Art. 1. Articolo unico.
Il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868 , e' ratificato con la seguente modificazione: .
"Le tabelle C e D, annesse al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868 , sono sostituite dalle tabelle C e D annesse alla seguente legge".
Il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868 , e' ratificato con la seguente modificazione: .
"Le tabelle C e D, annesse al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868 , sono sostituite dalle tabelle C e D annesse alla seguente legge".