CASS
Sentenza 14 settembre 2022
Sentenza 14 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 14/09/2022, n. 33894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33894 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AC AR SA, nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza dell'08/05/2022 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. F Num. 33894 Anno 2022 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 16/08/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo di due automobili intestate a AR SA AC, disposto - ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (rectius, in relazione agii artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) - dal G.i.p. del locale Tribunale, in data 16 E.I.a maggio 2022, in —76~..so a procedimento penale riguardante un narcotraffico internazionale, in cui a AC è addebitato, al capo III.p), il reato di cui all'art. 73 stesso d.P.R. n. 309 dei 1990 (acquisto di sostanza stupefacente del tipo ketamina, risalente al 4 novembre 2020). Secondo il Tribunale sussisteva il fumus del contestato reato, per il quale l'indagato era stato già posto agli arresti domiciliari cautelari, e si configurava altresì il periculum in mora, in rapporto all'emergere delle condizioni legittimanti la confisca c.d. estesa dei beni suindicati. La loro acquisizione si presumeva infatti illegittima, in rapporto alla palese sproporzione tra il loro valore (la prima vettura era stata pagata 50.000 euro, la seconda 30.000) e la situazione reddituale ed economica dell'indagato. Costui -osservava il Tribunale- non aveva mai prodotto redditi di lavoro significativi. Era bensì vero che, nel luglio 2019, egli avesse percepito un importante indennizzo assicurativo (520.000 euro), ma l'introito non poteva essere addotto a giustificazione né dell'acquisto della prima vettura, anteriormente avvenuto nell'anno 2015, né dell'acquisto della seconda, perfezionato il 4 maggio 2021, allorché il saldo di conto corrente risultava già pressoché azzerato per effetto dell'impressionante serie di esborsi e di prelievi medio tempore eseguiti;
conclusione, quest'ultima, che restava valida anche ad ammettere che l'anticipo per la seconda vettura fosse stato corrisposto già nell'ottobre 2020, e la rimanente parte del prezzo fosse stata pagata ratealmente nei mesi successivi. Il Tribunale ricordava infine, incidentalmente, l'inusuale quantità di denaro contante, trovata nella disponibilità dell'indagato all'atto dell'esecuzione della misura cautelare personale, avvenuta 1'11 maggio 2022. 2. AR SA AC ricorre per cassazione avverso l'ordinanza adottata in sede di riesame, con il ministero del suo difensore di fiducia! avvocato ON NI OZ. 2 Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 e 324 cod. proc. pen., nonché illogicità della motivazione. Sostiene il deducente di avere fornito ampia ed esaustiva dimostrazione di un'adeguata disponibilità economica. Il Tribunale del riesame avrebbe sorvolato al riguardo, insistendo nel ritenere che l'acquisto delle autovetture, nel 2015 e nel 2021, fosse ingiustificato. Andava allora precisato che il procedimento penale riguardava un reato asseritamente commesso nel 2020, mentre sempre nel 2020 (e non nel 2021) era stata acquistata in realtà la seconda automobile. Rispetto a tale ultimo acquisto era documentata l'esistenza di una provvista lecita (l'indennizzo assicurativo dell'anno precedente), sicché il bene non poteva considerarsi parte integrante di un'accumulazione patrimoniale delittuosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Secondo consolidati arresti (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093-01), il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Ciò posto, rispetto alla prima automobile sequestrata il ricorso reca un mero accenno, puramente incidentale, alla sfasatura temporale esistente tra il relativo acquisto e il reato addebitato. Seppur astrattamente classificabile come violazione sostanziale di legge, la denuncia d'inosservanza del principio in correlazione evocabile - ossia del principio, secondo cui la presunzione d'illegittima acquisizione da parte dell'interessato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, tale da escludere i beni ictu oculi estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo di gran lunga antecedente alla sua commissione (sul punto cfr., tra le molte, Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753-03) - non è dunque neppure chiaramente formulata ed è comunque priva di un qualunque sviluppo argomentativo. Rispetto alla seconda automobile sequestrata, invece, le censure proposte, in sé generiche e reiterative, attengono esclusivamente al piano della motivazione, senza cogliere tuttavia alcun profilo alla cui stregua quella 3 sviluppata dal Tribunale del riesame - lì dove esso esclude, con dovizia di argomenti, la riferibilità del relativo acquisto alla provvista lecita di 520.000 euro - possa qualificarsi come meramente apparente. 2. Il ricorso risulta inammissibile sulla base dei rilievi e delle considerazioni che precedono. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/08/2022
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. F Num. 33894 Anno 2022 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 16/08/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo di due automobili intestate a AR SA AC, disposto - ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (rectius, in relazione agii artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) - dal G.i.p. del locale Tribunale, in data 16 E.I.a maggio 2022, in —76~..so a procedimento penale riguardante un narcotraffico internazionale, in cui a AC è addebitato, al capo III.p), il reato di cui all'art. 73 stesso d.P.R. n. 309 dei 1990 (acquisto di sostanza stupefacente del tipo ketamina, risalente al 4 novembre 2020). Secondo il Tribunale sussisteva il fumus del contestato reato, per il quale l'indagato era stato già posto agli arresti domiciliari cautelari, e si configurava altresì il periculum in mora, in rapporto all'emergere delle condizioni legittimanti la confisca c.d. estesa dei beni suindicati. La loro acquisizione si presumeva infatti illegittima, in rapporto alla palese sproporzione tra il loro valore (la prima vettura era stata pagata 50.000 euro, la seconda 30.000) e la situazione reddituale ed economica dell'indagato. Costui -osservava il Tribunale- non aveva mai prodotto redditi di lavoro significativi. Era bensì vero che, nel luglio 2019, egli avesse percepito un importante indennizzo assicurativo (520.000 euro), ma l'introito non poteva essere addotto a giustificazione né dell'acquisto della prima vettura, anteriormente avvenuto nell'anno 2015, né dell'acquisto della seconda, perfezionato il 4 maggio 2021, allorché il saldo di conto corrente risultava già pressoché azzerato per effetto dell'impressionante serie di esborsi e di prelievi medio tempore eseguiti;
conclusione, quest'ultima, che restava valida anche ad ammettere che l'anticipo per la seconda vettura fosse stato corrisposto già nell'ottobre 2020, e la rimanente parte del prezzo fosse stata pagata ratealmente nei mesi successivi. Il Tribunale ricordava infine, incidentalmente, l'inusuale quantità di denaro contante, trovata nella disponibilità dell'indagato all'atto dell'esecuzione della misura cautelare personale, avvenuta 1'11 maggio 2022. 2. AR SA AC ricorre per cassazione avverso l'ordinanza adottata in sede di riesame, con il ministero del suo difensore di fiducia! avvocato ON NI OZ. 2 Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 e 324 cod. proc. pen., nonché illogicità della motivazione. Sostiene il deducente di avere fornito ampia ed esaustiva dimostrazione di un'adeguata disponibilità economica. Il Tribunale del riesame avrebbe sorvolato al riguardo, insistendo nel ritenere che l'acquisto delle autovetture, nel 2015 e nel 2021, fosse ingiustificato. Andava allora precisato che il procedimento penale riguardava un reato asseritamente commesso nel 2020, mentre sempre nel 2020 (e non nel 2021) era stata acquistata in realtà la seconda automobile. Rispetto a tale ultimo acquisto era documentata l'esistenza di una provvista lecita (l'indennizzo assicurativo dell'anno precedente), sicché il bene non poteva considerarsi parte integrante di un'accumulazione patrimoniale delittuosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Secondo consolidati arresti (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093-01), il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Ciò posto, rispetto alla prima automobile sequestrata il ricorso reca un mero accenno, puramente incidentale, alla sfasatura temporale esistente tra il relativo acquisto e il reato addebitato. Seppur astrattamente classificabile come violazione sostanziale di legge, la denuncia d'inosservanza del principio in correlazione evocabile - ossia del principio, secondo cui la presunzione d'illegittima acquisizione da parte dell'interessato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, tale da escludere i beni ictu oculi estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo di gran lunga antecedente alla sua commissione (sul punto cfr., tra le molte, Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753-03) - non è dunque neppure chiaramente formulata ed è comunque priva di un qualunque sviluppo argomentativo. Rispetto alla seconda automobile sequestrata, invece, le censure proposte, in sé generiche e reiterative, attengono esclusivamente al piano della motivazione, senza cogliere tuttavia alcun profilo alla cui stregua quella 3 sviluppata dal Tribunale del riesame - lì dove esso esclude, con dovizia di argomenti, la riferibilità del relativo acquisto alla provvista lecita di 520.000 euro - possa qualificarsi come meramente apparente. 2. Il ricorso risulta inammissibile sulla base dei rilievi e delle considerazioni che precedono. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/08/2022