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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7648 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 596/2021
All'udienza collegiale del giorno 16/12/2025 ore 10:50
Presidente Dott. LB CC Consigliere Dott. Giulia PAdaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FEVOLA GIUSEPPE avv Pannone pres in sost.
Parte_2
Avv. FEVOLA GIUSEPPE
TR NA
Avv. FEVOLA GIUSEPPE
Appellato/i
Controparte_1
Avv. MANCA LUCILLA avv Urbisaglia pres in sost.
Controparte_2
Avv. D'ERCOLE STEFANO avv Carrozzino pres in sost
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
LB CC
RI AB SA
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. LB CC - Presidente dott.ssa Giulia PAdaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 596/2021 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e TR GI (C.F. ); rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2 C.F._3
PP FE (C.F. , elettivamente domiciliati presso il suo studio in Latina, C.F._4
Piazza della Libertà n. 21, giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E
ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. 22/10/2016 n. 193 Controparte_3 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del , con Controparte_4 Controparte_5 sede legale in Roma, via G. Grezar 14 (c.f. , in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma via Minucio Felice 15 presso lo studio dell'Avv. Lucilla
MA (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta delega in atti C.F._5
-APPELLATA-
E
– quale gestore del Controparte_2
Fondo di Rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali violenti, con sede in Roma, via Yser n. 14 (C.F. e P.IVA P.IVA_2
Iscr. Reg. Imp. di Roma n. ), in persona del Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Ape (C.F. P.IVA_3
), nella qualità di Presidente ed Amministratore Delegato della C.F._6 [...]
– rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano D'Ercole Controparte_2
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, 00187, C.F._7 alla via In Arcione 71, giusta delega in atti
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato , e TR GI, hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina, n. 1205/2020, pubblicata il 30/06/2020, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Parte opponente ha proposto opposizione avverso l'esecuzione instaurata da con Controparte_1 ricorso depositato in data 20.02.2018 avverso il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R.
602/73 notificato da in data 07.02.2018 e fondato sul mancato Controparte_1 pagamento di tributi per il complessivo importo di € 530.451,57 di cui € 494.482,08 per ON PA
Fondo vittime mafia estorsione, € 14.834,46 per oneri di riscossione spettanti Controparte_6
e € 5,88 per diritti di notifica. Si costituiva ,
[...] Controparte_7 chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il GE, con provvedimento del 20.06.2018, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 instaurava il presente giudizio di merito chiedendo accogliersi l'opposizione e, per l'effetto, accoglimento delle eccezioni e deduzioni di cui al ricorso, dichiararsi l'inesistenza del diritto dell' di procedere esecutivamente in suo danno e l'inefficacia Controparte_1 dell'esecuzione promossa dall' con vittoria di spese e onorari del Controparte_3 giudizio. È intervenuta volontariamente chiedendo che il Tribunale adito, in Parte_2 accoglimento delle eccezioni e deduzioni di cui al ricorso, dichiarasse l'inesistenza del diritto dell' di procedere esecutivamente in danno dell'esponente e Controparte_3 dichiarasse l'inefficacia dell'esecuzione promossa dall' con Controparte_3 vittoria di spese e onorari del giudizio”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “- rigetta l'opposizione, - condanna parte opponente e parte intervenuta TR GI, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta , in persona del l.r.p.t., e in Controparte_1 favore di che liquida, per ciascuna delle parti, in € 3.500,00 per la fase di studio, € 2.000,00 CP_2 per la fase introduttiva e € 3.000,00 per la fase decisionale, oltre a iva spese generali e c.p.a.”.
Avverso la sentenza hanno proposto appello , e TR GI che Parte_1 Parte_2 hanno svolto le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame, in riforma integrale dell'impugnata sentenza con relativa correzione, dichiarare, per i motivi sopra esposti, la nullità del ruolo n. 2017/00297 reso esecutivo in data
06.06.2017 e della cartella di pagamento n .057220170029613904001 e conseguentemente dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi ex art 72 bis D.Lgs. 602/1973 eseguito nei confronti di . Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di Parte_1 giudizio”.
Si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento delle Controparte_3 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, rigettare in toto l'avverso appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza gravata. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre accessori e rimborso delle spese generali come per legge”.
Inoltre, si è costituita la chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, così provvedere: - -in via preliminare, con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., dichiarare a norma dell'art.
348 bis c.p.c. inammissibile l'appello proposto dai Sig.ri con ogni conseguente statuizione Pt_1
e comunque con conferma della sentenza n. 1205/2020 resa dal Tribunale di Latina, anche in punto di condanna alle spese di lite per le ragioni esposte nel § 1della comparsa;
- nel merito, in via gradata, rigettare comunque l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 1205/2020 resa dal Tribunale di Latina, anche in punto di spese e compensi di lite. Con condanna degli appellanti alle spese e compensi del presente grado di giudizio”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
La sentenza impugnata è così motivata: “Ciò premesso, va rilevato che l'esecuzione oggetto di opposizione pone a suo fondamento le rate scadute del contratto di mutuo Rep. 1056, stipulato in data 28.03.2007 presso la Prefettura di Latina e concesso al Sig. , Parte_3
e con dalla quale gestore del Fondo di solidarietà Parte_4 Parte_2 CP_2 alle vittime dell'estorsione e dell'usura. A sostegno dell'opposizione l'istante lamenta la nullità del titolo esecutivo, la nullità dei provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui all'art. 6 comma 5 L. 212/2000, la mancata indicazione dettagliata dei crediti, della loro natura, del credito, la non debenza degli interessi di mora, il quantum, la mancata notifica dell'avviso di irregolarità (avviso bonario) da parte dell' , la prescrizione del credito, la Controparte_3 mancata trasmissione preventiva da parte dell'Ente creditore del sollecito al pagamento CP_2 delle rate scadute del mutuo, la mancata richiesta da parte di nella fase di sottoscrizione del CP_2 mutuo, di sottoscrizione di un'apposita polizza assicurativa, vizio di motivazione della cartella di pagamento. Ciò premesso, il titolo sulla base del quale la parte procede, ovvero il mutuo è valido e legittimo. Esso, infatti, è stato concesso in forza dell'art. 14 L. n.108/1996, che prevede l'opportunità di erogare mutui, senza interesse, a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che siano stati vittime del delitto di usura nonché risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Esso, infatti, è stato erogato in favore dei Sig.ri , TR GI, e Parte_1 Parte_4 [...]
, in qualità di vittime dei reati di usura, i quali hanno chiesto al Fondo su descritto, ai sensi Parte_2 dell'art. 14 L. 108/1996, la concessione di un contratto di mutuo, pari a € 568.102,59 corredato da relativo piano di investimento. In forza del decreto n. 2725 del 09.02.2007 emesso dalla Prefettura di Latina in persona del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, la quale gestore del medesimo Fondo, stipulava con i CP_2
Sig.ri un contratto di mutuo, ex lege n. 108/96, di € 568.102,59, di durata decennale e a Pt_1 scadenza semestrale, come da piano di ammortamento allegato da parte opposta. La somma mutuata, inoltre, veniva interamente erogata a favore dei mutuatari, i quali, infatti, risulta abbiano provveduto al pagamento delle prime quattro rate pari a € 73.620,52 come da estratto contabile allegato da parte opposta. Neppure è in contestazione l'inadempimento e le somme pagate sono state decurtate, posto che nel caso di specie non è in contestazione il fatto che la parte, tenuta in solido con gli altri condebitori, sia in mora nel pagamento delle rate di mutuo e che le ragioni per cui è stato concesso con le speciali agevolazioni previste per le vittime dell'usura non possono giustificare
l'inadempimento della parte. Risulta, poi, che in data 09.10.2017 la per il tramite CP_2 dell' di Latina, notificava al Sig. , in quanto Controparte_1 Parte_1 obbligato in solido, la cartella di pagamento n. 05720170029613904001. Risulta, poi, l'indicazione del credito e delle somme ingiunte, dall'estratto di ruolo depositato dalle parti opposte, ove si precisa che la somma ingiunta al Sig. pari a € 530.451,57 è comprensiva delle rate del mutuo Pt_1 insolute pari a € 494.482,08, degli interessi di mora ex art. 30 del D.P.R. n.602/1973 pari a €
5.648,96, degli oneri di riscossione coattiva ex art. 17 D.lgs. 112/1999 pari a € 30.007,86 e delle spese esecutive e di notifica pari a € 312,67 ex art. 17 D.lgs. 112/1999. Stante la natura pubblicistica dell'ente, la è, inoltre, autorizzata alla riscossione coattiva delle somme erogate a titolo di CP_2 mutuo ex art. 14 L. n.108/1996 tramite . Quanto, invece, alla Controparte_7 questione relativa alla legittimazione alla riscossione, va detto che il contratto di mutuo per cui è causa è stato stipulato in forza dell'art. 19 co.4 della L. n.44 del 1999 recante “Disposizioni sul
Fondo di Solidarietà per le Vittime delle Richieste Estorsive e dell'Usura” e che la gestione del
Fondo è stata attribuita alla che in tale qualità ha il diritto di procedere al recupero coattivo CP_2 delle somme non riscosse nel caso in cui il mutuatario maturi una morosità nel piano di ammortamento pari o superiore alla metà dell'importo mutuato, per cui, vista la natura pubblicistica dell'ente, essa è autorizzata alla riscossione coattiva delle somme erogate tramite l'Agenzia di
Riscossione. Quanto, alla prescrizione, come noto, nel contratto di mutuo, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, per cui, nel caso di specie, dal 28.03.2017. Ne deriva che al momento della notifica della cartella esattoriale da parte della (avvenuta in data 09.10.2017), non risultava ancora decorso il termine prescrizionale. CP_2
Quanto, poi, alla mancata stipulazione di polizza assicurativa, essa non è prevista come obbligatoria da alcuna disposizione di legge né la sua assenza può determinare la nullità del mutuo stipulato.
Inoltre, non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 6 co.5 della L. 212/2000, atteso che tale adempimento è prescritto con riguardo alla riscossione coattiva delle sole entrate tributarie.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, poi, l'atto di pignoramento contiene, dettagliatamente, le somme oggetto di ingiunzione nonché il riferimento alla cartella di pagamento
n. 05720170029613904001. Come si evince chiaramente dall'atto di pignoramento, gli interessi di mora e i successivi oneri maturati, sono conseguenza diretta dell'azione di recupero coattivo, predisposto dalla che non ha affatto applicato al contratto di mutuo interessi moratori, per CP_2 cui gli oneri successivamente maturati devono considerarsi costi maturati e connessi alla relativa procedura coattiva azionata dall' . Si osserva, poi, in ordine Controparte_1 all'eccezione circa la mancata indicazione del credito, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità l'atto di pignoramento presso terzi ha la funzione di imporre sul credito del debitore esecutato un vincolo di destinazione in favore del procedente all'espropriazione e che, pertanto, sono requisiti essenziali dell'atto, in difetto dei quali il pignoramento è giuridicamente inesistente, solo gli elementi indicati nell'art. 543 c.p.c. la cui mancanza impedisce la costituzione del vincolo di destinazione;
fuori da questa ipotesi, la mancanza di uno degli altri elementi indicati dall'art. 543 può dar luogo soltanto alla nullità del pignoramento, alla quale si applica la regola generale contenuta nell'art. 156 c.p.c., costituita dalla impronunciabilità di essa se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo (cfr. Cass., n. 8239/2003). Ogni contestazione di controparte in punto di pignoramento si palesa, dunque, destituita di fondamento. Per quanto riguarda la motivazione della cartella oggetto di controversia, appare chiara dall'estratto ruolo depositato dalla parte opposta. In merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente sulla presunta nullità e/o annullabilità della notifica a mezzo posta elettronica, ai sensi dell'art, 156 c.p.c., avendo l'atto raggiunto il suo scopo, l'eccezione non rileva. Va, quindi, rigettata l'opposizione. Le spese seguono la soccombenza. Viene esclusa la liquidazione della fase istruttoria, per la quale le parti convenute non hanno svolto alcuna attività difensiva”.
L'appello proposto da , e TR GI è articolato in Parte_1 Parte_2 quattro motivi.
Con il primo motivo di appello, rubricato “Assenza di titolo esecutivo suscettibile di immediata iscrizione a ruolo e conseguente nullità dei ruoli posti a fondamento dell'azione esecutiva.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c. Omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia”, gli appellanti lamentano la mancata valutazione, da parte del giudice di prime cure, dell'eccezione di non esecutività del contratto di mutuo oggetto di causa. Deducono, infatti, che il contratto de quo non potrebbe costituire titolo esecutivo, difettando dei requisiti di cui all'art. 474
c.p.c., posto che il contratto condizionato di mutuo non documenta l'esistenza attuale di un'obbligazione di somma di denaro e non potendo quindi essere utilizzato come titolo esecutivo per la restituzione delle somme che si affermano erogate successivamente alla stipula del contratto.
Quindi, sostengono gli appellanti che in mancanza di prova dell'erogazione, il contratto di mutuo di per sé solo non potrebbe dirsi idoneo a dimostrare l'esigibilità dell'obbligo di rimborso della somma mutuata.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Nullità del procedimento amministrativo relativo alla fase del recupero delle somme. MAta trasmissione preventiva da parte dell'ente creditore del sollecito al pagamento delle rate scadute del mutuo. Violazione dei principi di CP_2 trasparenza dettati in materia di attività della pubblica amministrazione. Violazione dell'art. 21 ter
l. 241/90”, si lamenta che il giudice di prime cure avrebbe disatteso erroneamente la doglianza relativa all'eccepita nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'avviso bonario, ritendo che non trovasse applicazione l'art. 6, co 5 della L.212/2000.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 543 c.p.c. e 156 c.p.c. Nullità dell'atto di pignoramento per assenza di uno degli elementi indicati dalla legge come essenziali. Non corrispondenza fra indicazione del credito ed indicazione della somma. Inefficacia dell'indicazione del credito de relato. Dichiarazione e qualificazione fuorviante dello stesso creditore procedente circa la qualificazione del credito come tributo”, la parte appellante si duole dell'errata indicazione della natura del credito nell'atto di pignoramento. Più nello specifico, lamentano la nullità del pignoramento presso terzi, in quanto nel caso di specie, non era stato in alcun modo indicato il credito per il quale si procedeva. Nullità, peraltro, non sanabile non avendo l'atto, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, raggiunto la propria finalità. Rilevano altresì la violazione dell'art. 543 c.p.c. mancando i due elementi richiesti dalla norma ovvero l'indicazione del credito e della somma.
I motivi vanno esaminati congiuntamente per essere tra loro intimamente connessi.
Essi sono infondati.
In merito alla doglianza di nullità della sentenza per omessa pronuncia del Giudice di primo grado e quanto all'inesistenza di un valido titolo esecutivo vanno svolte le seguenti considerazioni.
Dalla documentazione versata in atti, si evince che in data 28.03.2007 presso la Prefettura di Latina veniva stipulato con scrittura privata a firme autenticate il contratto di mutuo Rep. 1056 tra Pt_1
, TR GI, e e la Il detto mutuo veniva
[...] Parte_4 Parte_2 CP_2 concesso in forza dell'art. 14 L. n.108/1996, che prevede l'opportunità di erogare mutui, senza interesse, a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che siano stati vittime del delitto di usura nonché risultino parti offese nel relativo procedimento penale.
Ebbene, , TR GI, e , in qualità di vittime dei Parte_1 Parte_4 Parte_2 reati di usura, avevano chiesto ed ottenuto dal Fondo su descritto, ai sensi dell'art. 14 L. 108/1996, la concessione il detto mutuo per la somma di € 568.102,59 corredato da relativo piano di investimento, di durata decennale ed a scadenza semestrale, come da piano di ammortamento allegato (cfr. doc.3 del fascicolo di primo grado).
È poi avvenuto che la somma mutuata veniva interamente erogata a favore dei mutuatari, i quali provvedevano al pagamento unicamente delle prime quattro rate, pari a complessivi € 73.620,52, come da estratto contabile in atti (cfr. doc. 5 del fascicolo di primo grado). Ciò in quanto a partire dal
21.04.2009 i mutuatari sospendevano il pagamento delle restanti rate del contratto di mutuo e , CP_2 preso atto del grave inadempimento dei mutuatari, procedeva ad intraprendere l'azione di recupero per la restante somma di € 494.482,08, corrispondente all'importo delle rate scadute ed insolute, relative all'intera somma mutuata al netto dell'importo di €73.620,52, in precedenza rimborsato dai mutuatari.
In particolare, è provato ed anche incontestato che in data 09.10.2017 per il tramite CP_2 dell' di Latina, notificava ad , in quanto obbligato Controparte_1 Parte_1 in solido, la cartella di pagamento n. 05720170029613904001, ove gli si intimava di provvedere entro
60 giorni al pagamento della somma di € 509.322,42, comprensiva degli interessi e oneri di riscossione.
Stante il mancato pagamento della somma entro il termine decorrente dalla notifica, in data
07.02.2018, per il tramite dell' di Latina, e previa CP_2 Controparte_1 iscrizione a ruolo notificava atto di pignoramento presso terzi per l'importo di € 530.451,57. Sicché non hanno pregio le doglianze proposte dagli appellanti se solo si consideri che ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.P.R. n. 602/1973, il ruolo costituisce titolo esecutivo sulla base del quale il concessionario può procedere ad esecuzione forzata, ovvero può promuovere azioni cautelari conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, purché sia inutilmente trascorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento dello stesso (Cass
Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21481).
Orbene, non vi è dubbio che al fine di salvaguardare l'interesse pubblico sotteso al servizio in concessione, preso atto dell'inadempimento dei connesso al pagamento delle rate scadute Pt_1 del contratto di mutuo Rep. 1056 sopra richiamato, ha agito per la restituzione delle somme CP_2 mutuate, con le modalità previste dalla legge mediante l'iscrizione al ruolo del credito.
Ed invero, nell'attuale assetto normativo, la riscossione coattiva tramite ruolo è un atto unilaterale dell'ente impositore ed ha la funzione di accertamento e liquidazione nonché valenza di titolo esecutivo.
Nel dettaglio, la fase prodromica all'avvio dell'esecuzione mediante ruolo impone la notificazione al debitore iscritto a ruolo, ovvero al coobbligato (come nel caso di specie) della cartella di pagamento, che contiene l'intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. La cartella, inoltre, a pena di nullità, deve indicare i dati del debitore, la data in cui il ruolo è diventato esecutivo, nonché la motivazione sintetica della pretesa.
In forza di quanto illustrato, è evidente che la cartella di pagamento sostituisce l'avviso di mora e configura un atto complesso recante sia la descrizione del titolo esecutivo sia l'intimazione ad adempiere.
E' ben vero che in tema di esecuzione forzata intrapresa in forza di un atto pubblico notarile (ovvero di una scrittura privata autenticata), che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora attuale e certo (pur risultando precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza), al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme;
e tuttavia, atteso che come sopra enunciato nella specie è il ruolo stesso a rappresentare il titolo esecutivo posto a base dell'intrapresa esecuzione nelle forme speciali del pignoramento presso terzi da parte dell'Agente della riscossione, deve allora evidenziarsi come nessun'afferenza al caso per cui è causa abbiano i rilievi mossi in punto di mancata contestuale erogazione della somma ai fini della valenza di titolo esecutivo del mutuo erogato in favore dei
Pt_1 Come rilevato di recente dalla Corte di Legittimità in ordine alla possibilità per di avvalersi CP_2 per il recupero delle somme mutuate della riscossione mediante iscrizione a ruolo “Il ricorso da parte della alla procedura di riscossione in discorso trova fondamento nella espressa previsione in CP_2 tal senso contenuta nell'atto di concessione stipulato dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.P.R. n.
60 del 2014, art. 6 (contenente il Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma del D.L.
29 dicembre 2010, n. 225, art. 2, comma 6-sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio
2011, n. 10), che espressamente demanda all'atto di concessione, in caso di mancata restituzione delle somme date a titolo di mutuo, di definire le modalità per "la riscossione e il recupero delle relative rate di ammortamento". (vedi in motivazione Cass Cassazione civile sez. VI, 17/06/2022, (ud.
13/05/2022, n.19684). La doglianza spiegata sul punto è dunque infondata.
L'appellante ha poi sostenuto: l' assenza di conformità della cartella esattoriale, come notificata agli opponenti ai requisiti di legge (D.P.R. n. 602/1973); la dedotta violazione dell'art. 6 co.5 Pt_1
L.212/2000 per omessa notifica di un avviso di irregolarità da parte dell' o per Controparte_1 la mancata notifica di un avviso di accertamento;
l'asserita nullità dell'atto di pignoramento stante
“la mancata indicazione dettagliata dei crediti, della loro natura, degli importi precisi”.
Ora va rilevata la piena conformità della cartella esattoriale, come notificata agli opponenti Pt_1 ai requisiti di legge (D.P.R. n. 602/1973) atteso che la stessa indica tutti gli elementi prescritti dalla legge, ivi compresa una sintetica motivazione del credito vantato.
Nel caso di specie, inoltre, non trova applicazione la citata disposizione di cui alla L.212/2000 atteso che tale adempimento è prescritto con riguardo alla riscossione coattiva delle sole entrate tributarie.
A ciò si aggiunga, inoltre, che il carattere speciale della procedura esecutiva azionata da CP_2 non prevede che la notifica della cartella di pagamento sia anticipata dalla notifica di un avviso
[...] di accertamento.
È poi documentato che l'atto di pignoramento contiene, dettagliatamente, le somme oggetto di ingiunzione nonché il riferimento alla cartella di pagamento n. 05720170029613904001
In ogni caso e per il vero, trattasi non già di questioni afferenti all'esistenza ed alla validità del titolo esecutivo ma di vizi formali da far valere con l'opposizione agli atti esecutivi e per i quali l'appello va dichiarato inammissibile ex art. 617 c.p.c.
In definitiva, l'appello spiegato deve ritenersi complessivamente infondato e come tale esso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione è come da dispositivo sulla base della legge
27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 - in relazione al valore della causa (XII^ Tabella;
scaglione 6°) secondo parametri minimi attesa la ridotta complessità delle questioni fattuali e giuridiche trattate.
Poiché l'impugnazione è stata respinta sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co.1 quater, d.p.r. 30 maggio 2022 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e TR GI avverso Tribunale di Latina, n. 1205/2020, emessa il 30/06/2020, così provvede: dichiara l'appello inammissibile e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
condanna , e TR GI alla rifusione, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese processuali del presente grado che liquida nella somma di € Controparte_3
10.060, oltre a spese generali, IVA e CPA;
condanna , e TR GI alla rifusione, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese processuali del presente grado Controparte_2 che liquida nella somma di 10.060, oltre a spese generali, IVA e CPA;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 e s.m.i, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , e TR GI, in Parte_1 Parte_2 solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Consigliere Il Presidente
-D RA -LB CC-
Sezione VI civile
R.G. 596/2021
All'udienza collegiale del giorno 16/12/2025 ore 10:50
Presidente Dott. LB CC Consigliere Dott. Giulia PAdaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FEVOLA GIUSEPPE avv Pannone pres in sost.
Parte_2
Avv. FEVOLA GIUSEPPE
TR NA
Avv. FEVOLA GIUSEPPE
Appellato/i
Controparte_1
Avv. MANCA LUCILLA avv Urbisaglia pres in sost.
Controparte_2
Avv. D'ERCOLE STEFANO avv Carrozzino pres in sost
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
LB CC
RI AB SA
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. LB CC - Presidente dott.ssa Giulia PAdaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 596/2021 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e TR GI (C.F. ); rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2 C.F._3
PP FE (C.F. , elettivamente domiciliati presso il suo studio in Latina, C.F._4
Piazza della Libertà n. 21, giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E
ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. 22/10/2016 n. 193 Controparte_3 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del , con Controparte_4 Controparte_5 sede legale in Roma, via G. Grezar 14 (c.f. , in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma via Minucio Felice 15 presso lo studio dell'Avv. Lucilla
MA (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta delega in atti C.F._5
-APPELLATA-
E
– quale gestore del Controparte_2
Fondo di Rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali violenti, con sede in Roma, via Yser n. 14 (C.F. e P.IVA P.IVA_2
Iscr. Reg. Imp. di Roma n. ), in persona del Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Ape (C.F. P.IVA_3
), nella qualità di Presidente ed Amministratore Delegato della C.F._6 [...]
– rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano D'Ercole Controparte_2
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, 00187, C.F._7 alla via In Arcione 71, giusta delega in atti
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato , e TR GI, hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina, n. 1205/2020, pubblicata il 30/06/2020, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Parte opponente ha proposto opposizione avverso l'esecuzione instaurata da con Controparte_1 ricorso depositato in data 20.02.2018 avverso il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R.
602/73 notificato da in data 07.02.2018 e fondato sul mancato Controparte_1 pagamento di tributi per il complessivo importo di € 530.451,57 di cui € 494.482,08 per ON PA
Fondo vittime mafia estorsione, € 14.834,46 per oneri di riscossione spettanti Controparte_6
e € 5,88 per diritti di notifica. Si costituiva ,
[...] Controparte_7 chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il GE, con provvedimento del 20.06.2018, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 instaurava il presente giudizio di merito chiedendo accogliersi l'opposizione e, per l'effetto, accoglimento delle eccezioni e deduzioni di cui al ricorso, dichiararsi l'inesistenza del diritto dell' di procedere esecutivamente in suo danno e l'inefficacia Controparte_1 dell'esecuzione promossa dall' con vittoria di spese e onorari del Controparte_3 giudizio. È intervenuta volontariamente chiedendo che il Tribunale adito, in Parte_2 accoglimento delle eccezioni e deduzioni di cui al ricorso, dichiarasse l'inesistenza del diritto dell' di procedere esecutivamente in danno dell'esponente e Controparte_3 dichiarasse l'inefficacia dell'esecuzione promossa dall' con Controparte_3 vittoria di spese e onorari del giudizio”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “- rigetta l'opposizione, - condanna parte opponente e parte intervenuta TR GI, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta , in persona del l.r.p.t., e in Controparte_1 favore di che liquida, per ciascuna delle parti, in € 3.500,00 per la fase di studio, € 2.000,00 CP_2 per la fase introduttiva e € 3.000,00 per la fase decisionale, oltre a iva spese generali e c.p.a.”.
Avverso la sentenza hanno proposto appello , e TR GI che Parte_1 Parte_2 hanno svolto le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame, in riforma integrale dell'impugnata sentenza con relativa correzione, dichiarare, per i motivi sopra esposti, la nullità del ruolo n. 2017/00297 reso esecutivo in data
06.06.2017 e della cartella di pagamento n .057220170029613904001 e conseguentemente dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi ex art 72 bis D.Lgs. 602/1973 eseguito nei confronti di . Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di Parte_1 giudizio”.
Si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento delle Controparte_3 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, rigettare in toto l'avverso appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza gravata. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre accessori e rimborso delle spese generali come per legge”.
Inoltre, si è costituita la chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, così provvedere: - -in via preliminare, con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., dichiarare a norma dell'art.
348 bis c.p.c. inammissibile l'appello proposto dai Sig.ri con ogni conseguente statuizione Pt_1
e comunque con conferma della sentenza n. 1205/2020 resa dal Tribunale di Latina, anche in punto di condanna alle spese di lite per le ragioni esposte nel § 1della comparsa;
- nel merito, in via gradata, rigettare comunque l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 1205/2020 resa dal Tribunale di Latina, anche in punto di spese e compensi di lite. Con condanna degli appellanti alle spese e compensi del presente grado di giudizio”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
La sentenza impugnata è così motivata: “Ciò premesso, va rilevato che l'esecuzione oggetto di opposizione pone a suo fondamento le rate scadute del contratto di mutuo Rep. 1056, stipulato in data 28.03.2007 presso la Prefettura di Latina e concesso al Sig. , Parte_3
e con dalla quale gestore del Fondo di solidarietà Parte_4 Parte_2 CP_2 alle vittime dell'estorsione e dell'usura. A sostegno dell'opposizione l'istante lamenta la nullità del titolo esecutivo, la nullità dei provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui all'art. 6 comma 5 L. 212/2000, la mancata indicazione dettagliata dei crediti, della loro natura, del credito, la non debenza degli interessi di mora, il quantum, la mancata notifica dell'avviso di irregolarità (avviso bonario) da parte dell' , la prescrizione del credito, la Controparte_3 mancata trasmissione preventiva da parte dell'Ente creditore del sollecito al pagamento CP_2 delle rate scadute del mutuo, la mancata richiesta da parte di nella fase di sottoscrizione del CP_2 mutuo, di sottoscrizione di un'apposita polizza assicurativa, vizio di motivazione della cartella di pagamento. Ciò premesso, il titolo sulla base del quale la parte procede, ovvero il mutuo è valido e legittimo. Esso, infatti, è stato concesso in forza dell'art. 14 L. n.108/1996, che prevede l'opportunità di erogare mutui, senza interesse, a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che siano stati vittime del delitto di usura nonché risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Esso, infatti, è stato erogato in favore dei Sig.ri , TR GI, e Parte_1 Parte_4 [...]
, in qualità di vittime dei reati di usura, i quali hanno chiesto al Fondo su descritto, ai sensi Parte_2 dell'art. 14 L. 108/1996, la concessione di un contratto di mutuo, pari a € 568.102,59 corredato da relativo piano di investimento. In forza del decreto n. 2725 del 09.02.2007 emesso dalla Prefettura di Latina in persona del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, la quale gestore del medesimo Fondo, stipulava con i CP_2
Sig.ri un contratto di mutuo, ex lege n. 108/96, di € 568.102,59, di durata decennale e a Pt_1 scadenza semestrale, come da piano di ammortamento allegato da parte opposta. La somma mutuata, inoltre, veniva interamente erogata a favore dei mutuatari, i quali, infatti, risulta abbiano provveduto al pagamento delle prime quattro rate pari a € 73.620,52 come da estratto contabile allegato da parte opposta. Neppure è in contestazione l'inadempimento e le somme pagate sono state decurtate, posto che nel caso di specie non è in contestazione il fatto che la parte, tenuta in solido con gli altri condebitori, sia in mora nel pagamento delle rate di mutuo e che le ragioni per cui è stato concesso con le speciali agevolazioni previste per le vittime dell'usura non possono giustificare
l'inadempimento della parte. Risulta, poi, che in data 09.10.2017 la per il tramite CP_2 dell' di Latina, notificava al Sig. , in quanto Controparte_1 Parte_1 obbligato in solido, la cartella di pagamento n. 05720170029613904001. Risulta, poi, l'indicazione del credito e delle somme ingiunte, dall'estratto di ruolo depositato dalle parti opposte, ove si precisa che la somma ingiunta al Sig. pari a € 530.451,57 è comprensiva delle rate del mutuo Pt_1 insolute pari a € 494.482,08, degli interessi di mora ex art. 30 del D.P.R. n.602/1973 pari a €
5.648,96, degli oneri di riscossione coattiva ex art. 17 D.lgs. 112/1999 pari a € 30.007,86 e delle spese esecutive e di notifica pari a € 312,67 ex art. 17 D.lgs. 112/1999. Stante la natura pubblicistica dell'ente, la è, inoltre, autorizzata alla riscossione coattiva delle somme erogate a titolo di CP_2 mutuo ex art. 14 L. n.108/1996 tramite . Quanto, invece, alla Controparte_7 questione relativa alla legittimazione alla riscossione, va detto che il contratto di mutuo per cui è causa è stato stipulato in forza dell'art. 19 co.4 della L. n.44 del 1999 recante “Disposizioni sul
Fondo di Solidarietà per le Vittime delle Richieste Estorsive e dell'Usura” e che la gestione del
Fondo è stata attribuita alla che in tale qualità ha il diritto di procedere al recupero coattivo CP_2 delle somme non riscosse nel caso in cui il mutuatario maturi una morosità nel piano di ammortamento pari o superiore alla metà dell'importo mutuato, per cui, vista la natura pubblicistica dell'ente, essa è autorizzata alla riscossione coattiva delle somme erogate tramite l'Agenzia di
Riscossione. Quanto, alla prescrizione, come noto, nel contratto di mutuo, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, per cui, nel caso di specie, dal 28.03.2017. Ne deriva che al momento della notifica della cartella esattoriale da parte della (avvenuta in data 09.10.2017), non risultava ancora decorso il termine prescrizionale. CP_2
Quanto, poi, alla mancata stipulazione di polizza assicurativa, essa non è prevista come obbligatoria da alcuna disposizione di legge né la sua assenza può determinare la nullità del mutuo stipulato.
Inoltre, non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 6 co.5 della L. 212/2000, atteso che tale adempimento è prescritto con riguardo alla riscossione coattiva delle sole entrate tributarie.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, poi, l'atto di pignoramento contiene, dettagliatamente, le somme oggetto di ingiunzione nonché il riferimento alla cartella di pagamento
n. 05720170029613904001. Come si evince chiaramente dall'atto di pignoramento, gli interessi di mora e i successivi oneri maturati, sono conseguenza diretta dell'azione di recupero coattivo, predisposto dalla che non ha affatto applicato al contratto di mutuo interessi moratori, per CP_2 cui gli oneri successivamente maturati devono considerarsi costi maturati e connessi alla relativa procedura coattiva azionata dall' . Si osserva, poi, in ordine Controparte_1 all'eccezione circa la mancata indicazione del credito, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità l'atto di pignoramento presso terzi ha la funzione di imporre sul credito del debitore esecutato un vincolo di destinazione in favore del procedente all'espropriazione e che, pertanto, sono requisiti essenziali dell'atto, in difetto dei quali il pignoramento è giuridicamente inesistente, solo gli elementi indicati nell'art. 543 c.p.c. la cui mancanza impedisce la costituzione del vincolo di destinazione;
fuori da questa ipotesi, la mancanza di uno degli altri elementi indicati dall'art. 543 può dar luogo soltanto alla nullità del pignoramento, alla quale si applica la regola generale contenuta nell'art. 156 c.p.c., costituita dalla impronunciabilità di essa se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo (cfr. Cass., n. 8239/2003). Ogni contestazione di controparte in punto di pignoramento si palesa, dunque, destituita di fondamento. Per quanto riguarda la motivazione della cartella oggetto di controversia, appare chiara dall'estratto ruolo depositato dalla parte opposta. In merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente sulla presunta nullità e/o annullabilità della notifica a mezzo posta elettronica, ai sensi dell'art, 156 c.p.c., avendo l'atto raggiunto il suo scopo, l'eccezione non rileva. Va, quindi, rigettata l'opposizione. Le spese seguono la soccombenza. Viene esclusa la liquidazione della fase istruttoria, per la quale le parti convenute non hanno svolto alcuna attività difensiva”.
L'appello proposto da , e TR GI è articolato in Parte_1 Parte_2 quattro motivi.
Con il primo motivo di appello, rubricato “Assenza di titolo esecutivo suscettibile di immediata iscrizione a ruolo e conseguente nullità dei ruoli posti a fondamento dell'azione esecutiva.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c. Omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia”, gli appellanti lamentano la mancata valutazione, da parte del giudice di prime cure, dell'eccezione di non esecutività del contratto di mutuo oggetto di causa. Deducono, infatti, che il contratto de quo non potrebbe costituire titolo esecutivo, difettando dei requisiti di cui all'art. 474
c.p.c., posto che il contratto condizionato di mutuo non documenta l'esistenza attuale di un'obbligazione di somma di denaro e non potendo quindi essere utilizzato come titolo esecutivo per la restituzione delle somme che si affermano erogate successivamente alla stipula del contratto.
Quindi, sostengono gli appellanti che in mancanza di prova dell'erogazione, il contratto di mutuo di per sé solo non potrebbe dirsi idoneo a dimostrare l'esigibilità dell'obbligo di rimborso della somma mutuata.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Nullità del procedimento amministrativo relativo alla fase del recupero delle somme. MAta trasmissione preventiva da parte dell'ente creditore del sollecito al pagamento delle rate scadute del mutuo. Violazione dei principi di CP_2 trasparenza dettati in materia di attività della pubblica amministrazione. Violazione dell'art. 21 ter
l. 241/90”, si lamenta che il giudice di prime cure avrebbe disatteso erroneamente la doglianza relativa all'eccepita nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'avviso bonario, ritendo che non trovasse applicazione l'art. 6, co 5 della L.212/2000.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 543 c.p.c. e 156 c.p.c. Nullità dell'atto di pignoramento per assenza di uno degli elementi indicati dalla legge come essenziali. Non corrispondenza fra indicazione del credito ed indicazione della somma. Inefficacia dell'indicazione del credito de relato. Dichiarazione e qualificazione fuorviante dello stesso creditore procedente circa la qualificazione del credito come tributo”, la parte appellante si duole dell'errata indicazione della natura del credito nell'atto di pignoramento. Più nello specifico, lamentano la nullità del pignoramento presso terzi, in quanto nel caso di specie, non era stato in alcun modo indicato il credito per il quale si procedeva. Nullità, peraltro, non sanabile non avendo l'atto, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, raggiunto la propria finalità. Rilevano altresì la violazione dell'art. 543 c.p.c. mancando i due elementi richiesti dalla norma ovvero l'indicazione del credito e della somma.
I motivi vanno esaminati congiuntamente per essere tra loro intimamente connessi.
Essi sono infondati.
In merito alla doglianza di nullità della sentenza per omessa pronuncia del Giudice di primo grado e quanto all'inesistenza di un valido titolo esecutivo vanno svolte le seguenti considerazioni.
Dalla documentazione versata in atti, si evince che in data 28.03.2007 presso la Prefettura di Latina veniva stipulato con scrittura privata a firme autenticate il contratto di mutuo Rep. 1056 tra Pt_1
, TR GI, e e la Il detto mutuo veniva
[...] Parte_4 Parte_2 CP_2 concesso in forza dell'art. 14 L. n.108/1996, che prevede l'opportunità di erogare mutui, senza interesse, a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che siano stati vittime del delitto di usura nonché risultino parti offese nel relativo procedimento penale.
Ebbene, , TR GI, e , in qualità di vittime dei Parte_1 Parte_4 Parte_2 reati di usura, avevano chiesto ed ottenuto dal Fondo su descritto, ai sensi dell'art. 14 L. 108/1996, la concessione il detto mutuo per la somma di € 568.102,59 corredato da relativo piano di investimento, di durata decennale ed a scadenza semestrale, come da piano di ammortamento allegato (cfr. doc.3 del fascicolo di primo grado).
È poi avvenuto che la somma mutuata veniva interamente erogata a favore dei mutuatari, i quali provvedevano al pagamento unicamente delle prime quattro rate, pari a complessivi € 73.620,52, come da estratto contabile in atti (cfr. doc. 5 del fascicolo di primo grado). Ciò in quanto a partire dal
21.04.2009 i mutuatari sospendevano il pagamento delle restanti rate del contratto di mutuo e , CP_2 preso atto del grave inadempimento dei mutuatari, procedeva ad intraprendere l'azione di recupero per la restante somma di € 494.482,08, corrispondente all'importo delle rate scadute ed insolute, relative all'intera somma mutuata al netto dell'importo di €73.620,52, in precedenza rimborsato dai mutuatari.
In particolare, è provato ed anche incontestato che in data 09.10.2017 per il tramite CP_2 dell' di Latina, notificava ad , in quanto obbligato Controparte_1 Parte_1 in solido, la cartella di pagamento n. 05720170029613904001, ove gli si intimava di provvedere entro
60 giorni al pagamento della somma di € 509.322,42, comprensiva degli interessi e oneri di riscossione.
Stante il mancato pagamento della somma entro il termine decorrente dalla notifica, in data
07.02.2018, per il tramite dell' di Latina, e previa CP_2 Controparte_1 iscrizione a ruolo notificava atto di pignoramento presso terzi per l'importo di € 530.451,57. Sicché non hanno pregio le doglianze proposte dagli appellanti se solo si consideri che ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.P.R. n. 602/1973, il ruolo costituisce titolo esecutivo sulla base del quale il concessionario può procedere ad esecuzione forzata, ovvero può promuovere azioni cautelari conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, purché sia inutilmente trascorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento dello stesso (Cass
Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21481).
Orbene, non vi è dubbio che al fine di salvaguardare l'interesse pubblico sotteso al servizio in concessione, preso atto dell'inadempimento dei connesso al pagamento delle rate scadute Pt_1 del contratto di mutuo Rep. 1056 sopra richiamato, ha agito per la restituzione delle somme CP_2 mutuate, con le modalità previste dalla legge mediante l'iscrizione al ruolo del credito.
Ed invero, nell'attuale assetto normativo, la riscossione coattiva tramite ruolo è un atto unilaterale dell'ente impositore ed ha la funzione di accertamento e liquidazione nonché valenza di titolo esecutivo.
Nel dettaglio, la fase prodromica all'avvio dell'esecuzione mediante ruolo impone la notificazione al debitore iscritto a ruolo, ovvero al coobbligato (come nel caso di specie) della cartella di pagamento, che contiene l'intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. La cartella, inoltre, a pena di nullità, deve indicare i dati del debitore, la data in cui il ruolo è diventato esecutivo, nonché la motivazione sintetica della pretesa.
In forza di quanto illustrato, è evidente che la cartella di pagamento sostituisce l'avviso di mora e configura un atto complesso recante sia la descrizione del titolo esecutivo sia l'intimazione ad adempiere.
E' ben vero che in tema di esecuzione forzata intrapresa in forza di un atto pubblico notarile (ovvero di una scrittura privata autenticata), che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora attuale e certo (pur risultando precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza), al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme;
e tuttavia, atteso che come sopra enunciato nella specie è il ruolo stesso a rappresentare il titolo esecutivo posto a base dell'intrapresa esecuzione nelle forme speciali del pignoramento presso terzi da parte dell'Agente della riscossione, deve allora evidenziarsi come nessun'afferenza al caso per cui è causa abbiano i rilievi mossi in punto di mancata contestuale erogazione della somma ai fini della valenza di titolo esecutivo del mutuo erogato in favore dei
Pt_1 Come rilevato di recente dalla Corte di Legittimità in ordine alla possibilità per di avvalersi CP_2 per il recupero delle somme mutuate della riscossione mediante iscrizione a ruolo “Il ricorso da parte della alla procedura di riscossione in discorso trova fondamento nella espressa previsione in CP_2 tal senso contenuta nell'atto di concessione stipulato dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.P.R. n.
60 del 2014, art. 6 (contenente il Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma del D.L.
29 dicembre 2010, n. 225, art. 2, comma 6-sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio
2011, n. 10), che espressamente demanda all'atto di concessione, in caso di mancata restituzione delle somme date a titolo di mutuo, di definire le modalità per "la riscossione e il recupero delle relative rate di ammortamento". (vedi in motivazione Cass Cassazione civile sez. VI, 17/06/2022, (ud.
13/05/2022, n.19684). La doglianza spiegata sul punto è dunque infondata.
L'appellante ha poi sostenuto: l' assenza di conformità della cartella esattoriale, come notificata agli opponenti ai requisiti di legge (D.P.R. n. 602/1973); la dedotta violazione dell'art. 6 co.5 Pt_1
L.212/2000 per omessa notifica di un avviso di irregolarità da parte dell' o per Controparte_1 la mancata notifica di un avviso di accertamento;
l'asserita nullità dell'atto di pignoramento stante
“la mancata indicazione dettagliata dei crediti, della loro natura, degli importi precisi”.
Ora va rilevata la piena conformità della cartella esattoriale, come notificata agli opponenti Pt_1 ai requisiti di legge (D.P.R. n. 602/1973) atteso che la stessa indica tutti gli elementi prescritti dalla legge, ivi compresa una sintetica motivazione del credito vantato.
Nel caso di specie, inoltre, non trova applicazione la citata disposizione di cui alla L.212/2000 atteso che tale adempimento è prescritto con riguardo alla riscossione coattiva delle sole entrate tributarie.
A ciò si aggiunga, inoltre, che il carattere speciale della procedura esecutiva azionata da CP_2 non prevede che la notifica della cartella di pagamento sia anticipata dalla notifica di un avviso
[...] di accertamento.
È poi documentato che l'atto di pignoramento contiene, dettagliatamente, le somme oggetto di ingiunzione nonché il riferimento alla cartella di pagamento n. 05720170029613904001
In ogni caso e per il vero, trattasi non già di questioni afferenti all'esistenza ed alla validità del titolo esecutivo ma di vizi formali da far valere con l'opposizione agli atti esecutivi e per i quali l'appello va dichiarato inammissibile ex art. 617 c.p.c.
In definitiva, l'appello spiegato deve ritenersi complessivamente infondato e come tale esso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione è come da dispositivo sulla base della legge
27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 - in relazione al valore della causa (XII^ Tabella;
scaglione 6°) secondo parametri minimi attesa la ridotta complessità delle questioni fattuali e giuridiche trattate.
Poiché l'impugnazione è stata respinta sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co.1 quater, d.p.r. 30 maggio 2022 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e TR GI avverso Tribunale di Latina, n. 1205/2020, emessa il 30/06/2020, così provvede: dichiara l'appello inammissibile e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
condanna , e TR GI alla rifusione, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese processuali del presente grado che liquida nella somma di € Controparte_3
10.060, oltre a spese generali, IVA e CPA;
condanna , e TR GI alla rifusione, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese processuali del presente grado Controparte_2 che liquida nella somma di 10.060, oltre a spese generali, IVA e CPA;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 e s.m.i, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , e TR GI, in Parte_1 Parte_2 solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Consigliere Il Presidente
-D RA -LB CC-