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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/06/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1706/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1706/2022 R.G.A.C.C., promossa da
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso in atti dall'avv. Davide De Vivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
– appellante – nei confronti di
_1
, in persona dei suoi curatori avv. Filippo Argento e dr.
[...] Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Antonio Valerio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- appellato –
* * * * *
OGGETTO: appello avverso ordinanza ex art. 307 c.p.c.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 24.06.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il Parte_1 impugnava l'ordinanza del 1°.11.2022, notificata in data 22.11.2022, con la quale il Tribunale di
Foggia dichiarava l'estinzione del processo, precedentemente sospeso, in ragione della messa in liquidazione della per mancata _1 riassunzione dello stesso entro i termini di cui all'art. 307, co. 3, c.p.c.
All'uopo, esponeva:
pagina 1 di 4 - che, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale, il aveva convenuto in giudizio la Parte_1 [...] dinanzi al Tribunale di Foggia, per sentir dichiarare il _1 difetto di competenza territoriale in favore del Tribunale di Bari – sez. specializzata in materia di imprese - e, in subordine, per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 1963/2018; in via riconvenzionale, per sentir condannare la società opposta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza del suo inadempimento, con richiesta, in subordine, di riduzione della pretesa della società opposta;
- che, all'udienza del 22.01.2020, la aveva annunciato l'avvio della propria messa in CP_1 liquidazione e, per l'effetto, chiesto dichiararsi l'interruzione del giudizio, disposta dal Giudice adito in udienza;
- che la , nove mesi dopo, era stata dichiarata fallita con sentenza del _1
Tribunale di Foggia del 21.09.2020, emessa nell'ambito del procedimento R.G. fall. n. 48/2020;
- che l'ordinanza impugnata risultava erronea ed ingiusta per i seguenti motivi:
a) violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che il tribunale aveva dichiarato l'estinzione del giudizio con un'ordinanza emessa fuori udienza e inaudita altera parte, di cui veniva a conoscenza soltanto a seguito di notificazione, a cura dell'appellata, in data
22.11.2022;
b) erronea dichiarazione dell'interruzione del giudizio in difetto dei presupposti tassativi di legge, non essendo ravvisabile un'ipotesi di estinzione della società opposta, con conseguente venir meno di ogni rapporto attivo e passivo, bensì la mera messa in liquidazione della stessa, ancora dotata della capacità di stare in giudizio, con la conseguenza che l'illegittimo provvedimento di interruzione non aveva comportato il decorrere del termine previsto per la riassunzione del giudizio, che poteva proseguire con un qualunque mero atto d'impulso delle parti;
e ciò prescindendo dalla mancata tempestiva contestazione del provvedimento dichiarativo dell'interruzione, rispetto al quale non poteva discorrersi di acquiescenza, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti e oggetto di verifiche d'ufficio da parte del Giudice.
Tanto premesso, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, chiedeva dichiararsi la nullità dell'ordinanza impugnata e ordinarsi la rimessione della causa estinta al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354, co. 2 c.p.c., con condanna della parte appellata al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva altresì il _1
, il quale resisteva all'appello, evidenziando:
[...]
- che, avverso l'ordinanza dichiarativa dell'interruzione, non era stata mossa alcuna tempestiva contestazione;
- che, a seguito del decreto autorizzativo del Giudice Delegato, pronunciato in data 28.02.2022 nell'ambito della procedura fallimentare, il con comparsa del 27.07.2022, _1
pagina 2 di 4 aveva riassunto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al sol fine di ottenere una pronuncia dichiarativa della sua estinzione per mancata riassunzione nei termini;
- che l'estinzione del giudizio costituiva un evento di diritto già verificatosi ai sensi dell'art. 307, co. 4 c.p.c., per cui non era necessario instaurare alcun ulteriore contraddittorio processuale con la controparte, peraltro già costituitasi nel giudizio e di fatti rimasta inerte per quasi tre anni;
- che, inoltre, la relativa eccezione era stata sollevata dall'odierno appellato con l'atto riassuntivo depositato telematicamente in data 27.07.2022, da considerarsi legalmente conosciuto dalla controparte, la quale avrebbe potuto svolgere difese al fine di scongiurare la dichiarazione di estinzione;
- che, peraltro, l'ordinanza era legittima in ossequio a quanto disposto dall'art. 308, co. 1 c.p.c. sulle ordinanze dichiarative di estinzione pronunciabili fuori udienza;
- che il principio del contraddittorio risultava essere stato rispettato anche in ragione dell'intervenuta comunicazione dell'ordinanza a cura della cancelleria, forma di pubblicità idonea ad assicurare una conoscenza effettiva e piena del provvedimento;
- che l'odierno appellante non aveva mai proposto né alcuna istanza di revoca e/o modifica dell'ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 177, co. 2 c.p.c., né alcuna istanza di prosecuzione del processo, in analogica applicazione dell'art. 289 c.p.c.;
- che, dunque, era evidente la volontà del di non riassumere il giudizio, incompatibile Pt_1 con la volontà di impugnare il provvedimento declaratorio dell'estinzione.
Ciò premesso, concludeva per il non luogo a provvedere sull'istanza di inibitoria e per il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 16.02.2023, la Corte dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di inibitoria e, all'udienza del 02.05.2023, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 02.07.2024,
All'esito della quale, su richiesta delle parti, la causa veniva rinviata dapprima all'udienza del
21.01.2025 e successivamente all'udienza del 17.06.2025, per la verifica dell'esito delle trattative intercorrenti tra le parti.
All'udienza del 17.06.2025, la Corte ha dato atto del mancato deposito di note di trattazione delle parti ex art. 127-ter D.Lgs n. 149/2022, ai sensi dell'art. 309 c.p.c. ha rinviato la causa all'udienza del 24.06.2025, durante la quale nessuna delle parti è comparsa personalmente né ha depositato note di trattazione scritta.
Ciò impone l'applicazione dell'art. 181, co. 1, c.p.c., con il conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo e dichiarazione di estinzione del processo, pronuncia da assumersi nelle forme della sentenza in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un giudice collegiale ed ha natura decisoria poiché idoneo a definire il giudizio (cfr. Cass., 4.11.2021, n. 31635, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi).
pagina 3 di 4 Le spese di lite restano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate, in conformità del disposto di cui all'art. 310, co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal Parte_1 avverso l'ordinanza dell'1.11.2022, notificata il 22.11.2022, emessa dal Tribunale di Foggia nel giudizio R.G. n. 8462/2018, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) dichiara che le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24.6.2025
Il Consigliere est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1706/2022 R.G.A.C.C., promossa da
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso in atti dall'avv. Davide De Vivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
– appellante – nei confronti di
_1
, in persona dei suoi curatori avv. Filippo Argento e dr.
[...] Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Antonio Valerio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- appellato –
* * * * *
OGGETTO: appello avverso ordinanza ex art. 307 c.p.c.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 24.06.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il Parte_1 impugnava l'ordinanza del 1°.11.2022, notificata in data 22.11.2022, con la quale il Tribunale di
Foggia dichiarava l'estinzione del processo, precedentemente sospeso, in ragione della messa in liquidazione della per mancata _1 riassunzione dello stesso entro i termini di cui all'art. 307, co. 3, c.p.c.
All'uopo, esponeva:
pagina 1 di 4 - che, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale, il aveva convenuto in giudizio la Parte_1 [...] dinanzi al Tribunale di Foggia, per sentir dichiarare il _1 difetto di competenza territoriale in favore del Tribunale di Bari – sez. specializzata in materia di imprese - e, in subordine, per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 1963/2018; in via riconvenzionale, per sentir condannare la società opposta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza del suo inadempimento, con richiesta, in subordine, di riduzione della pretesa della società opposta;
- che, all'udienza del 22.01.2020, la aveva annunciato l'avvio della propria messa in CP_1 liquidazione e, per l'effetto, chiesto dichiararsi l'interruzione del giudizio, disposta dal Giudice adito in udienza;
- che la , nove mesi dopo, era stata dichiarata fallita con sentenza del _1
Tribunale di Foggia del 21.09.2020, emessa nell'ambito del procedimento R.G. fall. n. 48/2020;
- che l'ordinanza impugnata risultava erronea ed ingiusta per i seguenti motivi:
a) violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che il tribunale aveva dichiarato l'estinzione del giudizio con un'ordinanza emessa fuori udienza e inaudita altera parte, di cui veniva a conoscenza soltanto a seguito di notificazione, a cura dell'appellata, in data
22.11.2022;
b) erronea dichiarazione dell'interruzione del giudizio in difetto dei presupposti tassativi di legge, non essendo ravvisabile un'ipotesi di estinzione della società opposta, con conseguente venir meno di ogni rapporto attivo e passivo, bensì la mera messa in liquidazione della stessa, ancora dotata della capacità di stare in giudizio, con la conseguenza che l'illegittimo provvedimento di interruzione non aveva comportato il decorrere del termine previsto per la riassunzione del giudizio, che poteva proseguire con un qualunque mero atto d'impulso delle parti;
e ciò prescindendo dalla mancata tempestiva contestazione del provvedimento dichiarativo dell'interruzione, rispetto al quale non poteva discorrersi di acquiescenza, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti e oggetto di verifiche d'ufficio da parte del Giudice.
Tanto premesso, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, chiedeva dichiararsi la nullità dell'ordinanza impugnata e ordinarsi la rimessione della causa estinta al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354, co. 2 c.p.c., con condanna della parte appellata al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva altresì il _1
, il quale resisteva all'appello, evidenziando:
[...]
- che, avverso l'ordinanza dichiarativa dell'interruzione, non era stata mossa alcuna tempestiva contestazione;
- che, a seguito del decreto autorizzativo del Giudice Delegato, pronunciato in data 28.02.2022 nell'ambito della procedura fallimentare, il con comparsa del 27.07.2022, _1
pagina 2 di 4 aveva riassunto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al sol fine di ottenere una pronuncia dichiarativa della sua estinzione per mancata riassunzione nei termini;
- che l'estinzione del giudizio costituiva un evento di diritto già verificatosi ai sensi dell'art. 307, co. 4 c.p.c., per cui non era necessario instaurare alcun ulteriore contraddittorio processuale con la controparte, peraltro già costituitasi nel giudizio e di fatti rimasta inerte per quasi tre anni;
- che, inoltre, la relativa eccezione era stata sollevata dall'odierno appellato con l'atto riassuntivo depositato telematicamente in data 27.07.2022, da considerarsi legalmente conosciuto dalla controparte, la quale avrebbe potuto svolgere difese al fine di scongiurare la dichiarazione di estinzione;
- che, peraltro, l'ordinanza era legittima in ossequio a quanto disposto dall'art. 308, co. 1 c.p.c. sulle ordinanze dichiarative di estinzione pronunciabili fuori udienza;
- che il principio del contraddittorio risultava essere stato rispettato anche in ragione dell'intervenuta comunicazione dell'ordinanza a cura della cancelleria, forma di pubblicità idonea ad assicurare una conoscenza effettiva e piena del provvedimento;
- che l'odierno appellante non aveva mai proposto né alcuna istanza di revoca e/o modifica dell'ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 177, co. 2 c.p.c., né alcuna istanza di prosecuzione del processo, in analogica applicazione dell'art. 289 c.p.c.;
- che, dunque, era evidente la volontà del di non riassumere il giudizio, incompatibile Pt_1 con la volontà di impugnare il provvedimento declaratorio dell'estinzione.
Ciò premesso, concludeva per il non luogo a provvedere sull'istanza di inibitoria e per il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 16.02.2023, la Corte dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di inibitoria e, all'udienza del 02.05.2023, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 02.07.2024,
All'esito della quale, su richiesta delle parti, la causa veniva rinviata dapprima all'udienza del
21.01.2025 e successivamente all'udienza del 17.06.2025, per la verifica dell'esito delle trattative intercorrenti tra le parti.
All'udienza del 17.06.2025, la Corte ha dato atto del mancato deposito di note di trattazione delle parti ex art. 127-ter D.Lgs n. 149/2022, ai sensi dell'art. 309 c.p.c. ha rinviato la causa all'udienza del 24.06.2025, durante la quale nessuna delle parti è comparsa personalmente né ha depositato note di trattazione scritta.
Ciò impone l'applicazione dell'art. 181, co. 1, c.p.c., con il conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo e dichiarazione di estinzione del processo, pronuncia da assumersi nelle forme della sentenza in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un giudice collegiale ed ha natura decisoria poiché idoneo a definire il giudizio (cfr. Cass., 4.11.2021, n. 31635, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi).
pagina 3 di 4 Le spese di lite restano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate, in conformità del disposto di cui all'art. 310, co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal Parte_1 avverso l'ordinanza dell'1.11.2022, notificata il 22.11.2022, emessa dal Tribunale di Foggia nel giudizio R.G. n. 8462/2018, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) dichiara che le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24.6.2025
Il Consigliere est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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