Sentenza 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 7116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7116 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07116/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00074/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 74 del 2026, proposto da Terravision Electric S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pierfrancesco Palatucci, Elena Stella Richter, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna De Maio, con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura metropolitana con sede in Roma, alla via IV Novembre n.119/A e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società Italiana Trasporti. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Pazzaglia, Michela Giuliano, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, al largo Amilcare Ponchielli, n.6;
per l’accesso
agli atti e documenti richiesti da Terravision Electric s.p.a. con istanza trasmessa via pec a Città Metropolitana di Roma Capitale in data 24 ottobre 2025, e da essa protocollata con n. 215152;
per l'annullamento
a) del tacito diniego formatosi sulla suddetta richiesta di accesso trasmessa via pec a Città Metropolitana di Roma Capitale in data 24 ottobre 2025, e da essa protocollata con n. 215152,
b) della nota di Città Metropolitana di Roma Capitale del 17 dicembre 2025, prot. n. 272675, con la quale quest'ultima, nel pronunciarsi sia pur tardivamente sull'istanza di accesso agli atti di Terravision Electric s.p.a., ha comunicato l'espresso diniego di essa;
per quanto occorrer possa, della previa nota di Città Metropolitana di Roma Capitale del 25 novembre 2025, prot. n. 240339, con la quale sempre tardivamente è stata data notizia a SIT Società Italiana Trasporti s.r.l. della sopra citata istanza di accesso invitandola ad esprimersi in merito ad essa quale controinteressata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Roma Capitale e della Società Italiana Trasporti. S.r.l.;
Vista la dichiarazione resa a verbale dal difensore di parte ricorrente alla camera di consiglio del 15 aprile 2025 con la quale lo stesso ha rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente alla decisione del ricorso;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 35, comma 1, lett c) c.p.a.,
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa Monica LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con ricorso ex art.116 c.p.a. la parte ricorrente si duole del diniego serbato dall’Amministrazione in relazione alla istanza dalla stessa formulata in data 24 ottobre 2025 e volta ad avere accesso a tutti i documenti relativi al procedimento avente ad oggetto “ Accertamento irregolarità in merito alle linee di Gran Turismo metropolitano Roma – Fiumicino aeroporto – Fiumicino città; Roma – Ciampino aeroporto – Ciampino città; Civitavecchia – Roma. Richiesta di chiarimenti ”, di cui alla nota prot. CMRC-2025-0139436 dell’8 luglio 2025, indirizzata alla SIT Società Italiana Trasporti s.r.l. dall’ Amministrazione resistente e recante la contestazione di irregolarità nell’esercizio del servizio di linea gran turismo provinciale gestito dalla stessa;
Considerato che, successivamente alla notifica del ricorso, avvenuta in data 22 dicembre 2025, secondo quanto documentato in atti dalla Città Metropolitana di Roma, i documenti richiesti sono stati ostesi;
Considerato, altresì, che nella Camera di consiglio del 15 aprile 2025 il difensore della parte ricorrente, in ragione di quanto al punto precedente, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto, pertanto, che, in ragione di quanto innanzi, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett c) c.p.a., al Collegio non resti che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto, infine, di dover condannare l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite liquidate come in dispositivo, attesa la tardiva ostensione della documentazione richiesta, avvenuta solo dopo la notifica del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna la Città metropolitana di Roma alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre ad accessori come per legge ed alla refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN NI, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario
Monica LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica LL | AN NI |
IL SEGRETARIO