Ordinanza cautelare 13 giugno 2024
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00017/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00117/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 117 del 2024, proposto da
Venim S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Uliana, Andrea Soncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tizzano Val Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento avente ad oggetto “Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) n. 147/2023” ad oggetto ‘ Sanatoria edilizia per opere di manutenzione straordinaria in difformità da DIA 03/2004'', per immobile sito in Tizzano Val Parma, Frazione Reno, Strada Case Pacchiani n. 1 – PRESA D''ATTO ” prot. n. 1468/2024 dell’11 marzo 2024 del Comune di Tizzano Val Parma - SUAP;
- del provvedimento prot. n. 2526 del 26 aprile 2024 del Comune di Tizzano Val Parma – SUAP;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Tizzano Val Parma;
Vista la dichiarazione depositata in giudizio il 19 dicembre 2025, sottoscritta “per accettazione” dal difensore dell’Amministrazione resistente, con la quale parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c) , 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa OL NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti in epigrafe indicati (e in via gradata di ordinare al Comune il riesame della domanda di SCIA in sanatoria alla luce delle considerazioni formulate in ricorso o, in ulteriore subordine, di dichiarare come intervenuto il silenzio assenso in ordine alla SCIA in sanatoria n. 147/2023), in ragione di tre articolati motivi di ricorso (1. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, Legge 7 agosto 1990, n. 241. Disparità di trattamento, violazione del giusto procedimento e dei principi di imparzialità e buon andamento. Violazione della tipicità del provvedimento. Eccesso di potere, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta. Sviamento e contraddizione e violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di buon funzionamento dell’Amministrazione resistente ”, “2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 2 l. r. 21 ottobre 2004, n. 23. Contraddittorietà. Errore in procedendo. Carenza e difetto di istruttoria. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta. Sviamento e contraddizione ”, e “3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 2 L. R. 21 ottobre 2004, n. 23 in relazione al punto d) dell’Allegato alla legge regionale. Contraddittorietà. Carenza e difetto di istruttoria. Carenza e difetto di motivazione. Incongruità. Eccesso di potere, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta. Sviamento e contraddizione ”).
Il Comune di Tizzano Val Parma, costituitosi in giudizio il 31 maggio 2024, ha depositato memoria il 7 giugno 2024.
La ricorrente, in data 8 giugno 2024, ha depositato in giudizio memoria.
Con ordinanza cautelare n. 73 del 13 giugno 2024, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare “ Considerato che il pregiudizio lamentato ha natura meramente patrimoniale e che non risulta comprovato il danno grave ed irreparabile stante l’indicazione di importi in perdita non circostanziati in merito alla loro significatività rispetto alla sopravvivenza dell’attività; Ritenuto, pertanto, che non sussista nel caso di specie il necessario presupposto del periculum in mora ”.
Il Comune resistente, in data 12 dicembre 2025, ha depositato in giudizio memoria.
In data 19 dicembre 2025 parte ricorrente ha depositato in giudizio atto con cui dichiara di rinunciare integralmente al ricorso ed a tutti gli atti e le domande in esso contenuti, ai sensi dell’art. 84 C.p.a., e, relativamente alle spese del giudizio, chiede che le stesse siano integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell’art. 84, comma 2, C.p.a.; parte attrice dichiara, altresì, che “ La presente istanza di rinuncia è accettata dal Comune di Tizzano Val Parma, come risulta dalla sottoscrizione per accettazione da parte del suo procuratore costituito ”.
Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Attesa la dichiarazione di rinuncia al ricorso in narrativa illustrata, il Collegio, verificata la sottoscrizione della stessa “per accettazione” da parte del difensore del Comune resistente, deve dichiarare, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c) e dell’art. 85, comma 9, C.p.a., l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, come da richiesta attorea cui ha aderito la difesa comunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo CA, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
OL NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL NI | Italo CA |
IL SEGRETARIO