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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 19019/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BARATTO ANITA e AL LO AR, c.f. C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. BARATTO ANITA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 23/09/2025, con cui e AL LO Parte_1
AR, unitisi in matrimonio a NO AD-BS in data 4.6.16 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NO AD al numero 4 parte I dell'anno 2012), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 25.9.25;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologazione del Tribunale di Brescia del 2.3.23;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«- dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile celebrato il 04.06.2016 a NO AD (BS) tra la
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Sig.ra nata a [...] il [...], residente in [...], e il Sig. Parte_1
LE AO ZI, nato a [...] il [...] e residente in [...], con ordine all'Ufficiale dello stato civile di NO AD (BS) e di ZA (BS) di procedere alle annotazioni e alle altre incombenze di legge.
- Residenza anagrafica: i figli della coppia e studenti maggiorenni, non autosufficienti, manterranno la Per_1 Per_2 residenza anagrafica e abitativa presso la casa materna.
- Nulla in punto visite poiché i figli sono maggiorenni, dando atti che i figli hanno un rapporto paritario con entrambi i genitori.
- Mantenimento figli: in relazione al mantenimento dei figli e i genitori concordano di mantenerli in modo Per_1 Per_2 paritario sino alla loro autosufficienza, sulla scorta degli accordi raggiunti in sede di separazione;
pertanto i genitori continueranno a versare la somma mensile di € 800,00 (e così complessivamente € 1.600,00=) per i due figli, ciascuno per la sua parte sul conto corrente comune presso la Banca Fideuram n.0067/00024710 - conto corrente utilizzato per tutte le necessità ordinarie e straordinarie di e così come per le esigenze della casa familiare di NO Per_1 Per_2
AD (BS); tale somma verrà utilizzata dai genitori (per mezzo di bancomat o altro) per far fronte a tutte le esigenze ordinarie e straordinarie dei figli e alle spese della casa;
nei predetti importi sono ricomprese le spese eccedenti l'ordinario mantenimento con impegno dei genitori a suddividere le predette spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Brescia del 14.07.2016 al 50% , che viene accettato, e a incrementare il versamento congiunto in caso di necessità.
- I Sigg.ri confermano l'accordo raggiunto in sede di separazione personale in ordine alla casa Parte_2 abitata dal Sig. ZI e pertanto concordano che la casa di ZA (BS),Via Veneto 7, di proprietà esclusiva della Sig.ra abitata dal Sig. LE AO ZI per far fronte alle sue esigenze lavorative, Parte_1 resterà a lui assegnata in comodato d'uso gratuito, con previsione da parte del Sig. ZI di assunzione di tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria, gli oneri e i costi per utenze (Imu se dovuta, Tari, spese condominiali e ogni e qualsivoglia altro costo attinente all'immobile concesso in comodato).
- I Sigg.ri e ZI danno atto di essere autonomi e di non avere reciproche istanze di mantenimento, e Pt_1 pertanto di nulla dovere a titolo di contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altra»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio tra i coniugi:
e Parte_1
AL LO AR alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 04/12/2025
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Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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