Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 05/03/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00820/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02090/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2090 del 2024, proposto da Caruter S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Natale Bonfiglio, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
- l’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana, Dipartimento regionale tecnico – URC Ufficio regionale di committenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di IA, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
- S.R.R. Messina Provincia Scpa, il Comune di Brolo, ed il Comune di Tusa, non costituiti in giudizio;
nei confronti
di: Traina S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Buscemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. della determina n. -OMISSIS- della Sezione territoriale di Messina dell’URC con cui:
1.1. è stato aggiudicato alla controinteressata la gara d’appalto CIG -OMISSIS-, relativa allo spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani e altri servizi di igiene pubblica nei Comuni di Brolo e Tusa, per l’importo complessivo offerto pari a euro 5.817.720,49, di cui euro 146.959,05 per oneri relativi alla sicurezza;
1.2. sono stati approvati gli atti presupposti, ossia: il verbale di gara del 24.6.2024, il verbale di gara del giorno 8.7.2024, con il quale la commissione giudicatrice ha esaminato e valutato le offerte tecniche, il verbale di gara del 12.8.2024, di esame e valutazione delle offerte economiche, il verbale di gara del 3.10.2024 con il quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione in favore della odierna controinteressata, la nota a firma del Dirigente dell’URC di Messina con la quale ha trasmesso le note ivi specificate con esito favorevole inerente le verifiche effettuate sul sistema FVOE dell’ANAC;
2. del bando, del disciplinare di gara, e del verbale del C.d.A. della SRR del 22 marzo 2024, che li ha approvati, nelle parti infra specificate;
nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mediante condanna della stazione appaltante all’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’odierna ricorrente e mediante subentro nel contratto normativo stipulato con la SRR e nei contratti attuativi stipulati con i Comuni resistenti, previa declaratoria della relativa inefficacia, ove medio tempore fossero stati già stipulati;
per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato dalla controinteressata Traina srl il 2 dicembre 2024, per l’annullamento:
- del verbale n. 2/1 del 24-06-2024 con il quale e nella parte in cui la Commissione di gara, all’esito della verifica della documentazione amministrativa da esso presentata, ha ammesso alle successive fasi di gara il R.T.I. CARUTER S.R.L. (capogruppo) – LM RL (mandante);
- del verbale di gara n .2/01G del 08-07-2024 con il quale e nella parte in cui la Commissione giudicatrice dell’appalto per cui è causa ha proceduto all’apertura dell’offerta tecnica presentata dal R.T.I. CARUTER S.R.L. (capogruppo) – LM RL (mandante);
- del verbale di gara redatto in seduta riservata del 23-24/07/2024 con il quale la Commissione giudicatrice ha proceduto all’esame dell’offerta tecnica presentata dal R.T.I. CARUTER S.R.L. (capogruppo) – LM RL (mandante);
- del verbale di gara n. 02-03/G del 12 agosto 2024 con il quale e nella parte in cui la Commissione giudicatrice dell’appalto per cui è causa ha attribuito al R.T.I. CARUTER RL – LM S.R.L. il punteggio di 81,90 per la valutazione della sua offerta tecnica, ha proceduto all’apertura della sua offerta economica e ha collocato al secondo posto in graduatoria il predetto R.T.I.;
- del verbale di gara n. 02-04/G del 03-10-2024 con il quale e nella parte in cui la Commissione di gara ha confermato la collocazione in graduatoria del R.T.I. CARUTER S.R.L. – LM S.R.L.;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, e comunque pregiudizievole per la odierna ricorrente incidentale, comunque sotteso alla illegittima ammissione alla procedura per cui è causa del R.T.I. CARUTER RL – LM S.R.L. ed alla sua collocazione in graduatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana, Dipartimento regionale tecnico e di Traina s.r.l.;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato via PEC il giorno 8 novembre 2024 e depositato il 20 novembre 2024, parte ricorrente principale impugna gli atti in epigrafe, afferenti l’aggiudicazione della gara per lo spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani e altri servizi di igiene pubblica nei Comuni di Brolo e Tusa (CIG -OMISSIS-).
Affida il ricorso ai seguenti motivi.
1. Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con il disciplinare di gara, nonché sotto il profilo della violazione dell’art. 57, comma 2, del d. lgs n. 36/2023 e s.m.i. e dell’art. 83, comma 3, del d. lgs n. 36/2023, in relazione al bando tipo n. 1 approvato dall’ANAC con deliberazione n. 309 del 27 giugno 2023, pure violato unitamente ai CAM – criteri ambientali minimi approvati con DM ambiente e transizione ecologica del 23 giugno 2022, nonché di quelli approvati con DM ambiente e transizione ecologica del 17 giugno 2021. Parte ricorrente propone con il primo motivo diverse censure:
1.1. secondo quanto si desumerebbe dalle pagg. 67 e 68 della relazione tecnica e dalle relative schede tecniche allegate, i mezzi indicati nell’offerta della società controinteressata non rispetterebbero i livelli di emissione di cui ai CAM di cui ai DDMM in rubrica, nonostante le prescrizioni in tal senso che discenderebbero dall’art. 57, comma 2, del d. lgs. 36/2023, del bando tipo ANAC n. 1, e del disciplinare di gara, che rinvierebbe sia al d. lgs. 36/2023 che al bando tipo n. 1, sia al citato DM 23 giugno 2022; al riguardo, infatti:
1.1.a) i mezzi N1 (massa totale a terra inferiore a 3,5 tonnellate: porter vasca 2/3 mc; costipatore 5 mc; furgonato, pianale con sponda, apecar), non rispetterebbero la prescrizione che impone che almeno il 38,5% dei mezzi N1 e M1, rispetto al parco mezzi totalmente offerto per l’esecuzione dell’appalto, abbiano livelli di emissione di diossido di carbonio e di inquinanti atmosferici inferiori o uguali alle soglie indicate in Tabella 1;
1.1.b) i mezzi N2 – N3 (massa totale a terra superiore a 3,5 tonnellate: compattatore 3 assi, lift, autobotte e lavacassonetti), non rispetterebbero la prescrizione che impone che almeno una percentuale pari al 10% (fino al 31 dicembre 2025) ed almeno al 15% (dal primo gennaio 2026) rispetto al numero totale dei veicoli oggetto della gara d’appalto debba essere costituito da veicoli pesanti LI, vale a dire veicoli che utilizzano combustibili alternativi o fonti di energia, che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto; a tale riguardo, il sistema di ibridizzazione all’uopo utile, la cui scheda tecnica sarebbe stata riportata a pagina 210 e 223 dell’offerta tecnica della società controinteressata al fine di dimostrare il rispetto del suddetto CAM, non rispetterebbe la prescrizione perché non sarebbe qualificabile come combustibile alternativo o fonte di energia che funge, almeno in parte, da sostituto delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto;
1.2. la società controinteressata non avrebbe prodotto le schede tecniche dei seguenti mezzi: 1) Piaggio Porter NP 6; 2) Autobotte; 3) Lavacassonetti; e ciò ancorché la produzione fosse necessaria al fine di comprovare il rispetto dei CAM.
1.3. In via subordinata: illegittimità del bando e del disciplinare di gara sotto il profilo della violazione dell’art. 57, comma 2, del d. lgs n. 36/2023 e s. m. i. e dell’art. 83, comma 3, del d. lgs n. 36/2023, in relazione al bando tipo n. 1 approvato dall’ANAC con deliberazione n. 309 del 27 giugno 2023, violato unitamente ai CAM approvati con DM ambiente e transizione ecologica del 23 giugno 2022, nonché di quelli approvati con DM ambiente e transizione ecologica del 17 giugno 2021. Illegittimità derivata degli atti di ammissione alla gara, di valutazione dell’offerta e di aggiudicazione della gara alla Traina s.r.l. La società ricorrente, in via subordinata, nell’ipotesi in cui dovesse ritenersi che i CAM di cui ai citati DDMM non fossero richiamati dalla lex specialis , impugna il bando ed il disciplinare di gara nella parte in cui non avrebbero prescritto il rispetto delle specifiche tecniche dettate da tali DDMM.
2. Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con l’art. 16 del disciplinare di gara. Dalla tabella di cui alle pagg. 23 e 24 dell’offerta tecnica, con cui la società controinteressata avrebbe illustrato l’organizzazione dei mezzi e del personale utili ai fini della esecuzione dei servizi di base di raccolta dei rifiuti nel Comune di Brolo, emergerebbe che il personale indicato non sarebbe sufficiente a condurre alcuni dei mezzi indicati per l’esecuzione della raccolta dei rifiuti, ciò da cui discenderebbe la conclusione che «…l’esecuzione della proposta progettuale, così come articolata e valutata dalla stazione appaltante, è irrealizzabile con la conseguenza che la stazione appaltante l’avrebbe dovuta escludere in quanto non idonea a raccogliere i rifiuti nel Comune di Brolo…» (ricorso, pag. 17);
3. Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con il disciplinare di gara e del travisamento e/o erroneo apprezzamento del costo della manodopera che avrebbe dovuto affrontare la Traina s.r.l., applicando le tabelle ministeriali del costo del lavoro relative al contratto FISE Assoambiente; violazione e falsa applicazione degli articoli 108, comma 9, 110 e 41, comma 13, del d. lgs n. 36/2023. L’offerta tecnica della società controinteressata (con le tabelle esposte da pag. 97 a 100) non avrebbe tenuto conto del necessario impiego del personale (autista) che avrebbe dovuto condurre i mezzi dedicati ai trasporti, ciò che determinerebbe uno scostamento significativo dal costo del personale posto a base di gara dai due Comuni, di euro 3.780.171,61, posto che il costo del personale che avrebbe dovuto essere indicato dalla società controinteressata, scaturente dall’applicazione delle tabelle ministeriali, sarebbe stato pari ad euro 4.179.751,47, e che avrebbe imposto, anche ai sensi del paragrafo 23 del disciplinare di gara, la verifica di anomalia dell’offerta della società controinteressata.
4. Parte ricorrente propone quindi domanda di risarcimento del danno in forma specifica e di subentro nel contratto ove stipulato.
Con memoria depositata in data 2 dicembre 2024, la controinteressata Traina:
a) ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione processuale, poiché con ordinanza emessa in data 30 settembre 2024 il GIP di Messina avrebbe «…disposto il sequestro preventivo dell’intero compendio aziendale della CARUTER S.R.L. e delle quote sociali (cfr. di pertinenza per il 50% ciascuno del legale rappresentante signora Giuseppina CARUSO e del preposto per il conto terzi e Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale signora Luciana Caruso), ed ha nominato Amministratore Giudiziario l’avv. Carmelo PIRROTTA con il compito di garantire la continuità aziendale…» (pag. 4), e l’avv. Carmelo Pirrotta, nella sua qualità di Amministratore Giudiziario avrebbe conferito mandato per proporre il ricorso avverso cui si resiste all’avv. Natale Bonfiglio, senza aver ottenuto autorizzazione scritta da parte del Giudice Delegato;
b) ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del verbale della commissione giudicatrice con il quale è stata ammessa e valutata l’offerta tecnica della Traina srl;
c) ha controdedotto nel merito, affermando che: c1) i CAM di cui al DM 17 giugno 2021 non sarebbero applicabili alla gara di cui si tratta, che le schede tecniche dei mezzi, la cui produzione non sarebbe comunque stata prevista, sarebbero state allegate all’offerta tecnica, e che la stazione appaltante avrebbe correttamente previsto negli atti di gara l’applicazione dei CAM di cui al punto 4 del DM 23 giugno 2022; c2) parte ricorrente principale creerebbe confusione confondendo il mono operatore del mezzo denominato vasca da 2/3 mc con la figura dell’autista; c3) il costo del personale sarebbe frutto di una ricostruzione su basi statistiche partendo dal costo orario medio emergente dalle tabelle ministeriali, ed in ogni caso la decisione di sottoporre l’offerta a verifica di congruità sarebbe rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, non soggetta al sindacato del Giudice amministrativo salva manifesta irrazionalità, nel caso di specie non sussistente.
Lo stesso 2 dicembre 2024, la controinteressata Traina srl ha depositato ricorso incidentale, notificato in pari data.
Il ricorso incidentale, teso all’annullamento degli atti in epigrafe, è affidato al seguente motivo.
Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 95,96, e 98 del D. lgs. 36/2023; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illegittimità derivata. La stazione appaltante avrebbe dovuto escludere l’odierna ricorrente principale poiché le sarebbero state irrogate penali determinate da carenze nell’esecuzione di altri appalti.
Lo stesso 2 dicembre 2024, la Regione Siciliana si è costituita con comparsa di mera forma.
All’udienza camerale del 5 dicembre 2024, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare a fronte della fissazione della data di trattazione del giudizio nel merito all’udienza pubblica del 13 febbraio 2025.
La Regione Siciliana ha spiegato difese nel merito con memoria depositata il 31 dicembre 2024, in sintesi affermando:
a) in relazione al ricorso principale: a1) l’offerta della società controinteressata rispetterebbe i CAM di cui ai DDMM 23 giugno 2022 e 17 giugno 2021, e sarebbero state depositate, in allegato all’offerta, le schede tecniche da cui sarebbe stato ricavato un numero di 20 mezzi, su 24 offerti, con alimentazione elettrica, ibrida o a metano/GPL; a2) non vi sarebbe stato motivo di disporre la verifica di congruità dell’offerta della controinteressata perché anormalmente bassa, atteso che il costo della manodopera previsto nell’offerta (euro 3.939.025,15) era superiore a quello riportato nei documenti di gara (euro 3.780.171,61);
b) in relazione al ricorso incidentale: non si sarebbe potuto escludere dalla gara la società odierna ricorrente principale, atteso che le penalità applicate in fase di esecuzione in altri appalti non sarebbero state ritenute riconducibili alla nozione di grave errore professionale, alla luce del loro esiguo importo in relazione al valore economico dei servizi affidati.
All’udienza pubblica del 13 febbraio 2025 il giudizio è stato trattato e trattenuto in decisione.
L’infondatezza nel merito delle censure del ricorso principale, per come appresso argomentata, esime il Collegio dalla disamina delle eccezioni in rito.
Il primo motivo del ricorso principale si articola in tre diverse censure, così riassumibili: a) l’offerta della controinteressata, nella parte afferente i mezzi offerti per l’esecuzione dell’appalto, non rispetterebbe i CAM (acronimo per criteri ambientali minimi) di cui al DM 17 giugno 2021, applicabili alla fattispecie in ragione del rinvio a tale DM 2021 operato dalla lex specialis di gara e, in particolare, dal punto 7.1.1 del DM 23 giugno 2022; b) sempre in violazione di tali DDMM, la controinteressata non avrebbe fornito le schede tecniche di alcuni di tali mezzi; c) in via subordinata, nell’ipotesi in cui dovesse ritenersi che i CAM indicati in tali DDMM non siano applicabili ai mezzi di cui si tratta, la società ricorrente principale impugna il bando ed il disciplinare di gara nella parte in cui non avrebbero prescritto il rispetto di tali CAM.
Tale primo motivo è infondato, secondo quanto a seguire.
Come indicato nel ricorso principale, il disciplinare della gara di cui si tratta (allegato al ricorso principale sub 6) premette che la decisione a contrarre ha previsto di affidare il servizio (di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene pubblica) oggetto della gara «…in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 emanato dal Ministero della transizione ecologica…» (pagg. 2-3).
Tale decreto del Ministero della transizione ecologica 23 giugno 2022, recante CR ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale , prevede:
- all’art. 1: «1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all’allegato al presente decreto, per:
a) l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
b) l’affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana;
c) l’affidamento della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani;
d) l’affidamento della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.» ;
- al punto 3 del suo allegato, rubricato Indicazioni per le stazioni appaltanti , che «I CAM relativi al servizio di igiene urbana sono articolati in quattro diverse schede in base alla tipologia di affidamento a cui la stazione appaltante vuole fare ricorso:
1. Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
2. Servizio di pulizia e spazzamento;
3. Fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani;
4. Fornitura, leasing, locazione e noleggio di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale» ;
- al punto 4 del suo allegato, rubricato Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani , i punti sotto indicati 4.3 e 4.3.18;
- al punto 4.3 del suo allegato, rubricato CR RE , che «La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, introduce uno o più dei seguenti criteri RE nella documentazione di gara, attribuendovi una significativa quota del punteggio tecnico complessivo.» ;
- al punto 4.3.18 del suo allegato, rubricato LI LI , che «CRo Un punteggio premiante è attribuito all’offerente che propone una percentuale di veicoli pesanti LI, superiore al 10% previsto dal decreto del Ministero della transizione ecologica 17 giugno 2021 “CR ambientali minimi per l’acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada”. Il punteggio è attribuito in modo proporzionale al numero di veicoli pesanti LI offerti nell’ambito della stessa tipologia...» ;
- al punto 5 del suo allegato, rubricato Affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana , i punti sotto indicati 5.3 e 5.3.4;
- al punto 5.3 del suo allegato, rubricato CR RE , che «La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, introduce uno o più dei seguenti criteri RE nella documentazione di gara, attribuendovi una significativa quota del punteggio tecnico complessivo.» ;
- al punto 5.3.4 del suo allegato, rubricato LI LI , che «CRo Un punteggio premiante è attribuito all’offerente che propone una percentuale di veicoli pesanti LI, superiore al 10% previsto dal decreto del Ministero della transizione ecologica 17 giugno 2021 “CR ambientali minimi per l’acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada”. Il punteggio è attribuito in modo proporzionale al numero di veicoli pesanti LI offerti nell’ambito della stessa tipologia...» ;
- al punto 7 del suo allegato, rubricato Fornitura, leasing, locazione e noleggio di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale , i punti sotto indicati 7.1 e 7.1.1;
- al punto 7.1, rubricato Specifiche tecniche , che «La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, deve introdurre nella documentazione progettuale e di gara le seguenti specifiche tecniche. 7.1.1 Caratteristiche dei veicoli per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale. CRo I veicoli forniti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, ovvero i veicoli sui quali sono montate attrezzature per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, nonché le attrezzature per il lavaggio dei contenitori di rifiuti (lava-cassonetti), e i veicoli sui quali sono montate le attrezzature per lo spazzamento (spazzatrici) e per il lavaggio stradale (lava-strade) sono conformi al decreto del Ministero della transizione ecologica 17 giugno 2021 “CR ambientali minimi per l’acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada”» .
Una piana lettura delle disposizioni sopra riportate, sia del disciplinare che del DM 23 giugno 2022, consente di ritenere non condivisibile la tesi su cui poggiano le tre censure del primo motivo del ricorso principale, ossia che siano applicabili alla gara di cui si tratta i CAM di cui al DM 17 giugno 2021, in forza della previsione di cui al sopra riportato punto 7.1.1 del DM 23 giugno 2022.
La prospettazione di parte ricorrente principale non risulta infatti condivisibile, atteso che secondo una piana lettura delle disposizioni sopra riportate, il DM 23 giugno 2022:
a) tiene – per quanto qui di interesse – distinti gli appalti per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (di cui al punto 4), di pulizia e spazzamento (di cui al punto 5), da quelli di fornitura (a vario titolo) di mezzi per la raccolta e trasporto dei rifiuti e per lo spazzamento stradale;
b) richiama i CAM del DM 17 giugno 2021 ai suoi punti 4.3.18 e 5.3.4 non quali specifiche tecniche, da inserire necessariamente, ma quali criteri RE, suscettibili di giustificare l’attribuzione di un eventuale punteggio aggiuntivo;
c) richiama i CAM del DM 17 giugno 2021 quali specifiche tecniche, da inserire necessariamente, al suo punto 7.1.1, non applicabile alla gara di cui si tratta, in quanto afferente ad una tipologia di appalto diversa da quella oggetto della gara di cui si tratta.
Parimenti infondato è il secondo motivo del ricorso principale, con cui la ricorrente principale, muovendo dal presupposto di una ritenuta insufficienza del personale indicato nell’offerta della controinteressata, lamenta che essa avrebbe dovuto essere ritenuta irrealizzabile, e per ciò esclusa; in particolare, la società controinteressata precisa che, alla luce della tabella riportata a pag. 15 del ricorso principale, in relazione al mezzo denominato “vasca 2/3 mc”, non sarebbe stata prevista «…la necessaria presenza dell’operatore da adibire alla relativa conduzione…» (pag. 15 e 16 del ricorso).
Al riguardo, giova muovere dal pacifico principio secondo cui la valutazione tecnica delle offerte e l’attribuzione dei punteggi costituisce attività riservata alla stazione appaltante, sindacabile in sede di legittimità solo in caso di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà o errori sui fatti rilevanti ai fini di tali valutazioni ( ex plurimis , anche per richiami di giurisprudenza, Cons. Stato, Sez. III, 6 agosto 2024, n. 6992).
Tanto premesso, nel caso di specie non si appalesano nell’operato della stazione appaltante irrazionalità evidenti, alla luce della circostanza che il citato mezzo “vasca 2/3 mc”, nella relazione tecnica della società controinteressata (allegato al ricorso sub 11), viene indicato come “mono-operatore” e descritto come «…vasca 2/3 mc su telaio 20 q.li: tale tipologia di automezzo è a vasca con o senza costipazione. Non assicura una buona capacità di carico ma è di notevole importanza per lo svolgimento dei servizi di raccolta su strade a bassa viabilità o che vengono impiegate come parcheggio con conseguente riduzione della carreggiata. Vengono principalmente impiegati per la zona del centro storico. Sono considerati automezzi satellite…» .
Essendo un mezzo mono-operatore di piccole dimensioni, non si apprezza una manifesta irrazionalità discendente dalla dedotta – da parte ricorrente principale – assenza di una seconda figura addetta alla conduzione di tale mezzo e, conseguentemente, di una sottostima delle ore di lavoro necessarie.
Tale ragione consente quindi di ritenere infondato anche il terzo motivo del ricorso principale, con cui la società ricorrente deduce la sottostima del costo del lavoro indicato nell’offerta della società controinteressata per non essere stato computato il costo del «…personale (autista) che avrebbe dovuto condurre mezzi dedicati ai trasporti…» (ricorso, pag. 20).
La domanda annullatoria del ricorso principale deve quindi essere rigettata, ciò da cui discende in primo luogo il rigetto anche della domanda risarcitoria, non sussistendo l’ingiustizia del danno ( ex plurimis , Cons. Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2013, n. 829), nonché la declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale, richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui «…l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali. Infatti, ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità (rectius: sulla non illegittimità sulla base dei motivi dedotti) della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l’aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all’accoglimento del ricorso incidentale…» (Cons. Stato, Sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4431).
Le spese, a cagione della complessità della vicenda, possono essere compensate per il 50%, dovendo invece seguire la soccombenza per il restante 50%, per tale frazione venendo liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di IA (Sezione IV), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti: a) rigetta il ricorso principale; b) dichiara improcedibile il ricorso incidentale; c) condanna la ricorrente principale al pagamento del 50% delle spese di lite nei confronti degli altri soggetti costituiti, 50% che si liquida, in via equitativa, in euro 11.000,00 (undicimila/00) per ciascuno di tali soggetti, oltre accessori di legge, se dovuti; compensa nel resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diego Spampinato | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO