CASS
Sentenza 23 maggio 2023
Sentenza 23 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/2023, n. 14220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14220 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4920/2020 R.G. proposto da: COMUNE DI PESCIA, elettivamente domiciliato in ROMA V. ENNIO QUIRINO VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato PETRI AL ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato PIGNATELLI NICOLA ([...]) -ricorrente- contro IN RI, elettivamente domiciliato in ROMA V. DELLE AZZORRE 300, presso lo studio dell’avvocato CARDILLI DELIO ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato AN IO ([...]) Civile Sent. Sez. 3 Num. 14220 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CRICENTI GIUSEPPE Data pubblicazione: 23/05/2023 2 di 5 -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2568/2019 depositata il 25/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Fatti di causa 1.AR TT in vista della esumazione della salma del padre, per evitare che finisse nell’ossario comune, ha chiesto ed ottenuto la concessione di un ossario privato, ed ha stipulato il relativo atto con il Comune di Pescia il 30.6.2003. 2.-Senonché, tre anni dopo, nel 2006, egli ha appreso che la salma del padre, da poco esumata, era stata trasferita nell’ossario comune e non in quello che era stato preso in concessione a tale scopo. 3.-Il TT ne ha tratto la conclusione che il Comune era venuto meno all’obbligo di comunicare ai suoi dipendenti, quelli addetti al cimitero, l’avvenuto rilascio della concessione, con la conseguenza che non si è tenuto conto del diritto all’ossario personale per cui vi era stata la concessione. RI TT, sul presupposto di aver subìto un danno nel fatto di non avere più un luogo dove visitare la salma del padre, ha citato in giudizio il Comune di Pescia. L’ente convenuto si è difeso, intanto, eccependo il difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo, in secondo luogo, addebitando alla inerzia del concessionario la perdita del loculo personale. Sia il Tribunale di Firenze, che poi la Corte di Appello, hanno disatteso l’eccezione del difetto di giurisdizione, ritenendo che la domanda dell’attore avesse fonte non già nella concessione ma in obblighi diversi o riconducibili a diversa fonte. Hanno poi accolto la domanda di risarcimento, sul presupposto che era obbligo del Comune avvisare i dipendenti comunali, e non già 3 di 5 del concessionario attivarsi in quel senso. Ed hanno riconosciuto un risarcimento di 50 mila euro. A tale riguardo, va segnalato che i giudici di appello hanno osservato come sull’ammontare del risarcimento concesso in primo grado (50 mila euro) non c’è stata impugnazione per cui la relativa statuizione è passata in giudicato. 4.-Contro questa sentenza ricorre per Cassazione il Comune di Pescia, con due motivi, di cui chiede il rigetto RI TT con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il PG ha chiesto l’accoglimento del primo motivo. Ragioni della decisione 5.- Da porsi, preliminarmente, è la questione se, essendo sollevato il difetto di giurisdizione, debbano occuparsene le Sezioni Unite di questa Corte, o la sezione semplice. E’ principio di diritto che <<l'art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del consiglio stato e della corte dei conti, i ricorsi che pongono questioni giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale riparto "si sono già pronunciate le unite", ovvero sussistono ragioni inammissibilità inerenti alla modalità formulazione motivo (ad esempio, per inosservanza requisiti cui all'art. 366 c.p.c., difetto specificità, interesse etc.) ed all'esistenza un giudicato>> (Cass. Sez. Un. 1599/ 2022). Non c’è giudicato interno sulla giurisdizione, che anzi è questione qui riproposta;
il motivo non può dirsi inammissibile per sue intrinseche ragioni, e sul riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario si sono pronunciate le Sezioni Unite. Infatti, la regola di riparto è che << la concessione da parte del Comune di aree o porzioni in cimitero pubblico 4 di 5 integra concessione amministrativa di bene demaniale. Ne consegue che la controversia che non attenga solo a canoni, indennità od altri corrispettivi……… rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 primo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.>> (Cass. 375/ 1991, analogamente Cass. 21598/ 2018). Va da sé che altra e diversa questione è quella relativa alla controversia tra il concessionario ed un terzo, che avanzi pretese sul sepolcro: il concessionario ha un diritto reale, come è stato ricordato dai giudici di merito, che è opponibile al terzo, e la relativa controversia appartiene al giudice ordinario. Ma , a differenza di quanto supposto dai giudici di appello, non è questo il caso in esame, che invece è quello di una controversia tra concedente e concessionario. 5.1.- Ciò posto, ossia stabilito che la questione di giurisdizione può essere decisa dalla sezione semplice, essa è nel merito fondata. Infatti, esulano dalla giurisdizione amministrativa, ed appartengono al giudice ordinario, solo quelle controversie che attengono a canoni, indennità o altri corrispettivi. Nel caso presente, il concessionario si duole del fatto che il Comune dopo aver dato in concessione l’ossario, lo ha usato invece per altri, e dunque non ha adempiuto all’obbligo principale di far godere al concessionario il bene dato in godimento. Di questo si tratta. Ovviamente, l’obbligo del Comune di Pescia di avvisare i propri dipendenti, addetti al cimitero, della esistenza della concessione è strumentale all’adempimento dell’obbligo principale: far godere al privato il bene dato in concessione. Il danno per il concessionario deriva da ciò: che il concedente non gli ha consentito di godere del bene e dunque dal fatto che il concedente non ha adempiuto alla obbligazione principale derivante dalla concessione. 5 di 5 Anche ove intendesse porsi la questione sull’obbligo strumentale (l’avviso a chi doveva eseguire la concessione) la controversia verte pur sempre sulla imputabilità dell’inadempimento di un obbligo che ha fonte nella concessione: il Comune assume che era onere del concessionario informare i dipendenti addetti al cimitero, viceversa, il concessionario attribuisce l’obbligo al Comune stesso. E’ agevole dedurne che la controversia ha ad oggetto gli ambiti delle obbligazioni nascenti dalla concessione ed il loro inadempimento. Non viene in alcun modo in essere una controversia su “canoni, indennità o altri corrispettivi”, che, sola, può giustificare la giurisdizione del giudice ordinario. Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Condanna il controricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 3200,00 euro oltre 200 di esborsi e spese generali. Roma 16 aprile 2023 L’estensore Il Presidente
il motivo non può dirsi inammissibile per sue intrinseche ragioni, e sul riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario si sono pronunciate le Sezioni Unite. Infatti, la regola di riparto è che << la concessione da parte del Comune di aree o porzioni in cimitero pubblico 4 di 5 integra concessione amministrativa di bene demaniale. Ne consegue che la controversia che non attenga solo a canoni, indennità od altri corrispettivi……… rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 primo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.>> (Cass. 375/ 1991, analogamente Cass. 21598/ 2018). Va da sé che altra e diversa questione è quella relativa alla controversia tra il concessionario ed un terzo, che avanzi pretese sul sepolcro: il concessionario ha un diritto reale, come è stato ricordato dai giudici di merito, che è opponibile al terzo, e la relativa controversia appartiene al giudice ordinario. Ma , a differenza di quanto supposto dai giudici di appello, non è questo il caso in esame, che invece è quello di una controversia tra concedente e concessionario. 5.1.- Ciò posto, ossia stabilito che la questione di giurisdizione può essere decisa dalla sezione semplice, essa è nel merito fondata. Infatti, esulano dalla giurisdizione amministrativa, ed appartengono al giudice ordinario, solo quelle controversie che attengono a canoni, indennità o altri corrispettivi. Nel caso presente, il concessionario si duole del fatto che il Comune dopo aver dato in concessione l’ossario, lo ha usato invece per altri, e dunque non ha adempiuto all’obbligo principale di far godere al concessionario il bene dato in godimento. Di questo si tratta. Ovviamente, l’obbligo del Comune di Pescia di avvisare i propri dipendenti, addetti al cimitero, della esistenza della concessione è strumentale all’adempimento dell’obbligo principale: far godere al privato il bene dato in concessione. Il danno per il concessionario deriva da ciò: che il concedente non gli ha consentito di godere del bene e dunque dal fatto che il concedente non ha adempiuto alla obbligazione principale derivante dalla concessione. 5 di 5 Anche ove intendesse porsi la questione sull’obbligo strumentale (l’avviso a chi doveva eseguire la concessione) la controversia verte pur sempre sulla imputabilità dell’inadempimento di un obbligo che ha fonte nella concessione: il Comune assume che era onere del concessionario informare i dipendenti addetti al cimitero, viceversa, il concessionario attribuisce l’obbligo al Comune stesso. E’ agevole dedurne che la controversia ha ad oggetto gli ambiti delle obbligazioni nascenti dalla concessione ed il loro inadempimento. Non viene in alcun modo in essere una controversia su “canoni, indennità o altri corrispettivi”, che, sola, può giustificare la giurisdizione del giudice ordinario. Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Condanna il controricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 3200,00 euro oltre 200 di esborsi e spese generali. Roma 16 aprile 2023 L’estensore Il Presidente