Articolo 3 della Legge 31 dicembre 1998, n. 477
Articolo 2
Versione
27 gennaio 1999
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 18 miliardi per l'anno 1998, lire 20,5 miliardi per l'anno 1999 e lire 23 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1999