Art. 3.
Per gli interventi di cui al precedente articolo 1 della presente legge e' assegnata al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, per l'anno 1980, la somma di lire 230 miliardi. L'importo occorrente per gli interventi di cui al precedente articolo 2, previsto in lire 120 miliardi per l'anno 1980, da assegnare al Fondo medesimo, e' annualmente autorizzato con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.
All'onere complessivo di lire 350 miliardi per l'anno finanziario 1980 si fara' fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per gli interventi di cui al precedente articolo 1 della presente legge e' assegnata al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, per l'anno 1980, la somma di lire 230 miliardi. L'importo occorrente per gli interventi di cui al precedente articolo 2, previsto in lire 120 miliardi per l'anno 1980, da assegnare al Fondo medesimo, e' annualmente autorizzato con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.
All'onere complessivo di lire 350 miliardi per l'anno finanziario 1980 si fara' fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.