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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/09/2025, n. 3056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3056 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9326/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
_______________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281-sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g.
9326/2023 promossa da:
C.F. e P. IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. MONICA ORTENZI (C.F. , elettivamente domiciliata C.F._1 presso lo studio di quest'ultima sito in Roma, Via Giorgio Vigolo n. 12
ATTRICE OPPONENTE
nei confronti di
(C.F. e P.IVA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. JACOPO BIGIARINI (C.F. ), elettivamente domiciliata presso C.F._2
lo studio di quest'ultimo sito in Prato, Via Valentini n. 23/A
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al D.I. n. 2188/2023 del Tribunale di Firenze.
CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE: “Piaccia al Tribunale Ill.mo adìto, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi della presente opposizione: In via preliminare: - Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale Ordinario di Firenze adito in favore del Tribunale Ordinario di Marsala dove risulta la sede legale della Controparte_2
(p.iva e c.f. ), – Marsala (TP) alla piazza Piemonte e Lombardo 25, ai sensi e per gli
[...] P.IVA_2 effetti di cui all'art. 1182 c.c., o in via meramente subordinata, Il Tribunale Ordinario di Roma, presso pagina 1 di 14 la sede legale della in Roma alla via degli Ontani 14 per i motivi tutti esposti Parte_1 nella narrativa del presente e/o per ogni motivo che si riterrà equo e di giustizia;
- Accertare e dichiarare inammissibile e/o comunque improcedibile il decreto di ingiunzione n. 2188/2023 (R.G.
3347/2023) del 9.6.2023 emesso ad istanza della (p.iva e c.f. , Controparte_1 P.IVA_2 atteso il mancato preventivo sperimento del procedimento di mediazione previsto obbligatoriamente dalla vigente normativa e, comunque, per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente e/o per ogni motivo che si riterrà equo e di giustizia;
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per decreto di ingiunzione n. 2188/2023 (R.G. 3347/2023) del 9.6.2023 emesso ad istanza della (p.iva e c.f. , notificato e/o comunque revocare lo stesso, in Controparte_1 P.IVA_2 quanto la procura alle liti depositata nel fascicolo monitorio non è conforme al dettato normativo vigente risultando generica e non speciale e non datata e, dunque, affetta da insanabile nullità, e, comunque, per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente e/o per ogni motivo che si riterrà equo
e di giustizia;
- Accertare e dichiarare nulla la risoluzione contrattuale comunicata in data 20.2.2023 dall'avv. Bigiarini per conto della in quanto non sottoscritta per conferma ed Controparte_1 accettazione dalla stessa società opposta. In via principale: - dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico e, comunque, annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2188/2023
(R.G. 3347/2023) del 9.6.2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Firenze ad istanza della
[...]
(p.iva e c.f. ), nei confronti della per i motivi tutti Controparte_1 P.IVA_2 Parte_1 esposti nella narrativa del presente e/o per ogni motivo che si riterrà equo e di giustizia;
in via riconvenzionale: - accertare e dichiarare che la ha proceduto al pagamento in Parte_1 surroga degli stipendi e del trattamento di fine rapporto dei dipendenti della Controparte_1 come da autorizzazione del sindacato FIT- CISL e della stessa società opposta, dell'importo di euro
49.502,49 e per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente e/o per ogni motivo che si riterrà equo
e di giustizia;
- accertare e dichiarare e per l'effetto condannare la al pagamento Controparte_1 della complessiva somma di euro 25.616,39 portata dalle fatture n. 42/1 e n. 43/1 di novembre 2022, già detratto l'acconto ricevuto pari ad euro 4.383,61 e per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente e/o per ogni motivo che si riterrà equo e di giustizia;
- accertare e dichiarare e per l'effetto condannare la al pagamento della complessiva somma di euro 20.710,19 per gli Controparte_1 addebiti saldati dalla ai committenti per fatto imputabile alla Parte_1 Controparte_1 nell'ambito dello svolgimento dei servizi alla stessa affidati nel corso del rapporto contrattuale e
[...] per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente e/o per ogni motivo che si riterrà equo e di giustizia;
- Accertare e dichiarare dunque, per le causali di cui sopra, che la è Parte_1 creditrice nei confronti della della complessiva somma di euro 95.829,07 Controparte_1
pagina 2 di 14 (novantacinquemilaottocentoventinove/07), procedendo se del caso, alle dovute compensazioni, ove fosse meritevole di accoglimento la pretesa creditoria della società opposta azionata con il decreto di ingiunzione impugnato di euro 85.451,52, riconoscendo alla la restante somma Parte_1 pari ad euro 10.377,55. - Accertare e dichiarare e, per l'effetto, condannare la al Controparte_1 risarcimento ex art 96 c.p.c. da determinarsi in via equitativa da parte del Giudice adito, attesa la palese temerarietà della azione giudiziale promossa e per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente e/o per ogni motivo che si riterrà equo e di giustizia. Con condanna alle spese legali. Si conclude anche in via istruttoria insistendo per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie tempestivamente articolate in corso di giudizio, con particolare riferimento alle memorie ex art 171, ter c.p.c.”.
CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA: “Voglia il Giudice del Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2188/2023 (R.G. n. 3347/2023) emesso dal Tribunale di Firenze in data
09/06/2023, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di facile e pronta soluzione per tutte le ragioni sopra esposte. In via principale rigettare l'opposizione proposta da
[...] perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in premessa e inoltre Parte_1 rigettare la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto valido ed efficace ad ogni effetto di legge. In via riconvenzionale condannare a pagare a parte Pt_1 Parte_1 opposta il credito maturato dalle fatture nn. 28 del 28/02/2023 di Euro 54.440,56, 37 del 31/03/2023 di
Euro 22.000,00 e 46 del 31/03/2023 di Euro 7.812,73, detratta la somma di Euro 49.502,49 corrisposta da controparte per gli stipendi netti dei dipendenti mesi febbraio e marzo 2023, per un totale di Euro 34.750,80, o la somma maggiore o minore che risulterà all'esisto dell'espletanda istruttoria, oltre interessi dal giorno del dovuto all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, a proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2188/2023, emesso dal Tribunale di Firenze in data 08-09/06/2023, con il quale le è stato intimato il pagamento, a favore di della somma di € Controparte_1
85.451,52 a titolo di corrispettivo per prestazioni di movimentazione di merci, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, chiedendo: in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze adito in monitorio in favore del Tribunale di Marsala o, in pagina 3 di 14 subordine, del Tribunale di Roma;
sempre in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso per ingiunzione, stanti, per un verso, il mancato preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e, per altro verso, il deposito di una procura alle liti nulla poiché non datata e priva di menzione del procedimento per il quale era stata rilasciata;
nel merito, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale, l'accertamento di controcrediti a proprio favore per l'ammontare di € 95.829,07 e dichiararsi la nullità dell'atto unilaterale contenente la comunicazione dell'opposta del 20.02.2023 di avvenuta risoluzione di diritto del contratto;
in ogni caso, la condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di lite e al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
A sostegno delle domande proposte, l'opponente ha dedotto:
- la competenza per territorio del Tribunale di Marsala, nel cui circondario si trova la sede dell'opposta, venendo in rilievo, nel caso di specie, un'obbligazione pecuniaria soggetta all'applicazione dei principi di cui all'art. 1182 c.c., o, in subordine, il Tribunale di Roma, quale foro generale della persona giuridica della debitrice;
- l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, vertendo il procedimento monitorio su un contratto di rete, per il quale detta procedura è prevista come obbligatoria dal D. Lgs. 28/2010, come modificato dal D. Lgs. 149/2022;
- la nullità o irregolarità della procura alle liti contenuta in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, priva di data e sprovvista di riferimenti precisi alla controversia per la quale veniva rilasciata;
- di aver concluso un contratto di appalto con Tre Elle S.r.l., di aver affidato all'opposta il servizio di movimentazione di merci all'interno del magazzino della propria committente e di aver successivamente sottoscritto con la stessa un contratto di rete;
- di aver manifestato all'opposta, a seguito delle gravi contestazioni avanzate da Tre Elle S.r.l., nonché dell'emissione di fatture non corrispondenti alle attività espletate, la propria intenzione di addivenire alla risoluzione consensuale del contratto, previo pagamento delle somme ancora dovute per i servizi resi in esecuzione dell'accordo;
- che l'opposta le inviava una comunicazione del proprio Legale in ordine all'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, nulla in quanto non sottoscritta per conferma e accettazione dalla mittente;
- l'esistenza di controcrediti a proprio favore nei confronti dell'opposta per € 95.829,07, di cui €
49.502,49 per stipendi e TFR versati in favore dei dipendenti della stessa ed a titolo di surroga in pagina 4 di 14 conformità ad accordi raggiunti con i sindacati dei lavoratori, € 25.616,39 (al netto dell'acconto già ricevuto pari a € 4.383,61) dovuti a saldo delle fatture n. 42/1 e n. 43/1 emesse nel novembre del 2022, ed € 20.710,19 per la restituzione di importi versati alla committente principale per il risarcimento dei danni causati dall'opposta durante l'espletamento dei servizi a suo carico, somme queste ultime che la controparte si era impegnata a rimborsare;
- la temerarietà dell'azione monitoria.
Costituitasi regolarmente in giudizio, la a chiesto: in via preliminare, la Controparte_1 concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali avversarie e la conferma del D.I.; in via riconvenzionale, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di € 34.750,80 (o di quello diverso ritenuto di giustizia), pari alla differenza tra la somma portata dalle fatture n. 28 del
28/02/2023, n. 37 del 31/03/2023 e n. 46 del 31/03/2023, e quella di € 49.502,49 versata dall'opponente in esecuzione degli impegni dalla stessa assunti a seguito dell'accordo sindacale, oltre interessi dal giorno del dovuto all'effettivo saldo;
vinte le spese.
Nel dettaglio, l'opposta ha dedotto:
- l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente, per avere il presente giudizio ad oggetto un contratto di subappalto, per il quale non è obbligatorio l'esperimento della mediazione, procedura in ogni caso avviata con istanza del 30/10/2023 presso l'OCF di Firenze;
- la sanatoria di eventuali difetti della procura alle liti allegata al ricorso monitorio, essendone stata depositata altra in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- la genericità e l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale;
- di aver comunicato all'opponente la risoluzione anticipata del contratto a causa del grave inadempimento della stessa rispetto all'obbligo di pagamento dei corrispettivi dovuti, circostanza questa che aveva determinato la decisione di non corrispondere ai dipendenti impiegati nell'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto con la società Tre Elle S.r.l. gli stipendi relativi ai mesi di febbraio e dei primi 14 giorni del mese di marzo 2023;
- il difetto di prova dei danni e dei pagamenti che l'opponente ha affermato di aver effettuato in favore della committente principale Tre Elle S.r.l. a titolo di risarcimento;
pagina 5 di 14 - il riconoscimento da parte sua del credito dell'opponente per € 49.502,49, pagato in surroga a titolo di stipendi e TFR relativi ai mesi di febbraio e marzo 2023;
- l'infondatezza della domanda riconvenzionale di pagamento delle somme portate dalle fatture n. 42 del 14/11/2022 e n. 43 del 14/11/2022, inidonee a dimostrare la conclusione del contratto addotto quale titolo del pagamento;
- di aver maturato, altresì, dopo l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, un credito nei confronti dell'opponente pari a € 84.253,29, di cui € 62.253,29 a titolo di corrispettivo per attività di movimentazione presso i magazzini di Calenzano della società Tre Elle S.r.l., portato dalle fatture n. 28 del 28/02/2023 e n. 46 del 31/03/2023, ed € 22.000,00 quale rimborso del versamento eseguito in favore del sig. – dipendente dell'opponente – a titolo di risarcimento del danno per Parte_2 illegittimo licenziamento.
Tentata invano la conciliazione delle parti, all'esito della prima udienza il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del D.I. limitatamente all'importo di € 35.949,03, ha rigettato le istanze di prova orale articolate dalle parti con memorie integrative ex art. 171 ter cpc e ha fissato nuova udienza per la verifica dell'esito della mediazione, conclusasi negativamente, indi per la discussione orale, a seguito della quale viene depositata la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
* * *
1. Sulle eccezioni preliminari sollevate dall'opponente.
1.1 E' infondata, e comunque superata, l'eccezione di inammissibilità del ricorso monitorio e/o di improcedibilità del presente giudizio di opposizione per omesso esperimento della mediazione, posto che, per un verso, l'art. 5 comma 6 D. Lgs. n. 28/2010 esclude dall'obbligo di previo esperimento della mediazione la fase monitoria e il giudizio di opposizione sino alla pronuncia dei provvedimenti sulla provvisoria esecuzione e che, per altro verso, il procedimento in questione è stato espletato, come risulta dal verbale di mancato accordo prodotto dall'opposta in data 01.07.2024.
1.2 Del pari destituita di fondamento si è rivelata l'eccezione di nullità della procura allegata al ricorso monitorio, depositata unitamente a tale atto, al quale quindi, con ogni evidenza, si riferiva e posto che, in ogni caso, ogni eventuale irregolarità è stata sanata e superata a seguito dell'avvenuto rilascio e della produzione di una nuova procura allegata dall'opposta alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio, dalla quale si evince anche l'esplicita conferma del conferimento pagina 6 di 14 dell'incarico inerente al deposito del ricorso per ingiunzione (cfr. doc. n. 17 in cui si legge che “La
precisa di aver altresì conferito mandato all'avv. Jacopo Bigiarini in merito Controparte_1 alla risoluzione di tutti i rapporti in essere con la inviata dallo stesso con Parte_1 pec del 20.02.2023 così come il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo D.I. 2188/2023 R.G.
2347/2023 emesso dal Tribunale di Firenze in data 16.06.2023 oggi opposto”).
1.3 Ancora in via preliminare, è infondata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Firenze, sollevata dall'opponente sul presupposto che il ricorso per decreto ingiuntivo doveva essere proposto dinanzi al Tribunale di Marsala, nel cui circondario si trova la sede della creditrice opposta, venendo in rilievo nel caso di specie un'obbligazione pecuniaria soggetta all'applicazione dei principi di cui all'art. 1182 c.c. o, in subordine, dinanzi al Tribunale di Roma, quale foro generale della persona giuridica della debitrice.
Sul punto, è pertinente il richiamo all'indirizzo consolidato secondo cui “in tema di competenza territoriale derogabile , per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli articoli 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio)
l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per
l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito” (Cass. n. 11691/2012; conformi Cass. n. 17374/2020 e Cass. n. 2548/2022: “in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, primo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli art. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art.
33 cod. proc. civ., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente”).
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente si è limitata ad eccepire l'incompetenza del Tribunale di
Firenze soltanto con riferimento ai criteri del foro generale delle persone giuridiche e del luogo dell'esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, senza alcuna precisazione in merito ai restanti pagina 7 di 14 profili concorrenti di determinazione della competenza che valorizzano il foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione o quello in cui vi sono uno stabilimento e un rappresentante della convenuta sostanziale, sicché l'eccezione in questione non può considerarsi efficacemente proposta.
Ne deriva la competenza dell'intestato Tribunale, radicata in base ai richiamati profili rimasti non contestati.
2. Nel merito, sulle domande delle parti.
Venendo al merito, l'opposta ha agito in monitorio per ottenere il pagamento dell'importo di €
85.451,52 a titolo di corrispettivo per i servizi di movimentazione di merci prestati in esecuzione di contratto riconducibile alla fattispecie del subappalto concluso con l'opponente, a sua volta incaricata dalla committente principale Tre Elle s.r.l. dell'adempimento di dette prestazioni in forza di contratto di appalto.
A fronte dell'ingiunzione, l'opponente ha fatto valere l'esistenza di controcrediti nei confronti dell'opposta per € 95.829,07 (di cui € 49.502,49 per la restituzione di importi anticipati per il pagamento di stipendi e TFR ai dipendenti dell'opposta, € 25.616,39 a saldo di fatture emesse nei confronti di questa, € 20.710,19 per la restituzione di somme versate alla committente principale per il risarcimento di danni cagionati dalla subappaltatrice) opponendoli in compensazione e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento dell'importo residuo a proprio favore e l'accertamento della nullità della risoluzione del contratto con l'opposta oggetto della comunicazione da questa inviatale in data
20.2.2023.
Costituitasi nel giudizio di opposizione, l'opposta ha quindi chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore importo di € 62.253,29 portato dalle fatture n. 28 del 28/02/2023 e n. 46 del 31/03/2023, scadute successivamente all'emissione del D.I. opposto, a titolo di corrispettivo per le attività di movimentazione eseguite presso i magazzini di Calenzano della società
Tre Elle s.r.l. e della somma di € 22.000,00 di cui alla fattura n. 37 del 31/03/2023 a titolo di restituzione di importi anticipati in favore del sig. ex dipendente dell'opponente, quale Parte_2 risarcimento del danno per illegittimo licenziamento.
2.1 Riepilogate le pretese delle parti, occorre passare in rassegna per prima, per ragioni di ordine logico, la domanda dell'opponente, di accertamento della nullità dell'atto unilaterale di risoluzione del
20.2.2023 in quanto proveniente dal Legale dell'opposta ma dalla stessa non sottoscritta, che è inammissibile e comunque infondata.
pagina 8 di 14 Sotto il primo profilo, richiamato il disposto di cui all'art. 167 comma 2 c.p.c., si evidenzia il difetto di connessione oggettiva tra detta domanda, attinente a “contratti di distacco di lavoratori dipendenti”
(doc. 8 di parte opponente), e quella di pagamento avanzata in monitorio per la remunerazione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto tra le odierne parti in causa.
Sotto il secondo profilo, per un verso, nessuna allegazione né prova del titolo, integrato dal contratto di cui si chiede l'accertamento negativo dell'avvenuta risoluzione, è rinvenibile negli scritti difensivi di parte opponente e, per altro verso, la PEC del 20.2.2023 sembra contenere un sollecito ad adempiere con l'avvertimento, in difetto, della volontà di provocare la risoluzione del contratto (si fa riferimento in maniera del tutto atecnica ad una “intimazione della risoluzione” – inidonea a provocare lo scioglimento del contratto senza indicazione del rimedio ritenuto applicabile – ma nel prosieguo si intima il pagamento di corrispettivi con la dichiarazione che, in difetto, si sarebbe agito in giudizio a tutela della posizione di , evidentemente anche al fine della risoluzione dei CP_2 contratti in essere), e non appare invece riferibile ad una delle ipotesi normative di risoluzione di diritto previste dall'ordinamento, quali la clausola risolutiva espressa, la diffida ad adempiere ed il termine essenziale.
2.2. Quanto alle restanti domande delle parti, richiamati i criteri costantemente invalsi nella giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione degli oneri probatori nella materia contrattuale - applicabili anche ai giudizi di opposizione a D.I. integranti ordinari procedimenti di cognizione - secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte – negoziale o legale – del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (cfr. art. 1218 c.c. e Cass. S.U., Sentenza, 30-10-2001, n. 13533; Cass. Sez. I, Sentenza
26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza 19-04-2007, n. 9351), si osserva che l'opposta ha assolto agli oneri a suo carico, essendo innanzitutto provata, in quanto incontestata con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., la conclusione del contratto con l'opponente.
Ciò detto, l'accordo in questione è da qualificarsi come subappalto sulla base delle affermazioni dell'opposta non contestate dall'opponente, secondo cui la seconda aveva affidato alla prima l'incarico di provvedere all'esecuzione del servizio di movimentazione di materiale presente presso il magazzino di Calenzano (FI) della committente principale Tre Elle s.r.l.
pagina 9 di 14 E' risultato, invece, non pertinente rispetto alla prova del titolo a fondamento della richiesta di pagamento avanzata, la stipula tra le parti anche del contratto di rete tra imprese sub doc. n. 4 dell'opponente, che nulla dice in ordine allo specifico servizio di movimentazione di merce per cui è causa, costituendo lo stesso piuttosto un accordo generale a monte volto a regolare i rapporti di collaborazione instaurata tra le imprese partecipanti alla rete, funzionale alla realizzazione e allo sviluppo di progetti e servizi condivisi.
Tanto chiarito, la disamina della pretesa creditoria avanzata in monitorio e reiterata dall'opposta nel presente giudizio di opposizione postula quella dell'eccezione di compensazione e della domanda riconvenzionale di pagamento avanzate dall'opponente, la quale ha fornito prova idonea del controcredito fatto valere limitatamente all'importo di € 49.502,49 pacificamente versato a titolo di stipendi e di TFR in favore dei dipendenti dell'opposta e in surroga di quest'ultima in conformità agli impegni assunti con la sottoscrizione del verbale sindacale di conciliazione prodotto in giudizio e delle successive modifiche (doc. n. 5 dell'opponente; cfr. pag. 12 della comparsa di costituzione dell'opposta in cui si legge che “Pertanto la somma che controparte dice di avere pagato in surroga per gli stipendi netti dei dipendenti e pari ad Euro 49.502,49, viene riconosciuta da parte opposta per la quale dichiara di accettare la compensazione con quanto dalla stessa dovuto”, nonché la modifica di accordo sindacale del 27.03.2023 sub doc. n. 8 dell'opponente) e all'importo di € 7.186,39 espressamente riconosciuto dall'opposta come dovuto a saldo della fattura n. 42 del 14/11/2022, al netto dei parziali acconti pacificamente versati a favore dell'opponente e da quest'ultima non contestati (cfr. copie dei bonifici sub doc. n. 9 dell'opponente e pag. 7 della memoria conclusionale dell'opposta).
Non vi è prova, invece, dell'esistenza dei restanti controcrediti allegati dall'opponente, rispettivamente di € 15.000,00 per il pagamento del saldo della fattura n. 43 emessa nel novembre del 2022, e di €
20.710,19 per il rimborso di importi versati alla committente principale su sua richiesta, per il risarcimento di non meglio precisati danni causati dall'opposta nell'esecuzione delle prestazioni commissionatele.
Segnatamente, a fronte delle contestazioni dell'opposta (la quale ha negato la conclusione di un accordo e l'esistenza di un proprio debito rispetto alla fattura n. 43, nonché di essersi impegnata alla restituzione di somme versate dall'opponente alla committente principale), l'opponente – in tal senso onerata – non allegato né tantomeno dimostrato in via documentale e mediante la formulazione di richieste di prova orale ammissibili e rilevanti, l'esistenza di validi titoli contrattuali o legali a fondamento dei due controcrediti in questione.
pagina 10 di 14 Invero, non possono essere considerati a tal scopo sufficienti, quanto al primo controcredito, la fattura prodotta e contestata, generica e inadeguata ad avvalorare l'esistenza del conferimento di un incarico per l'esecuzione di imprecisate prestazioni ad opera dell'opponente, e quanto al secondo, le copie dei bonifici versati in atti, contenenti riferimenti del tutto generici, che nulla provano rispetto all'effettuazione di pagamenti in favore della committente principale, ai danni da questa riportati ma qui non specificamente allegati e indimostrati e all'assunzione da parte dell'opposta di un impegno alla restituzione di dette somme.
Né a conclusioni diverse potrebbe addivenirsi in ipotesi di assunzione delle prove testimoniali oggetto delle richieste dall'opponente rigettate in corso di causa e reiterate con la memoria conclusionale depositata in data 09.09.2025, per essere i capitoli formulati da detta parte nella propria memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. generici, irrilevanti, e inidonei a provare la sussistenza in capo all'opposta dell'obbligo di rimborsare gli importi per danni asseritamente corrisposti alla società Tre Elle s.r.l.
Proseguendo, quanto alle domande di condanna dell'opponente al pagamento di somme ulteriori, avanzate dall'opposta con comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di opposizione, occorre premetterne l'ammissibilità, posto che, come in più occasioni ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 927 del 2022), il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura impugnatoria e non può considerarsi un'actio nullitatis, bensì è un ordinario giudizio di cognizione, in cui è devoluto al Giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso (e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione: Cass. 9 settembre 2010,
n. 19246) e che presenta struttura bifasica, svolgendosi dinanzi allo stesso ufficio giudiziario la fase monitoria e quella successiva di opposizione (Cass. n. 14475/2015).
All'interno del giudizio così articolato, l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 6091/2020);
Ne consegue che deve essere consentita all'opposto, come a qualsiasi parte di un ordinario giudizio di cognizione, la precisazione delle proprie domande, purché nel rispetto dei termini fissati dall'art. 171 ter n. 1 c.p.c. (e prima della riforma, dall'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.), nonché la proposizione di domande nuove purché “ rimanga immutato l'elemento identificativo soggettivo delle «personae» e ferma restando la necessità che tale nuova domanda riguardi, pur sempre, la medesima vicenda
pagina 11 di 14 sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o sia a essa collegata almeno per incompatibilità” (in termini Cass. n. 32933/2023; vedi anche Cass. n. 9633/2022).
Per quanto detto, la prima domanda – che concerne la corresponsione del corrispettivo spettante per le attività realizzate in esecuzione del medesimo contratto di subappalto dedotto a fondamento della pretesa creditoria avanzata in sede monitoria e maturato posteriormente all'ottenimento dell'ingiunzione – è da reputarsi ammissibile atteso che la stessa integra una modifica della domanda iniziale consentita in quanto limitata al profilo relativo al quantum richiesto, nonché fondata, non avendo l'opponente contestato l'esistenza del titolo, né l'effettiva esecuzione dei servizi di movimentazione, né gli importi cui si riferiscono le fatture n. 28 del 28/02/2023 e n. 46 del 31/03/2023
(doc. n. 10 e 11 allegati alla comparsa di costituzione dell'opposta).
La seconda domanda riconvenzionale, invece, diretta ad ottenere il rimborso dell'importo versato a titolo di risarcimento del danno da illegittimo licenziamento in favore del sig. ha Parte_2 costituito oggetto di espressa rinuncia ad opera dell'opposta mediante memoria conclusionale depositata in data 09.09.2025, richiamata all'udienza di discussione orale, sicché ne è precluso il vaglio
(cfr. pag. 9 di detto atto in cui si legge che “La in relazione alla domanda Controparte_1 riconvenzionale, rinuncia con il presente atto all'importo di cui alla fattura n. 37 del 31/08/2023 di
Euro 22.000,00”).
Tutto ciò esposto in ordine alle domande ed eccezioni delle parti, si rileva che l'opposta ha dato atto, nella propria memoria conclusionale del 09.09.2025, di aver posto in esecuzione il DI nei limiti della provvisoria esecuzione concessa con Ordinanza ex art. 648 cpc del 14.04.2025, soddisfando il proprio credito quanto all'importo € 35.949,03.
Alla luce dei rilievi che precedono, sussistono i presupposti – costituiti da identità soggettiva, diversità di titoli, certezza, liquidità ed esigibilità – per l'accoglimento sino a concorrenza dell'eccezione di compensazione legale, ai sensi dell'art. 1243 c.c., sollevata dall'opponente, tra i propri crediti di €
49.502,49 per il rimborso delle somme versate per stipendi e TFR in surroga dell'opposta e di €
7.186,39 dovuto a saldo della fattura n. 42 del 14/11/2022 da un parte e il complessivo credito residuo accertato in favore dell'opposta a titolo di corrispettivo per le attività di movimentazione di merci prestate in esecuzione del contratto di subappalto tra le parti, pari a € 111.764,78 dall'altra (data dalla somma portata dal D.I. opposto decurtata dei pagamenti eseguiti in forza della concessione della provvisoria esecuzione pari a € 35.949,03 e dagli importi dovuti in forza delle fatture n. 28 del
28/02/2023 e n. 46 del 31/03/2023, pari a € 62.262,29).
pagina 12 di 14 Ne deriva la necessità di revocare il D.I. opposto1 e di rideterminare il credito residuo spettante all'opposta, a seguito dei pagamenti avvenuti forzosamente in corso di causa e della parziale compensazione legale, nell'importo complessivo di € 55.075,9, oltre interessi moratori nella misura di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo.
3. Sulle spese di lite e sulla domanda dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La soccombenza dell'opponente ne comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite a favore dell'opposta, con liquidazione come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore della domanda, dato dalla misura del credito accertato (principio del decisum: art. 5 comma 1, terzo periodo, del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014; cfr. Cass. n.
9237/2022) per tale intendendosi quello anteriore al pagamento parziale in corso di causa, con applicazione degli importi medi previsti per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le successive, tenuto conto dell'istruttoria solo documentale e della definizione del procedimento con modalità semplificata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
L'accertamento del credito complessivo dell'opposta nella misura di cui si è dato atto e la soccombenza dell'opponente, escludono la fondatezza della domanda risarcitoria dalla stessa proposta a norma dell'art. 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) REVOCA il Decreto Ingiuntivo n. 2188/2023 emesso dal Tribunale di Firenze in data 08-
09/06/2023; 1 In termini si vedano i principi enunciati da Cass. sez. un. n. 7448/1993 e Cass. n. 22489/2006 – da ritenersi senz'altro applicabili in tutti i casi di accertamento di fatti estintivi del credito portato dal D.I. opposto ivi incluso l'accoglimento dell'eccezione di compensazione qui ricorrente – secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione -, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario neanche l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo”. pagina 13 di 14 2) DICHIARA estinti sino a concorrenza i rispettivi crediti delle parti come da parte motiva e, tenuto conto del pagamento eseguito in corso di causa pari a € Parte_1
35.949,03, la condanna al pagamento in favore di della restante Controparte_1 somma, a titolo di corrispettivo, di € 55.075,9 oltre interessi moratori nella misura di cui al D. Lgs.
n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo;
3) RIGETTA ogni altra domanda delle parti, ivi inclusa quella dell'opponente di condanna dell'opposta al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;
4) CONDANNA alla rifusione a favore di Parte_1 [...] delle spese di lite, che si liquidano in € 9.142,00 per compensi di Avvocato, Controparte_1 spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
Firenze, 28.9.2025.
Il Giudice
Dott. Silvia Orani
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
_______________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281-sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g.
9326/2023 promossa da:
C.F. e P. IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. MONICA ORTENZI (C.F. , elettivamente domiciliata C.F._1 presso lo studio di quest'ultima sito in Roma, Via Giorgio Vigolo n. 12
ATTRICE OPPONENTE
nei confronti di
(C.F. e P.IVA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. JACOPO BIGIARINI (C.F. ), elettivamente domiciliata presso C.F._2
lo studio di quest'ultimo sito in Prato, Via Valentini n. 23/A
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al D.I. n. 2188/2023 del Tribunale di Firenze.
CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE: “Piaccia al Tribunale Ill.mo adìto, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi della presente opposizione: In via preliminare: - Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale Ordinario di Firenze adito in favore del Tribunale Ordinario di Marsala dove risulta la sede legale della Controparte_2
(p.iva e c.f. ), – Marsala (TP) alla piazza Piemonte e Lombardo 25, ai sensi e per gli
[...] P.IVA_2 effetti di cui all'art. 1182 c.c., o in via meramente subordinata, Il Tribunale Ordinario di Roma, presso pagina 1 di 14 la sede legale della in Roma alla via degli Ontani 14 per i motivi tutti esposti Parte_1 nella narrativa del presente e/o per ogni motivo che si riterrà equo e di giustizia;
- Accertare e dichiarare inammissibile e/o comunque improcedibile il decreto di ingiunzione n. 2188/2023 (R.G.
3347/2023) del 9.6.2023 emesso ad istanza della (p.iva e c.f. , Controparte_1 P.IVA_2 atteso il mancato preventivo sperimento del procedimento di mediazione previsto obbligatoriamente dalla vigente normativa e, comunque, per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente e/o per ogni motivo che si riterrà equo e di giustizia;
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per decreto di ingiunzione n. 2188/2023 (R.G. 3347/2023) del 9.6.2023 emesso ad istanza della (p.iva e c.f. , notificato e/o comunque revocare lo stesso, in Controparte_1 P.IVA_2 quanto la procura alle liti depositata nel fascicolo monitorio non è conforme al dettato normativo vigente risultando generica e non speciale e non datata e, dunque, affetta da insanabile nullità, e, comunque, per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente e/o per ogni motivo che si riterrà equo
e di giustizia;
- Accertare e dichiarare nulla la risoluzione contrattuale comunicata in data 20.2.2023 dall'avv. Bigiarini per conto della in quanto non sottoscritta per conferma ed Controparte_1 accettazione dalla stessa società opposta. In via principale: - dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico e, comunque, annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2188/2023
(R.G. 3347/2023) del 9.6.2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Firenze ad istanza della
[...]
(p.iva e c.f. ), nei confronti della per i motivi tutti Controparte_1 P.IVA_2 Parte_1 esposti nella narrativa del presente e/o per ogni motivo che si riterrà equo e di giustizia;
in via riconvenzionale: - accertare e dichiarare che la ha proceduto al pagamento in Parte_1 surroga degli stipendi e del trattamento di fine rapporto dei dipendenti della Controparte_1 come da autorizzazione del sindacato FIT- CISL e della stessa società opposta, dell'importo di euro
49.502,49 e per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente e/o per ogni motivo che si riterrà equo
e di giustizia;
- accertare e dichiarare e per l'effetto condannare la al pagamento Controparte_1 della complessiva somma di euro 25.616,39 portata dalle fatture n. 42/1 e n. 43/1 di novembre 2022, già detratto l'acconto ricevuto pari ad euro 4.383,61 e per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente e/o per ogni motivo che si riterrà equo e di giustizia;
- accertare e dichiarare e per l'effetto condannare la al pagamento della complessiva somma di euro 20.710,19 per gli Controparte_1 addebiti saldati dalla ai committenti per fatto imputabile alla Parte_1 Controparte_1 nell'ambito dello svolgimento dei servizi alla stessa affidati nel corso del rapporto contrattuale e
[...] per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente e/o per ogni motivo che si riterrà equo e di giustizia;
- Accertare e dichiarare dunque, per le causali di cui sopra, che la è Parte_1 creditrice nei confronti della della complessiva somma di euro 95.829,07 Controparte_1
pagina 2 di 14 (novantacinquemilaottocentoventinove/07), procedendo se del caso, alle dovute compensazioni, ove fosse meritevole di accoglimento la pretesa creditoria della società opposta azionata con il decreto di ingiunzione impugnato di euro 85.451,52, riconoscendo alla la restante somma Parte_1 pari ad euro 10.377,55. - Accertare e dichiarare e, per l'effetto, condannare la al Controparte_1 risarcimento ex art 96 c.p.c. da determinarsi in via equitativa da parte del Giudice adito, attesa la palese temerarietà della azione giudiziale promossa e per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente e/o per ogni motivo che si riterrà equo e di giustizia. Con condanna alle spese legali. Si conclude anche in via istruttoria insistendo per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie tempestivamente articolate in corso di giudizio, con particolare riferimento alle memorie ex art 171, ter c.p.c.”.
CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA: “Voglia il Giudice del Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2188/2023 (R.G. n. 3347/2023) emesso dal Tribunale di Firenze in data
09/06/2023, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di facile e pronta soluzione per tutte le ragioni sopra esposte. In via principale rigettare l'opposizione proposta da
[...] perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in premessa e inoltre Parte_1 rigettare la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto valido ed efficace ad ogni effetto di legge. In via riconvenzionale condannare a pagare a parte Pt_1 Parte_1 opposta il credito maturato dalle fatture nn. 28 del 28/02/2023 di Euro 54.440,56, 37 del 31/03/2023 di
Euro 22.000,00 e 46 del 31/03/2023 di Euro 7.812,73, detratta la somma di Euro 49.502,49 corrisposta da controparte per gli stipendi netti dei dipendenti mesi febbraio e marzo 2023, per un totale di Euro 34.750,80, o la somma maggiore o minore che risulterà all'esisto dell'espletanda istruttoria, oltre interessi dal giorno del dovuto all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, a proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2188/2023, emesso dal Tribunale di Firenze in data 08-09/06/2023, con il quale le è stato intimato il pagamento, a favore di della somma di € Controparte_1
85.451,52 a titolo di corrispettivo per prestazioni di movimentazione di merci, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, chiedendo: in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze adito in monitorio in favore del Tribunale di Marsala o, in pagina 3 di 14 subordine, del Tribunale di Roma;
sempre in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso per ingiunzione, stanti, per un verso, il mancato preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e, per altro verso, il deposito di una procura alle liti nulla poiché non datata e priva di menzione del procedimento per il quale era stata rilasciata;
nel merito, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale, l'accertamento di controcrediti a proprio favore per l'ammontare di € 95.829,07 e dichiararsi la nullità dell'atto unilaterale contenente la comunicazione dell'opposta del 20.02.2023 di avvenuta risoluzione di diritto del contratto;
in ogni caso, la condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di lite e al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
A sostegno delle domande proposte, l'opponente ha dedotto:
- la competenza per territorio del Tribunale di Marsala, nel cui circondario si trova la sede dell'opposta, venendo in rilievo, nel caso di specie, un'obbligazione pecuniaria soggetta all'applicazione dei principi di cui all'art. 1182 c.c., o, in subordine, il Tribunale di Roma, quale foro generale della persona giuridica della debitrice;
- l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, vertendo il procedimento monitorio su un contratto di rete, per il quale detta procedura è prevista come obbligatoria dal D. Lgs. 28/2010, come modificato dal D. Lgs. 149/2022;
- la nullità o irregolarità della procura alle liti contenuta in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, priva di data e sprovvista di riferimenti precisi alla controversia per la quale veniva rilasciata;
- di aver concluso un contratto di appalto con Tre Elle S.r.l., di aver affidato all'opposta il servizio di movimentazione di merci all'interno del magazzino della propria committente e di aver successivamente sottoscritto con la stessa un contratto di rete;
- di aver manifestato all'opposta, a seguito delle gravi contestazioni avanzate da Tre Elle S.r.l., nonché dell'emissione di fatture non corrispondenti alle attività espletate, la propria intenzione di addivenire alla risoluzione consensuale del contratto, previo pagamento delle somme ancora dovute per i servizi resi in esecuzione dell'accordo;
- che l'opposta le inviava una comunicazione del proprio Legale in ordine all'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, nulla in quanto non sottoscritta per conferma e accettazione dalla mittente;
- l'esistenza di controcrediti a proprio favore nei confronti dell'opposta per € 95.829,07, di cui €
49.502,49 per stipendi e TFR versati in favore dei dipendenti della stessa ed a titolo di surroga in pagina 4 di 14 conformità ad accordi raggiunti con i sindacati dei lavoratori, € 25.616,39 (al netto dell'acconto già ricevuto pari a € 4.383,61) dovuti a saldo delle fatture n. 42/1 e n. 43/1 emesse nel novembre del 2022, ed € 20.710,19 per la restituzione di importi versati alla committente principale per il risarcimento dei danni causati dall'opposta durante l'espletamento dei servizi a suo carico, somme queste ultime che la controparte si era impegnata a rimborsare;
- la temerarietà dell'azione monitoria.
Costituitasi regolarmente in giudizio, la a chiesto: in via preliminare, la Controparte_1 concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali avversarie e la conferma del D.I.; in via riconvenzionale, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di € 34.750,80 (o di quello diverso ritenuto di giustizia), pari alla differenza tra la somma portata dalle fatture n. 28 del
28/02/2023, n. 37 del 31/03/2023 e n. 46 del 31/03/2023, e quella di € 49.502,49 versata dall'opponente in esecuzione degli impegni dalla stessa assunti a seguito dell'accordo sindacale, oltre interessi dal giorno del dovuto all'effettivo saldo;
vinte le spese.
Nel dettaglio, l'opposta ha dedotto:
- l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente, per avere il presente giudizio ad oggetto un contratto di subappalto, per il quale non è obbligatorio l'esperimento della mediazione, procedura in ogni caso avviata con istanza del 30/10/2023 presso l'OCF di Firenze;
- la sanatoria di eventuali difetti della procura alle liti allegata al ricorso monitorio, essendone stata depositata altra in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- la genericità e l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale;
- di aver comunicato all'opponente la risoluzione anticipata del contratto a causa del grave inadempimento della stessa rispetto all'obbligo di pagamento dei corrispettivi dovuti, circostanza questa che aveva determinato la decisione di non corrispondere ai dipendenti impiegati nell'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto con la società Tre Elle S.r.l. gli stipendi relativi ai mesi di febbraio e dei primi 14 giorni del mese di marzo 2023;
- il difetto di prova dei danni e dei pagamenti che l'opponente ha affermato di aver effettuato in favore della committente principale Tre Elle S.r.l. a titolo di risarcimento;
pagina 5 di 14 - il riconoscimento da parte sua del credito dell'opponente per € 49.502,49, pagato in surroga a titolo di stipendi e TFR relativi ai mesi di febbraio e marzo 2023;
- l'infondatezza della domanda riconvenzionale di pagamento delle somme portate dalle fatture n. 42 del 14/11/2022 e n. 43 del 14/11/2022, inidonee a dimostrare la conclusione del contratto addotto quale titolo del pagamento;
- di aver maturato, altresì, dopo l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, un credito nei confronti dell'opponente pari a € 84.253,29, di cui € 62.253,29 a titolo di corrispettivo per attività di movimentazione presso i magazzini di Calenzano della società Tre Elle S.r.l., portato dalle fatture n. 28 del 28/02/2023 e n. 46 del 31/03/2023, ed € 22.000,00 quale rimborso del versamento eseguito in favore del sig. – dipendente dell'opponente – a titolo di risarcimento del danno per Parte_2 illegittimo licenziamento.
Tentata invano la conciliazione delle parti, all'esito della prima udienza il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del D.I. limitatamente all'importo di € 35.949,03, ha rigettato le istanze di prova orale articolate dalle parti con memorie integrative ex art. 171 ter cpc e ha fissato nuova udienza per la verifica dell'esito della mediazione, conclusasi negativamente, indi per la discussione orale, a seguito della quale viene depositata la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
* * *
1. Sulle eccezioni preliminari sollevate dall'opponente.
1.1 E' infondata, e comunque superata, l'eccezione di inammissibilità del ricorso monitorio e/o di improcedibilità del presente giudizio di opposizione per omesso esperimento della mediazione, posto che, per un verso, l'art. 5 comma 6 D. Lgs. n. 28/2010 esclude dall'obbligo di previo esperimento della mediazione la fase monitoria e il giudizio di opposizione sino alla pronuncia dei provvedimenti sulla provvisoria esecuzione e che, per altro verso, il procedimento in questione è stato espletato, come risulta dal verbale di mancato accordo prodotto dall'opposta in data 01.07.2024.
1.2 Del pari destituita di fondamento si è rivelata l'eccezione di nullità della procura allegata al ricorso monitorio, depositata unitamente a tale atto, al quale quindi, con ogni evidenza, si riferiva e posto che, in ogni caso, ogni eventuale irregolarità è stata sanata e superata a seguito dell'avvenuto rilascio e della produzione di una nuova procura allegata dall'opposta alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio, dalla quale si evince anche l'esplicita conferma del conferimento pagina 6 di 14 dell'incarico inerente al deposito del ricorso per ingiunzione (cfr. doc. n. 17 in cui si legge che “La
precisa di aver altresì conferito mandato all'avv. Jacopo Bigiarini in merito Controparte_1 alla risoluzione di tutti i rapporti in essere con la inviata dallo stesso con Parte_1 pec del 20.02.2023 così come il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo D.I. 2188/2023 R.G.
2347/2023 emesso dal Tribunale di Firenze in data 16.06.2023 oggi opposto”).
1.3 Ancora in via preliminare, è infondata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Firenze, sollevata dall'opponente sul presupposto che il ricorso per decreto ingiuntivo doveva essere proposto dinanzi al Tribunale di Marsala, nel cui circondario si trova la sede della creditrice opposta, venendo in rilievo nel caso di specie un'obbligazione pecuniaria soggetta all'applicazione dei principi di cui all'art. 1182 c.c. o, in subordine, dinanzi al Tribunale di Roma, quale foro generale della persona giuridica della debitrice.
Sul punto, è pertinente il richiamo all'indirizzo consolidato secondo cui “in tema di competenza territoriale derogabile , per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli articoli 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio)
l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per
l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito” (Cass. n. 11691/2012; conformi Cass. n. 17374/2020 e Cass. n. 2548/2022: “in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, primo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli art. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art.
33 cod. proc. civ., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente”).
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente si è limitata ad eccepire l'incompetenza del Tribunale di
Firenze soltanto con riferimento ai criteri del foro generale delle persone giuridiche e del luogo dell'esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, senza alcuna precisazione in merito ai restanti pagina 7 di 14 profili concorrenti di determinazione della competenza che valorizzano il foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione o quello in cui vi sono uno stabilimento e un rappresentante della convenuta sostanziale, sicché l'eccezione in questione non può considerarsi efficacemente proposta.
Ne deriva la competenza dell'intestato Tribunale, radicata in base ai richiamati profili rimasti non contestati.
2. Nel merito, sulle domande delle parti.
Venendo al merito, l'opposta ha agito in monitorio per ottenere il pagamento dell'importo di €
85.451,52 a titolo di corrispettivo per i servizi di movimentazione di merci prestati in esecuzione di contratto riconducibile alla fattispecie del subappalto concluso con l'opponente, a sua volta incaricata dalla committente principale Tre Elle s.r.l. dell'adempimento di dette prestazioni in forza di contratto di appalto.
A fronte dell'ingiunzione, l'opponente ha fatto valere l'esistenza di controcrediti nei confronti dell'opposta per € 95.829,07 (di cui € 49.502,49 per la restituzione di importi anticipati per il pagamento di stipendi e TFR ai dipendenti dell'opposta, € 25.616,39 a saldo di fatture emesse nei confronti di questa, € 20.710,19 per la restituzione di somme versate alla committente principale per il risarcimento di danni cagionati dalla subappaltatrice) opponendoli in compensazione e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento dell'importo residuo a proprio favore e l'accertamento della nullità della risoluzione del contratto con l'opposta oggetto della comunicazione da questa inviatale in data
20.2.2023.
Costituitasi nel giudizio di opposizione, l'opposta ha quindi chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore importo di € 62.253,29 portato dalle fatture n. 28 del 28/02/2023 e n. 46 del 31/03/2023, scadute successivamente all'emissione del D.I. opposto, a titolo di corrispettivo per le attività di movimentazione eseguite presso i magazzini di Calenzano della società
Tre Elle s.r.l. e della somma di € 22.000,00 di cui alla fattura n. 37 del 31/03/2023 a titolo di restituzione di importi anticipati in favore del sig. ex dipendente dell'opponente, quale Parte_2 risarcimento del danno per illegittimo licenziamento.
2.1 Riepilogate le pretese delle parti, occorre passare in rassegna per prima, per ragioni di ordine logico, la domanda dell'opponente, di accertamento della nullità dell'atto unilaterale di risoluzione del
20.2.2023 in quanto proveniente dal Legale dell'opposta ma dalla stessa non sottoscritta, che è inammissibile e comunque infondata.
pagina 8 di 14 Sotto il primo profilo, richiamato il disposto di cui all'art. 167 comma 2 c.p.c., si evidenzia il difetto di connessione oggettiva tra detta domanda, attinente a “contratti di distacco di lavoratori dipendenti”
(doc. 8 di parte opponente), e quella di pagamento avanzata in monitorio per la remunerazione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto tra le odierne parti in causa.
Sotto il secondo profilo, per un verso, nessuna allegazione né prova del titolo, integrato dal contratto di cui si chiede l'accertamento negativo dell'avvenuta risoluzione, è rinvenibile negli scritti difensivi di parte opponente e, per altro verso, la PEC del 20.2.2023 sembra contenere un sollecito ad adempiere con l'avvertimento, in difetto, della volontà di provocare la risoluzione del contratto (si fa riferimento in maniera del tutto atecnica ad una “intimazione della risoluzione” – inidonea a provocare lo scioglimento del contratto senza indicazione del rimedio ritenuto applicabile – ma nel prosieguo si intima il pagamento di corrispettivi con la dichiarazione che, in difetto, si sarebbe agito in giudizio a tutela della posizione di , evidentemente anche al fine della risoluzione dei CP_2 contratti in essere), e non appare invece riferibile ad una delle ipotesi normative di risoluzione di diritto previste dall'ordinamento, quali la clausola risolutiva espressa, la diffida ad adempiere ed il termine essenziale.
2.2. Quanto alle restanti domande delle parti, richiamati i criteri costantemente invalsi nella giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione degli oneri probatori nella materia contrattuale - applicabili anche ai giudizi di opposizione a D.I. integranti ordinari procedimenti di cognizione - secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte – negoziale o legale – del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (cfr. art. 1218 c.c. e Cass. S.U., Sentenza, 30-10-2001, n. 13533; Cass. Sez. I, Sentenza
26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza 19-04-2007, n. 9351), si osserva che l'opposta ha assolto agli oneri a suo carico, essendo innanzitutto provata, in quanto incontestata con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., la conclusione del contratto con l'opponente.
Ciò detto, l'accordo in questione è da qualificarsi come subappalto sulla base delle affermazioni dell'opposta non contestate dall'opponente, secondo cui la seconda aveva affidato alla prima l'incarico di provvedere all'esecuzione del servizio di movimentazione di materiale presente presso il magazzino di Calenzano (FI) della committente principale Tre Elle s.r.l.
pagina 9 di 14 E' risultato, invece, non pertinente rispetto alla prova del titolo a fondamento della richiesta di pagamento avanzata, la stipula tra le parti anche del contratto di rete tra imprese sub doc. n. 4 dell'opponente, che nulla dice in ordine allo specifico servizio di movimentazione di merce per cui è causa, costituendo lo stesso piuttosto un accordo generale a monte volto a regolare i rapporti di collaborazione instaurata tra le imprese partecipanti alla rete, funzionale alla realizzazione e allo sviluppo di progetti e servizi condivisi.
Tanto chiarito, la disamina della pretesa creditoria avanzata in monitorio e reiterata dall'opposta nel presente giudizio di opposizione postula quella dell'eccezione di compensazione e della domanda riconvenzionale di pagamento avanzate dall'opponente, la quale ha fornito prova idonea del controcredito fatto valere limitatamente all'importo di € 49.502,49 pacificamente versato a titolo di stipendi e di TFR in favore dei dipendenti dell'opposta e in surroga di quest'ultima in conformità agli impegni assunti con la sottoscrizione del verbale sindacale di conciliazione prodotto in giudizio e delle successive modifiche (doc. n. 5 dell'opponente; cfr. pag. 12 della comparsa di costituzione dell'opposta in cui si legge che “Pertanto la somma che controparte dice di avere pagato in surroga per gli stipendi netti dei dipendenti e pari ad Euro 49.502,49, viene riconosciuta da parte opposta per la quale dichiara di accettare la compensazione con quanto dalla stessa dovuto”, nonché la modifica di accordo sindacale del 27.03.2023 sub doc. n. 8 dell'opponente) e all'importo di € 7.186,39 espressamente riconosciuto dall'opposta come dovuto a saldo della fattura n. 42 del 14/11/2022, al netto dei parziali acconti pacificamente versati a favore dell'opponente e da quest'ultima non contestati (cfr. copie dei bonifici sub doc. n. 9 dell'opponente e pag. 7 della memoria conclusionale dell'opposta).
Non vi è prova, invece, dell'esistenza dei restanti controcrediti allegati dall'opponente, rispettivamente di € 15.000,00 per il pagamento del saldo della fattura n. 43 emessa nel novembre del 2022, e di €
20.710,19 per il rimborso di importi versati alla committente principale su sua richiesta, per il risarcimento di non meglio precisati danni causati dall'opposta nell'esecuzione delle prestazioni commissionatele.
Segnatamente, a fronte delle contestazioni dell'opposta (la quale ha negato la conclusione di un accordo e l'esistenza di un proprio debito rispetto alla fattura n. 43, nonché di essersi impegnata alla restituzione di somme versate dall'opponente alla committente principale), l'opponente – in tal senso onerata – non allegato né tantomeno dimostrato in via documentale e mediante la formulazione di richieste di prova orale ammissibili e rilevanti, l'esistenza di validi titoli contrattuali o legali a fondamento dei due controcrediti in questione.
pagina 10 di 14 Invero, non possono essere considerati a tal scopo sufficienti, quanto al primo controcredito, la fattura prodotta e contestata, generica e inadeguata ad avvalorare l'esistenza del conferimento di un incarico per l'esecuzione di imprecisate prestazioni ad opera dell'opponente, e quanto al secondo, le copie dei bonifici versati in atti, contenenti riferimenti del tutto generici, che nulla provano rispetto all'effettuazione di pagamenti in favore della committente principale, ai danni da questa riportati ma qui non specificamente allegati e indimostrati e all'assunzione da parte dell'opposta di un impegno alla restituzione di dette somme.
Né a conclusioni diverse potrebbe addivenirsi in ipotesi di assunzione delle prove testimoniali oggetto delle richieste dall'opponente rigettate in corso di causa e reiterate con la memoria conclusionale depositata in data 09.09.2025, per essere i capitoli formulati da detta parte nella propria memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. generici, irrilevanti, e inidonei a provare la sussistenza in capo all'opposta dell'obbligo di rimborsare gli importi per danni asseritamente corrisposti alla società Tre Elle s.r.l.
Proseguendo, quanto alle domande di condanna dell'opponente al pagamento di somme ulteriori, avanzate dall'opposta con comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di opposizione, occorre premetterne l'ammissibilità, posto che, come in più occasioni ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 927 del 2022), il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura impugnatoria e non può considerarsi un'actio nullitatis, bensì è un ordinario giudizio di cognizione, in cui è devoluto al Giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso (e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione: Cass. 9 settembre 2010,
n. 19246) e che presenta struttura bifasica, svolgendosi dinanzi allo stesso ufficio giudiziario la fase monitoria e quella successiva di opposizione (Cass. n. 14475/2015).
All'interno del giudizio così articolato, l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 6091/2020);
Ne consegue che deve essere consentita all'opposto, come a qualsiasi parte di un ordinario giudizio di cognizione, la precisazione delle proprie domande, purché nel rispetto dei termini fissati dall'art. 171 ter n. 1 c.p.c. (e prima della riforma, dall'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.), nonché la proposizione di domande nuove purché “ rimanga immutato l'elemento identificativo soggettivo delle «personae» e ferma restando la necessità che tale nuova domanda riguardi, pur sempre, la medesima vicenda
pagina 11 di 14 sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o sia a essa collegata almeno per incompatibilità” (in termini Cass. n. 32933/2023; vedi anche Cass. n. 9633/2022).
Per quanto detto, la prima domanda – che concerne la corresponsione del corrispettivo spettante per le attività realizzate in esecuzione del medesimo contratto di subappalto dedotto a fondamento della pretesa creditoria avanzata in sede monitoria e maturato posteriormente all'ottenimento dell'ingiunzione – è da reputarsi ammissibile atteso che la stessa integra una modifica della domanda iniziale consentita in quanto limitata al profilo relativo al quantum richiesto, nonché fondata, non avendo l'opponente contestato l'esistenza del titolo, né l'effettiva esecuzione dei servizi di movimentazione, né gli importi cui si riferiscono le fatture n. 28 del 28/02/2023 e n. 46 del 31/03/2023
(doc. n. 10 e 11 allegati alla comparsa di costituzione dell'opposta).
La seconda domanda riconvenzionale, invece, diretta ad ottenere il rimborso dell'importo versato a titolo di risarcimento del danno da illegittimo licenziamento in favore del sig. ha Parte_2 costituito oggetto di espressa rinuncia ad opera dell'opposta mediante memoria conclusionale depositata in data 09.09.2025, richiamata all'udienza di discussione orale, sicché ne è precluso il vaglio
(cfr. pag. 9 di detto atto in cui si legge che “La in relazione alla domanda Controparte_1 riconvenzionale, rinuncia con il presente atto all'importo di cui alla fattura n. 37 del 31/08/2023 di
Euro 22.000,00”).
Tutto ciò esposto in ordine alle domande ed eccezioni delle parti, si rileva che l'opposta ha dato atto, nella propria memoria conclusionale del 09.09.2025, di aver posto in esecuzione il DI nei limiti della provvisoria esecuzione concessa con Ordinanza ex art. 648 cpc del 14.04.2025, soddisfando il proprio credito quanto all'importo € 35.949,03.
Alla luce dei rilievi che precedono, sussistono i presupposti – costituiti da identità soggettiva, diversità di titoli, certezza, liquidità ed esigibilità – per l'accoglimento sino a concorrenza dell'eccezione di compensazione legale, ai sensi dell'art. 1243 c.c., sollevata dall'opponente, tra i propri crediti di €
49.502,49 per il rimborso delle somme versate per stipendi e TFR in surroga dell'opposta e di €
7.186,39 dovuto a saldo della fattura n. 42 del 14/11/2022 da un parte e il complessivo credito residuo accertato in favore dell'opposta a titolo di corrispettivo per le attività di movimentazione di merci prestate in esecuzione del contratto di subappalto tra le parti, pari a € 111.764,78 dall'altra (data dalla somma portata dal D.I. opposto decurtata dei pagamenti eseguiti in forza della concessione della provvisoria esecuzione pari a € 35.949,03 e dagli importi dovuti in forza delle fatture n. 28 del
28/02/2023 e n. 46 del 31/03/2023, pari a € 62.262,29).
pagina 12 di 14 Ne deriva la necessità di revocare il D.I. opposto1 e di rideterminare il credito residuo spettante all'opposta, a seguito dei pagamenti avvenuti forzosamente in corso di causa e della parziale compensazione legale, nell'importo complessivo di € 55.075,9, oltre interessi moratori nella misura di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo.
3. Sulle spese di lite e sulla domanda dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La soccombenza dell'opponente ne comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite a favore dell'opposta, con liquidazione come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore della domanda, dato dalla misura del credito accertato (principio del decisum: art. 5 comma 1, terzo periodo, del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014; cfr. Cass. n.
9237/2022) per tale intendendosi quello anteriore al pagamento parziale in corso di causa, con applicazione degli importi medi previsti per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le successive, tenuto conto dell'istruttoria solo documentale e della definizione del procedimento con modalità semplificata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
L'accertamento del credito complessivo dell'opposta nella misura di cui si è dato atto e la soccombenza dell'opponente, escludono la fondatezza della domanda risarcitoria dalla stessa proposta a norma dell'art. 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) REVOCA il Decreto Ingiuntivo n. 2188/2023 emesso dal Tribunale di Firenze in data 08-
09/06/2023; 1 In termini si vedano i principi enunciati da Cass. sez. un. n. 7448/1993 e Cass. n. 22489/2006 – da ritenersi senz'altro applicabili in tutti i casi di accertamento di fatti estintivi del credito portato dal D.I. opposto ivi incluso l'accoglimento dell'eccezione di compensazione qui ricorrente – secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione -, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario neanche l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo”. pagina 13 di 14 2) DICHIARA estinti sino a concorrenza i rispettivi crediti delle parti come da parte motiva e, tenuto conto del pagamento eseguito in corso di causa pari a € Parte_1
35.949,03, la condanna al pagamento in favore di della restante Controparte_1 somma, a titolo di corrispettivo, di € 55.075,9 oltre interessi moratori nella misura di cui al D. Lgs.
n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo;
3) RIGETTA ogni altra domanda delle parti, ivi inclusa quella dell'opponente di condanna dell'opposta al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;
4) CONDANNA alla rifusione a favore di Parte_1 [...] delle spese di lite, che si liquidano in € 9.142,00 per compensi di Avvocato, Controparte_1 spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
Firenze, 28.9.2025.
Il Giudice
Dott. Silvia Orani
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