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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 11/10/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2001/2022 cui è riunito il procedimento avente R.G. 2013/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2001/2022 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
OL MAUDA, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. ARIOZZI CP_1 C.F._2
SERGIO per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
cui è riunito il procedimento avente R.G. 2013/2022 promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. ARIOZZI CP_1 C.F._2
SERGIO per procura in calce/a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE
Contro
pagina 1 di 10 (c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
OL MAUDA, per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza del 27.5.2025
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: in via principale:
2) condannare il al pagamento del mantenimento mensile dei figli nella misura di € 400.00 per CP_1 ciascun figlio per il periodo compreso tra la data del deposito del domanda di separazione e la data del deposito del ricorso di divorzio;
3) dichiarare la portata offensiva della frase “ …la convenuta deve essere rimasta particolarmente lieta e soddisfatta …” contenuta alla pagina 6 del ricorso introduttivo la separazione giudiziale (R.G.
2013/22 riunito al R.G. 2001/2022) e per l'effetto ordinarne la cancellazione con conseguente condanna del ricorrente o del suo difensore al risarcimento del danno, da liquidarsi anche in via equitativa;
4) respingere le domande formulate dal nei due procedimenti riuniti, anche in via CP_1 riconvenzionale e subordinata, siccome infondate in fatto e in diritto;
5) dichiarare che i coniugi sono economicamente autonomi ed indipendenti, pertanto nulla è dovuto
l'uno dall'altro;
7) in ogni caso, condannare il al pagamento dei compensi di giudizio” CP_1
E comunque In via istruttoria insiste per
1) l'ammissione della prova testimoniale anche contraria indiretta, con i capitoli indicati nelle memorie, ex art. 183 co. 6 cpc, da intendersi qui integralmente trascritti, dei signori : Questore di Macerata dott.
CE TR;
ST NI;
NI LL e IS LL;
dott.
[...]
; dott. M. Pincherle. Controparte_2
2) audizione dei tre figli ed affinché riferiscano, in Persona_1 Per_2 Per_3 pagina 2 di 10 particolare, sulla vita famigliare degli ultimi due anni, sulla presenza del padre nelle loro vite, sulle visite del padre dal mese gennaio 2023 in avanti”
Per : CP_1
ribadendo che vi è stata pronuncia di provvedimenti provvisori e urgenti nel giudizio di divorzio in data 2.7.2024, precisa le conclusioni come da note scritte del 17.12.2024
“Piaccia all'on. Tribunale di Macerata, ogni altra contraria ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle rispettive domande delle Parti nei procedimenti per separazione giudiziale dei coniugi riuniti, iscritti al n. 2001 ( c/ ) e al n. 2013 ( c/ Parte_1 CP_1 CP_1
) del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, Parte_1
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e , aventi contratto CP_1 Parte_1 matrimonio a IN ES (TO) il 15 febbraio 2003, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2003, n. 1, Parte I;
- rigettare qualsiasi domanda della ricorrente avente ad oggetto questioni diverse Parte_1 dallo status personale in quanto attribuite alla potestas decidendi del Giudice del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 271/2024 R.G., pendente tra le Parti;
- compensare integralmente tra le Parti le spese del presente giudizio di separazione,”
Insiste comunque per il rigetto delle domande avversarie e per la rimessione in istruttoria quanto al mantenimento richiesto da controparte da corrispondersi ai figli in relazione al presunto mancato esercizio del diritto di visita
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza è redatta in forma succinta, come consentito dagli artt. 132 comma 2, numero 4)
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., limitandosi il giudice a richiamare i soli profili di fatto e diritto e le questioni rilevanti ai fini della decisione.
Anzitutto, giova premettere che nel presente giudizio è stata già pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 150/2023 del 16.3.2023, verosimilmente anche passata in giudicato per mancata impugnazione, visto che le parti hanno ammesso (in causa e nell'udienza di precisazione delle conclusioni) di aver avviato il procedimento di divorzio.
In particolare, il difensore del ha dichiarato (senza smentita ad opera della difesa della CP_1 controparte) che “tra le Parti è pendente presso questo Tribunale, G.I. Dott.ssa Canullo, il giudizio per
pagina 3 di 10 cessazione degli effetti civili del matrimonio rubricato al numero 271/2024 R.G., con udienza fissata per il giorno 16.01.2025, per la precisazione delle conclusioni;
- che con ordinanza del 2.7.2024, il Tribunale di Macerata ha già pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis 22 cpc, con ciò segnando il passaggio della potestas decidendi sulle domande diverse dallo status, dal giudice della separazione al giudice del divorzio (Tribunale
Milano, ordinanza 26.02.2016)” (cfr. note scritte per l'udienza del 17.12.2024).
Orbene, va rilevato anche che, per effetto delle conclusioni precisate dalle parti, risulta palese la rinuncia delle parti alla pronuncia di addebito, come possibile in base alla giurisprudenza risalente già formatasi sul punto (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 2614 del 20/04/1985 per cui “secondo l'art. 151 cod. civ., nel testo di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151, la pronuncia sull'addebitabilità della separazione presuppone e coinvolge anche l'accertamento della intollerabilità della prosecuzione della convivenza o del pregiudizio all'educazione della prole con la conseguenza che è sempre consentito alla parte, che inizialmente abbia chiesto la pronuncia della separazione con addebito all'altra, di mutare sia in primo grado, sia in appello i termini (quantitativi) della domanda, limitandosi a chiedere successivamente che la separazione sia pronunciata senza addebito, poiché in tal modo non si introduce una domanda diversa che non fosse già contenuta nella domanda originaria, ma si opera soltanto una riduzione di quest'ultima. Da tanto consegue che incorre nel vizio di ultrapetizione, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., il giudice d'appello che non tenendo conto della rinuncia reciproca delle parti ad ogni richiesta di addebito della responsabilità della separazione formulata in grado d'appello abbia confermato la sentenza di primo grado di separazione con dichiarazione di addebito ad uno dei coniugi.”), di tal che il Tribunale non deve rendere decisione alcuna in merito.
Analogamente va detto che risulta rinunciata (invero già nella memoria integrativa e ciò è confermato nelle conclusioni precisate dalla al punto 5) la domanda della di avere un mantenimento Pt_1 Pt_1 per sé quale moglie del sicché anche su questo non occorre alcuna statuizione. CP_1
L'unica questione sostanziale che resta da definire fra le parti è nella sostanza quella concernente il mantenimento dei tre figli cioè nato a [...] il [...], nato a [...] Per_3 Persona_1 il 08/07/2006 ed nata a [...] il [...], collocati fin dai provvedimenti presidenziali Per_2 presso la madre, cui è stata assegnata la casa coniugale (cfr. ordinanza Presidenziale dott. Luigi Reale del 2.12.2022)
Difatti, le parti non mettono ormai più in discussione detto collocamento, controvertendo unicamente sul quantum dovuto dal padre . CP_1
Orbene, sul punto va osservato che insiste perché detto contributo sia fissato in euro Parte_1
400,00 mensili a figlio “per il periodo compreso tra la data del deposito del domanda di separazione e pagina 4 di 10 la data del deposito del ricorso di divorzio” (trattasi nella sostanza dell'importo che è stato previsto nei provvedimenti provvisori e urgenti assunti nel giudizio di divorzio il 2.7.2024) e tale istanza corrisponde a quella che si rinviene nel ricorso introduttivo del 19.8.2022 ove ella aveva domandato
“di corrispondere alla moglie un assegno mensile per il mantenimento dei tre figli, comunque non inferiore ad € 1.200,00 va versarsi il giorno 27 di ogni mese, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT dal mese e dall'anno successivo, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%” nonché nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. in cui (dopo aver fatto una sorta di acquiescenza all'ordinanza presidenziale nella memoria integrativa) continuava a chiedere di “dichiarare il tenuto all'obbligo di CP_1 corrispondere alla moglie un assegno mensile per il mantenimento dei tre figli, non inferiore ad €
1.200,00 da versarsi il giorno 27 di ogni mese, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT dal mese e dall'anno successivo, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% “
Di contro il , dopo aver chiesto inizialmente il collocamento dei figli presso di sé nella CP_1 casa coniugale e che la versasse la somma di euro 250,00 mensili a figlio (così nella memoria Pt_1 per la fase presidenziale), già nella comparsa di costituzione per il merito formulava la seguente domanda subordinata “in ipotesi di collocamento dei figli presso la madre, ridurre il contributo di mantenimento mensile a carico del padre, stabilito con ordinanza presidenziale a Euro 250,00”
Inoltre, va rilevato che all'udienza del 6.2.2024, fissata per tentare la conciliazione, Parte_1 dichiarava “di essere disponibile a rinunciare alla domanda di addebito per meri fini conciliativi, ma chiede l'aumento dell'assegno di mantenimento per i figli atteso che gli stessi trascorrono più tempo con la madre” a fronte della dichiarazione del a verbale e cioè“che, avendo ottenuto una CP_1 promozione in ambito lavorativo, probabilmente sarà trasferito di sede, ma di non essere ancora a conoscenza della destinazione e probabilmente verrà informato tra un mese circa;
dichiara altresì di essere disponibile a rinunciare alla richiesta di addebito per meri fini conciliativi. dichiara che comunque cerca di recuperare quando non può stare con i figli a pranzo.” CP_1
Orbene, visto il contendere, appare chiaro che per il periodo dal deposito del ricorso introduttivo fino al gennaio 2024 va, alla luce dei redditi delle parti e del complessivo atteggiarsi delle successive allegazioni (ed ammissioni), oggi leggermente rideterminato il contributo fissato in sede di ordinanza presidenziale, atteso che
- all'epoca i figli avevano un'età rispettivamente di 12, 14 e 16 anni, quindi trattavasi già di tre adolescenti pagina 5 di 10 - i redditi dei genitori (entrambi in Polizia ma l'uomo con funzioni semidirigenziali, come già osservato in ordinanza presidenziale) mostravano fin da allora un'evidente maggiore capacità reddituale del a cui -tuttavia- si collegava nella statuizione provvisoria un tempo di CP_1 frequentazione dei figli assolutamente standard (quale genitore non collocatario) ed una ripartizione delle spese straordinarie al 50%
Infatti, dal doc. 11 allegato al ricorso emerge che per l'anno d'imposta 2020 (si tratta dell'ultima dichiarazione disponibile per la donna) i redditi della erano i seguenti Pt_1
Con un netto di circa 25.000,00 euro annui
Mentre i redditi del per l'anno d'imposta 2020 (730 del 2021) erano CP_1
Con un netto di circa 42.000,00 euro annui (leggermente incrementatisi nell'anno successivo come si vede sotto pur a fronte di una maggiore incidenza della tassazione pagina 6 di 10 Dal che si trae che la poteva contare (considerando 12 mesi) su un reddito mensile di neanche Pt_1
2.100,00 euro e il invece, aveva un reddito mensile di 3.500,00 euro al mese (quindi l'uomo CP_1 aveva una disponibilità mensile di almeno il 65% superiore a quello della donna).
Ciò, unito alle circostanze di cui sopra (ripartizione paritaria spese straordinarie, età dei figli e possibilità di contribuire direttamente), induce a rideterminare l'importo dovuto dall'uomo in euro
350,00 mensili per figlio (in luogo delle 300,00 mensili a figlio previste in sede presidenziale).
Del resto, al di là della differenza dei redditi dei genitori, si deve considerare che, pur beneficiando la
(obbligata anch'ella ovviamente a contribuire ai bisogni dei figli) dell'assegnazione della casa Pt_1 coniugale (di proprietà del , il non ha mai documentato di dover sostenere esborsi per CP_1 CP_1 abitazione (avendo anche scritto nella seconda memoria di aver ottenuto la “concessione dell'alloggio dell'Amministrazione di appartenenza”) e, comunque, a febbraio 2024 ha ammesso (in udienza) che - dopo la separazione- non passava con essi tutto il tempo di frequentazione previsto (pur se l'uomo indicava in udienza di cercare di recuperare i pranzi saltati, non è ben chiaro come e quando), così avvalorando quanto sostenuto dalla e comunque quanto giù emerso dall'ascolto dei figli sentiti Pt_1 dall'allora Giudice investito delle funzioni Presidenziale cioè che per lo più egli già prima della disgregazione del nucleo familiare si dedicava al lavoro mancando da casa maggiormente della madre
(cfr. quanto dichiarato da il 22.11.2022 “Papà resta poco a casa perché dice che va a CP_3 lavorare;
solo poco tempo fa, circa tre mesi, ha iniziato a restare più tempo a casa.” e da
[...]
“per me era normale che la loro presenza insieme a casa fosse diminuita e l'assenza di Per_4 mamma si sentiva maggiormente di quella di papà che da sempre stava di meno a casa”).
Del resto, fermo il carattere dirimente di tutto quanto sopra, i conteggi che si rinvengono nella comparsa conclusionale del non appaiono contestualizzati rispetto al periodo qui in esame visto CP_1 che l'assegno di mantenimento dei figli è quello fissato in altro giudizio e che ivi si segnala un assegno unico il cui ammontare è smentito nella replica della controparte e che non è stato mai oggetto di indicazione alcuna in questo giudizio.
Il Collegio, inoltre, ritiene -per chiarezza ed essendovi anche figli minori, visto che anche il più grande non aveva compiuto 18 anni prima del 17 luglio 2024- di andare a regolare il periodo successivo (cioè da febbraio 2024 alla pronuncia dei provvedimenti provvisori del 2.7.2024) atteso che anche la pronuncia del Tribunale di Milano del 2016 citata dal difensore del assume come momento CP_1 determinativo del mutamento della potestas iudicandi quello “del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.)”, considerando che i provvedimenti ivi assunti sono pur sempre provvisori, non è stata specificata dalle parti la pagina 7 di 10 decorrenza e -semmai- sarà la successiva decisione assunta nel divorzio, se avente decorrenza (come di regola) dalla data della domanda, a superare la presente statuizione.
Nel merito, peraltro, andare a determinare il contributo dovuto per tale periodo è piuttosto agevole visto che da febbraio 2024 è sostanzialmente pacifico e non contestato che il abbia anche avuto una CP_1 promozione, con correlato incremento stipendiale, di tal che da tale momento il contributo non può che fissarsi nell'ammontare di euro 400,00 mensili a figlio, considerando anche l'età raggiunta dagli stessi
(14,16 e quasi 18 anni), i loro maggiori bisogni (cfr. Cassazione civile sez. I, 13/01/2010, (ud.
20/10/2009, dep. 13/01/2010), n.400) per cui l'aumento delle esigenze del figlio a) è notoriamente legato alla sua crescita;
b) non ha bisogno di specifica dimostrazione -cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza
n. 17055 del 03/08/2007- e c) di per sé legittima la revisione dell'assegno -cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 10119 del 02/05/2006-, pure in mancanza di evoluzioni migliorative delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione) nonché la scarsa frequentazione padre-figli (ammessa dallo stesso negli scritti conclusivi in quanto trattavasi di figli ormai grandi, più precisamente “orami CP_1 non più bambini e sono sempre pieni di impegni sia scolastici che extrascolastici”)
Di conseguenza, il Collegio ritiene adeguato modificare i contributi nelle misure di cui sopra, tenendo conto di tutto quanto emerso in atti (anche dopo l'emanazione del provvedimento presidenziale)
Venendo, infine, alle espressioni sconvenienti di cui la parte ricorrente chiede la cancellazione e cioè
“la convenuta deve essere rimasta particolarmente lieta e soddisfatta …” contenuta alla pagina 6 del ricorso introduttivo la separazione giudiziale (R.G. 2013/22 riunito al R.G. 2001/2022)”, secondo il
Collegio non sussistono affatto i presupposti di cui all'art. 89 c.p.c.
In primo luogo, infatti, pur se la parte ricorrente vuole attribuire un significato allusivo ai termini “lieta e soddisfatta”, l'espressione è riferita -come si comprende dalla lettura dei periodi precedenti- ad una vacanza ad Ortona e quindi non può essere intesa come ex se offensiva.
Orbene, è vero che la difesa del va a sostenere che in detta vacanza la moglie si sarebbe CP_1 incontrata con cioè con l'uomo con cui -a suo dire- intratteneva una relazione Persona_5 escludendo i figli (e in parte la ammette anche di aver incontrato il GN per un'ora ma Pt_1 non per le ragioni cui allude il e, quindi, latamente riferisce il momento lieto anche a tale CP_1 incontro “furtivo” ma chiaramente -anche se la difesa del voleva verosimilmente esprimere il CP_1 concetto- la forma è contenuta entro limiti accettabili atteso che si parla solo di sensazioni di contentezza, senza trascendere nella volgarità.
In secondo luogo, l'espressione letta nel contesto appare altamente strumentale alla linea difensiva sostenuta in causa (cioè quella finalizzata ad ottenere -all'epoca- l'addebito). pagina 8 di 10 Orbene, va ricordato che la Cassazione ha affermato che a norma dell'art. 89, secondo comma, cod. proc. civ., costituisce requisito dell'accoglimento dell'istanza di cancellazione di espressioni offensive contenute negli scritti difensivi che le stesse non riguardino l'oggetto della causa (cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 8411 del 04/08/1999 con riguardo ad un caso in cui la Suprema Corte non ha accolto istanza di cancellazione dell'affermazione, contenuta nel ricorso per cassazione, che l'attività dell'istituto bancario resistente sarebbe stata caratterizzata da una notoria gestione clientelare e politicizzata, dato che essa era strettamente inerente alle tesi difensive del lavoratore ricorrente, sottoposto a procedimento disciplinare con l'addebito di avere attuato una sconsiderata espansione dell'attività creditizia).
Nel caso di specie è chiaro che le espressioni usate e censurate sono espressamente riferito all'oggetto del contendere, ove si è discusso in particolare della relazione asseritamente extraconiugale intrattenuta
(con tanto di produzione di relazione investigativa durante la suddetta vacanza e foto a dire del CP_1 della donna a bordo del veicolo del GN) sicché, pur se verosimilmente anche evocative (o comunque interpretabili anche come evocative) anche di altri profili, le stesse non possono giustificare l'assunzione di provvedimenti ex art. 89 c.p.c..
Quanto alle spese di lite, la rinuncia a molte delle domande in causa (da parte della stessa e non Pt_1 solo del ed il rigetto della domanda di cancellazione di espressioni asseritamente offensive, CP_1 giustificano la compensazione delle spese di lite per un terzo, dovendosi invece porre gli altri due terzi a carico del il quale, inizialmente, aveva chiesto addirittura il collocamento presso di sé dei figli CP_1
e che la versasse un importo di 250,00 euro al mese, solo in seguito formulando una Pt_1 subordinata per un contributo di 250,00 euro mensili a figlio, comunque inferiore a quello qui riconosciuto (350,00 euro al mese dal deposito del ricorso e fino a gennaio 2024, 400,00 al mese da febbraio 2024 fino ai provvedimenti provvisori del Giudice del divorzio).
La condanna alle spese viene pronunciata, quindi, secondo quanto in dispositivo (procedimenti ordinari, scaglione indeterminabile, bassa complessità), utilizzando importi prossimi ai minimi per tutte le fasi e operando sull'importo ottenuto (3.900,00) la compensazione di un terzo già indicata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide: dato atto che la separazione personale dei coniugi è stata già pronunciata con sentenza parziale n.
150/2023, considerato che è stato avviato il giudizio di divorzio in cui sono stati già emessi provvedimenti provvisori, pagina 9 di 10 viste le rinunce operate dalle parti ad alcune domande,
1. PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'assegno di: CP_1
- euro 350,00 mensili per ciascun figlio dalla data di deposito del ricorso per separazione da parte della e fino al gennaio 2024 Pt_1
- euro 400,00 mensili per ciascun figlio, dal mese di febbraio 2024 e fino alla pronuncia dei provvedimenti provvisori nel giudizio di divorzio, importi tutti soggetti a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, da versarsi a
[...]
, entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1
2. Rigetta la domanda di quanto alla cancellazione dell'espressione “la convenuta Parte_1 deve essere rimasta particolarmente lieta e soddisfatta …” contenuta alla pagina 6 del ricorso introduttivo la separazione giudiziale (R.G. 2013/22 riunito al R.G. 2001/2022) proposto dal
[...]
CP_1
3. Compensa per un terzo le spese di lite
4. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che, già CP_1 Parte_1 operata la compensazione di cui sopra, si liquidano in euro 2.600,00 per compensi, oltre accessori di
Legge (IVA e CPA se dovuti) e rimborso forfetario ex art. 2 Dm 55/2014, in misura pari al 15%.
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2001/2022 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
OL MAUDA, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. ARIOZZI CP_1 C.F._2
SERGIO per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
cui è riunito il procedimento avente R.G. 2013/2022 promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. ARIOZZI CP_1 C.F._2
SERGIO per procura in calce/a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE
Contro
pagina 1 di 10 (c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
OL MAUDA, per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza del 27.5.2025
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: in via principale:
2) condannare il al pagamento del mantenimento mensile dei figli nella misura di € 400.00 per CP_1 ciascun figlio per il periodo compreso tra la data del deposito del domanda di separazione e la data del deposito del ricorso di divorzio;
3) dichiarare la portata offensiva della frase “ …la convenuta deve essere rimasta particolarmente lieta e soddisfatta …” contenuta alla pagina 6 del ricorso introduttivo la separazione giudiziale (R.G.
2013/22 riunito al R.G. 2001/2022) e per l'effetto ordinarne la cancellazione con conseguente condanna del ricorrente o del suo difensore al risarcimento del danno, da liquidarsi anche in via equitativa;
4) respingere le domande formulate dal nei due procedimenti riuniti, anche in via CP_1 riconvenzionale e subordinata, siccome infondate in fatto e in diritto;
5) dichiarare che i coniugi sono economicamente autonomi ed indipendenti, pertanto nulla è dovuto
l'uno dall'altro;
7) in ogni caso, condannare il al pagamento dei compensi di giudizio” CP_1
E comunque In via istruttoria insiste per
1) l'ammissione della prova testimoniale anche contraria indiretta, con i capitoli indicati nelle memorie, ex art. 183 co. 6 cpc, da intendersi qui integralmente trascritti, dei signori : Questore di Macerata dott.
CE TR;
ST NI;
NI LL e IS LL;
dott.
[...]
; dott. M. Pincherle. Controparte_2
2) audizione dei tre figli ed affinché riferiscano, in Persona_1 Per_2 Per_3 pagina 2 di 10 particolare, sulla vita famigliare degli ultimi due anni, sulla presenza del padre nelle loro vite, sulle visite del padre dal mese gennaio 2023 in avanti”
Per : CP_1
ribadendo che vi è stata pronuncia di provvedimenti provvisori e urgenti nel giudizio di divorzio in data 2.7.2024, precisa le conclusioni come da note scritte del 17.12.2024
“Piaccia all'on. Tribunale di Macerata, ogni altra contraria ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle rispettive domande delle Parti nei procedimenti per separazione giudiziale dei coniugi riuniti, iscritti al n. 2001 ( c/ ) e al n. 2013 ( c/ Parte_1 CP_1 CP_1
) del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, Parte_1
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e , aventi contratto CP_1 Parte_1 matrimonio a IN ES (TO) il 15 febbraio 2003, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2003, n. 1, Parte I;
- rigettare qualsiasi domanda della ricorrente avente ad oggetto questioni diverse Parte_1 dallo status personale in quanto attribuite alla potestas decidendi del Giudice del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 271/2024 R.G., pendente tra le Parti;
- compensare integralmente tra le Parti le spese del presente giudizio di separazione,”
Insiste comunque per il rigetto delle domande avversarie e per la rimessione in istruttoria quanto al mantenimento richiesto da controparte da corrispondersi ai figli in relazione al presunto mancato esercizio del diritto di visita
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza è redatta in forma succinta, come consentito dagli artt. 132 comma 2, numero 4)
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., limitandosi il giudice a richiamare i soli profili di fatto e diritto e le questioni rilevanti ai fini della decisione.
Anzitutto, giova premettere che nel presente giudizio è stata già pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 150/2023 del 16.3.2023, verosimilmente anche passata in giudicato per mancata impugnazione, visto che le parti hanno ammesso (in causa e nell'udienza di precisazione delle conclusioni) di aver avviato il procedimento di divorzio.
In particolare, il difensore del ha dichiarato (senza smentita ad opera della difesa della CP_1 controparte) che “tra le Parti è pendente presso questo Tribunale, G.I. Dott.ssa Canullo, il giudizio per
pagina 3 di 10 cessazione degli effetti civili del matrimonio rubricato al numero 271/2024 R.G., con udienza fissata per il giorno 16.01.2025, per la precisazione delle conclusioni;
- che con ordinanza del 2.7.2024, il Tribunale di Macerata ha già pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis 22 cpc, con ciò segnando il passaggio della potestas decidendi sulle domande diverse dallo status, dal giudice della separazione al giudice del divorzio (Tribunale
Milano, ordinanza 26.02.2016)” (cfr. note scritte per l'udienza del 17.12.2024).
Orbene, va rilevato anche che, per effetto delle conclusioni precisate dalle parti, risulta palese la rinuncia delle parti alla pronuncia di addebito, come possibile in base alla giurisprudenza risalente già formatasi sul punto (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 2614 del 20/04/1985 per cui “secondo l'art. 151 cod. civ., nel testo di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151, la pronuncia sull'addebitabilità della separazione presuppone e coinvolge anche l'accertamento della intollerabilità della prosecuzione della convivenza o del pregiudizio all'educazione della prole con la conseguenza che è sempre consentito alla parte, che inizialmente abbia chiesto la pronuncia della separazione con addebito all'altra, di mutare sia in primo grado, sia in appello i termini (quantitativi) della domanda, limitandosi a chiedere successivamente che la separazione sia pronunciata senza addebito, poiché in tal modo non si introduce una domanda diversa che non fosse già contenuta nella domanda originaria, ma si opera soltanto una riduzione di quest'ultima. Da tanto consegue che incorre nel vizio di ultrapetizione, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., il giudice d'appello che non tenendo conto della rinuncia reciproca delle parti ad ogni richiesta di addebito della responsabilità della separazione formulata in grado d'appello abbia confermato la sentenza di primo grado di separazione con dichiarazione di addebito ad uno dei coniugi.”), di tal che il Tribunale non deve rendere decisione alcuna in merito.
Analogamente va detto che risulta rinunciata (invero già nella memoria integrativa e ciò è confermato nelle conclusioni precisate dalla al punto 5) la domanda della di avere un mantenimento Pt_1 Pt_1 per sé quale moglie del sicché anche su questo non occorre alcuna statuizione. CP_1
L'unica questione sostanziale che resta da definire fra le parti è nella sostanza quella concernente il mantenimento dei tre figli cioè nato a [...] il [...], nato a [...] Per_3 Persona_1 il 08/07/2006 ed nata a [...] il [...], collocati fin dai provvedimenti presidenziali Per_2 presso la madre, cui è stata assegnata la casa coniugale (cfr. ordinanza Presidenziale dott. Luigi Reale del 2.12.2022)
Difatti, le parti non mettono ormai più in discussione detto collocamento, controvertendo unicamente sul quantum dovuto dal padre . CP_1
Orbene, sul punto va osservato che insiste perché detto contributo sia fissato in euro Parte_1
400,00 mensili a figlio “per il periodo compreso tra la data del deposito del domanda di separazione e pagina 4 di 10 la data del deposito del ricorso di divorzio” (trattasi nella sostanza dell'importo che è stato previsto nei provvedimenti provvisori e urgenti assunti nel giudizio di divorzio il 2.7.2024) e tale istanza corrisponde a quella che si rinviene nel ricorso introduttivo del 19.8.2022 ove ella aveva domandato
“di corrispondere alla moglie un assegno mensile per il mantenimento dei tre figli, comunque non inferiore ad € 1.200,00 va versarsi il giorno 27 di ogni mese, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT dal mese e dall'anno successivo, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%” nonché nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. in cui (dopo aver fatto una sorta di acquiescenza all'ordinanza presidenziale nella memoria integrativa) continuava a chiedere di “dichiarare il tenuto all'obbligo di CP_1 corrispondere alla moglie un assegno mensile per il mantenimento dei tre figli, non inferiore ad €
1.200,00 da versarsi il giorno 27 di ogni mese, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT dal mese e dall'anno successivo, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% “
Di contro il , dopo aver chiesto inizialmente il collocamento dei figli presso di sé nella CP_1 casa coniugale e che la versasse la somma di euro 250,00 mensili a figlio (così nella memoria Pt_1 per la fase presidenziale), già nella comparsa di costituzione per il merito formulava la seguente domanda subordinata “in ipotesi di collocamento dei figli presso la madre, ridurre il contributo di mantenimento mensile a carico del padre, stabilito con ordinanza presidenziale a Euro 250,00”
Inoltre, va rilevato che all'udienza del 6.2.2024, fissata per tentare la conciliazione, Parte_1 dichiarava “di essere disponibile a rinunciare alla domanda di addebito per meri fini conciliativi, ma chiede l'aumento dell'assegno di mantenimento per i figli atteso che gli stessi trascorrono più tempo con la madre” a fronte della dichiarazione del a verbale e cioè“che, avendo ottenuto una CP_1 promozione in ambito lavorativo, probabilmente sarà trasferito di sede, ma di non essere ancora a conoscenza della destinazione e probabilmente verrà informato tra un mese circa;
dichiara altresì di essere disponibile a rinunciare alla richiesta di addebito per meri fini conciliativi. dichiara che comunque cerca di recuperare quando non può stare con i figli a pranzo.” CP_1
Orbene, visto il contendere, appare chiaro che per il periodo dal deposito del ricorso introduttivo fino al gennaio 2024 va, alla luce dei redditi delle parti e del complessivo atteggiarsi delle successive allegazioni (ed ammissioni), oggi leggermente rideterminato il contributo fissato in sede di ordinanza presidenziale, atteso che
- all'epoca i figli avevano un'età rispettivamente di 12, 14 e 16 anni, quindi trattavasi già di tre adolescenti pagina 5 di 10 - i redditi dei genitori (entrambi in Polizia ma l'uomo con funzioni semidirigenziali, come già osservato in ordinanza presidenziale) mostravano fin da allora un'evidente maggiore capacità reddituale del a cui -tuttavia- si collegava nella statuizione provvisoria un tempo di CP_1 frequentazione dei figli assolutamente standard (quale genitore non collocatario) ed una ripartizione delle spese straordinarie al 50%
Infatti, dal doc. 11 allegato al ricorso emerge che per l'anno d'imposta 2020 (si tratta dell'ultima dichiarazione disponibile per la donna) i redditi della erano i seguenti Pt_1
Con un netto di circa 25.000,00 euro annui
Mentre i redditi del per l'anno d'imposta 2020 (730 del 2021) erano CP_1
Con un netto di circa 42.000,00 euro annui (leggermente incrementatisi nell'anno successivo come si vede sotto pur a fronte di una maggiore incidenza della tassazione pagina 6 di 10 Dal che si trae che la poteva contare (considerando 12 mesi) su un reddito mensile di neanche Pt_1
2.100,00 euro e il invece, aveva un reddito mensile di 3.500,00 euro al mese (quindi l'uomo CP_1 aveva una disponibilità mensile di almeno il 65% superiore a quello della donna).
Ciò, unito alle circostanze di cui sopra (ripartizione paritaria spese straordinarie, età dei figli e possibilità di contribuire direttamente), induce a rideterminare l'importo dovuto dall'uomo in euro
350,00 mensili per figlio (in luogo delle 300,00 mensili a figlio previste in sede presidenziale).
Del resto, al di là della differenza dei redditi dei genitori, si deve considerare che, pur beneficiando la
(obbligata anch'ella ovviamente a contribuire ai bisogni dei figli) dell'assegnazione della casa Pt_1 coniugale (di proprietà del , il non ha mai documentato di dover sostenere esborsi per CP_1 CP_1 abitazione (avendo anche scritto nella seconda memoria di aver ottenuto la “concessione dell'alloggio dell'Amministrazione di appartenenza”) e, comunque, a febbraio 2024 ha ammesso (in udienza) che - dopo la separazione- non passava con essi tutto il tempo di frequentazione previsto (pur se l'uomo indicava in udienza di cercare di recuperare i pranzi saltati, non è ben chiaro come e quando), così avvalorando quanto sostenuto dalla e comunque quanto giù emerso dall'ascolto dei figli sentiti Pt_1 dall'allora Giudice investito delle funzioni Presidenziale cioè che per lo più egli già prima della disgregazione del nucleo familiare si dedicava al lavoro mancando da casa maggiormente della madre
(cfr. quanto dichiarato da il 22.11.2022 “Papà resta poco a casa perché dice che va a CP_3 lavorare;
solo poco tempo fa, circa tre mesi, ha iniziato a restare più tempo a casa.” e da
[...]
“per me era normale che la loro presenza insieme a casa fosse diminuita e l'assenza di Per_4 mamma si sentiva maggiormente di quella di papà che da sempre stava di meno a casa”).
Del resto, fermo il carattere dirimente di tutto quanto sopra, i conteggi che si rinvengono nella comparsa conclusionale del non appaiono contestualizzati rispetto al periodo qui in esame visto CP_1 che l'assegno di mantenimento dei figli è quello fissato in altro giudizio e che ivi si segnala un assegno unico il cui ammontare è smentito nella replica della controparte e che non è stato mai oggetto di indicazione alcuna in questo giudizio.
Il Collegio, inoltre, ritiene -per chiarezza ed essendovi anche figli minori, visto che anche il più grande non aveva compiuto 18 anni prima del 17 luglio 2024- di andare a regolare il periodo successivo (cioè da febbraio 2024 alla pronuncia dei provvedimenti provvisori del 2.7.2024) atteso che anche la pronuncia del Tribunale di Milano del 2016 citata dal difensore del assume come momento CP_1 determinativo del mutamento della potestas iudicandi quello “del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.)”, considerando che i provvedimenti ivi assunti sono pur sempre provvisori, non è stata specificata dalle parti la pagina 7 di 10 decorrenza e -semmai- sarà la successiva decisione assunta nel divorzio, se avente decorrenza (come di regola) dalla data della domanda, a superare la presente statuizione.
Nel merito, peraltro, andare a determinare il contributo dovuto per tale periodo è piuttosto agevole visto che da febbraio 2024 è sostanzialmente pacifico e non contestato che il abbia anche avuto una CP_1 promozione, con correlato incremento stipendiale, di tal che da tale momento il contributo non può che fissarsi nell'ammontare di euro 400,00 mensili a figlio, considerando anche l'età raggiunta dagli stessi
(14,16 e quasi 18 anni), i loro maggiori bisogni (cfr. Cassazione civile sez. I, 13/01/2010, (ud.
20/10/2009, dep. 13/01/2010), n.400) per cui l'aumento delle esigenze del figlio a) è notoriamente legato alla sua crescita;
b) non ha bisogno di specifica dimostrazione -cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza
n. 17055 del 03/08/2007- e c) di per sé legittima la revisione dell'assegno -cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 10119 del 02/05/2006-, pure in mancanza di evoluzioni migliorative delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione) nonché la scarsa frequentazione padre-figli (ammessa dallo stesso negli scritti conclusivi in quanto trattavasi di figli ormai grandi, più precisamente “orami CP_1 non più bambini e sono sempre pieni di impegni sia scolastici che extrascolastici”)
Di conseguenza, il Collegio ritiene adeguato modificare i contributi nelle misure di cui sopra, tenendo conto di tutto quanto emerso in atti (anche dopo l'emanazione del provvedimento presidenziale)
Venendo, infine, alle espressioni sconvenienti di cui la parte ricorrente chiede la cancellazione e cioè
“la convenuta deve essere rimasta particolarmente lieta e soddisfatta …” contenuta alla pagina 6 del ricorso introduttivo la separazione giudiziale (R.G. 2013/22 riunito al R.G. 2001/2022)”, secondo il
Collegio non sussistono affatto i presupposti di cui all'art. 89 c.p.c.
In primo luogo, infatti, pur se la parte ricorrente vuole attribuire un significato allusivo ai termini “lieta e soddisfatta”, l'espressione è riferita -come si comprende dalla lettura dei periodi precedenti- ad una vacanza ad Ortona e quindi non può essere intesa come ex se offensiva.
Orbene, è vero che la difesa del va a sostenere che in detta vacanza la moglie si sarebbe CP_1 incontrata con cioè con l'uomo con cui -a suo dire- intratteneva una relazione Persona_5 escludendo i figli (e in parte la ammette anche di aver incontrato il GN per un'ora ma Pt_1 non per le ragioni cui allude il e, quindi, latamente riferisce il momento lieto anche a tale CP_1 incontro “furtivo” ma chiaramente -anche se la difesa del voleva verosimilmente esprimere il CP_1 concetto- la forma è contenuta entro limiti accettabili atteso che si parla solo di sensazioni di contentezza, senza trascendere nella volgarità.
In secondo luogo, l'espressione letta nel contesto appare altamente strumentale alla linea difensiva sostenuta in causa (cioè quella finalizzata ad ottenere -all'epoca- l'addebito). pagina 8 di 10 Orbene, va ricordato che la Cassazione ha affermato che a norma dell'art. 89, secondo comma, cod. proc. civ., costituisce requisito dell'accoglimento dell'istanza di cancellazione di espressioni offensive contenute negli scritti difensivi che le stesse non riguardino l'oggetto della causa (cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 8411 del 04/08/1999 con riguardo ad un caso in cui la Suprema Corte non ha accolto istanza di cancellazione dell'affermazione, contenuta nel ricorso per cassazione, che l'attività dell'istituto bancario resistente sarebbe stata caratterizzata da una notoria gestione clientelare e politicizzata, dato che essa era strettamente inerente alle tesi difensive del lavoratore ricorrente, sottoposto a procedimento disciplinare con l'addebito di avere attuato una sconsiderata espansione dell'attività creditizia).
Nel caso di specie è chiaro che le espressioni usate e censurate sono espressamente riferito all'oggetto del contendere, ove si è discusso in particolare della relazione asseritamente extraconiugale intrattenuta
(con tanto di produzione di relazione investigativa durante la suddetta vacanza e foto a dire del CP_1 della donna a bordo del veicolo del GN) sicché, pur se verosimilmente anche evocative (o comunque interpretabili anche come evocative) anche di altri profili, le stesse non possono giustificare l'assunzione di provvedimenti ex art. 89 c.p.c..
Quanto alle spese di lite, la rinuncia a molte delle domande in causa (da parte della stessa e non Pt_1 solo del ed il rigetto della domanda di cancellazione di espressioni asseritamente offensive, CP_1 giustificano la compensazione delle spese di lite per un terzo, dovendosi invece porre gli altri due terzi a carico del il quale, inizialmente, aveva chiesto addirittura il collocamento presso di sé dei figli CP_1
e che la versasse un importo di 250,00 euro al mese, solo in seguito formulando una Pt_1 subordinata per un contributo di 250,00 euro mensili a figlio, comunque inferiore a quello qui riconosciuto (350,00 euro al mese dal deposito del ricorso e fino a gennaio 2024, 400,00 al mese da febbraio 2024 fino ai provvedimenti provvisori del Giudice del divorzio).
La condanna alle spese viene pronunciata, quindi, secondo quanto in dispositivo (procedimenti ordinari, scaglione indeterminabile, bassa complessità), utilizzando importi prossimi ai minimi per tutte le fasi e operando sull'importo ottenuto (3.900,00) la compensazione di un terzo già indicata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide: dato atto che la separazione personale dei coniugi è stata già pronunciata con sentenza parziale n.
150/2023, considerato che è stato avviato il giudizio di divorzio in cui sono stati già emessi provvedimenti provvisori, pagina 9 di 10 viste le rinunce operate dalle parti ad alcune domande,
1. PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'assegno di: CP_1
- euro 350,00 mensili per ciascun figlio dalla data di deposito del ricorso per separazione da parte della e fino al gennaio 2024 Pt_1
- euro 400,00 mensili per ciascun figlio, dal mese di febbraio 2024 e fino alla pronuncia dei provvedimenti provvisori nel giudizio di divorzio, importi tutti soggetti a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, da versarsi a
[...]
, entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1
2. Rigetta la domanda di quanto alla cancellazione dell'espressione “la convenuta Parte_1 deve essere rimasta particolarmente lieta e soddisfatta …” contenuta alla pagina 6 del ricorso introduttivo la separazione giudiziale (R.G. 2013/22 riunito al R.G. 2001/2022) proposto dal
[...]
CP_1
3. Compensa per un terzo le spese di lite
4. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che, già CP_1 Parte_1 operata la compensazione di cui sopra, si liquidano in euro 2.600,00 per compensi, oltre accessori di
Legge (IVA e CPA se dovuti) e rimborso forfetario ex art. 2 Dm 55/2014, in misura pari al 15%.
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
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