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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/11/2025, n. 2812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2812 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.7851/2022 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 24/10/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dagli Avvocati Lorenzo Colonna e
ST MU
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dagli Avvocati Carla Maria Omodei Zorini e Salvatore Graziuso
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Alba Controparte_2
CC
Resistenti
- CP_3
Oggetto: Opposizione ad ipoteca
Con atto depositato il 18/7/2022 il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Lecce Sezione Lavoro chiedendo l'annullamento, previa sospensione, della iscrizione ipotecaria n. 0592019 1460000701005, notificata in data 7/6/2022, limitatamente alla Cartella di pagamento n. 0592018 0005376067003 presuntivamente notificata in data 27/6/2018, avente ad oggetto la somma di €
1.311,10 per contributi dovuti per l'annno 2012 e ai seguenti Avvisi di Addebito:
1) Avviso di Addebito n. 3592013 0004405618000 presuntivamente notificato in data 3/2/2014 avente ad oggetto l'importo di € 1.311,10 per contributi dovuti per l'anno 2012; 2) Avviso di Addebito n.3592014 0001280801000 presuntivamente notificato in data 11/6/2014 avente ad oggetto l'importo di € 1.425,42 per contributi dovuti per l'anno 2013;
3) Avviso di Addebito n.3592014 0003115325000 presuntivamente notificato in data 20/10/2014 avente ad oggetto l'importo di € 2.124,55 per contributi dovuti per l'anno 2013;
4) Avviso di Addebito n.3592014 0005931205000 presuntivamente notificato in data 9/2/2015 avente ad oggetto l'importo di € 2.213,71 per contributi dovuti per l'anno 2014;
5) Avviso di Addebito n.3592015 0001804412000 presuntivamente notificato in data 28/10/2015 avente ad oggetto l'importo di € 1.949,70 per contributi dovuti per l'anno 2014;
6) Avviso di Addebito n.3592016 0001461103000 presuntivamente notificato in data 13/5/2016 avente ad oggetto l'importo di € 1.994,84 per contributi dovuti per l'anno 2015;
7) Avviso di Addebito n.3592016 0004378568000 presuntivamente notificato in data 29/11/2016 avente ad oggetto l'importo di € 2.384,45 per contributi dovuti per l'anno 2015;
8) Avviso di Addebito n.3592017 0003067857000 presuntivamente notificato in data 12/10/2017 avente ad oggetto l'importo di € 4.708,20 per contributi dovuti per l'anno 2016;
9) Avviso di Addebito n. 3592018 0002188582000 presuntivamente notificato in data 17/7/2018 avente ad oggetto l'importo di € 3.459,43 per contributi dovuti per l'anno 2017.
A tal fine parte ricorrente deduce illegittimità della iscrizione ipotecaria per omessa previa notifica della comunicazione preventiva e per omessa notifica degli atti presupposti, nonché per difetto di motivazione ed eccepisce inoltre parziale prescrizione dei crediti riportati negli atti impositivi.
Si è costituita in giudizio, sin dalla fase cautelare, Controparte_2
con memoria nella quale eccepisce in via preliminare difetto di
[...] legittimazione passiva rispetto ai vizi di notificazione degli Avvisi di Addebito e contesta nel merito la fondatezza del ricorso e ne chiede la reiezione, rappresentando di aver notificato in data 30/1/2020 al contribuente la
Comunicazione Preventiva di iscrizione ipotecaria n.059762019 00002652000, deducendo che tutti gli atti presupposti sono stati notificati al ricorrente, con conseguente inammissibilità della opposizione proposta per tardività della stessa, sostenendo regolarità formale dell'atto di iscrizione ipotecaria impugnato, eccependo, inoltre, di aver interrotto il decorso del termine prescrizionale
2 attraverso la notificazione dei seguenti atti: l'Intimazione di pagamento n.
0592017 9007893954000, l'atto di Pignoramento dei crediti verso terzi n.
059842018 00002873/001, l'Intimazione di pagamento n. 0592019
9003419610000 e l'Intimazione di pagamento n. 0592029004052456000.
Si è altresì costituito in giudizio con memoria nella quale contesta il ricorso CP_1
e ne chiede la reiezione, affermando la correttezza del proprio operato, documentando la avvenuta notificazione degli atti opposti, nonché evidenziando che gli Avvisi di Addebito sopra indicati ai numeri 3,4,5 e 6 sono stati fatti oggetto di richiesta di rateizzazione e che per essi vi è stato un parziale pagamento del debito ed è stata perciò revocata la rateizzazione.
Non si è costituita in giudizio la , nei cui confronti il ricorso va CP_3 dichiarato improcedibile, perché non ne è stata documentata la notificazione a tale società.
Tanto premesso e rilevato che con ordinanza del 30/3/2023 è stata sospesa la esecutività della ipoteca opposta limitatamente all'Avviso di Addebito n. 3592014
0003115325000, il ricorso è soltanto in parte fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
Invero, si deve rilevare che in allegato alla memoria Controparte_2 di costituzione ha documentato che la Cartella di pagamento n. 0592018
0005376067003 è stata notificata in data 27/6/2018 ed è stata poi fatta oggetto di Intimazione di pagamento n. 0592022 9004052456000 notificata il
27/6/2022 e ha altresì documentato che tutti gli Avvisi di Addebito impugnati sono compresi nella Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.059762019 00002652000 notificata in data 28/10/2019, nonchè nelle
Intimazioni di pagamento e nell'atto di pignoramento notificati tra il 20/1/2018
e il 27/6/2022.
In particolare, gli Avvisi di Addebito indicati ai numeri 2 e 4 e notificati l'11/6/2014 e il 9/2/2015 sono inseriti nella Intimazione di pagamento n.0592017900 7893954000, notificata il 20/1/2018, e gli Avvisi di Addebito indicati ai numeri 2,4, 6, 7 e 8, notificati tra l'11/6/2014 e il 12/10/2017, sono inseriti nella Intimazione di pagamento n.0592019 9003419610000, notificata in data 22/8/2019.
Ne consegue che i crediti riportati nella suddetta Cartella di pagamento e nei suddetti Avvisi non sono estinti per prescrizione.
Si deve tuttavia rilevare che dalla documentazione allegata alla memoria di emerge che l'Avviso di Addebito n. 3592013 Controparte_2
0004405618000 presuntivamente notificato in data 3/2/2014 è compreso soltanto nella Intimazione di pagamento n.0592019 9003419610000, notificata
3 in data 22/8/2019 e nella Comunicazione Preventiva di iscrizione ipotecaria n.059762019 00002652000, notificata in data 30/1/2020 e che l'Avviso di
Addebito n. 3592014 0003115325000, presuntivamente notificato in data
20/10/2014, non è ricompreso nelle Intimazioni di pagamento e nell'atto di pignoramento, ma è inserito soltanto nella Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.059762019 00002652000, notificata in data 30/1/2020.
Per l'Avviso di Addebito n. 3592013 0004405618000 e per l'Avviso di Addebito
n. 3592014 0003115325000 le parti convenute non hanno dunque allegato, né documentato atti successivi, per il primo al 3/2/2014 e per il secondo al
20/10/2014 e precedenti per il primo al 22/8/2019 e per il secondo al
30/1/2020 che siano idonei ad interrompere il termine di prescrizione che è da ritenersi quinquennale
Sotto questo profilo, va infatti osservato che la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite con sentenza n.23397 del 17/11/2016 ha chiarito che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell , che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento CP_1 per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_4 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)”.
Deve pertanto accogliersi la eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente limitatamente ai crediti riportati nell'Avviso di Addebito n. 3592013
0004405618000 e nell'Avviso di Addebito n. 3592014 0003115325000 per decorso del termine quinquennale.
Né può essere accolta la eccezione di mancato previo invio di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in quanto dalla documentazione allegata alla Cont memoria di risulta che ai sensi dell'art.77, comma 2 bis, DPR 602/73 (che recita: “2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”) al ricorrente in data 30/1/2020 è stata
4 notificata la Comunicazione Preventiva di iscrizione ipotecaria n.059762019
00002652000 contenente tutti gli atti riportati nella successiva iscrizione ipotecaria oggetto della presente opposizione.
Va poi disattesa anche la doglianza relativa alla lacunosità della motivazione degli Avvisi, in quanto i medesimi riportano la causale e il periodo del debito e gli altri elementi prescritti dall'art.30, secondo comma, Decreto-Legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito in Legge 122/2010), con la conseguenza che si deve ritenere che non vi sia stata alcuna violazione dell'art.7, terzo comma,
L.212/2000, che recita: “3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria” (vedasi Avvisi di Addebito allegati alla memoria di costituzione di ): CP_1
Pertanto, si deve accogliere la opposizione proposta limitatamente all'Avviso di
Addebito n. 3592013 0004405618000, rispetto al quale non è stata offerta prova di atti interruttivi della prescrizione successivi alla notificazione effettuata in data 3/2/2014 e antecedenti la notificazione della Intimazione di pagamento n.0592019 9003419610000, avvenuta in data 22/8/2019, e all'Avviso di
Addebito n. 3592014 0003115325000, rispetto al quale non è stata offerta prova di atti interruttivi della prescrizione successivi alla notificazione effettuata in data 20/10/2014 e antecedenti la notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avvenuta in data 30/1/2020, sicché questi due Avvisi vanno annullati.
Inoltre, si deve osservare che parte ricorrente ha documentato in allegato alle note depositate in data 16/10/2024 che vi è stato accoglimento della istanza di definizione agevolata ex L. n. 197/2022 commi 231-252 per gli Avvisi di Addebito
n.3592016 0001461103000, n.3592016 0004378568000, n.3592017
0003067857000 e n. 3592018 0002188582000, sopra indicati ai numeri 6,7,8 e
9.
Orbene, si deve rilevare che l'art. 1, comma 236, l. n. 197/2022, ai sensi del quale “236. Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume
l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
5 Pertanto, considerato che parte ricorrente ha allegato alle note depositate l'8/11/2023 la domanda di definizione agevolata con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, si deve sospendere il giudizio in relazione agli Avvisi di
Addebito n.3592016 0001461103000, n.3592016 0004378568000, n.3592017
0003067857000 e n. 3592018 0002188582000.
Stante la parziale reciproca soccombenza, si ritiene equo compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in parziale accoglimento della presente opposizione, annulla l'Avviso di Addebito
n. 3592013 0004405618000 e l'Avviso di Addebito n. 3592014 0003115325000.
Sospende il giudizio in relazione agli Avvisi di Addebito n.3592016
0001461103000, n.3592016 0004378568000, n.3592017 0003067857000 e n.
3592018 0002188582000.
Respinge nel resto l'opposizione.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Lecce, li 24 Ottobre – 18 Novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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