Articolo 11 della Legge 18 giugno 1998, n. 192
Articolo 10
Versione
20 ottobre 1998
Art. 11. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 giugno 1998

SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick




Entrata in vigore il 20 ottobre 1998
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