio, continuando a contattarla telefonicamente per avanzare minacce.
Si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1
aderiva alla domanda di separazione, concordando anche in ordine al collocamen-
pagina 2 di 17 to prevalente del figlio presso la madre e sull'assegnazione della casa coniugale a favore di quest'ultima; contestava, però, la domanda di addebito avanzata nei suoi confronti, chiedendo che venisse disposto l'affido condiviso del figlio minore, una regolamentazione delle visite paterne in termini ordinari, la determinazione di un contributo a suo carico per il mantenimento del minore nella misura di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della moglie limitato ad € 200,00 mensili.
Il resistente esponeva che, a seguito del suo allontanamento dalla casa familiare, si era trasferito in un appartamento in locazione a Brescello, tenendo da allora un at- teggiamento collaborativo volto a far fronte a tutte le esigenze della moglie e del figlio, che continuava a vedere liberamente, in accordo con la madre.
Con ordinanza del 13/04/2022, resa all'esito dell'udienza presidenziale, il Presi- dente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza;
confer- mava, in particolare, le statuizioni di cui al decreto del Tribunale per i Minorenni in ordine al regime di affido e collocamento del figlio e alla regolamentazione dei suoi rapporti con il padre, disponendo l'assegnazione della casa coniugale a favo- re della madre, un contributo paterno al mantenimento del minore nella misura di
250,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, e il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente di € 200,00 mensili;
nominava, quindi, il Giudice Istruttore per la prosecuzione della causa nel merito.
All'udienza davanti al Giudice Istruttore tenutasi in data 20/09/2022 i difensori delle parti precisavano le conclusioni sul vincolo sulle quali, intervenuto il PM, si pronunciava il Collegio con sentenza parziale n. 1087/2022.
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie e istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, mediante l'audizione di testimoni e con l'acquisizione di relazioni periodiche da parte dei Servizi Sociali.
All'udienza del 5/06/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa era, quin- di, rimessa al Collegio per la decisione;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 29/11/2024.
pagina 3 di 17 §
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi Parte_3
e sono già separati
[...] Controparte_1
per effetto della sentenza parziale di questo Tribunale n. 1087/2022, pubblicata il
22/09/2022, passata in giudicato.
Venendo alle ulteriori domande accessorie, si osserva quanto segue.
• Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente è fondata e deve pertanto es- sere accolta.
Le risultanze agli atti attestano come il si sia reso responsabile di CP_1
gravi episodi di violenza ai danni della moglie nel corso della vita coniugale, an- che alla presenza del figlio minore, venendo condannato per tali condotte alla pe- na di anni tre di reclusione in primo grado (doc. 9 di parte ricorrente), all'esito di giudizio abbreviato, con una pena integralmente confermata in grado di appello
(doc. 14 di parte ricorrente).
Sebbene la sentenza penale non definitiva non ponga vincoli in ordine agli accer- tamenti demandati al giudice civile (essendo una portata vincolante riservata dall'art. 654 c.p.p. alla sola sentenza penale definitiva di condanna o di assoluzio- ne, che nel caso di specie non risulta essere intervenuta), gli elementi utilizzati dal giudice penale ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato, pun- tualmente riportati nella pronuncia di primo grado sopra richiamata, ben possono essere utilizzati anche nel presente giudizio, quali prove atipiche (ex multis cfr.
Cass. n. 20335/2004), ai fini di una pronuncia di addebito della separazione nei confronti del medesimo soggetto.
In questa prospettiva, occorre rilevare come il riscontro operato da parte del giu- dice penale di un “regime di vita umiliante e mortificante, connotato da violenze verbali e fisiche” a cui la moglie è stata sottoposta da parte del marito nel corso della vita coniugale si fonda – tra l'altro – su di una pluralità di certificati medici, in parte depositati anche agli atti del presente giudizio (doc. 8 di parte ricorrente), che attestano numerosi accessi al Pronto Soccorso da parte della ricorrente tra il
2010 e il 2020 per traumi contusivi, verosimilmente riconducibili alle aggressioni pagina 4 di 17 subite da parte del marito (si veda la ricostruzione operata a pag.
3-4 della senten- za di primo grado del GIP di Parma).
La suddetta ricostruzione trova riscontro, nel presente giudizio, nelle dichiarazioni rese in sede testimoniale da , operatrice del Centro Antiviolenza di Testimone_1
Sorbolo, e da , assistente sociale dei Servizi Sociali del Comune di Testimone_2
Sorbolo (cfr il verbale dell'udienza del 31/10/2023).
Entrambi le testi, in particolare, hanno confermato i racconti ricevuti dalla ricor- rente nel tempo in ordine ai maltrattamenti subiti dal marito, evidenziando una condotta dalla stessa tenuta - da quando nel 2020 ha deciso di rivolgersi al Centro
Antiviolenza per denunciare la situazione in cui si trovava - che si pone in termini coerenti con le allegazioni di violenze poste in questa sede a fondamento della sua domanda di addebito, tanto da aver portato nel gennaio 2021 ad un provvedimento d'urgenza del Tribunale per i Minorenni di Bologna di allontanamento del marito dalla casa familiare (doc 3 di parte ricorrente).
La teste in particolare, non solo ha dato atto di aver visto direttamente dei Tes_2
lividi sul corpo della che la stessa riconduceva ad una aggres- Parte_1 sione subita dal marito (“mi ricordo che in una occasione mi ha mostrato dei livi- di sugli stinchi che riferiva ad una aggressione subita la sera prima dal marito”) ma ha anche evidenziato come gli addebiti di violenze siano stati in parte ricono- sciuti dal resistente, quantomeno con riferimento alle violenze verbali (“Posso di- re che nel corso del percorso il sig. ha sempre negato tutte le aggres- CP_1
sioni; ha confermato le violenze verbali ai danni della moglie ed ha parlato di aggressioni fisiche reciproche”) e, soprattutto, ha dato conto di come le violenze ai danni della madre le siano state riportate anche dal figlio minore delle parti,
, che in più occasione ha assistito a tali episodi (“anche ha Per_2 Per_2
confermato queste circostanze da quando ne ha memoria. Io ho incontrato
[...]
innumerevoli volte in colloqui di monitoraggio e di ascolto con il consenso Per_3
di entrambi i genitori;
ho partecipato anche al primo e all'ultimo colloquio di
con lo psicologo ed ho fatto colloqui con i professori. […] mi Per_2 Per_2
diceva che in diverse occasioni si era dovuto frapporre tra i genitori per inter- rompere la lite;
confermava che si trattava di aggressioni da parte del padre alla
pagina 5 di 17 madre”), così come già rilevato anche in sede penale (cfr. pag.
4-5 della sentenza del GIP di Parma).
Il quadro sopra delineato porta a ravvisare una pluralità di elementi che, in termini gravi, precisi e concordanti, avvalorano il riscontro, già operato in sede penale, di plurime violenze fisiche e verbali subite da parte della moglie nel corso della vita coniugale, tale da giustificare indubbiamente in questa sede l'addebito della sepa- razione nei confronti del marito.
Invero, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la di- chiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del meri- to dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irri- levante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. n. 7388/2017).
• Sull'affido e sul collocamento della prole
Relativamente alla gestione del figlio delle parti, (nato il [...]), Per_2
occorre preliminarmente dare atto che non è noto, sulla base delle risultanze agli atti, l'esito del procedimento avviato di fronte al Tribunale per i Minorenni di Bo- logna nel cui ambito, su ricorso ex art. 333 c.c. del Procuratore minorile, è stato adottato il decreto del 7/01/2021 (doc. 3 di parte ricorrente) che ha disposto in via d'urgenza l'allontanamento del padre dalla casa familiare e l'affido del minore ai
Servizi Sociali, con compiti di vigilanza e monitoraggio, comprensivi della delega per la regolamentazioni dei rapporti padre-figlio.
L'eventuale perdurante pendenza del suddetto procedimento, peraltro, non si ri- tiene interferisca con la possibilità di dettare in questa sede una regolamentazione in ordine al regime di affido del minore.
Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, la disciplina di cui all'art. 38 disp. att.
c.c., nel testo antecedente alle modifiche introdotte con la L 26 novembre 2021, n.
pagina 6 di 17 206 (applicabile ratione temporis al caso di specie), deve essere correttamente in- terpretata nel senso che “la proposizione, ex art. 316 c.c., avanti al tribunale or- dinario da parte di uno dei genitori di una domanda per l'affidamento esclusivo di un minore, ai sensi degli artt. 337 quater e 316 bis c.c., nella pendenza avanti al tribunale per i minorenni di un procedimento per la decadenza dalla responsabi- lità genitoriale dell'altro genitore, pur escludendo l'attrazione al tribunale ordi- nario del procedimento "de potestate", in quanto anteriormente instaurato, non determina l'attrazione della competenza sul procedimento per l'affidamento del figlio al tribunale minorile, senza che rilevi la circostanza che, nella specie, l'og- getto della domanda, proposta ai sensi dell'art. 316 c.c., sia costituito unicamente dall'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole, poichè il carattere tas- sativo delle competenze attribuite al tribunale per i minorenni e la mancata previ- sione di una "vis attractiva" in favore dello stesso, impongono di ritenere che il giudizio successivamente promosso dinanzi al tribunale ordinario resti attribuito alla sua competenza, ferma restando la necessità di tener conto nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole delle determinazioni assunte dal giudice specializzato” (Cass. n. 16340/2021).
I suddetti principi, invero, non possono che valere a fortiori quando i provvedi- menti relativi all'affido del minore, pur in pendenza di un giudizio ex art. 330 c.c. di fronte al TM, vengono richiesti nell'ambito di un giudizio di separazione in- staurato di fronte al TO, come nel caso di specie, restando quindi ferma la compe- tenza sulle relative questioni da parte del giudice naturale della famiglia
Tanto premesso, non può che darsi conto a questo punto del fatto che le risultanze degli accertamenti sul nucleo familiare operati tramite i Servizi Sociali, riportati nelle relazioni acquisite agli atti del presente giudizio, evidenziano come, a segui- to dell'allontanamento del padre dall'abitazione coniugale, la situazione familiare si sia sviluppata in termini sostanzialmente positivi sino alla data attuale, in cui il figlio è, ormai, prossimo al raggiungimento della maggiore età ( compirà Per_2
18 anni nel gennaio 2025).
Nella prima relazione depositata in data 21/09/2023, in particolare, i Servizi So- ciali rilevano come nel tempo il nucleo familiare abbia maturato una sempre mag-
pagina 7 di 17 giore autonomia, con conseguente riduzione della necessità di rivolgersi al Servi- zio, anche grazie al sostegno morale e materiale che la madre riceveva da un'ami- ca di famiglia (tale ; in tale relazione si evidenzia l'assenza di parti- Persona_4
colari criticità rispetto a quelle precedentemente segnalate (al TM evidentemente), rappresentate dalla conflittualità tra le parti e dalla precaria situazione sanitaria materna;
l'assetto familiare vedeva, già al tempo, un regime di affido sostanzial- mente condiviso tra i genitori, con collocazione del minore presso la madre e visi- te padre-figlio libere, secondo modalità ritenute adeguate dal Servizio, sebbene il minore manifestasse un netto rifiuto a dormire dal padre;
nel settembre del 2023, peraltro, la madre aveva subito un ricovero ospedaliero e , dopo iniziali Per_2
resistenze, aveva pernottato per un periodo dal padre, il quale a giudizio degli as- sistenti sociali aveva risposto positivamente alla maggiore collaborazione che gli veniva richiesta.
Il suddetto assetto familiare è stato confermato anche nell'ambito dell'ultima rela- zione agli atti, depositata il 29/03/2024, in cui si evidenzia come il nucleo non ab- bia più richiesto il supporto dei Servizi Sociali dal settembre 2023, a conferma di un percorso di autonomia impostato e seguito;
anche in tale relazione, peraltro, si dà conto di un colloquio con il minore in cui ha espresso la propria vo- Per_2
lontà di non trascorrere con il padre più tempo di quanto attualmente concordato tra loro, ossia poche ore a settimana, manifestando una chiusura verso la figura paterna che il Servizio non ritiene giustificata da particolari ragioni.
Alla luce di queste risultanze, i Servizi Sociali concludono ravvisando i presuppo- sti oggi per un ripristino del regime di affido condiviso del figlio, mantenendo il collocamento del minore presso la madre ed una libera regolamentazione degli in- contri padre figlio.
Orbene, ritiene il Collegio che, pur a fronte del raggiungimento da parte del nu- cleo familiare di un buon equilibrio (a cui ha indubbiamente contribuito anche il supporto dei Servizi Sociali), l'indicazione dell'ente non tenga adeguatamente conto della storia familiare pregressa che ha portato alla fine della convivenza tra i genitori.
È indubbio, infatti, che, come già rilevato ai fini dell'addebito della separazione,
pagina 8 di 17 la crisi coniugale sia stata determinata dalle ripetute violenze verbali e fisiche a cui il marito ha sottoposto la moglie nel corso del matrimonio, anche alla presenza del figlio minore, tali da portare ad una condanna dell'uomo in sede penale per il reato di maltrattamenti aggravati dalla circostanza di cui al comma 2 dell'art. 572
c.p.
Le risultanze agli atti, inoltre, attestano che le violenze dell'uomo si sono rivolte in alcuni casi nei confronti del minore, così come riportato da agli assi- Per_2
stenti sociali (si vedano le circostanze riportate a pag.
4-5 della sentenza del GIP di Parma e le dichiarazioni rese nel presente giudizio dall'assistente sociale
[...]
. Tes_2
In questo contesto, la previsione di un regime di affido condiviso del figlio si por- rebbe in palese contrasto ai principi sanciti nella Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), sottoscritta a Istanbul l'11 maggio 2011, ove si legge all'art. 26 (Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza) che "Le Parti (ovvero gli Stati membri) adottano le misure legislative
e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in consi- derazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti
e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione" e all'art. 31 (Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza) che "le Parti adottano misure legislative o di altro tipo neces- sarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
Ed invero, ai gravi episodi di violenza assistita accertati anche in sede penale, non risulta che abbia fatto seguito l'avvio di un percorso di recupero da parte del
- il quale, secondo quanto riferito dall'assistente sociale, ha sempre CP_2
negato le proprie responsabilità - che consenta di rilevare una sua emancipazione rispetto alle condotte tenute in passato.
Del resto, il fatto che le pregresse vicende familiari non siano state superate è con- fermato in modo evidente dal rapporto che ha sviluppato con il padre, Per_2
pagina 9 di 17 presso il quale negli anni è rimasto a pernottare solo eccezionalmente e che conti- nua, ancora oggi, a voler vedere per tempi ridotti, manifestando un atteggiamento di chiusura che, alla luce di quanto sopra rilevato, non può essere ingiustificata- mente minimizzato.
In questo contesto, ritiene il Tribunale che, pur tenendo conto che a brevissimo raggiungerà la maggiore età, risulti maggiormente coerente con i prin- Per_2 cipi che ispirano il nostro ordinamento l'affermazione che in tale breve periodo il regime di affido più idoneo nell'interesse del minore sia rappresentato dal suo af- fido esclusivo alla madre, la quale, nonostante le proprie problematiche sanitarie, non ha mai evidenziato carenze sotto il profilo delle capacità genitoriali.
Invero, il fatto che la presente decisione sia destinata ad avere una limitata rile- vanza pratica (delineando un regime destinato ad applicarsi per poche settimane a seguito della presente pronuncia) non giustifica, come osservato dalla difesa della ricorrente, una deroga alle esigenze sottese alla disciplina in materia di tutela dei minori e contrasto alla violenza di genere.
Per le medesime ragioni non può che essere confermato in questa sede il colloca- mento prevalente di presso la madre. Per_2
Resta fermo che, a fronte del modo in cui si sono definiti i rapporti familiari nel tempo e tenuto conto dell'età di , le frequentazioni tra quest'ultimo e il Per_2
padre potranno continuare a svilupparsi liberamente, secondo accordi presi diret- tamente tra padre e figlio, così come attualmente accade.
La collocazione prevalente del ragazzo presso la madre, inoltre, non può che giu- stificare la conferma dell'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale sita in
Sorbolo Mezzani, Via Ulivi n. 6, affinché , anche a seguito del raggiun- Per_2
gimento della maggiore età, possa continuare a beneficiare del medesimo contesto di vita in cui è cresciuto.
• Sulle questioni economiche
Con riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti conseguen- te alla separazione, è noto che “il dovere di mantenere, istruire ed educare la pro- le, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplici- tà di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese
pagina 10 di 17 all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale
e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda
- di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le neces- sità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimen- to dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse econo- miche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la va- lenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (così Cass. n.
17089/2013; conf. Cass. n. 4811/2018).
Alla luce di questi principi, deve anzitutto rilevarsi che nel caso di specie le risul- tanze agli atti attestano un significativo squilibrio nella situazione economico pa- trimoniale delle parti.
La , invero, è da tempo disoccupata, soffrendo di gravi patologie Parte_1
per le quali le è riconosciuta un'inabilità lavorativa certificata nella misura del
75% (doc. 6 di parte ricorrente); la situazione di fragilità in cui versa la madre, ta- le da aver portato già nel corso della vita coniugale a plurimi accessi da parte della stesa al Pronto Soccorso, rappresenta una criticità che la costringe in una situazio- ne di obiettiva precarietà economica, potendo la stessa contare, ai fini del suo so- stentamento, soltanto di una ridotta pensione di invalidità (cfr. doc. 13 di parte ri- corrente); essa vive insieme al figlio nella casa coniugale a lei assegnata, rappre- sentata da un appartamento concesso in locazione da ad un canone agevolato CP_3 di € 43,00 mensili (doc. 5 di parte ricorrente).
Il , invece, è da tempo occupato come dipendente e percepisce uno CP_1 stipendio che, pur avendo subito una contrazione nell'anno 2020, risulta oggi pari come in passato a circa € 1.800,00 netti mensili [nel dettaglio: Anno 2019/CU €
22589 netto annuo (€ 1882 netto mese); Anno 2020/CU € 16428 netto annuo (€ 1369 net- to mese); Anno 2023/CU € 22143 netto annuo (€ 1845 netti mese)]; egli vive in un ap- partamento in locazione per il quale, sulla base della documentazione agli atti, ri-
pagina 11 di 17 sulta sostenere un canone di € 380,00 mensili (doc. 7 di parte resistente).
Alla luce delle suddette risultanze, si ritiene equa la conferma in questa sede del contributo paterno al mantenimento del figlio già disposta in sede presi- Per_2 denziale nella misura di € 250,00 mensili, ferma la rivalutazione monetaria secon- do gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie, secondo quanto specifica- to in dispositivo.
La determinazione del suddetto contributo, invero, risulta necessaria tenuto anche conto che ancora oggi trascorre la maggior parte del suo tempo con la Per_2
madre, la quale è pertanto tenuta a farsi interamente carico delle sue esigenze.
Quanto alla domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente, il si- gnificativo squilibrio nella situazione reddituale delle parti e l'assenza di concrete prospettive per la di migliorare la propria posizione nel breve Parte_1 periodo tramite il reperimento di un'occupazione lavorativa stabile, giustifica un aumento in questa sede dell'assegno riconosciuto a favore della stessa in sede pre- sidenziale, assegno che viene pertanto rideterminato, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, nella misura di €
300,00 mensili rivalutabili.
• Sulle spese di lite
L'esito complessivo del giudizio porta a ravvisare una prevalente soccombenza del resistente (con particolare riguardo alla domanda di addebito della separazio- ne), imponendo una condanna dello stesso, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al parziale pagamento delle spese di lite, nella misura di 1/2, con compensazione integrale di tali spese nella residua misura di 1/2.
Risulta in atti che la è ammessa al Patrocinio a spese dello Stato Parte_1
(cfr. provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma del
29/07/2021 prot. n. 1831/2021 sub doc. 4 di parte ricorrente), sicché si dispone che il pagamento del dovuto venga eseguito in favore dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002.
Quanto specificamente all'importo delle spese in questione, la relativa liquidazio- ne è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa con applicazione dei nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto pagina 12 di 17 della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta (scaglione da € 26.001 ad €
52.000, valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, medi per fase istruttoria), senza applicazione della riduzione del 50% di cui all'art. 130 del DPR
n. 115/2002 cit. (che riguarda il solo rapporto economico tra Stato e difensore del non abbiente) in conformità ai principi sanciti dalla Cassazione con la sentenza del 3 gennaio 2020, n. 19.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni di- versa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara l'addebito della separazione nei confronti del marito
[...]
; Controparte_1
2. dispone che il figlio minore della coppia, , sia affidato in via esclu- Per_2 siva alla madre, con collocazione prevalente presso quest'ultima nella casa coniugale sita a Sorbolo Mezzani (PR), Via Ulivi n. 6, che rimane a lei asse- gnata;
3. dispone che il padre possa vedere il figlio liberamente, secondo accordi presi direttamente con quest'ultimo, nel rispetto della volontà del ragazzo;
4. pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
versare a la somma di € 250,00 mensili a tito- Parte_1
lo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Pro- tocollo del Tribunale di Parma che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
pagina 13 di 17 • apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o distur- bo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o
private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro- grammazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesi- ma sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, pur- chè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel ca- so in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indi- sponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separa- zione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), com- prese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
pagina 14 di 17 • specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione
non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sa- nitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, na- turopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del- la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezza- tura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizio- ni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
pagina 15 di 17 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spe- sa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manife- stare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di ri-
sposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestiva- mente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità del-
la stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esi-
genze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o
l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fi- scale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere
la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano
già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere in-
testati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o as- sicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddi- to, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie
tra i genitori determinata nel provvedimento.
5. pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
versare a la somma mensile di € 300,00 a ti- Parte_1
tolo di assegno di mantenimento del coniuge, importo, rivalutabile annual- mente in base all'Istat, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimen- to (fermi gli importi pregressi dovuti in forza dei provvedimenti temporanei);
pagina 16 di 17 6. condanna al pagamento del- Controparte_1
le spese del presente giudizio, nella misura di 1/2, che liquida in complessivi
€ 4.712,00 (per un importo posto in capo al resistente pari ad € 2.356,00), ol- tre accessori se dovuti nella misura di legge, disponendo che il relativo paga- mento venga effettuato in favore dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002;
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 29/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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