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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 27/08/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 2705/2014
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 2705 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2014 tra
(C.F. e P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del Curatore fallimentare dott. , in giudizio con l'Avv. Marrone Teresa Parte_2
Parte attrice
e
, Controparte_1
(C.F. ) in giudizio con l'Avv. Billotta Mauro P.IVA_2
Parte convenuta
OGGETTO: Vendita di cose immobili.
CONCLUSIONI: all'udienza del 20/03/2025, i procuratori delle parti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, hanno rassegnato le conclusioni nei seguenti termini (salvo le modifiche ai punti 4 e 7 della comparsa conclusionale di parte convenuta a seguito dell'esito del ricorso per Cassazione RG
n° 17547/2023; altresì, si segnala che parte attrice ha richiesto in comparsa conclusionale anche la condanna al risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.): per : “Voglia il Giudice adito, Parte_1 respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento della domanda attorea, così provvedere: - esaminato il titolo di provenienza ed espletati gli accertamenti ulteriori che riterrà utili, accertare, dichiarare e statuire che l'esponente ha diritto al rimborso della somma tra lo speso e il migliorato
1 sul terreno per cui è causa e in conseguenza di ciò condannare il Controparte_1
, in ottemperanza a quanto pattuito nel contratto di vendita del 5
[...] novembre 2004 all'art. 4, all'immediata corresponsione, in favore della , Parte_3 della somma di euro 1.155.000,00 (unmilionecentocinquantacinquemila), maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o di quella, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, con vittoria di spese, competenze ed onorari a favore dello scrivente procuratore antistatario. Con riserva di ulteriormente deliberare, produrre documenti ed articolare mezzi prova. Salvis Juribus”; per Controparte_1
: “1) Rilevare l'effetto assorbente sulla materia del contendere del provvedimento
[...] amministrativo di esproprio e determinazione degli indennizzi 28/04/2015, nonché il suo consolidamento;
2) Rilevare l'intervenuto giudicato ex sent. TAR 540/2021 circa la validità ed efficacia di tale provvedimento di esproprio;
3) Rilevare, la pendenza e lo stato del giudizio sulle conseguenze patrimoniali dell'esproprio, svolto presso la Corte d'Appello di Sassari nel rito speciale di cui all'art. 54 DPR 327/2001 e attualmente rinviato dalla Cassazione (sent.
29471/2024) ad altro giudizio di primo grado nel rito ordinario;
4) Dichiarare la propria carenza di giurisdizione su tutti gli aspetti di sindacato del provvedimento amministrativo di cui sopra, nonché la propria carenza di competenza per gli accertamenti patrimoniali ad esso conseguenti, oggetto del giudizio definito dalla Corte d'appello di Sassari nel rito speciale ex art. 54 DPR
327/2001 e attualmente pendente in Cassazione RG n° 17547/2023 5) Dichiarare inammissibile ogni domanda dell'attrice nuova e diversa rispetto a quella originariamente formulata in citazione;
6) Per l'effetto dichiarare l'inammissibilità originaria o l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere o ancora l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione domandata;
7) In via di rigoroso subordine sospendere il giudizio in attesa della definizione di quello pendente in primo grado in seguito a rinvio dalla Cassazione, in ragione della pregiudizialità delle questioni ivi discusse;
8) Per ogni denegato caso di accesso della decisione al merito: - Previa modifica dell'ordinanza 15.02.2019 nei termini richiesti nella memoria ex art. 183 c. VI n. 2 cpc, anche ai sensi di CASS. 12422/2021; - data ammissione ed espletamento ai mezzi di prova dedotti dal - rigettare in tutto o in CP_2 parte la domanda della curatela attrice, previa decurtazione da ogni spettanza indennitaria dell'importo attualizzato di tutti i finanziamenti pubblici percepiti dalla fallita per l'acquisto, la trasformazione dell'immobile de quo e la realizzazione dell'investimento in esso programmato, secondo i principi espressi dalla sentenza TAR 540/21; 9) In ogni caso con vittoria delle spese legali”.
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 30/12/14 il Parte_1
(da questo momento in breve Parte_1 Parte_1 [...]
citava il Parte_1 Controparte_1
(da questo momento, per comodità, solo ) a comparire innanzi
[...] CP_2 il Tribunale di Tempio Pausania per l'accertamento di un preteso credito della fallita nei confronti del di € 1.155.000,00 in sorte capitale (o veriore importo accertando) oltre interessi e CP_2 rivalutazione con vittoria di spese da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha, per quanto qui di interesse, dedotto che:
- la citata società aveva acquistato dal in data 19/11/2004, con scrittura privata CP_2 autenticata (Notaio, Dottor . n. 63.710 e racc. n. 13.737-redatta in IA il 5 Persona_1 novembre 2004, trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Tempio Pausania al n. 12631
d'ordine e al n. 8443 di formalità), un lotto di terreno sito in IA, zona industriale, rientrante in zona D, censito al Catasto terreni al foglio 33 mappali: 919, Ha 00.47.42, Rd euro 1,47 Ra euro
0,73, per la realizzazione di uno stabilimento produttivo da destinarsi alla manutenzione, rimessaggio e riparazione dei natanti e motori marini;
- l'efficacia della vendita veniva condizionata (condizione sospensiva) al conseguimento da parte dell'acquirente della licenza edilizia e, quindi, alla costruzione ed all'esercizio dell'intervento costruttivo a carattere produttivo da realizzarsi nel termine di due anni;
- la condizione prevista nel contratto non si avverava siccome la società acquirente non aveva ultimato l'opera nel termine previsto e, pertanto, non si produceva l'effetto traslativo del bene a favore della odierna parte attrice;
- l'art. 4 del prefato contratto stipulato prevedeva che: “in caso di inefficacia del contratto per i motivi di cui sopra .... l'acquirente avrà unicamente diritto, per le spese eseguite, al rimborso della somma fra lo speso e il migliorato nei limiti della utilizzazione che può trarne l'ente venditore”;
- con sentenza n. 26/2013 R.G. fall., emessa in data 3 ottobre 2013, il Tribunale di Tempio
Pausania dichiarava il fallimento della Parte_4
- nell'ambito della procedura esecutiva, iscritta al n. di R.G.E. 52/2008, azionata dall'
[...]
in danno alla in relazione al predetto lotto oggetto Parte_5 Parte_3 dell'odierno giudizio, il stante il suo diritto di proprietà sull'immobile pignorato, CP_2 proponeva opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c.;
3 - nella predetta procedura esecutiva veniva attribuito, a seguito di CTU, al lotto di terreno sopra citato e oggetto di pignoramento un valore pari ad € 1.498.378,00;
- in data 17/12/2013 il presentava domanda di rivendica del suddetto bene immobile CP_2 rappresentando che, avendo la mancata realizzazione della condizione sospensiva impedito il prodursi (sin dall'inizio) degli effetti traslativi del contratto e, quindi, il verificarsi ab origine del trasferimento del diritto di proprietà in capo alla , Controparte_3 del lotto di terreno, conseguentemente, non poteva essere attratto alla massa fallimentare;
- pertanto il ritenendo che il fondo di cui trattasi, nonché il fabbricato che in esso CP_2 insiste, non fossero mai usciti dal patrimonio del Consorzio venditore, chiedeva la cancellazione della relativa trascrizione del contratto di compravendita;
- all'udienza del 14/01/2014 fissata per l'esame dello stato passivo il Giudice, considerando avverata la condizione sospensiva di cui all'originario contratto di compravendita del 05/11/2004, rinviava a nuova udienza, previa verifica in contraddittorio della reale somma dovuta alla procedura nominando, all'uopo, due tecnici, uno per parte, per la valutazione dell'indennizzo dovuto alla fallita per la riconsegna del bene;
- in sede fallimentare venivano predisposte due relazioni peritali, delle quali, la prima, mancando della sottoscrizione dei tecnici, poteva al più costituire una bozza o un atto interlocutorio, sicchè non poteva che farsi riferimento a quella successiva, portante un valore di stima pari ad euro
1.155.000,00 più alto rispetto a quello indicato dal nella misura di euro 810.000,00; CP_1
- nonostante la stima congiunta effettuata dai periti circa l'indennizzo dovuto alla fallita per la restituzione del bene, in data 02/07/2014 il convenuto rappresentava, a mezzo fax, alla UR
l'abbandono unilaterale delle trattative in corso palesando di essere contrario alla liquidazione diretta di una somma di denaro e dimostrandosi, invece, favorevole esclusivamente al subentro nel contratto di vendita immobiliare di un terzo acquirente;
in alternativa, dichiarava che l'indennizzo eventualmente quantificato e posto a carico del avrebbe dovuto essere decurtato in misura CP_2 pari a tutti gli importi delle agevolazioni e provvidenze pubbliche ottenute da
[...] per la realizzazione di diversi manufatti (come da bilanci e atti pubblici di Parte_1 finanziamento in conto capitale ed in conto esercizio dal 2004/2005 al fallimento);
- in data 03/07/2014 il Giudice del fallimento, preso atto della volontà unilaterale del CP_2
(contumace in udienza) di abbandonare le trattative in atto, autorizzava la UR alla citazione in giudizio dello stesso per l'ottenimento dell'indennizzo.
- con missiva del 09/09/2014 parte attrice avanzava richiesta di rimborso, ad oggi rimasta inevasa;
- in data 13/05/2015 il Giudice fallimentare dichiarava inammissibile la domanda presentata a
4 mezzo fax dal in data 17 dicembre 2013 per le ragioni indicate dal Curatore, vale a dire CP_2 mancanza assoluta dei requisiti formali di cui all'art. 93 LF, in quanto presentata a mezzo fax e priva dei requisiti ordinari del ricorso.
- detto decreto veniva regolarmente notificato a parte avversa la quale non presentava opposizione sebbene consentito ai sensi dell'art. 26 della L.F.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il mediante deposito in data CP_2
20/04/2015 di comparsa di costituzione e risposta, rivendicando la propria funzione pubblicistica e, contestando le argomentazioni e le deduzioni della parte attrice, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) Rigettare integralmente la domanda della curatela attrice;
2) Con vittoria delle spese legali.”
In particolare, a sostegno delle indicate conclusioni, il convenuto deduceva che:
- il contratto di compravendita intercorrente tra le parti in causa subordinava i presupposti per la liquidazione in favore della curatela di qualsiasi somma di denaro per le opere eseguite sul lotto esclusivamente “nei limiti della utilizzazione che può trarne l'Ente venditore” (art. 4 contratto di compravendita in atti), limite che non corrisponde al valore di mercato e/o al costo di realizzazione del fabbricato così come stimato dall'attrice;
- il ravvisava subito la completa impossibilità di ritrarre diretta utilità dai lavori di CP_2 parziale trasformazione del lotto. Difatti, ai sensi del sopra citato art. 4 comma 6 del contratto stipulato, ogni valutazione estimativa sul compendio poteva essere condotta in contraddittorio tra le parti a scopo transattivo, ma solo a condizione che il potesse ritrarre effettiva utilità dalle CP_1 opere realizzate sul lotto;
- stante il fatto che tale Ente non esercita attività di impresa sui lotti ritratti e non li “utilizza” direttamente, ma ne cura l'assegnazione a terzi in una prospettiva di sviluppo industriale di interesse generale, la suddetta clausola andrebbe interpretata nel senso che il dovrebbe CP_1 corrispondere all'assegnatario “decaduto” un indennizzo per le opere realizzate sul fondo solo qualora vi sia concreta possibilità di utilizzo e sfruttamento di queste ultime nel contesto della successiva assegnazione dell'area ad altro imprenditore che possa renderle oggetto del proprio investimento e sia perciò disposto a rilevarle a titolo oneroso. In mancanza di tale possibilità,
l'acquisto, a titolo oneroso e secondo prezzi di mercato, di un immobile di natura industriale non ancora ultimato e privo di una immediata utilità, comporterebbe un rilevante aggravio di spese e renderebbe assolutamente incerta la possibilità di successiva assegnazione del lotto ad altri investitori, atteso che ciascun imprenditore ha un proprio progetto e pertanto le opere realizzate da un predecessore non è detto che possano adattarsi all'investimento programmato;
- l'indennizzo rivendicato dalla curatela, inoltre, doveva essere interpretato nel senso della
“minor somma fra lo speso ed il migliorato” essendo il cumulo apparente tra i due elementi frutto
5 di un evidente refuso di redazione da parte del Notaio (nel contratto del 05/11/2004 art. 4 comma 6 si legge “la somma tra lo speso ed il migliorato”);
- non compete neppure il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria;
- non essendo stato raggiunto alcun accordo in sede stragiudiziale, nessuna valutazione svolta in contraddittorio a meri fini transattivi obbligherebbe il al pagamento del valore dei CP_2 soprassuoli periziato ed indicato in citazione da controparte;
- ad ogni buon conto, anche qualora si volesse sostenere che il testuale “limite della utilizzazione che può trarne L'Ente venditore” non impedisca la liquidazione in favore dell'assegnataria di una indennità pari alla (minor) somma tra lo speso e il migliorato per la realizzazione dei soprassuoli, l'indennizzo eventualmente quantificato e posto a carico del CP_2 dovrebbe comunque essere decurtato di tutti i finanziamenti e le provvidenze pubbliche lucrate dalla stessa assegnataria per la realizzazione dei manufatti;
- se, infatti, non si detraessero dall'indennizzo gli importi attualizzati delle pubbliche provvidenze utilizzate dalla fallita per la costruzione dei manufatti, la UR otterrebbe dal la “restituzione” di una somma che in realtà venne sborsata dall'Erario senza mai CP_2 concretamente gravare sul patrimonio di finendo così per arricchire senza causa Parte_6
l'attivo fallimentare e pregiudicando in modo definitivo lo stesso Erario;
- parte attrice per realizzare l'investimento di IA (Progetto per lo sviluppo dei servizi nautici e turistici) avrebbe usufruito di un finanziamento regionale per € 1.549.370,70 regolarmente erogato alla fallita tra il 30/09/2004 e il 05/01/2010 almeno fino alla concorrenza di € 1.514.369,47.
All'udienza del 19/05/2015 il , dato atto di aver definito il procedimento di CP_1 riacquisizione del bene oggetto di causa ex art. 63 L.648/1998 con provvedimento prot. 1847 del
28/04/2015, comunicato in pari data alla attrice curatela del fallimento, e di aver regolato, con tale provvedimento, anche il profilo indennitario, chiedeva la cessazione della materia del contendere alla quale si opponeva controparte. Quest'ultima evidenziava, contrariamente a quanto sostenuto dal che l'iter di riacquisizione del bene oggetto di causa non era stato definito ma, allo stato, CP_2 non risultava neppure iniziato, oltre al fatto che sarebbe stato oggetto di opposizione presso le sedi competenti stante la perplessità circa la sua efficacia, anche in considerazione del provvedimento della domanda di rivendica reso dal Giudice del Fallimento in data 14/05/2015. Parte convenuta eccepiva l'irrilevanza, ai fini del giudizio, del provvedimento del Giudice delegato depositato in atti atteso che la rivendicazione può essere proposta nei termini di cui all'art. 103 LF.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. su richiesta di entrambe le parti, con memoria ex art. 183 co.VI, n.1, c.p.c. del 18/06/2015 il rappresentava che: 1) Le Parte_1 contestazioni mosse circa il presunto danno erariale che si realizzerebbe se si accogliesse la
6 domanda attorea in considerazione dei benefici pubblici ottenuti dalla , non sono degne di Pt_3 pregio anche valutato che, nella specie, l'Ente che avrebbe dovuto lamentare dei danni (se danni ha patito) è la Regione DE essendo il soggetto che ha erogato i contributi e non, di certo, il convenuto;
2) La Regione DE aveva preferito non insinuarsi nel fallimento in CP_1 questione a differenza del che si è insinuato nel Fallimento di parte attrice per un credito CP_2 chirografario di euro 6.469,90; 3) qualora si dovessero ritenere fondate le pretese di parte convenuta e applicare il criterio di decurtazione delle dette provvidenze, la somma che andrebbe sottratta dall'indennizzo dovuto non ammonterebbe ad € 1.549.370,70, come preteso da controparte, bensì ad € 567.174,13 in quanto unica somma imputabile alla realizzazione del fabbricato;
4) La dichiarata inammissibilità della domanda di rivendica aveva fatto sì che il bene entrasse a far parte della massa fallimentare e, conseguentemente, il detto provvedimento del sarebbe nullo e CP_2 il terreno dovrebbe essere espropriato facendo ricorso alla procedura ordinaria come regolata dal
T.U. Espropriazioni, da avviare ex novo, a seguito della quale dovrà essere corrisposta l'indennità di esproprio quantificata secondo il valore di mercato.
Il depositava istanza di rimessione in termini per il deposito della memoria ex art. 183, CP_2
VI co., n. 1, c.p.c., a causa di un problema al sistema di deposito telematico PCT. La parte attrice formulava opposizione e chiedeva la decadenza essendo le memorie ex art. 183, comma 6, n.1,
c.p.c. state inviate in data successiva al termine previsto e, altresì, ne richiedeva l'espunzione dal fascicolo.
All'udienza del 15/02/1019 parte convenuta insisteva nella rimessione in termini e chiedeva la cessazione della materia del contendere per intervenuto esproprio amministrativo del bene oggetto di causa. Parte attrice si opponeva alla richiesta di cessazione della materia del contendere essendo ancora pendente al TAR l'opposizione all'esproprio. Il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 18/02/2019 Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
15/02/2019, respingeva l'istanza di rimessione in termini formulata in data 19/06/2015 e reiterata il
11/04/2016 dalla difesa della parte convenuta ( siccome “il Messaggio PEC, inviato dal sistema al procuratore della parte istante è vuoto e l'allegato è informato non leggibile (.enc) e comunque non ammesso dalle specifiche tecniche del PCT”) ed invitava i difensori delle parti a riportare integralmente, nella seconda memoria istruttoria tutte le richieste già avanzate negli scritti precedenti e ad indicare, in caso di richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, specificamente il quesito proposto nonché a formulare, nella terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., una proposta conciliativa unilaterale a definizione dell'intera vertenza così da raggiungere un accordo definitivo.
Con memorie ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c. del 16/03/2019 il precisava le seguenti CP_2
7 conclusioni: “affinché il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza voglia 1) Previa modifica dell'ordinanza 15.02.2019 nei termini richiesti;
2) In via pregiudiziale e preliminare, rilevato
l'effetto assorbente del provvedimento amministrativo di esproprio e determinazione degli indennizzi 28/04/2015, pronunciare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e/o improcedibilità della domanda;
3) Dichiarare la propria carenza di giurisdizione su tutti gli aspetti di sindacato del provvedimento amministrativo di cui sopra, nonché la propria carenza di competenza funzionale per gli accertamenti patrimoniali ad esso conseguenti. 4)
Rilevare la litispendenza in ordine agli aspetti di cui al punto che precede in favore del TAR
DE RG 565/2015 e della Corte d'Appello di Sassari RG 226/2015, o quantomeno un rapporto di pregiudizialità necessaria in favore di tali giudizi 5) Dichiarare inammissibile ogni domanda dell'attrice nuova e diversa rispetto a quella formulata in citazione. 6) In via di rigoroso subordine, per il denegato caso di accesso al merito, rigettare in tutto o in parte la domanda della curatela attrice, previa decurtazione da ogni spettanza indennitaria dell'importo attualizzato di tutti i finanziamenti pubblici percepiti dalla fallita per l'acquisto e la trasformazione dell'immobile de quo;
7) In ogni caso con vittoria delle spese legali;
IN VIA ISTRUTTORIA Il rifiuta CP_2 qualsiasi inversione dell'onere della prova.”
A sostegno delle proprie pretese, parte convenuta deduceva, per quanto qui di interesse, che: 1) il giudizio promosso nanti al TAR (RG 565/2015), relativamente all'esproprio operato dall'ente convenuto successivamente all'introduzione del presente giudizio si era concluso con esito favorevole per il . Difatti, il TAR aveva rigettato l'istanza di sospensiva, assicurando CP_1 quindi al provvedimento di esproprio i suoi effetti con ordinanza n. 178/2015 a mezzo della quale affermava che l'immobile “non può ritenersi attratto alla massa fallimentare”. Stante l'effetto così salvaguardato del citato provvedimento ex art. 63 L 448/98, il aveva poi ceduto a terzi la CP_2 proprietà del compendio (Atto di assegnazione del 27/07/2008 a favore di VA Srl per €
735.000,00); 2) La Corte d'Appello (ricorso RG 226/2015) chiamata ad accertare la misura dell'indennizzo patrimoniale spettante alla parte attrice, ha sospeso il giudizio ex art. 295 cpc in attesa della definizione nel merito del giudizio al TAR con ordinanza 18/9/2015; 3)Parte convenuta riteneva, quindi, che il presente giudizio non potesse avere seguito, perché non avrebbe potuto condurre e non potrebbe condurre ad una statuizione utile per l'attrice siccome la liquidazione di indennità contrattuali dovute per costi di realizzazione di soprassuoli in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 4 del contratto inter partes di vendita del lotto non era più possibile atteso che i diritti spettanti all'assegnatario per i costi sostenuti per la realizzazione degli impianti sono stati regolati non più in via contrattuale ma in via amministrativa/imperativa con effetto completamente assorbente mediante il citato provvedimento
8 ex art. 63 L 448/1998; 4) la curatela non ha impugnato in questo giudizio l'indennità di esproprio che ha dato luogo alla detrazione dei contributi pubblici in applicazione dell'art. 63 L 448/1998 e, pertanto, la decurtazione dall'indennizzo delle provvidenze pubbliche lucrate dalla ditta espropriata, secondo quanto previsto dall'art. 63 L 448/98, non poteva essere limitata ope judicis ad €
567.174,13 rispetto al maggior importo indicato (e detratto) dal nel provvedimento CP_2
d'esproprio; 5) la legge affida direttamente al quale Ente Pubblico munito delle funzioni CP_2 amministrative nel settore dell'infrastrutturazione industriale, la tutela dell'interesse erariale, e non attraverso l'insinuazione nel passivo fallimentare ma attraverso la prescrizione ex artt. 50 e ss. DPR
218/78 e 63 L 448/98 di sottrarre alla disponibilità dei privati gli immobili non effettivamente adibiti ad usi produttivi e decurtare imperativamente dall'indennità loro dovuta tutti i finanziamenti pubblici, attualizzati, lucrati per l'acquisto o la realizzazione dell'investimento industriale poi abortito;
6) la dichiarata inammissibilità della domanda di rivendica non consente al bene in parola di entrare a far parte della massa fallimentare siccome il provvedimento di esproprio ex art. 63 L
448/98 risale al 28/04/2015 (notificato in pari data via PEC al curatore) quindi ha data anteriore rispetto al provvedimento del Giudice Delegato del 14/05/2015.
Con memorie ex art. 183, co. VI, n.3, c.p.c. il si Parte_1 opponeva alla richiesta di revoca o modifica dell'ordinanza emessa dal Giudice fallimentare in data
15/02/2019 siccome la stessa risultava correttamente resa sulla scorta dei fatti di causa e atteso che la richiesta di rivendica del detto bene, detenuto dalla , veniva formulata in maniera non Pt_3 conforme al dettato legislativo e, segnatamente, in totale spregio dell'art. 93 della legge fallimentare. Vieppiù, parte attrice rappresentava che, a seguito della proposta di acquisto dell'immobile per cui è causa da parte della VA SR (che avrebbe consentito un incasso per la procedura di almeno 700.000,00 euro), formalizzata durante il presente giudizio, la UR richiedeva al la disponibilità a ritenere ancora valida la proposta del 2 luglio 2014, in tal CP_2 modo acconsentendo al subentro di un soggetto terzo nell'originario contratto di vendita, a fronte della tacitazione dei contenziosi in essere. Per contro, l'Ente convenuto, sebbene dapprima acconsentisse al subentro della VA RL, in un secondo momento si ritirava da ogni trattativa adducendo irregolarità che non avrebbero reso possibile la vendita del compendio immobiliare de quo, salvo poi vendere il medesimo lotto alla stessa suddetta società.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 21/4/2021 il rimarcava la CP_2 pregiudizialità delle cause promosse dal curatore in sede amministrativa (RGTAR 565/15) e di opposizione alla stima di esproprio (RGC. App.SS 226/15 sospesa in attesa della definizione della prima); l'inammissibilità di tutte le analoghe domande rivolte, nella presente sede, al Tribunale sprovvisto di giurisdizione (su legittimità ed efficacia del provvedimento ex art. 63 L 448/98) e di
9 competenza funzionale (sulla stima del relativo indennizzo); l'inammissibilità della CTU richiesta da parte attrice siccome inutile ai fini del giudizio oltre che inammissibile perché esplorativa.
Con note a trattazione scritta relative all'udienza del 21/4/2021 il
[...] chiedeva l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nei propri scritti Parte_1 defensionali, riservandosi ogni più dettagliata difesa, anche relativamente a quanto dedotto e prodotto dal a corredo delle terze memorie 183, comma 6, c.p.c, da cui si evinceva CP_2
l'avvenuta vendita del lotto di terreno oggetto di causa dal alla BI SR, CP_2 ovvero alla stessa società con la quale la UR aveva già raggiunto l'accordo di “vendita” non conclusosi proprio per il ritiro dalle trattative da parte del Il Giudice si riservava. CP_2
Il Giudice a scioglimento della riserva che precede, viste le note versate in atti dalle parti, ritenuta inammissibile alla luce degli atti di causa la richiesta di CTU avanzata da parte attrice in quanto esplorativa, rigettava le istanze istruttorie e, reputando la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con Ordinanza n. cronol. 1968/2023 del 28/06/2023 la Corte d'Appello di Sassari definiva il giudizio RG 226/2015 relativo alla quantificazione dell'indennità espropriativa con obbligatoria detrazione dei contributi pubblici percepiti dall'espropriato, con esito favorevole per la UR riconoscendo in favore del un indennizzo pari a euro Parte_1
480.062,77, oltre interessi al tasso legale dal provvedimento di riacquisto al pagamento.
La suddetta ordinanza veniva impugnata dal con Ricorso per Cassazione RG n° CP_2
17547/2023 avverso il quale il proponeva Controricorso. Parte_1
Con sentenza del 9/10/2024 la Corte di cassazione successivamente accoglieva il ricorso presentato dal (basato su motivi sia processuali che sostanziali) cassando la decisione della CP_2
Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, accogliendo l'eccezione sull'incompetenza e disponendo rinvio al Tribunale di primo grado nel rito ordinario.
Parte attrice provvedeva a tale riassunzione, radicando il nuovo giudizio avente per oggetto proprio la determinazione dell'indennità ex art. 63 L 448/98 presso l'intestato Tribunale di Tempio
Pausania (RG 164/2025 - udienza di passaggio in decisione fissata al 19/6/2026).
Ciò posto, la causa, istruita esclusivamente mediante produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20/03/2025 sulle conclusioni formulate dalle parti in atti (parte attrice) e come da preverbale per la suddetta udienza (parte convenuta) e con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale del 11/07/2025 il Parte_1 richiedeva la condanna al risarcimento danni del per responsabilità aggravata ex art. 96 CP_2
c.p.c. per aver agito in malafede o comunque con colpa grave.
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Le domande formulate da parte attrice vanno dichiarate improcedibili per le ragioni di seguito indicate.
È stato documentalmente provato con sentenza n° 540/2021 del TAR DE, depositata in atti, che il provvedimento di riacquisto imperativo ex art. 63 L 448/98 da parte del è CP_2 definitivamente efficace nonché opponibile al fallimento mentre il presupposto dell' “attrazione” alla massa fallimentare del bene immobile (terreno e capannone non ultimato dal Parte_1
) che avrebbe reso impossibile per il il ricorso al potere di riacquisizione di
[...] CP_2 cui al predetto articolo 63, non è stato riconosciuto sussistente, proprio in considerazione della peculiare disposizione che consente l'esercizio di tale potere pubblicistico anche in costanza di procedure concorsuali (prevalenza della normativa “speciale”, quale nella specie l'art. 63 della L.
448/1998 che disciplina, propriamente, le attività dei Consorzi industriali, qualora gli assegnatari si rivelino inadempienti come nel caso di specie, rispetto alle disposizioni e norme che regolano la disciplina fallimentare). Difatti, tali procedimenti non possono limitare l'esercizio di un potere amministrativo di espropriazione per ragioni di pubblica utilità ordinaria, o di riacquisizione del bene in forza di speciale disposizione (come lo è quella contenuta nell'articolo 63) che, per definizione, è un potere preposto alla cura di interessi pubblici, sovraordinati rispetto all'interesse dei creditori particolari della fallita.
È stata documentalmente accertata, perché riconosciuta dal Tar nella anzidetta sentenza,
l'applicabilità della previsione dell'art. 63 comma 3 della legge 448/1998 confermando, da un lato, la spettanza al concessionario del prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di questi come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, dall'altro statuendo che la somma stabilita venga decurtata dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal concessionario per la realizzazione dello stabilimento ( detrazione di tutti i finanziamenti “ricevuti” e non solo quelli effettivamente “utilizzati” per la realizzazione dell'investimento).
È, altresì, pacifico l'eventuale esercizio del potere-facoltà, sancito all'art. 4 del contratto di compravendita in atti, in capo all'Ente venditore di riacquisizione del bene per inadempimento del concessionario, con colpa per condotta negligente dell'originario acquirente (attivazione della clausola risolutiva espressa in caso di esercizio del potere di riacquisizione-risoluzione).
Parimenti, risulta acclarata la dichiarazione del Tar circa il proprio difetto di giurisdizione (in favore del giudice ordinario) per ciò che concerne sia l'“an” che “il quantum” dell'indennità effettivamente dovuta in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
11 Da ciò ne è conseguita l'instaurazione, da parte dalla UR, di un ordinario giudizio di opposizione alla stima indennitaria (sia in relazione al valore economico-base, sia in relazione alla decurtazione di tutti i contributi pubblici ex art. 63 c. 3 L 448/88) presso la Corte d'Appello di
Cagliari, Sez. Distaccata di Sassari, la quale ha disatteso l'eccezione di incompetenza avanzata dal convenuto ed ha ridotto i contributi pubblici a suo avviso detraibili, decisione impugnata dal con ricorso in Cassazione. CP_2
La Suprema Corte, accogliendo l'eccezione sull'incompetenza della Corte d'Appello, non ritenendo praticabile il ricorso in unico grado di merito previsto per le espropriazioni destinate alla realizzazione di opere di Pubblica Utilità (art. 54 DPR 327/2001 cit.) in un caso speciale come quello di riacquisto di terreni inutilizzati per finalità di promozione degli insediamenti industriali ex art. 63 L 448/98, ha cassato la decisione della Corte d'Appello disponendo rinvio al Tribunale di primo grado nel rito ordinario;
la UR ha provveduto a tale riassunzione, radicando il nuovo giudizio RG 164/2025 avente per oggetto proprio la determinazione dell'indennità ex art. 63 L
448/98.
Così sintetizzata la vicenda che fa da sfondo alla presente causa, e pervenendo all'esame di quanto di interesse in questa sede, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, sia venuto meno l'interesse ad agire di parte attrice per effetto del sopravvenuto difetto di interesse delle parti nonché per sopravvenute ragioni ostative alla presente decisione nel merito dovute all'instaurazione del pendente giudizio ordinario RG n. 164/2025 diretto a determinare l'indennità scaturita dal riacquisto ex art. 63 L.448/98.
Ordunque, l'eccezione formulata dal in atti circa la cessazione della materia del CP_2 contendere è da ritenersi infondata in quanto, nel caso in disamina, non ricorre tale evenienza quanto piuttosto si configura una sopravvenuta carenza di interesse (richiamata al punto 6 delle conclusioni da parte convenuta in alternativa alla richiesta principale).
Difatti, com'è noto, la cessazione della materia del contendere è caratterizzata, dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento che elimina la posizione di contrasto tra le parti, facendo venir meno la necessità di una pronuncia sull'oggetto originario del giudizio.
Attraverso la declaratoria di cessazione della materia del contendere il Giudice prende atto che le parti non hanno più interesse alla causa o alla singola domanda all'interno del processo perché la lite, in un modo o nell'altro, è stata risolta comportando l'integrale e satisfattiva soddisfazione dell'interesse sostanziale fatto valere in giudizio.
Invece, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della
12 sentenza, per avere fatto venire meno, per il soggetto agente, l'utilità della pronuncia del giudice, anche se l'iniziale interesse azionato non è stato soddisfatto.
Invero, si ritiene che, indipendentemente dalla competenza o meno della Corte d'Appello nel caso speciale ex art 63 L.448/98, il presente giudizio civile sia stato assorbito dall'azione di opposizione alla stima promossa dalla UR ed incardinata dinanzi alla Corte d'Appello avendo entrambe il medesimo scopo ovvero quello di determinare, mediante accertamento e liquidazione, la corretta indennità dovuta per l'espropriazione.
Priva di pregio resta la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. (responsabilità aggravata per lite temeraria) sollevata da parte attrice per la prima volta in comparsa conclusionale siccome lesiva del diritto di difesa della controparte.
Ciò posto, avendo i due giudizi (quello presente e quello di cui al RG n. 164/2025) il medesimo oggetto e la stessa ragione giuridica e fattuale nonché intercorrendo gli stessi tra le medesime parti in causa, ritiene questo Giudice, per ragioni di economia processuale, necessario evitare una duplicazione di giudizi e, pertanto, si dichiara il presente giudizio estinto per improcedibilità della domanda stante la sopravvenuta carenza di interesse.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese del giudizio, ritiene questo Giudice che, in mancanza di accordo, vadano prese in esame le questioni sollevate dalle parti secondo la fondatezza o meno della loro iniziale prospettazione a prescindere dall'evento sopravvenuto che ha determinato la carenza di interesse ad agire e ciò, al solo fine di regolare, in base al principio della soccombenza virtuale, le spese del giudizio.
Sul punto è stato rilevato, a favore di parte convenuta, che
- il provvedimento di riacquisto imperativo disciplinato dall'art. 63 L 448/98 era stato adottato dal in modo legittimo, perseguendo la finalità specifica e tipica di rimettere in circolazione CP_2 un bene immobile inutilizzato per favorire lo sviluppo consortile (scopo primario dell'Ente), con assegnazione ad altro soggetto (come è stato compiuto in questo caso in favore di altra società), al fine di rendere concretamente attiva ed operativa l'attività di promozione delle iniziative industriali;
- la condotta omissiva dell'acquirente ha determinato l'attivazione dei poteri pubblicistici, espressamente previsti dalla clausola contrattuale di cui all'art. 4 (nonché dall'art. 63 della legge
448/1998) che richiedeva come unico presupposto la mancata realizzazione in concreto dello stabilimento operativo come previsto in attuazione delle prescrizioni (modi e tempi) contenute nel contratto. Nel caso in esame, l'acquirente si è reso parzialmente inadempiente in violazione dell'obbligo previsto di realizzazione delle opere prescritte (elementi che, peraltro, non sono contestati in corso del presente giudizio);
A favore di parte attrice, invece, va considerato che:
13 - l'art. 4 del contratto di compravendita in parola, disciplinando specificamente gli aspetti patrimoniali conseguenti all'esercizio del potere di riacquisizione-risoluzione in relazione all'eventuale corrispettivo, ha statuito l'onere del di corrispondere un corrispettivo al CP_1 cessionario in caso di riacquisizione dell'area (l'art. 63 della L. 448/1998 richiama il "prezzo attualizzato di acquisto delle aree"); pertanto, nessun dubbio né contestazione circa l'an debeatur;
l'unico nodo da sciogliere, nella questione in oggetto, è la decisione sul quantum dell'indennizzo vale a dire la rideterminazione della somma che dovrà essere riconosciuta alla fallita per il migliorato nei limiti dell'utilizzazione che può trarne l'Ente venditore;
- è stato lo stesso ente convenuto ad indicare nel provvedimento di riacquisto la Corte
d'Appello come giudice designato per la trattazione della controversia che ci occupa inducendo il ad incardinare il giudizio avanti la Corte d'Appello stessa, Parte_1 salvo poi impugnarne, con ricorso in Cassazione, la competenza, così come precisato in parte motiva dalla stessa Suprema Corte nella sentenza del 09/10/2024 R.G.N. 17547/2023.
Alla luce di quanto appena osservato, si ritiene giusto ed equo che le spese del presente giudizio debbano essere compensate interamente e definitivamente tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA l'improcedibilità delle domande formulate da
[...] nei confronti del Parte_1 Controparte_1
per sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100
[...]
c.p.c. e, per l'effetto
DICHIARA l'estinzione del presente giudizio;
DICHIARA interamente compensate le spese di lite tra le parti in causa per le ragioni esposte in parte motiva;
RIGETTA ogni ulteriore richiesta.
Così deciso in Tempio Pausania, il 27/08/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
14
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 2705/2014
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 2705 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2014 tra
(C.F. e P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del Curatore fallimentare dott. , in giudizio con l'Avv. Marrone Teresa Parte_2
Parte attrice
e
, Controparte_1
(C.F. ) in giudizio con l'Avv. Billotta Mauro P.IVA_2
Parte convenuta
OGGETTO: Vendita di cose immobili.
CONCLUSIONI: all'udienza del 20/03/2025, i procuratori delle parti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, hanno rassegnato le conclusioni nei seguenti termini (salvo le modifiche ai punti 4 e 7 della comparsa conclusionale di parte convenuta a seguito dell'esito del ricorso per Cassazione RG
n° 17547/2023; altresì, si segnala che parte attrice ha richiesto in comparsa conclusionale anche la condanna al risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.): per : “Voglia il Giudice adito, Parte_1 respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento della domanda attorea, così provvedere: - esaminato il titolo di provenienza ed espletati gli accertamenti ulteriori che riterrà utili, accertare, dichiarare e statuire che l'esponente ha diritto al rimborso della somma tra lo speso e il migliorato
1 sul terreno per cui è causa e in conseguenza di ciò condannare il Controparte_1
, in ottemperanza a quanto pattuito nel contratto di vendita del 5
[...] novembre 2004 all'art. 4, all'immediata corresponsione, in favore della , Parte_3 della somma di euro 1.155.000,00 (unmilionecentocinquantacinquemila), maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o di quella, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, con vittoria di spese, competenze ed onorari a favore dello scrivente procuratore antistatario. Con riserva di ulteriormente deliberare, produrre documenti ed articolare mezzi prova. Salvis Juribus”; per Controparte_1
: “1) Rilevare l'effetto assorbente sulla materia del contendere del provvedimento
[...] amministrativo di esproprio e determinazione degli indennizzi 28/04/2015, nonché il suo consolidamento;
2) Rilevare l'intervenuto giudicato ex sent. TAR 540/2021 circa la validità ed efficacia di tale provvedimento di esproprio;
3) Rilevare, la pendenza e lo stato del giudizio sulle conseguenze patrimoniali dell'esproprio, svolto presso la Corte d'Appello di Sassari nel rito speciale di cui all'art. 54 DPR 327/2001 e attualmente rinviato dalla Cassazione (sent.
29471/2024) ad altro giudizio di primo grado nel rito ordinario;
4) Dichiarare la propria carenza di giurisdizione su tutti gli aspetti di sindacato del provvedimento amministrativo di cui sopra, nonché la propria carenza di competenza per gli accertamenti patrimoniali ad esso conseguenti, oggetto del giudizio definito dalla Corte d'appello di Sassari nel rito speciale ex art. 54 DPR
327/2001 e attualmente pendente in Cassazione RG n° 17547/2023 5) Dichiarare inammissibile ogni domanda dell'attrice nuova e diversa rispetto a quella originariamente formulata in citazione;
6) Per l'effetto dichiarare l'inammissibilità originaria o l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere o ancora l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione domandata;
7) In via di rigoroso subordine sospendere il giudizio in attesa della definizione di quello pendente in primo grado in seguito a rinvio dalla Cassazione, in ragione della pregiudizialità delle questioni ivi discusse;
8) Per ogni denegato caso di accesso della decisione al merito: - Previa modifica dell'ordinanza 15.02.2019 nei termini richiesti nella memoria ex art. 183 c. VI n. 2 cpc, anche ai sensi di CASS. 12422/2021; - data ammissione ed espletamento ai mezzi di prova dedotti dal - rigettare in tutto o in CP_2 parte la domanda della curatela attrice, previa decurtazione da ogni spettanza indennitaria dell'importo attualizzato di tutti i finanziamenti pubblici percepiti dalla fallita per l'acquisto, la trasformazione dell'immobile de quo e la realizzazione dell'investimento in esso programmato, secondo i principi espressi dalla sentenza TAR 540/21; 9) In ogni caso con vittoria delle spese legali”.
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 30/12/14 il Parte_1
(da questo momento in breve Parte_1 Parte_1 [...]
citava il Parte_1 Controparte_1
(da questo momento, per comodità, solo ) a comparire innanzi
[...] CP_2 il Tribunale di Tempio Pausania per l'accertamento di un preteso credito della fallita nei confronti del di € 1.155.000,00 in sorte capitale (o veriore importo accertando) oltre interessi e CP_2 rivalutazione con vittoria di spese da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha, per quanto qui di interesse, dedotto che:
- la citata società aveva acquistato dal in data 19/11/2004, con scrittura privata CP_2 autenticata (Notaio, Dottor . n. 63.710 e racc. n. 13.737-redatta in IA il 5 Persona_1 novembre 2004, trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Tempio Pausania al n. 12631
d'ordine e al n. 8443 di formalità), un lotto di terreno sito in IA, zona industriale, rientrante in zona D, censito al Catasto terreni al foglio 33 mappali: 919, Ha 00.47.42, Rd euro 1,47 Ra euro
0,73, per la realizzazione di uno stabilimento produttivo da destinarsi alla manutenzione, rimessaggio e riparazione dei natanti e motori marini;
- l'efficacia della vendita veniva condizionata (condizione sospensiva) al conseguimento da parte dell'acquirente della licenza edilizia e, quindi, alla costruzione ed all'esercizio dell'intervento costruttivo a carattere produttivo da realizzarsi nel termine di due anni;
- la condizione prevista nel contratto non si avverava siccome la società acquirente non aveva ultimato l'opera nel termine previsto e, pertanto, non si produceva l'effetto traslativo del bene a favore della odierna parte attrice;
- l'art. 4 del prefato contratto stipulato prevedeva che: “in caso di inefficacia del contratto per i motivi di cui sopra .... l'acquirente avrà unicamente diritto, per le spese eseguite, al rimborso della somma fra lo speso e il migliorato nei limiti della utilizzazione che può trarne l'ente venditore”;
- con sentenza n. 26/2013 R.G. fall., emessa in data 3 ottobre 2013, il Tribunale di Tempio
Pausania dichiarava il fallimento della Parte_4
- nell'ambito della procedura esecutiva, iscritta al n. di R.G.E. 52/2008, azionata dall'
[...]
in danno alla in relazione al predetto lotto oggetto Parte_5 Parte_3 dell'odierno giudizio, il stante il suo diritto di proprietà sull'immobile pignorato, CP_2 proponeva opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c.;
3 - nella predetta procedura esecutiva veniva attribuito, a seguito di CTU, al lotto di terreno sopra citato e oggetto di pignoramento un valore pari ad € 1.498.378,00;
- in data 17/12/2013 il presentava domanda di rivendica del suddetto bene immobile CP_2 rappresentando che, avendo la mancata realizzazione della condizione sospensiva impedito il prodursi (sin dall'inizio) degli effetti traslativi del contratto e, quindi, il verificarsi ab origine del trasferimento del diritto di proprietà in capo alla , Controparte_3 del lotto di terreno, conseguentemente, non poteva essere attratto alla massa fallimentare;
- pertanto il ritenendo che il fondo di cui trattasi, nonché il fabbricato che in esso CP_2 insiste, non fossero mai usciti dal patrimonio del Consorzio venditore, chiedeva la cancellazione della relativa trascrizione del contratto di compravendita;
- all'udienza del 14/01/2014 fissata per l'esame dello stato passivo il Giudice, considerando avverata la condizione sospensiva di cui all'originario contratto di compravendita del 05/11/2004, rinviava a nuova udienza, previa verifica in contraddittorio della reale somma dovuta alla procedura nominando, all'uopo, due tecnici, uno per parte, per la valutazione dell'indennizzo dovuto alla fallita per la riconsegna del bene;
- in sede fallimentare venivano predisposte due relazioni peritali, delle quali, la prima, mancando della sottoscrizione dei tecnici, poteva al più costituire una bozza o un atto interlocutorio, sicchè non poteva che farsi riferimento a quella successiva, portante un valore di stima pari ad euro
1.155.000,00 più alto rispetto a quello indicato dal nella misura di euro 810.000,00; CP_1
- nonostante la stima congiunta effettuata dai periti circa l'indennizzo dovuto alla fallita per la restituzione del bene, in data 02/07/2014 il convenuto rappresentava, a mezzo fax, alla UR
l'abbandono unilaterale delle trattative in corso palesando di essere contrario alla liquidazione diretta di una somma di denaro e dimostrandosi, invece, favorevole esclusivamente al subentro nel contratto di vendita immobiliare di un terzo acquirente;
in alternativa, dichiarava che l'indennizzo eventualmente quantificato e posto a carico del avrebbe dovuto essere decurtato in misura CP_2 pari a tutti gli importi delle agevolazioni e provvidenze pubbliche ottenute da
[...] per la realizzazione di diversi manufatti (come da bilanci e atti pubblici di Parte_1 finanziamento in conto capitale ed in conto esercizio dal 2004/2005 al fallimento);
- in data 03/07/2014 il Giudice del fallimento, preso atto della volontà unilaterale del CP_2
(contumace in udienza) di abbandonare le trattative in atto, autorizzava la UR alla citazione in giudizio dello stesso per l'ottenimento dell'indennizzo.
- con missiva del 09/09/2014 parte attrice avanzava richiesta di rimborso, ad oggi rimasta inevasa;
- in data 13/05/2015 il Giudice fallimentare dichiarava inammissibile la domanda presentata a
4 mezzo fax dal in data 17 dicembre 2013 per le ragioni indicate dal Curatore, vale a dire CP_2 mancanza assoluta dei requisiti formali di cui all'art. 93 LF, in quanto presentata a mezzo fax e priva dei requisiti ordinari del ricorso.
- detto decreto veniva regolarmente notificato a parte avversa la quale non presentava opposizione sebbene consentito ai sensi dell'art. 26 della L.F.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il mediante deposito in data CP_2
20/04/2015 di comparsa di costituzione e risposta, rivendicando la propria funzione pubblicistica e, contestando le argomentazioni e le deduzioni della parte attrice, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) Rigettare integralmente la domanda della curatela attrice;
2) Con vittoria delle spese legali.”
In particolare, a sostegno delle indicate conclusioni, il convenuto deduceva che:
- il contratto di compravendita intercorrente tra le parti in causa subordinava i presupposti per la liquidazione in favore della curatela di qualsiasi somma di denaro per le opere eseguite sul lotto esclusivamente “nei limiti della utilizzazione che può trarne l'Ente venditore” (art. 4 contratto di compravendita in atti), limite che non corrisponde al valore di mercato e/o al costo di realizzazione del fabbricato così come stimato dall'attrice;
- il ravvisava subito la completa impossibilità di ritrarre diretta utilità dai lavori di CP_2 parziale trasformazione del lotto. Difatti, ai sensi del sopra citato art. 4 comma 6 del contratto stipulato, ogni valutazione estimativa sul compendio poteva essere condotta in contraddittorio tra le parti a scopo transattivo, ma solo a condizione che il potesse ritrarre effettiva utilità dalle CP_1 opere realizzate sul lotto;
- stante il fatto che tale Ente non esercita attività di impresa sui lotti ritratti e non li “utilizza” direttamente, ma ne cura l'assegnazione a terzi in una prospettiva di sviluppo industriale di interesse generale, la suddetta clausola andrebbe interpretata nel senso che il dovrebbe CP_1 corrispondere all'assegnatario “decaduto” un indennizzo per le opere realizzate sul fondo solo qualora vi sia concreta possibilità di utilizzo e sfruttamento di queste ultime nel contesto della successiva assegnazione dell'area ad altro imprenditore che possa renderle oggetto del proprio investimento e sia perciò disposto a rilevarle a titolo oneroso. In mancanza di tale possibilità,
l'acquisto, a titolo oneroso e secondo prezzi di mercato, di un immobile di natura industriale non ancora ultimato e privo di una immediata utilità, comporterebbe un rilevante aggravio di spese e renderebbe assolutamente incerta la possibilità di successiva assegnazione del lotto ad altri investitori, atteso che ciascun imprenditore ha un proprio progetto e pertanto le opere realizzate da un predecessore non è detto che possano adattarsi all'investimento programmato;
- l'indennizzo rivendicato dalla curatela, inoltre, doveva essere interpretato nel senso della
“minor somma fra lo speso ed il migliorato” essendo il cumulo apparente tra i due elementi frutto
5 di un evidente refuso di redazione da parte del Notaio (nel contratto del 05/11/2004 art. 4 comma 6 si legge “la somma tra lo speso ed il migliorato”);
- non compete neppure il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria;
- non essendo stato raggiunto alcun accordo in sede stragiudiziale, nessuna valutazione svolta in contraddittorio a meri fini transattivi obbligherebbe il al pagamento del valore dei CP_2 soprassuoli periziato ed indicato in citazione da controparte;
- ad ogni buon conto, anche qualora si volesse sostenere che il testuale “limite della utilizzazione che può trarne L'Ente venditore” non impedisca la liquidazione in favore dell'assegnataria di una indennità pari alla (minor) somma tra lo speso e il migliorato per la realizzazione dei soprassuoli, l'indennizzo eventualmente quantificato e posto a carico del CP_2 dovrebbe comunque essere decurtato di tutti i finanziamenti e le provvidenze pubbliche lucrate dalla stessa assegnataria per la realizzazione dei manufatti;
- se, infatti, non si detraessero dall'indennizzo gli importi attualizzati delle pubbliche provvidenze utilizzate dalla fallita per la costruzione dei manufatti, la UR otterrebbe dal la “restituzione” di una somma che in realtà venne sborsata dall'Erario senza mai CP_2 concretamente gravare sul patrimonio di finendo così per arricchire senza causa Parte_6
l'attivo fallimentare e pregiudicando in modo definitivo lo stesso Erario;
- parte attrice per realizzare l'investimento di IA (Progetto per lo sviluppo dei servizi nautici e turistici) avrebbe usufruito di un finanziamento regionale per € 1.549.370,70 regolarmente erogato alla fallita tra il 30/09/2004 e il 05/01/2010 almeno fino alla concorrenza di € 1.514.369,47.
All'udienza del 19/05/2015 il , dato atto di aver definito il procedimento di CP_1 riacquisizione del bene oggetto di causa ex art. 63 L.648/1998 con provvedimento prot. 1847 del
28/04/2015, comunicato in pari data alla attrice curatela del fallimento, e di aver regolato, con tale provvedimento, anche il profilo indennitario, chiedeva la cessazione della materia del contendere alla quale si opponeva controparte. Quest'ultima evidenziava, contrariamente a quanto sostenuto dal che l'iter di riacquisizione del bene oggetto di causa non era stato definito ma, allo stato, CP_2 non risultava neppure iniziato, oltre al fatto che sarebbe stato oggetto di opposizione presso le sedi competenti stante la perplessità circa la sua efficacia, anche in considerazione del provvedimento della domanda di rivendica reso dal Giudice del Fallimento in data 14/05/2015. Parte convenuta eccepiva l'irrilevanza, ai fini del giudizio, del provvedimento del Giudice delegato depositato in atti atteso che la rivendicazione può essere proposta nei termini di cui all'art. 103 LF.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. su richiesta di entrambe le parti, con memoria ex art. 183 co.VI, n.1, c.p.c. del 18/06/2015 il rappresentava che: 1) Le Parte_1 contestazioni mosse circa il presunto danno erariale che si realizzerebbe se si accogliesse la
6 domanda attorea in considerazione dei benefici pubblici ottenuti dalla , non sono degne di Pt_3 pregio anche valutato che, nella specie, l'Ente che avrebbe dovuto lamentare dei danni (se danni ha patito) è la Regione DE essendo il soggetto che ha erogato i contributi e non, di certo, il convenuto;
2) La Regione DE aveva preferito non insinuarsi nel fallimento in CP_1 questione a differenza del che si è insinuato nel Fallimento di parte attrice per un credito CP_2 chirografario di euro 6.469,90; 3) qualora si dovessero ritenere fondate le pretese di parte convenuta e applicare il criterio di decurtazione delle dette provvidenze, la somma che andrebbe sottratta dall'indennizzo dovuto non ammonterebbe ad € 1.549.370,70, come preteso da controparte, bensì ad € 567.174,13 in quanto unica somma imputabile alla realizzazione del fabbricato;
4) La dichiarata inammissibilità della domanda di rivendica aveva fatto sì che il bene entrasse a far parte della massa fallimentare e, conseguentemente, il detto provvedimento del sarebbe nullo e CP_2 il terreno dovrebbe essere espropriato facendo ricorso alla procedura ordinaria come regolata dal
T.U. Espropriazioni, da avviare ex novo, a seguito della quale dovrà essere corrisposta l'indennità di esproprio quantificata secondo il valore di mercato.
Il depositava istanza di rimessione in termini per il deposito della memoria ex art. 183, CP_2
VI co., n. 1, c.p.c., a causa di un problema al sistema di deposito telematico PCT. La parte attrice formulava opposizione e chiedeva la decadenza essendo le memorie ex art. 183, comma 6, n.1,
c.p.c. state inviate in data successiva al termine previsto e, altresì, ne richiedeva l'espunzione dal fascicolo.
All'udienza del 15/02/1019 parte convenuta insisteva nella rimessione in termini e chiedeva la cessazione della materia del contendere per intervenuto esproprio amministrativo del bene oggetto di causa. Parte attrice si opponeva alla richiesta di cessazione della materia del contendere essendo ancora pendente al TAR l'opposizione all'esproprio. Il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 18/02/2019 Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
15/02/2019, respingeva l'istanza di rimessione in termini formulata in data 19/06/2015 e reiterata il
11/04/2016 dalla difesa della parte convenuta ( siccome “il Messaggio PEC, inviato dal sistema al procuratore della parte istante è vuoto e l'allegato è informato non leggibile (.enc) e comunque non ammesso dalle specifiche tecniche del PCT”) ed invitava i difensori delle parti a riportare integralmente, nella seconda memoria istruttoria tutte le richieste già avanzate negli scritti precedenti e ad indicare, in caso di richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, specificamente il quesito proposto nonché a formulare, nella terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., una proposta conciliativa unilaterale a definizione dell'intera vertenza così da raggiungere un accordo definitivo.
Con memorie ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c. del 16/03/2019 il precisava le seguenti CP_2
7 conclusioni: “affinché il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza voglia 1) Previa modifica dell'ordinanza 15.02.2019 nei termini richiesti;
2) In via pregiudiziale e preliminare, rilevato
l'effetto assorbente del provvedimento amministrativo di esproprio e determinazione degli indennizzi 28/04/2015, pronunciare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e/o improcedibilità della domanda;
3) Dichiarare la propria carenza di giurisdizione su tutti gli aspetti di sindacato del provvedimento amministrativo di cui sopra, nonché la propria carenza di competenza funzionale per gli accertamenti patrimoniali ad esso conseguenti. 4)
Rilevare la litispendenza in ordine agli aspetti di cui al punto che precede in favore del TAR
DE RG 565/2015 e della Corte d'Appello di Sassari RG 226/2015, o quantomeno un rapporto di pregiudizialità necessaria in favore di tali giudizi 5) Dichiarare inammissibile ogni domanda dell'attrice nuova e diversa rispetto a quella formulata in citazione. 6) In via di rigoroso subordine, per il denegato caso di accesso al merito, rigettare in tutto o in parte la domanda della curatela attrice, previa decurtazione da ogni spettanza indennitaria dell'importo attualizzato di tutti i finanziamenti pubblici percepiti dalla fallita per l'acquisto e la trasformazione dell'immobile de quo;
7) In ogni caso con vittoria delle spese legali;
IN VIA ISTRUTTORIA Il rifiuta CP_2 qualsiasi inversione dell'onere della prova.”
A sostegno delle proprie pretese, parte convenuta deduceva, per quanto qui di interesse, che: 1) il giudizio promosso nanti al TAR (RG 565/2015), relativamente all'esproprio operato dall'ente convenuto successivamente all'introduzione del presente giudizio si era concluso con esito favorevole per il . Difatti, il TAR aveva rigettato l'istanza di sospensiva, assicurando CP_1 quindi al provvedimento di esproprio i suoi effetti con ordinanza n. 178/2015 a mezzo della quale affermava che l'immobile “non può ritenersi attratto alla massa fallimentare”. Stante l'effetto così salvaguardato del citato provvedimento ex art. 63 L 448/98, il aveva poi ceduto a terzi la CP_2 proprietà del compendio (Atto di assegnazione del 27/07/2008 a favore di VA Srl per €
735.000,00); 2) La Corte d'Appello (ricorso RG 226/2015) chiamata ad accertare la misura dell'indennizzo patrimoniale spettante alla parte attrice, ha sospeso il giudizio ex art. 295 cpc in attesa della definizione nel merito del giudizio al TAR con ordinanza 18/9/2015; 3)Parte convenuta riteneva, quindi, che il presente giudizio non potesse avere seguito, perché non avrebbe potuto condurre e non potrebbe condurre ad una statuizione utile per l'attrice siccome la liquidazione di indennità contrattuali dovute per costi di realizzazione di soprassuoli in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 4 del contratto inter partes di vendita del lotto non era più possibile atteso che i diritti spettanti all'assegnatario per i costi sostenuti per la realizzazione degli impianti sono stati regolati non più in via contrattuale ma in via amministrativa/imperativa con effetto completamente assorbente mediante il citato provvedimento
8 ex art. 63 L 448/1998; 4) la curatela non ha impugnato in questo giudizio l'indennità di esproprio che ha dato luogo alla detrazione dei contributi pubblici in applicazione dell'art. 63 L 448/1998 e, pertanto, la decurtazione dall'indennizzo delle provvidenze pubbliche lucrate dalla ditta espropriata, secondo quanto previsto dall'art. 63 L 448/98, non poteva essere limitata ope judicis ad €
567.174,13 rispetto al maggior importo indicato (e detratto) dal nel provvedimento CP_2
d'esproprio; 5) la legge affida direttamente al quale Ente Pubblico munito delle funzioni CP_2 amministrative nel settore dell'infrastrutturazione industriale, la tutela dell'interesse erariale, e non attraverso l'insinuazione nel passivo fallimentare ma attraverso la prescrizione ex artt. 50 e ss. DPR
218/78 e 63 L 448/98 di sottrarre alla disponibilità dei privati gli immobili non effettivamente adibiti ad usi produttivi e decurtare imperativamente dall'indennità loro dovuta tutti i finanziamenti pubblici, attualizzati, lucrati per l'acquisto o la realizzazione dell'investimento industriale poi abortito;
6) la dichiarata inammissibilità della domanda di rivendica non consente al bene in parola di entrare a far parte della massa fallimentare siccome il provvedimento di esproprio ex art. 63 L
448/98 risale al 28/04/2015 (notificato in pari data via PEC al curatore) quindi ha data anteriore rispetto al provvedimento del Giudice Delegato del 14/05/2015.
Con memorie ex art. 183, co. VI, n.3, c.p.c. il si Parte_1 opponeva alla richiesta di revoca o modifica dell'ordinanza emessa dal Giudice fallimentare in data
15/02/2019 siccome la stessa risultava correttamente resa sulla scorta dei fatti di causa e atteso che la richiesta di rivendica del detto bene, detenuto dalla , veniva formulata in maniera non Pt_3 conforme al dettato legislativo e, segnatamente, in totale spregio dell'art. 93 della legge fallimentare. Vieppiù, parte attrice rappresentava che, a seguito della proposta di acquisto dell'immobile per cui è causa da parte della VA SR (che avrebbe consentito un incasso per la procedura di almeno 700.000,00 euro), formalizzata durante il presente giudizio, la UR richiedeva al la disponibilità a ritenere ancora valida la proposta del 2 luglio 2014, in tal CP_2 modo acconsentendo al subentro di un soggetto terzo nell'originario contratto di vendita, a fronte della tacitazione dei contenziosi in essere. Per contro, l'Ente convenuto, sebbene dapprima acconsentisse al subentro della VA RL, in un secondo momento si ritirava da ogni trattativa adducendo irregolarità che non avrebbero reso possibile la vendita del compendio immobiliare de quo, salvo poi vendere il medesimo lotto alla stessa suddetta società.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 21/4/2021 il rimarcava la CP_2 pregiudizialità delle cause promosse dal curatore in sede amministrativa (RGTAR 565/15) e di opposizione alla stima di esproprio (RGC. App.SS 226/15 sospesa in attesa della definizione della prima); l'inammissibilità di tutte le analoghe domande rivolte, nella presente sede, al Tribunale sprovvisto di giurisdizione (su legittimità ed efficacia del provvedimento ex art. 63 L 448/98) e di
9 competenza funzionale (sulla stima del relativo indennizzo); l'inammissibilità della CTU richiesta da parte attrice siccome inutile ai fini del giudizio oltre che inammissibile perché esplorativa.
Con note a trattazione scritta relative all'udienza del 21/4/2021 il
[...] chiedeva l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nei propri scritti Parte_1 defensionali, riservandosi ogni più dettagliata difesa, anche relativamente a quanto dedotto e prodotto dal a corredo delle terze memorie 183, comma 6, c.p.c, da cui si evinceva CP_2
l'avvenuta vendita del lotto di terreno oggetto di causa dal alla BI SR, CP_2 ovvero alla stessa società con la quale la UR aveva già raggiunto l'accordo di “vendita” non conclusosi proprio per il ritiro dalle trattative da parte del Il Giudice si riservava. CP_2
Il Giudice a scioglimento della riserva che precede, viste le note versate in atti dalle parti, ritenuta inammissibile alla luce degli atti di causa la richiesta di CTU avanzata da parte attrice in quanto esplorativa, rigettava le istanze istruttorie e, reputando la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con Ordinanza n. cronol. 1968/2023 del 28/06/2023 la Corte d'Appello di Sassari definiva il giudizio RG 226/2015 relativo alla quantificazione dell'indennità espropriativa con obbligatoria detrazione dei contributi pubblici percepiti dall'espropriato, con esito favorevole per la UR riconoscendo in favore del un indennizzo pari a euro Parte_1
480.062,77, oltre interessi al tasso legale dal provvedimento di riacquisto al pagamento.
La suddetta ordinanza veniva impugnata dal con Ricorso per Cassazione RG n° CP_2
17547/2023 avverso il quale il proponeva Controricorso. Parte_1
Con sentenza del 9/10/2024 la Corte di cassazione successivamente accoglieva il ricorso presentato dal (basato su motivi sia processuali che sostanziali) cassando la decisione della CP_2
Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, accogliendo l'eccezione sull'incompetenza e disponendo rinvio al Tribunale di primo grado nel rito ordinario.
Parte attrice provvedeva a tale riassunzione, radicando il nuovo giudizio avente per oggetto proprio la determinazione dell'indennità ex art. 63 L 448/98 presso l'intestato Tribunale di Tempio
Pausania (RG 164/2025 - udienza di passaggio in decisione fissata al 19/6/2026).
Ciò posto, la causa, istruita esclusivamente mediante produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20/03/2025 sulle conclusioni formulate dalle parti in atti (parte attrice) e come da preverbale per la suddetta udienza (parte convenuta) e con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale del 11/07/2025 il Parte_1 richiedeva la condanna al risarcimento danni del per responsabilità aggravata ex art. 96 CP_2
c.p.c. per aver agito in malafede o comunque con colpa grave.
10 *****
Le domande formulate da parte attrice vanno dichiarate improcedibili per le ragioni di seguito indicate.
È stato documentalmente provato con sentenza n° 540/2021 del TAR DE, depositata in atti, che il provvedimento di riacquisto imperativo ex art. 63 L 448/98 da parte del è CP_2 definitivamente efficace nonché opponibile al fallimento mentre il presupposto dell' “attrazione” alla massa fallimentare del bene immobile (terreno e capannone non ultimato dal Parte_1
) che avrebbe reso impossibile per il il ricorso al potere di riacquisizione di
[...] CP_2 cui al predetto articolo 63, non è stato riconosciuto sussistente, proprio in considerazione della peculiare disposizione che consente l'esercizio di tale potere pubblicistico anche in costanza di procedure concorsuali (prevalenza della normativa “speciale”, quale nella specie l'art. 63 della L.
448/1998 che disciplina, propriamente, le attività dei Consorzi industriali, qualora gli assegnatari si rivelino inadempienti come nel caso di specie, rispetto alle disposizioni e norme che regolano la disciplina fallimentare). Difatti, tali procedimenti non possono limitare l'esercizio di un potere amministrativo di espropriazione per ragioni di pubblica utilità ordinaria, o di riacquisizione del bene in forza di speciale disposizione (come lo è quella contenuta nell'articolo 63) che, per definizione, è un potere preposto alla cura di interessi pubblici, sovraordinati rispetto all'interesse dei creditori particolari della fallita.
È stata documentalmente accertata, perché riconosciuta dal Tar nella anzidetta sentenza,
l'applicabilità della previsione dell'art. 63 comma 3 della legge 448/1998 confermando, da un lato, la spettanza al concessionario del prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di questi come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, dall'altro statuendo che la somma stabilita venga decurtata dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal concessionario per la realizzazione dello stabilimento ( detrazione di tutti i finanziamenti “ricevuti” e non solo quelli effettivamente “utilizzati” per la realizzazione dell'investimento).
È, altresì, pacifico l'eventuale esercizio del potere-facoltà, sancito all'art. 4 del contratto di compravendita in atti, in capo all'Ente venditore di riacquisizione del bene per inadempimento del concessionario, con colpa per condotta negligente dell'originario acquirente (attivazione della clausola risolutiva espressa in caso di esercizio del potere di riacquisizione-risoluzione).
Parimenti, risulta acclarata la dichiarazione del Tar circa il proprio difetto di giurisdizione (in favore del giudice ordinario) per ciò che concerne sia l'“an” che “il quantum” dell'indennità effettivamente dovuta in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
11 Da ciò ne è conseguita l'instaurazione, da parte dalla UR, di un ordinario giudizio di opposizione alla stima indennitaria (sia in relazione al valore economico-base, sia in relazione alla decurtazione di tutti i contributi pubblici ex art. 63 c. 3 L 448/88) presso la Corte d'Appello di
Cagliari, Sez. Distaccata di Sassari, la quale ha disatteso l'eccezione di incompetenza avanzata dal convenuto ed ha ridotto i contributi pubblici a suo avviso detraibili, decisione impugnata dal con ricorso in Cassazione. CP_2
La Suprema Corte, accogliendo l'eccezione sull'incompetenza della Corte d'Appello, non ritenendo praticabile il ricorso in unico grado di merito previsto per le espropriazioni destinate alla realizzazione di opere di Pubblica Utilità (art. 54 DPR 327/2001 cit.) in un caso speciale come quello di riacquisto di terreni inutilizzati per finalità di promozione degli insediamenti industriali ex art. 63 L 448/98, ha cassato la decisione della Corte d'Appello disponendo rinvio al Tribunale di primo grado nel rito ordinario;
la UR ha provveduto a tale riassunzione, radicando il nuovo giudizio RG 164/2025 avente per oggetto proprio la determinazione dell'indennità ex art. 63 L
448/98.
Così sintetizzata la vicenda che fa da sfondo alla presente causa, e pervenendo all'esame di quanto di interesse in questa sede, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, sia venuto meno l'interesse ad agire di parte attrice per effetto del sopravvenuto difetto di interesse delle parti nonché per sopravvenute ragioni ostative alla presente decisione nel merito dovute all'instaurazione del pendente giudizio ordinario RG n. 164/2025 diretto a determinare l'indennità scaturita dal riacquisto ex art. 63 L.448/98.
Ordunque, l'eccezione formulata dal in atti circa la cessazione della materia del CP_2 contendere è da ritenersi infondata in quanto, nel caso in disamina, non ricorre tale evenienza quanto piuttosto si configura una sopravvenuta carenza di interesse (richiamata al punto 6 delle conclusioni da parte convenuta in alternativa alla richiesta principale).
Difatti, com'è noto, la cessazione della materia del contendere è caratterizzata, dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento che elimina la posizione di contrasto tra le parti, facendo venir meno la necessità di una pronuncia sull'oggetto originario del giudizio.
Attraverso la declaratoria di cessazione della materia del contendere il Giudice prende atto che le parti non hanno più interesse alla causa o alla singola domanda all'interno del processo perché la lite, in un modo o nell'altro, è stata risolta comportando l'integrale e satisfattiva soddisfazione dell'interesse sostanziale fatto valere in giudizio.
Invece, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della
12 sentenza, per avere fatto venire meno, per il soggetto agente, l'utilità della pronuncia del giudice, anche se l'iniziale interesse azionato non è stato soddisfatto.
Invero, si ritiene che, indipendentemente dalla competenza o meno della Corte d'Appello nel caso speciale ex art 63 L.448/98, il presente giudizio civile sia stato assorbito dall'azione di opposizione alla stima promossa dalla UR ed incardinata dinanzi alla Corte d'Appello avendo entrambe il medesimo scopo ovvero quello di determinare, mediante accertamento e liquidazione, la corretta indennità dovuta per l'espropriazione.
Priva di pregio resta la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. (responsabilità aggravata per lite temeraria) sollevata da parte attrice per la prima volta in comparsa conclusionale siccome lesiva del diritto di difesa della controparte.
Ciò posto, avendo i due giudizi (quello presente e quello di cui al RG n. 164/2025) il medesimo oggetto e la stessa ragione giuridica e fattuale nonché intercorrendo gli stessi tra le medesime parti in causa, ritiene questo Giudice, per ragioni di economia processuale, necessario evitare una duplicazione di giudizi e, pertanto, si dichiara il presente giudizio estinto per improcedibilità della domanda stante la sopravvenuta carenza di interesse.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese del giudizio, ritiene questo Giudice che, in mancanza di accordo, vadano prese in esame le questioni sollevate dalle parti secondo la fondatezza o meno della loro iniziale prospettazione a prescindere dall'evento sopravvenuto che ha determinato la carenza di interesse ad agire e ciò, al solo fine di regolare, in base al principio della soccombenza virtuale, le spese del giudizio.
Sul punto è stato rilevato, a favore di parte convenuta, che
- il provvedimento di riacquisto imperativo disciplinato dall'art. 63 L 448/98 era stato adottato dal in modo legittimo, perseguendo la finalità specifica e tipica di rimettere in circolazione CP_2 un bene immobile inutilizzato per favorire lo sviluppo consortile (scopo primario dell'Ente), con assegnazione ad altro soggetto (come è stato compiuto in questo caso in favore di altra società), al fine di rendere concretamente attiva ed operativa l'attività di promozione delle iniziative industriali;
- la condotta omissiva dell'acquirente ha determinato l'attivazione dei poteri pubblicistici, espressamente previsti dalla clausola contrattuale di cui all'art. 4 (nonché dall'art. 63 della legge
448/1998) che richiedeva come unico presupposto la mancata realizzazione in concreto dello stabilimento operativo come previsto in attuazione delle prescrizioni (modi e tempi) contenute nel contratto. Nel caso in esame, l'acquirente si è reso parzialmente inadempiente in violazione dell'obbligo previsto di realizzazione delle opere prescritte (elementi che, peraltro, non sono contestati in corso del presente giudizio);
A favore di parte attrice, invece, va considerato che:
13 - l'art. 4 del contratto di compravendita in parola, disciplinando specificamente gli aspetti patrimoniali conseguenti all'esercizio del potere di riacquisizione-risoluzione in relazione all'eventuale corrispettivo, ha statuito l'onere del di corrispondere un corrispettivo al CP_1 cessionario in caso di riacquisizione dell'area (l'art. 63 della L. 448/1998 richiama il "prezzo attualizzato di acquisto delle aree"); pertanto, nessun dubbio né contestazione circa l'an debeatur;
l'unico nodo da sciogliere, nella questione in oggetto, è la decisione sul quantum dell'indennizzo vale a dire la rideterminazione della somma che dovrà essere riconosciuta alla fallita per il migliorato nei limiti dell'utilizzazione che può trarne l'Ente venditore;
- è stato lo stesso ente convenuto ad indicare nel provvedimento di riacquisto la Corte
d'Appello come giudice designato per la trattazione della controversia che ci occupa inducendo il ad incardinare il giudizio avanti la Corte d'Appello stessa, Parte_1 salvo poi impugnarne, con ricorso in Cassazione, la competenza, così come precisato in parte motiva dalla stessa Suprema Corte nella sentenza del 09/10/2024 R.G.N. 17547/2023.
Alla luce di quanto appena osservato, si ritiene giusto ed equo che le spese del presente giudizio debbano essere compensate interamente e definitivamente tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA l'improcedibilità delle domande formulate da
[...] nei confronti del Parte_1 Controparte_1
per sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100
[...]
c.p.c. e, per l'effetto
DICHIARA l'estinzione del presente giudizio;
DICHIARA interamente compensate le spese di lite tra le parti in causa per le ragioni esposte in parte motiva;
RIGETTA ogni ulteriore richiesta.
Così deciso in Tempio Pausania, il 27/08/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
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