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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3652/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza dell'11 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3652/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre ipotesi",
PROMOSSA DA
nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall' Avv. C.F. 1
,del Foro di Napoli Nord, nonché dall'Avv. Vincenzo Peluso (C.F. C.F. 2
stabilito Francesco Peluso (C.F. C.F. 3 ) del Foro di Napoli Nord, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. P.IVA_1 ) in persona Controparte_1
del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'avvocatura dello Stato in Roma via dei Portoghesi n 12, contumace;
- Resistente -
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato il 19/6/2024 Parte_1 adiva l'intestato Tribunale per chiedere di: “1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della
Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M.
del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e conseguentemente condannare il [...]
Controparte_1 al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per l'anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 2022/2023, 2023/2024 condannare il Controparte_1 a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per l'importo di € 2.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.;
3) Condannare il Controparte_1 in persona del l.r.p.t.,al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore degli Avv.ti Vincenzo Peluso e Francesco Peluso quali anticipatari anche delle spese” per i motivi di cui al ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti. 2.I1 Controparte_1 restava contumace in giudizio.
2 successivamente al ricorso in data 10/3/2025, ai sensi dell'art. 421 cpc;
all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalla parte costituita.
2. In fatto e in diritto
4.In via preliminare va affermata la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e la legittimazione passiva dell'Amministrazione scolastica convenuta in quanto la controversia verte sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del CP_1 derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Vengono quindi in rilievo diritti soggettivi inerenti al rapporto di lavoro pubblico privatizzato e in quanto tali ricompresi nella giurisdizione del giudice ordinario.
5.Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente ha avuto incarichi di supplenza con contratti a tempo determinato nelle annualità dedotte in giudizio nei seguenti termini:
- a.s. 2019/2020: plurime supplenze brevi per un periodo inferiore a 180 giorni nella medesima annualità (v. doc. stato matricolare allegato al ricorso);
- a.s. 2020/2021: dall'1/10/2020 all'8/6/2021 per un periodo superiore a 180 giorni nella medesima annualità (v. doc. stato matricolare allegato al ricorso);
- a.s. 2021/2022: dal 23/9/2021 al 30/6/2022 v. doc. stato matricolare allegato al ricorso);
- a.s. 2022/2023: plurime supplenze brevi per un periodo inferiore a 180 giorni nella medesima annualità (v. doc. stato matricolare allegato al ricorso);
- a.s. 2023/2024: dall'11/9/2023 al 30/6/2024 (v. doc. doc. stato matricolare allegato al ricorso).
La ricorrente permane tuttora nel sistema scolastico con contratto a tempo determinato dal
16/9/2024 al 30/6/2025 (v. doc. depositato il 10/3/2025).
6.Si premette in diritto che l' art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015 ha disposto che:
"al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni
3 scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico...".
7.Il d.P.C.M. n. 32313/2015 che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta ha statuito, all'art. 2 che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai
"docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova".
8.Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato confermato che "la Carta è
assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute,...i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
9.Sulla questione si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza del 16/3/2022, n.
1842 che ha annullato l'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e la nota del
CP_2 n. 15219 del 15 ottobre 2015 nella parte in cui hanno escluso i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Secondo il Consiglio di Stato: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt.
3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è
4 tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. 5.3. Ma se così è e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti parttime (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del
23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale".
Il predetto Collegio ha altresì precisato che: “in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del
5 C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007.
Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che "la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria".
6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal
C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
"strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna" (Cfr. Cons. di Stato sent. 1842/2022).
10. Sulla questione è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia Europea con l'ordinanza del 18 maggio 2022 che ha così statuito: "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato Controparte_1 di tale CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno,
,
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
6 l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".
Dunque, secondo la C.G.U.E. la mera natura temporanea del lavoro non può costituire di per sé una ragione giustificatrice della differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato in merito agli aggiornamenti professionali, poiché ciò risulta in contrasto con la Direttiva 1999/70/CE e del relativo Accordo quadro.
11. Successivamente veniva emanato il d.l. del 13/6/2023, n. 69 convertito nella L. 10
agosto 2023, n. 103 che ha esteso normativamente il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento del docente anche ai docenti precari ancorchè limitatamente all'anno scolastico 2023/2024 e solo a coloro che hanno avuto un incarico di supplenza annuale sino al 31 agosto.
12.Successivamente interveniva la Corte di legittimità, sezione Lavoro, con la sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961 che ha chiarito quanto segue: "La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.".
Dunque la Corte di Cassazione con la citata sentenza ha individuato il criterio in base al quale riconoscere ai docenti precari il beneficio de quo, limitandolo a coloro che hanno supplenze annuali (31 agosto) sui posti dell'organico vacanti e disponibili entro il 31 dicembre e a coloro che hanno supplenze sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) su posti non vacanti ma resi disponibili entro il 31 dicembre, poiché solo rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione operata nei confronti dei docenti precari.
La Corte ha precisato che l'istituto della Carta docente va inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti ed il diritto-dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari nei limiti sopra chiariti.
Quanto alla sua natura giuridica, la Corte ha puntualizzato che la Carta va qualificata come obbligazione di pagamento di una somma di denaro, condizionata dalla destinazione a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Da ciò ne fa conseguire, che non è riconoscibile al docente una somma di denaro liquida in quanto, in questo caso, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
La sentenza ha anche precisato, che poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, da ciò ne deriva che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò
è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Infatti, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale
8 cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico e, in questo caso, potrebbe agire solo per il risarcimento del danno.
Partendo dalla natura pecuniaria dell'obbligazione, e dalla particolarità che questo pagamento "di scopo" deve essere assicurato annualmente dal CP_1 ai docenti che ne abbiano diritto, secondo la Cassazione, anche ai docenti precari andrebbe esteso lo stesso regime di prescrizione quinquennale valevole, anche in questo caso, per il personale di ruolo;
diversamente, prosegue la Corte, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a tempo determinato finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore di ruolo.
Invece, per i soggetti definitivamente usciti dal sistema scolastico, residuando per essi solo l'azione di risarcimento del danno, si applica la prescrizione decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale.
13.La Corte di Cassazione ha quindi enunciato i seguenti principi di diritto.
1) La Carta docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale o fino al termine delle attività di didattiche, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1 .
2) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (Gae,
Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della Carta,
salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
9 dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.
5) La prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
* * *
14. In applicazione dei principi di diritto chiariti da ultimo dalla Corte di legittimità, sulla base di quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea, l'odierna ricorrente, avendo svolto attività lavorativa in favore del CP_1 con contratti a termine negli anni scolastici di cui alla domanda limitatamente agli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022; 2023/2024, sino al termine al termine delle attività didattiche (30 giugno) e comunque per un periodo superiore a 180 giorni nel medesimo anno scolastico, nonché in quanto tuttora permanente nel sistema scolastico, ha diritto di usufruire della Carta docenti in forma specifica per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici dedotti in giudizio limitatamente agli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022 e 2023/2024 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994
dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.
15. Negli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023, invece, la ricorrente ha svolto attività
lavorativa con supplenze brevi per un totale di giorni lavorativi inferiore a 180 giorni ossia nella misura inferiore a quella riconosciuta dalla giurisprudenza (si veda per il riferimento alla soglia dei 180 giorni nella medesima annualità scolastica la sentenza della Corte
d'Appello di Torino n. 165 del 24 maggio 2024) per essere equiparata ai lavoratori a tempo indeterminato, ne consegue che con riferimento alle predette annualità scolastiche, la domanda deve essere rigettata.
16. Pertanto il Tribunale accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio della Carta del docente previsto dall'art 1 comma 121 L n. 107/2015 per i soli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022 e 2023/2024 ed ordina al Controparte_1
[...] di attivare in favore della ricorrente la Carta docente su cui sarà accreditata la somma di € 1500,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria
10 ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.
Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
3. Le Spese di lite
16. In ordine alle spese di lite, stante la soccombenza parziale della ricorrente, si ritengono sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti, pur essendo il convenuto contumace (sul punto si veda Cass. civ. sez VI, ord. n. 1287/2019 del
15/5/2019; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 373 del 13/1/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda,
eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio della Carta del docente previsto dall'art 1 comma 121 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021;
2021/2022 e 2023/2024;
- rigetta la domanda con riferimento agli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023; ordina al Controparte_1 di attivare in favore della ricorrente la
Carta docente su cui sarà accreditata la somma di € 1500,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n.
724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Velletri, l'11 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3. La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata e celebrata il giorno
11/3/2025; a verbale d'udienza veniva ammessa la documentazione versata in atti
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza dell'11 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3652/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre ipotesi",
PROMOSSA DA
nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall' Avv. C.F. 1
,del Foro di Napoli Nord, nonché dall'Avv. Vincenzo Peluso (C.F. C.F. 2
stabilito Francesco Peluso (C.F. C.F. 3 ) del Foro di Napoli Nord, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. P.IVA_1 ) in persona Controparte_1
del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'avvocatura dello Stato in Roma via dei Portoghesi n 12, contumace;
- Resistente -
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato il 19/6/2024 Parte_1 adiva l'intestato Tribunale per chiedere di: “1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della
Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M.
del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e conseguentemente condannare il [...]
Controparte_1 al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per l'anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 2022/2023, 2023/2024 condannare il Controparte_1 a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per l'importo di € 2.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.;
3) Condannare il Controparte_1 in persona del l.r.p.t.,al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore degli Avv.ti Vincenzo Peluso e Francesco Peluso quali anticipatari anche delle spese” per i motivi di cui al ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti. 2.I1 Controparte_1 restava contumace in giudizio.
2 successivamente al ricorso in data 10/3/2025, ai sensi dell'art. 421 cpc;
all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalla parte costituita.
2. In fatto e in diritto
4.In via preliminare va affermata la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e la legittimazione passiva dell'Amministrazione scolastica convenuta in quanto la controversia verte sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del CP_1 derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Vengono quindi in rilievo diritti soggettivi inerenti al rapporto di lavoro pubblico privatizzato e in quanto tali ricompresi nella giurisdizione del giudice ordinario.
5.Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente ha avuto incarichi di supplenza con contratti a tempo determinato nelle annualità dedotte in giudizio nei seguenti termini:
- a.s. 2019/2020: plurime supplenze brevi per un periodo inferiore a 180 giorni nella medesima annualità (v. doc. stato matricolare allegato al ricorso);
- a.s. 2020/2021: dall'1/10/2020 all'8/6/2021 per un periodo superiore a 180 giorni nella medesima annualità (v. doc. stato matricolare allegato al ricorso);
- a.s. 2021/2022: dal 23/9/2021 al 30/6/2022 v. doc. stato matricolare allegato al ricorso);
- a.s. 2022/2023: plurime supplenze brevi per un periodo inferiore a 180 giorni nella medesima annualità (v. doc. stato matricolare allegato al ricorso);
- a.s. 2023/2024: dall'11/9/2023 al 30/6/2024 (v. doc. doc. stato matricolare allegato al ricorso).
La ricorrente permane tuttora nel sistema scolastico con contratto a tempo determinato dal
16/9/2024 al 30/6/2025 (v. doc. depositato il 10/3/2025).
6.Si premette in diritto che l' art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015 ha disposto che:
"al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni
3 scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico...".
7.Il d.P.C.M. n. 32313/2015 che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta ha statuito, all'art. 2 che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai
"docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova".
8.Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato confermato che "la Carta è
assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute,...i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
9.Sulla questione si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza del 16/3/2022, n.
1842 che ha annullato l'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e la nota del
CP_2 n. 15219 del 15 ottobre 2015 nella parte in cui hanno escluso i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Secondo il Consiglio di Stato: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt.
3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è
4 tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. 5.3. Ma se così è e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti parttime (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del
23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale".
Il predetto Collegio ha altresì precisato che: “in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del
5 C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007.
Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che "la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria".
6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal
C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
"strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna" (Cfr. Cons. di Stato sent. 1842/2022).
10. Sulla questione è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia Europea con l'ordinanza del 18 maggio 2022 che ha così statuito: "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato Controparte_1 di tale CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno,
,
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
6 l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".
Dunque, secondo la C.G.U.E. la mera natura temporanea del lavoro non può costituire di per sé una ragione giustificatrice della differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato in merito agli aggiornamenti professionali, poiché ciò risulta in contrasto con la Direttiva 1999/70/CE e del relativo Accordo quadro.
11. Successivamente veniva emanato il d.l. del 13/6/2023, n. 69 convertito nella L. 10
agosto 2023, n. 103 che ha esteso normativamente il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento del docente anche ai docenti precari ancorchè limitatamente all'anno scolastico 2023/2024 e solo a coloro che hanno avuto un incarico di supplenza annuale sino al 31 agosto.
12.Successivamente interveniva la Corte di legittimità, sezione Lavoro, con la sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961 che ha chiarito quanto segue: "La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.".
Dunque la Corte di Cassazione con la citata sentenza ha individuato il criterio in base al quale riconoscere ai docenti precari il beneficio de quo, limitandolo a coloro che hanno supplenze annuali (31 agosto) sui posti dell'organico vacanti e disponibili entro il 31 dicembre e a coloro che hanno supplenze sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) su posti non vacanti ma resi disponibili entro il 31 dicembre, poiché solo rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione operata nei confronti dei docenti precari.
La Corte ha precisato che l'istituto della Carta docente va inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti ed il diritto-dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari nei limiti sopra chiariti.
Quanto alla sua natura giuridica, la Corte ha puntualizzato che la Carta va qualificata come obbligazione di pagamento di una somma di denaro, condizionata dalla destinazione a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Da ciò ne fa conseguire, che non è riconoscibile al docente una somma di denaro liquida in quanto, in questo caso, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
La sentenza ha anche precisato, che poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, da ciò ne deriva che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò
è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Infatti, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale
8 cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico e, in questo caso, potrebbe agire solo per il risarcimento del danno.
Partendo dalla natura pecuniaria dell'obbligazione, e dalla particolarità che questo pagamento "di scopo" deve essere assicurato annualmente dal CP_1 ai docenti che ne abbiano diritto, secondo la Cassazione, anche ai docenti precari andrebbe esteso lo stesso regime di prescrizione quinquennale valevole, anche in questo caso, per il personale di ruolo;
diversamente, prosegue la Corte, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a tempo determinato finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore di ruolo.
Invece, per i soggetti definitivamente usciti dal sistema scolastico, residuando per essi solo l'azione di risarcimento del danno, si applica la prescrizione decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale.
13.La Corte di Cassazione ha quindi enunciato i seguenti principi di diritto.
1) La Carta docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale o fino al termine delle attività di didattiche, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1 .
2) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (Gae,
Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della Carta,
salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
9 dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.
5) La prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
* * *
14. In applicazione dei principi di diritto chiariti da ultimo dalla Corte di legittimità, sulla base di quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea, l'odierna ricorrente, avendo svolto attività lavorativa in favore del CP_1 con contratti a termine negli anni scolastici di cui alla domanda limitatamente agli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022; 2023/2024, sino al termine al termine delle attività didattiche (30 giugno) e comunque per un periodo superiore a 180 giorni nel medesimo anno scolastico, nonché in quanto tuttora permanente nel sistema scolastico, ha diritto di usufruire della Carta docenti in forma specifica per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici dedotti in giudizio limitatamente agli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022 e 2023/2024 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994
dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.
15. Negli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023, invece, la ricorrente ha svolto attività
lavorativa con supplenze brevi per un totale di giorni lavorativi inferiore a 180 giorni ossia nella misura inferiore a quella riconosciuta dalla giurisprudenza (si veda per il riferimento alla soglia dei 180 giorni nella medesima annualità scolastica la sentenza della Corte
d'Appello di Torino n. 165 del 24 maggio 2024) per essere equiparata ai lavoratori a tempo indeterminato, ne consegue che con riferimento alle predette annualità scolastiche, la domanda deve essere rigettata.
16. Pertanto il Tribunale accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio della Carta del docente previsto dall'art 1 comma 121 L n. 107/2015 per i soli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022 e 2023/2024 ed ordina al Controparte_1
[...] di attivare in favore della ricorrente la Carta docente su cui sarà accreditata la somma di € 1500,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria
10 ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.
Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
3. Le Spese di lite
16. In ordine alle spese di lite, stante la soccombenza parziale della ricorrente, si ritengono sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti, pur essendo il convenuto contumace (sul punto si veda Cass. civ. sez VI, ord. n. 1287/2019 del
15/5/2019; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 373 del 13/1/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda,
eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio della Carta del docente previsto dall'art 1 comma 121 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021;
2021/2022 e 2023/2024;
- rigetta la domanda con riferimento agli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023; ordina al Controparte_1 di attivare in favore della ricorrente la
Carta docente su cui sarà accreditata la somma di € 1500,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n.
724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Velletri, l'11 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3. La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata e celebrata il giorno
11/3/2025; a verbale d'udienza veniva ammessa la documentazione versata in atti