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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 13/05/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1894/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 13/05/2025, è presente:
per l'avv. Emilio Antonio Nespoli;
Parte_1
per , nessuno è comparso. CP_1
L'avv. Nespoli precisa le conclusioni come in atti e riportandosi al ricorso introduttivo;
discute quindi oralmente la causa insistendo per l'accoglimento di tutte le proprie domande.
Il giudice
Alle ore 9.44, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Verbale chiuso alle ore 10.40.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 8 R.G. N. 1894/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. N. 1894/2024 vertente
TRA
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Seregno, via Medici da Seregno n. 14, presso lo studio dell'avv.
Emilio A. Nespoli, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
- Attrice –
E
(C.F. ); CP_1 C.F._1
- Convenuto contumace –
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: “NEL MERITO: - accertato e dichiarato che il Sig. ha acquistato CP_1
da una cucina KLAB con gola classica, come da disegni e distinta allegati al Parte_1
contratto (doc. 1-2-3), per un prezzo totale di € 21.350,00.=; - dato atto che l'attrice è disponibile a consegnare quanto acquistato e a fare quanto contrattualmente di propria competenza;
- condannare il Sig. al pagamento in favore di del CP_1 Parte_1
saldo prezzo pari ad € 14.350,00.=, oltre ad interessi legali ex art. 1284, IV° co., c.c., dal dovuto
pagina 2 di 8 al saldo;
- condannare il Sig. al pagamento in favore della dei CP_1 Parte_1
costi di magazzino come stabilito dal punto 6 delle Condizioni Generali di Vendita (pari a € 0,73 al m3) pari a un importo giornaliero di € 8,03.= (0,73 €/ m3 x 11 m3) o nell'altra diversa somma che emergerà in corso di causa o ritenuta dovuta -anche in via equitativa- dal Sig. Giudice o, in via subordinata, a titolo di risarcimento dei danni patiti da nella misura predetta Parte_1
o nella diversa somma che emergerà in corso di causa o ritenuta dovuta -anche in via equitativa- dal Sig. Giudice, il tutto dalla data del 1.6.2023 al giorno dell'effettiva consegna della merce acquistata;
- con riserva di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ed il relativo risarcimento del danno da accertarsi in corso di causa e/o da determinarsi eventualmente anche in via equitativa. IN OGNI CASO: - con vittoria delle spese di lite, oltre rimb. spese generali
15%, CPA e IVA se dovuta IN VIA ISTRUTTORIA: - previa eventuale revoca dell'ordinanza del
15.10.2024,ammettersi interrogatorio formale della convenuta e prova per testi sui seguenti capitoli di prova: - 1) Vero che in data 29.6.2022 il Sig. acquistava presso CP_1
l'esposizione della una cucina KLAB con gola classica, come da disegni e distinta Parte_1
allegati al contratto (doc. 1-2-3), per un importo complessivo di € 21.350,00.= (pari ad €
17.500,00+IVA 22%), con consegna della merce prevista per maggio 2023. - 2) Vero che in data CP_ 20.2.2023 presso l'abitazione del Sig. la eseguiva il rilievo misure come da doc. 4 Tes_1
CP_ che mi si rammostra. - 3) Vero che in relazione all'acquisto di cui al cap. 1), il Sig. ha effettuato il pagamento di € 1.000,00.= in data 19.7.2022 e di € 6.000,00.= in data 1.4.2023, come da n. 2 scontrini che mi si rammostrano sub. doc. 5. - 4) Vero che ha provveduto Parte_1
CP_ a mettere in produzione la cucina acquistata dal Sig. ed la stessa, a far data dal 1.6.2023,
è giacente nel magazzino di di Lentante Sul Seveso, come da fotografie che doc. 7-8- Parte_1
CP_ 9-10-11-12 che mi si rammostrano. - 5) Vero che la cucina acquistata dal Sig. ha un volume CP_ di 11 m3 . - 6) Vero che il Sig. aveva stabilito per la consegna della cucina la data del
26.5.2023, per poi chiedere di spostarla al 31.5.2023, come da email che mi si rammostra sub. CP_ doc. 6. - 7) Vero che successivamente all'email di cui al cap. n. 6, il Sig. , contattato telefonicamente più volte da , accampava le più svariate motivazione per non Parte_1
procedere al pagamento del saldo e a ricevere la cucina da lui acquistata, come da doc. 13 che CP_ mi si rammostra. - 8) Vero che il Sig. , nonostante vari solleciti inviati allo stesso da parte
pagina 3 di 8 di , non ha provveduto al pagamento del saldo prezzo (pari ad € 14.350,00.=) né ha Parte_1
collaborato con ai fini della consegna della merce acquistata. Si indicano a testi: - Parte_1
- c/o via Nazionale dei Giovani, 274 –Lentante Testimone_2 Testimone_3 Parte_1
Sul Seveso (MB)”;
Per la convenuta: Nessuno è comparso.
Oggetto: Inadempimento contrattuale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato il 4.06.2024, la adiva Parte_1
l'intestato Tribunale esponendo di aver stipulato con un contratto di CP_1
compravendita, con il quale essa ricorrente aveva venduto al convenuto una cucina KLAB con gola classica, come da disegni allegati al contratto, al complessivo prezzo di € 21.350,00, IVA inclusa (€ 17.500,00, più IVA al 22%), la cui consegna all'acquirente sarebbe dovuta avvenire nel mese di maggio 2023, e che la controparte aveva già corrisposto la somma di € 7.000,00 a titolo di acconto, residuando un saldo prezzo di € 14.350,00.
Premesso, quindi, che la cucina era pronta a far data dal 26.05.2023 e che, tuttavia, la consegna era stata differita al 30.05.2023 su richiesta del convenuto, che da allora non si era più presentato per il ritiro, ancorché ripetutamente sollecitato, l'attrice avanzava domanda di esatto CP_ adempimento del contratto e chiedeva che il fosse condannato al pagamento del prezzo pattuito di € 14.350,00, oltre interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., dal dovuto al saldo, il tutto con riserva di domandare successivamente la risoluzione del contratto per l'inadempimento della controparte.
Rappresentava infine l'istante che, non essendo stata la merce ritirata per tempo, il convenuto era altresì tenuto al pagamento dei costi di deposito nel magazzino, così come determinati all'art. 6 delle condizioni generali di contratto, nella misura di € 0,75 per ogni m3 di superficie occupata
(€ 0,60 + IVA), il tutto per un totale di € 2.930,95, atteso che il volume della merce era di 11 m3
pagina 4 di 8 e la stessa era rimasta in giacenza per totali 365 giorni, dall'1.06.2023 all'1.06.2024. Chiedeva quindi la condanna della controparte al pagamento del suddetto importo di € 2.930,95, oltre ai costi maturati successivamente fino al giorno di effettiva consegna della merce, da riconoscersi, eventualmente e in via subordinata, a titolo di risarcimento del danno.
Fissata l'udienza e notificato tempestivamente il ricorso, il convenuto ometteva di costituirsi in giudizio e, in occasione dell'udienza del 15.10.2024, veniva dichiarata la sua contumacia;
la causa subiva, quindi, rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. e, all'esito, sentita la sola parte attrice costituita, viene definita con la presente sentenza contestuale.
2. Tanto esposto, va detto che è documentalmente provata l'intervenuta conclusione tra le parti, in data 29.06.2022, di un contratto di compravendita, con il quale aveva acquistato CP_1
dalla ricorrente una cucina, come da misura e disegni allegati al contratto (cfr. all. 3 e 4 all'atto introduttivo), al prezzo di € 17.500,00 più IVA al 22%, il tutto per un totale di € 21.350,00 (cfr. all. 1 e 2 al ricorso). Il bene sarebbe stato disponibile per il ritiro a partire dal mese di maggio
2023 e, in relazione al contratto di cui sopra, il convenuto aveva versato due acconti, rispettivamente di € 1.000,00, in data 19.07.2022, e di € 6.000,00, in data 1.04.2023 (cfr. all. 5 al ricorso), per un totale di € 7.000,00.
Vi è inoltre prova documentale del fatto che la consegna della merce era stata, dapprima, differita dal 26.05.2023 al 31.05.2023 su richiesta dello stesso compratore (cfr. all. 6 al ricorso ex art. 281-undecies c.p.c.) e, successivamente, con e-mail del 29.02.2024, la aveva Parte_1
sollecitato il ritiro della merce e il pagamento del prezzo, senza tuttavia ottenere alcun riscontro da parte convenuta (cfr. all. 13 all'atto introduttivo).
3. Tutto ciò premesso, deve innanzitutto essere accolta la domanda di esatto adempimento proposta dall'attrice, avuto riguardo al pagamento del prezzo della vendita.
Deve, infatti, farsi applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento
pagina 5 di 8 della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., sez. II, 21 maggio 2019, n.
13685).
Nel caso di specie, vi è prova documentale del titolo negoziale posto a fondamento della domanda attorea, rappresentato dal contratto di compravendita di cosa futura (cioè di una cucina su
CP_ misura), recante la sottoscrizione non disconosciuta del , ed è altresì pienamente dimostrata l'ultimazione della cucina, cioè la venuta ad esistenza della cosa, come si evince dalla corrispondenza e-mail versata in atti, sicché deve ritenersi pienamente attuato l'effetto traslativo della proprietà derivante dal contratto di vendita, ai sensi dell'art. 1472 c.c.
A fronte di ciò, incombeva dunque sul convenuto l'onere di dimostrare il fatto estintivo della propria obbligazione, rappresentato dall'avvenuto pagamento del prezzo.
Questi ha, tuttavia, omesso di costituirsi in giudizio, preferendo rimanere contumace, ed è pertanto venuto meno al proprio onere probatorio.
In accoglimento della domanda attorea, va pertanto condannato al pagamento del CP_1
prezzo residuo di € 14.350,00, a favore dell'attrice, in ciò considerato quanto già versato a titolo di acconto per un totale di € 7.000,00, senza necessità di ammettere la prova per testi e per interrogatorio formale articolata dall'istante, irrilevante ai fini del decidere.
Al predetto importo, integrante un debito di valuta, devono poi aggiungersi gli interessi di mora al tasso legale di cui all'art. 1284, primo comma, c.c., dalla data dell'intimazione stragiudiziale di pagamento, avvenuta con e-mail del 29.02.2024 (cfr. all. 13 al ricorso), e al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data della domanda giudiziale, coincidente con il deposito del ricorso. Non vi è infatti prova che si tratti di una transazione commerciale, ai sensi del d.lgs. n.
231/2002, vertendosi piuttosto in materia di rapporti tra consumatore e professionista, di talché deve farsi applicazione della disciplina generale di cui all'art. 1219 in tema di mora del debitore, sia quanto alla decorrenza, sia in relazione al tasso applicabile.
4. Allo stesso modo, merita accoglimento la domanda di condanna al pagamento di quanto dovuto a titolo di penale da ritardo, in base all'art. 6 delle condizioni generali di contratto.
La predetta clausola negoziale stabilisce, infatti, che “qualora il committente non fosse disponibile a ricevere la merce entro trenta giorni solari, dalla data indicata sulla presente
pagina 6 di 8 saranno addebitate spese di magazzinaggio pari a € 0,60 per metro cubo al giorno e comunque il committente dovrà procedere al saldo della fornitura” (cfr. all. 1 al ricorso semplificato). Essa prevede, dunque, una clausola penale destinata ad applicarsi in caso di mora del creditore, ai sensi dell'art. 1206 c.c., cioè quando l'acquirente, senza giustificato motivo, ometta di ricevere il bene compravenduto non compiendo quanto necessario affinché la parte venditrice possa adempiere la propria obbligazione di consegna ex art. 1476, n. 1) c.c.
Tra le conseguenze della mora credendi, vi è infatti anche quella prevista dal secondo comma dell'art. 1207 c.c., ovvero l'obbligo del creditore di risarcire il danno derivante dalla mora e di sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
Essendo, inoltre, prevista nel contratto una clausola penale, l'attrice è dispensata dalla prova del danno subito, come previsto dall'art. 1382 c.c.
Né potrebbe ritenersi che si tratti di una penale manifestamente eccessiva, come tale da ritenersi vessatoria ex art. 33, comma 2, lett. f) cod. cons., giacché la stessa appare congrua sulla base del livello medio dei canoni di locazione per un deposito, per come dimostrato da parte attrice con la sua produzione documentale (cfr. all. 16 al ricorso).
Deve dunque applicarsi, a carico del convenuto, una penale giornaliera di € 0,60 (nel contratto non si fa infatti alcun riferimento all'aggiunta dell'IVA, dovendo la stessa essere considerata inclusa nella penale, anche per la necessità di dare al contratto, nel dubbio, un'interpretazione contra stipulatorem e favorevole al consumatore, a norma dell'art. 1370 c.c., nonché dell'art. 35, comma 2, cod. cons.), per ogni m3 di superficie occupata, per un totale di € 6,60 (€ 0,60 x 11 m3, atteso che risulta dalla documentazione progettuale versata in atti che la cucina ha una superficie di 11 m3 (cfr. all. 3 e 4 al ricorso introduttivo).
La penale va, tuttavia, computata non dalla data della mora (coincidente con la data indicata dallo stesso acquirente per il ritiro della merce, del 31.05.2023; cfr. e-mail del 26.05.2023 – all. 6 al ricorso semplificato), bensì dalla scadenza del trentesimo giorno successivo a quello convenuto dalle parti per la consegna della merce come previsto dall'art. 6 del contratto, cioè dal
30.06.2023. Se ne ricava che il ritardo nel ritiro della merce è di complessivi 683 giorni, dal
30.06.2023 alla data odierna, giacché non vi è prova che il creditore si sia diligentemente attivato pagina 7 di 8 per ottenere l'adempimento, dopo l'introduzione del presente giudizio, e la domanda attorea riguarda il pagamento della penale maturata anche nel corso del processo.
Nulla può, invece, essere riconosciuto all'attrice per il periodo successivo al deposito della presente sentenza, non essendo ammissibile nel nostro ordinamento una condanna “in futuro” se non nei casi espressamente previsti dalla legge (es. art. 664 c.p.c.).
Segue la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 4.507,80, a titolo di penale, in ciò assorbita ogni valutazione sulla domanda subordinata di risarcimento del danno.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo (ad eccezione della fase istruttoria, da liquidare ai minimi per via della natura documentale della causa), tenuto conto del valore effettivo della condanna, pari a complessivi €
14.800,80.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
• Condanna al pagamento, in favore della della somma di CP_1 Parte_1
€ 14.350,00, oltre interessi al tasso legale, dalla data della mora (29.02.2024) alla domanda giudiziale (4.06.2024), e al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dal deposito del ricorso al pagamento;
• Condanna al pagamento, in favore della della somma di CP_1 Parte_1
€ 4.507,80 a titolo di penale da ritardo;
• Condanna alla refusione delle spese processuali a favore dell'attrice, che CP_1
liquida in € 264,00 per esborsi ed € 4.237,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Como, il 13 maggio 2025
Il giudice
dott. Paolo Bertollini
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 13/05/2025, è presente:
per l'avv. Emilio Antonio Nespoli;
Parte_1
per , nessuno è comparso. CP_1
L'avv. Nespoli precisa le conclusioni come in atti e riportandosi al ricorso introduttivo;
discute quindi oralmente la causa insistendo per l'accoglimento di tutte le proprie domande.
Il giudice
Alle ore 9.44, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Verbale chiuso alle ore 10.40.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 8 R.G. N. 1894/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. N. 1894/2024 vertente
TRA
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Seregno, via Medici da Seregno n. 14, presso lo studio dell'avv.
Emilio A. Nespoli, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
- Attrice –
E
(C.F. ); CP_1 C.F._1
- Convenuto contumace –
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: “NEL MERITO: - accertato e dichiarato che il Sig. ha acquistato CP_1
da una cucina KLAB con gola classica, come da disegni e distinta allegati al Parte_1
contratto (doc. 1-2-3), per un prezzo totale di € 21.350,00.=; - dato atto che l'attrice è disponibile a consegnare quanto acquistato e a fare quanto contrattualmente di propria competenza;
- condannare il Sig. al pagamento in favore di del CP_1 Parte_1
saldo prezzo pari ad € 14.350,00.=, oltre ad interessi legali ex art. 1284, IV° co., c.c., dal dovuto
pagina 2 di 8 al saldo;
- condannare il Sig. al pagamento in favore della dei CP_1 Parte_1
costi di magazzino come stabilito dal punto 6 delle Condizioni Generali di Vendita (pari a € 0,73 al m3) pari a un importo giornaliero di € 8,03.= (0,73 €/ m3 x 11 m3) o nell'altra diversa somma che emergerà in corso di causa o ritenuta dovuta -anche in via equitativa- dal Sig. Giudice o, in via subordinata, a titolo di risarcimento dei danni patiti da nella misura predetta Parte_1
o nella diversa somma che emergerà in corso di causa o ritenuta dovuta -anche in via equitativa- dal Sig. Giudice, il tutto dalla data del 1.6.2023 al giorno dell'effettiva consegna della merce acquistata;
- con riserva di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ed il relativo risarcimento del danno da accertarsi in corso di causa e/o da determinarsi eventualmente anche in via equitativa. IN OGNI CASO: - con vittoria delle spese di lite, oltre rimb. spese generali
15%, CPA e IVA se dovuta IN VIA ISTRUTTORIA: - previa eventuale revoca dell'ordinanza del
15.10.2024,ammettersi interrogatorio formale della convenuta e prova per testi sui seguenti capitoli di prova: - 1) Vero che in data 29.6.2022 il Sig. acquistava presso CP_1
l'esposizione della una cucina KLAB con gola classica, come da disegni e distinta Parte_1
allegati al contratto (doc. 1-2-3), per un importo complessivo di € 21.350,00.= (pari ad €
17.500,00+IVA 22%), con consegna della merce prevista per maggio 2023. - 2) Vero che in data CP_ 20.2.2023 presso l'abitazione del Sig. la eseguiva il rilievo misure come da doc. 4 Tes_1
CP_ che mi si rammostra. - 3) Vero che in relazione all'acquisto di cui al cap. 1), il Sig. ha effettuato il pagamento di € 1.000,00.= in data 19.7.2022 e di € 6.000,00.= in data 1.4.2023, come da n. 2 scontrini che mi si rammostrano sub. doc. 5. - 4) Vero che ha provveduto Parte_1
CP_ a mettere in produzione la cucina acquistata dal Sig. ed la stessa, a far data dal 1.6.2023,
è giacente nel magazzino di di Lentante Sul Seveso, come da fotografie che doc. 7-8- Parte_1
CP_ 9-10-11-12 che mi si rammostrano. - 5) Vero che la cucina acquistata dal Sig. ha un volume CP_ di 11 m3 . - 6) Vero che il Sig. aveva stabilito per la consegna della cucina la data del
26.5.2023, per poi chiedere di spostarla al 31.5.2023, come da email che mi si rammostra sub. CP_ doc. 6. - 7) Vero che successivamente all'email di cui al cap. n. 6, il Sig. , contattato telefonicamente più volte da , accampava le più svariate motivazione per non Parte_1
procedere al pagamento del saldo e a ricevere la cucina da lui acquistata, come da doc. 13 che CP_ mi si rammostra. - 8) Vero che il Sig. , nonostante vari solleciti inviati allo stesso da parte
pagina 3 di 8 di , non ha provveduto al pagamento del saldo prezzo (pari ad € 14.350,00.=) né ha Parte_1
collaborato con ai fini della consegna della merce acquistata. Si indicano a testi: - Parte_1
- c/o via Nazionale dei Giovani, 274 –Lentante Testimone_2 Testimone_3 Parte_1
Sul Seveso (MB)”;
Per la convenuta: Nessuno è comparso.
Oggetto: Inadempimento contrattuale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato il 4.06.2024, la adiva Parte_1
l'intestato Tribunale esponendo di aver stipulato con un contratto di CP_1
compravendita, con il quale essa ricorrente aveva venduto al convenuto una cucina KLAB con gola classica, come da disegni allegati al contratto, al complessivo prezzo di € 21.350,00, IVA inclusa (€ 17.500,00, più IVA al 22%), la cui consegna all'acquirente sarebbe dovuta avvenire nel mese di maggio 2023, e che la controparte aveva già corrisposto la somma di € 7.000,00 a titolo di acconto, residuando un saldo prezzo di € 14.350,00.
Premesso, quindi, che la cucina era pronta a far data dal 26.05.2023 e che, tuttavia, la consegna era stata differita al 30.05.2023 su richiesta del convenuto, che da allora non si era più presentato per il ritiro, ancorché ripetutamente sollecitato, l'attrice avanzava domanda di esatto CP_ adempimento del contratto e chiedeva che il fosse condannato al pagamento del prezzo pattuito di € 14.350,00, oltre interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., dal dovuto al saldo, il tutto con riserva di domandare successivamente la risoluzione del contratto per l'inadempimento della controparte.
Rappresentava infine l'istante che, non essendo stata la merce ritirata per tempo, il convenuto era altresì tenuto al pagamento dei costi di deposito nel magazzino, così come determinati all'art. 6 delle condizioni generali di contratto, nella misura di € 0,75 per ogni m3 di superficie occupata
(€ 0,60 + IVA), il tutto per un totale di € 2.930,95, atteso che il volume della merce era di 11 m3
pagina 4 di 8 e la stessa era rimasta in giacenza per totali 365 giorni, dall'1.06.2023 all'1.06.2024. Chiedeva quindi la condanna della controparte al pagamento del suddetto importo di € 2.930,95, oltre ai costi maturati successivamente fino al giorno di effettiva consegna della merce, da riconoscersi, eventualmente e in via subordinata, a titolo di risarcimento del danno.
Fissata l'udienza e notificato tempestivamente il ricorso, il convenuto ometteva di costituirsi in giudizio e, in occasione dell'udienza del 15.10.2024, veniva dichiarata la sua contumacia;
la causa subiva, quindi, rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. e, all'esito, sentita la sola parte attrice costituita, viene definita con la presente sentenza contestuale.
2. Tanto esposto, va detto che è documentalmente provata l'intervenuta conclusione tra le parti, in data 29.06.2022, di un contratto di compravendita, con il quale aveva acquistato CP_1
dalla ricorrente una cucina, come da misura e disegni allegati al contratto (cfr. all. 3 e 4 all'atto introduttivo), al prezzo di € 17.500,00 più IVA al 22%, il tutto per un totale di € 21.350,00 (cfr. all. 1 e 2 al ricorso). Il bene sarebbe stato disponibile per il ritiro a partire dal mese di maggio
2023 e, in relazione al contratto di cui sopra, il convenuto aveva versato due acconti, rispettivamente di € 1.000,00, in data 19.07.2022, e di € 6.000,00, in data 1.04.2023 (cfr. all. 5 al ricorso), per un totale di € 7.000,00.
Vi è inoltre prova documentale del fatto che la consegna della merce era stata, dapprima, differita dal 26.05.2023 al 31.05.2023 su richiesta dello stesso compratore (cfr. all. 6 al ricorso ex art. 281-undecies c.p.c.) e, successivamente, con e-mail del 29.02.2024, la aveva Parte_1
sollecitato il ritiro della merce e il pagamento del prezzo, senza tuttavia ottenere alcun riscontro da parte convenuta (cfr. all. 13 all'atto introduttivo).
3. Tutto ciò premesso, deve innanzitutto essere accolta la domanda di esatto adempimento proposta dall'attrice, avuto riguardo al pagamento del prezzo della vendita.
Deve, infatti, farsi applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento
pagina 5 di 8 della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., sez. II, 21 maggio 2019, n.
13685).
Nel caso di specie, vi è prova documentale del titolo negoziale posto a fondamento della domanda attorea, rappresentato dal contratto di compravendita di cosa futura (cioè di una cucina su
CP_ misura), recante la sottoscrizione non disconosciuta del , ed è altresì pienamente dimostrata l'ultimazione della cucina, cioè la venuta ad esistenza della cosa, come si evince dalla corrispondenza e-mail versata in atti, sicché deve ritenersi pienamente attuato l'effetto traslativo della proprietà derivante dal contratto di vendita, ai sensi dell'art. 1472 c.c.
A fronte di ciò, incombeva dunque sul convenuto l'onere di dimostrare il fatto estintivo della propria obbligazione, rappresentato dall'avvenuto pagamento del prezzo.
Questi ha, tuttavia, omesso di costituirsi in giudizio, preferendo rimanere contumace, ed è pertanto venuto meno al proprio onere probatorio.
In accoglimento della domanda attorea, va pertanto condannato al pagamento del CP_1
prezzo residuo di € 14.350,00, a favore dell'attrice, in ciò considerato quanto già versato a titolo di acconto per un totale di € 7.000,00, senza necessità di ammettere la prova per testi e per interrogatorio formale articolata dall'istante, irrilevante ai fini del decidere.
Al predetto importo, integrante un debito di valuta, devono poi aggiungersi gli interessi di mora al tasso legale di cui all'art. 1284, primo comma, c.c., dalla data dell'intimazione stragiudiziale di pagamento, avvenuta con e-mail del 29.02.2024 (cfr. all. 13 al ricorso), e al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data della domanda giudiziale, coincidente con il deposito del ricorso. Non vi è infatti prova che si tratti di una transazione commerciale, ai sensi del d.lgs. n.
231/2002, vertendosi piuttosto in materia di rapporti tra consumatore e professionista, di talché deve farsi applicazione della disciplina generale di cui all'art. 1219 in tema di mora del debitore, sia quanto alla decorrenza, sia in relazione al tasso applicabile.
4. Allo stesso modo, merita accoglimento la domanda di condanna al pagamento di quanto dovuto a titolo di penale da ritardo, in base all'art. 6 delle condizioni generali di contratto.
La predetta clausola negoziale stabilisce, infatti, che “qualora il committente non fosse disponibile a ricevere la merce entro trenta giorni solari, dalla data indicata sulla presente
pagina 6 di 8 saranno addebitate spese di magazzinaggio pari a € 0,60 per metro cubo al giorno e comunque il committente dovrà procedere al saldo della fornitura” (cfr. all. 1 al ricorso semplificato). Essa prevede, dunque, una clausola penale destinata ad applicarsi in caso di mora del creditore, ai sensi dell'art. 1206 c.c., cioè quando l'acquirente, senza giustificato motivo, ometta di ricevere il bene compravenduto non compiendo quanto necessario affinché la parte venditrice possa adempiere la propria obbligazione di consegna ex art. 1476, n. 1) c.c.
Tra le conseguenze della mora credendi, vi è infatti anche quella prevista dal secondo comma dell'art. 1207 c.c., ovvero l'obbligo del creditore di risarcire il danno derivante dalla mora e di sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
Essendo, inoltre, prevista nel contratto una clausola penale, l'attrice è dispensata dalla prova del danno subito, come previsto dall'art. 1382 c.c.
Né potrebbe ritenersi che si tratti di una penale manifestamente eccessiva, come tale da ritenersi vessatoria ex art. 33, comma 2, lett. f) cod. cons., giacché la stessa appare congrua sulla base del livello medio dei canoni di locazione per un deposito, per come dimostrato da parte attrice con la sua produzione documentale (cfr. all. 16 al ricorso).
Deve dunque applicarsi, a carico del convenuto, una penale giornaliera di € 0,60 (nel contratto non si fa infatti alcun riferimento all'aggiunta dell'IVA, dovendo la stessa essere considerata inclusa nella penale, anche per la necessità di dare al contratto, nel dubbio, un'interpretazione contra stipulatorem e favorevole al consumatore, a norma dell'art. 1370 c.c., nonché dell'art. 35, comma 2, cod. cons.), per ogni m3 di superficie occupata, per un totale di € 6,60 (€ 0,60 x 11 m3, atteso che risulta dalla documentazione progettuale versata in atti che la cucina ha una superficie di 11 m3 (cfr. all. 3 e 4 al ricorso introduttivo).
La penale va, tuttavia, computata non dalla data della mora (coincidente con la data indicata dallo stesso acquirente per il ritiro della merce, del 31.05.2023; cfr. e-mail del 26.05.2023 – all. 6 al ricorso semplificato), bensì dalla scadenza del trentesimo giorno successivo a quello convenuto dalle parti per la consegna della merce come previsto dall'art. 6 del contratto, cioè dal
30.06.2023. Se ne ricava che il ritardo nel ritiro della merce è di complessivi 683 giorni, dal
30.06.2023 alla data odierna, giacché non vi è prova che il creditore si sia diligentemente attivato pagina 7 di 8 per ottenere l'adempimento, dopo l'introduzione del presente giudizio, e la domanda attorea riguarda il pagamento della penale maturata anche nel corso del processo.
Nulla può, invece, essere riconosciuto all'attrice per il periodo successivo al deposito della presente sentenza, non essendo ammissibile nel nostro ordinamento una condanna “in futuro” se non nei casi espressamente previsti dalla legge (es. art. 664 c.p.c.).
Segue la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 4.507,80, a titolo di penale, in ciò assorbita ogni valutazione sulla domanda subordinata di risarcimento del danno.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo (ad eccezione della fase istruttoria, da liquidare ai minimi per via della natura documentale della causa), tenuto conto del valore effettivo della condanna, pari a complessivi €
14.800,80.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
• Condanna al pagamento, in favore della della somma di CP_1 Parte_1
€ 14.350,00, oltre interessi al tasso legale, dalla data della mora (29.02.2024) alla domanda giudiziale (4.06.2024), e al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dal deposito del ricorso al pagamento;
• Condanna al pagamento, in favore della della somma di CP_1 Parte_1
€ 4.507,80 a titolo di penale da ritardo;
• Condanna alla refusione delle spese processuali a favore dell'attrice, che CP_1
liquida in € 264,00 per esborsi ed € 4.237,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Como, il 13 maggio 2025
Il giudice
dott. Paolo Bertollini
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