Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00245/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01224/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1224 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Emanuele Gallo e Susanna Veroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Carlo Emanuele Gallo, con studio in Torino, via Pietro Palmieri, 40;
contro
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Asti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Pasta e Emilio Antonio Sellitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici Veterinari di Asti, con cui è stata applicata al ricorrente la sanzione disciplinare della radiazione nonché di tutti gli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi a quello impugnato;
e per
il risarcimento del danno, nella misura che verrà quantificata in corso di causa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Asti;
Vista la memoria del 12 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 23 gennaio 2026 il dott. LU PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, perché asseritamente illegittimi.
Considerato:
- che egli ha dichiarato di non avere più interesse a una decisione di merito;
- che, per giurisprudenza pacifica « il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell'azione e, quindi, può, dichiarare di non avere più interesse alla stessa decisione » (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 14 marzo 2022, n. 1781);
Ritenuto, pertanto:
- che, ai sensi dell'art. 35 c.p.a., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- che le spese possono essere compensate, sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fatti di causa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm. con l'intervento dei magistrati:
OS PE, Presidente
LU PA, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU PA | OS PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.