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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/02/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7006/2023 avente ad oggetto impugnativa di licenziamento
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Rosario Scuderi, d'intesa con l'avv. Massimo Giuffrida, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito a Catania Largo Rosolino Pilo n.
14, come da procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano via CP_1
Lancetti n.28, p.iva: rappresentata e difesa dall'avv. Davide Valsecchi del Foro P.IVA_1 di Monza, d'intesa con l'avv. Fabrizio Filiberto Fiorito, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito a Catania in Corso Italia n. 302, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127-ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 441 bis c.p.c. depositato telematicamente il 21.06.2023 in Parte_1
sintesi, ha esposto:
- che, con contratto a tempo determinato sottoscritto l'1.03.2019, poi trasformato ai sensi dell'art. 1 comma 178 l. n. 208/2015 a tempo indeterminato con efficacia dall'1.03.2020, è stato assunto dalla azienda di abbigliamento maschile detentrice del marchio Boggi CP_1
Milano, con la qualifica di impiegato, commesso di I livello, per lo svolgimento delle mansioni di addetto alla vendita al pubblico, restando adibito a prestare tali incombenze presso il punto vendita di Catania, sito in Corso Italia n. 300;
- che con lettera raccomandata a/r del 4.04.2023 la società resistente ha elevato nei suoi confronti una contestazione disciplinare per l'assunto ammanco inventariale, riscontrato il
17.10.2022, di “un abito gessato, tonalità blu, tg. 50, con codice BO22P023201” che, pur “non essendo stato venduto, né presente fra le giacenze di magazzino, … (è) stato consegnato in negozio il 06/09/2022” e, contestualmente, ha disposto nei suoi confronti la sospensione cautelare dal servizio;
- che, con lettera raccomandata a/r del 7.04.2023, lo stesso ha rassegnato le proprie giustificazioni chiedendo di essere reintegrato nelle mansioni lavorative stante la propria estraneità ai fatti addebitati e, a tal fine, ha messo a disposizione per eventuali verifiche “un abito gessato, di tonalità blu, tg. 50/8R, Articolo BR 186000, Colore B225/2, Filato 1254,
Modello AFB822B … acquistato diversi anni orsono, che probabilmente avrà potuto trarre in inganno”;
- che con lettera raccomandata a/r del 12.04.2023 la società, nel confermare la contestazione disciplinare, lo ha invitato ad integrare le proprie giustificazioni nel termine di cinque giorni e, in riscontro a tale missiva, lo stesso ha inviato la raccomandata a/r del 14.04.2023, con la quale ha contestato la documentazione fotografica posta a supporto degli addebiti disciplinari, ribadendo la propria estraneità ai fatti addebitati;
- che con lettera raccomandata a/r del 18.04.2023 la resistente ha ritenuto le CP_2 giustificazioni addotte “in netto contrasto con le risultanze in ns. possesso” e, stante la “gravità dell'accaduto ed atteso l'inevitabile venir meno del vincolo fiduciario posto a base del rapporto di lavoro”, gli ha irrogato la sanzione del licenziamento;
- che con lettera raccomandata a/r del 9.05.2023 lo stesso ha impugnato il provvedimento in parola assumendo di essere “non sorretto da giusta causa o giustificato motivo”;
- che, infatti, lo stesso non ha mai posto in essere la condotta contestatagli, in quanto i fotogrammi riportano una indicazione temporale successiva e del tutto inconciliabile con la
Pagina 2 data in cui si sarebbero svolti i fatti oggetto di addebito (28.03.2023) e, comunque, non idonei a provare l'addebito contestato trattandosi di una giacca di un abito, non indossata dallo stesso, ma appesa ad una parete lignea allocata in un ambiente non meglio identificato e il fotogramma n. 3, contrassegnato dalla sigla alfanumerica 20230112185754082.pdf risulta manipolato mediante una colorazione sovrapposta ad inchiostro che non consente di ricostruire se la predetta targhetta appartenga alla giacca raffigurata nei fotogrammi di cui ai nn. 1 e 2 né che tale capo sia stato indossato dal ricorrente.
Su tali premesse, il ricorrente ha formulato le proprie conclusioni chiedendo di “ritenere e dichiarare l'illegittimità del licenziamento …, intimato(gli), in data 18/04/2023 dalla società
… in assenza di giusta causa e, per l'effetto, ordinare alla società resistente di CP_1 reintegrare … (lo stesso) nel posto di lavoro e condannarla a corrisponder(gli) un indennizzo, nella misura massima consentita dalla legge, dalla data del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione. … Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Con memoria depositata il 15.09.2023 si è ritualmente costituita deducendo, in CP_1
via preliminare, di avere 530 dipendenti distribuiti tra 70 punti vendita dislocati sul territorio, con gestione amministrativa affidata ai district manager, aventi il compito di rappresentare la società sul territorio anche attraverso la supervisione ed il controllo del buon andamento dei punti vendita grazie all'utilizzo di apposito gestionale che consente di monitorare il magazzino di ciascun negozio, il numero e il tipo di capi venduti giornalmente dai negozi;
il fatturato quotidiano generato da ogni esercizio e, financo, dell'addetto che ha seguito le operazioni di vendita capo per capo.
Nel merito, la società resistente ha eccepito:
- che dai controlli inventariali eseguiti il 17.10.2022 nel punto vendita ove era assegnato sono emersi ammanchi inventariali, emergendo dalle indagini espletate che quest'ultimo Pt_1
“aveva preso l'abitudine di prelevare dal negozio capi d'abbigliamento, i quali o indossava poi in proprio o, verosimilmente, cedeva a terzi, senza aver acquistato o fatto acquistare da terzi i medesimi capi che, quindi, uscivano dal punto vendita in assenza di qualsivoglia formale atto di cessione / registrazione di vendita”;
- che, inoltre, era stato riferito a , district manager per la Regione Sicilia, Testimone_1 che “avrebbe addirittura fatto vanto di aver la detenzione di un box all'interno del quale Pt_1 aveva stipato la merce uscita dal punto vendita in modo irregolare”;
Pagina 3 - che in data 28.03.2023 , , e addetti del predetto negozio, Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
hanno segnalato alla direzione aziendale che era stato indossato dal ricorrente un abito rientrante fra quelli mancanti dall'inventario del 17.10.2022 e, per consentire a di Tes_1
sincerarsi della fondatezza di ciò, hanno scattato le fotografie –poi poste alla base del procedimento disciplinare- nelle quali resta riprodotto il codice dell'abito indossato dal ricorrente che, “accaldato, aveva lasciato la giacca del medesimo abito riposta nel ripostiglio retrostante il banco cassa”;
- che le “tre fotografie in questione sono state scattate all'interno del negozio;
indicativamente ad h. 16.25 circa;
e, precisamente, nei locali del suddetto ripostiglio retrostante il banco cassa ove si trovano le superfici lignee” e, operando da remoto le verifiche, anche incrociate con gli acquisti che in passato ha personalmente effettuato presso il Pt_1
punto vendita, è rimasto accertato che l'abito de quo, del valore di € 499,00, era inserito tra quelli che sono stati accertati ingiustificatamente mancanti all'esito dell'inventario della merce eseguito il 17.10.2022;
- che l'indebita sottrazione di un capo d'abbigliamento dal magazzino aziendale ha irrimediabilmente compromesso il vincolo fiduciario tra le parti, in disparte che successivamente all'inoltro della contestazione disciplinare, nel box detenuto da sito a Pt_1
Catania in via Ruggero di Lauria n. 45, sono stati rinvenuti alcuni ulteriori capi etichettati a marchio Boggi appartenenti al novero dei beni mancanti.
- che, nel caso di specie, si è astenuto dal tenere “una condotta conforme ai civici Pt_1 doveri”; avendo violato l'obbligo di “conservare diligentemente le merci e i materiali” nonché di “cooperare alla prosperità dell'impresa”, avendo posto in essere, in spregio al disposto degli artt. 233 e 238 del CCNL Commercio, una condotta atta ad integrare una “infrazione alle norme di legge circa … la vendita e trasporto” ed “abuso di fiducia”.
Conseguentemente, ricostruita la nozione di giusta causa, la società resistente ha chiesto di
“a) rigettare il ricorso promosso dal Sig. in quanto completamente destituito di Pt_1
fondamento in fatto e in diritto;
b) nella denegata ipotesi di accoglimento del medesimo ricorso, limitare la condanna di da un punto di vista economico al minimo edittale CP_1
previsto e considerata la retribuzione lorda mensile del Sig. pari ad Euro 3.165,00 Pt_1 ovvero dedotto l'aliunde perceptum per il quale viene fatta espressa richiesta di sottrazione;
c) in caso di rigetto del ricorso avversario, con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali ed orali e, all'udienza del 12.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole
Pagina 4 istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata
_________________________
ha censurato la legittimità del licenziamento senza preavviso comminato dalla Parte_1
società resistente in data 18.04.2023 assumendo sostanzialmente l'insussistenza del fatto addebitatogli con la contestazione disciplinare comunicata a mezzo raccomandata a/r in data
4.04.2023. Segnatamente, dalla lettura della missiva in parola si apprende che la parte datoriale ha contestato al ricorrente il fatto che “in data 28.03.23, presso il punto vendita ove risulta assegnato per l'esercizio delle Sue mansioni alle ns. dipendenze, sia stato visto indossare un abito gessato, tonalità blu, tg. 50, con codice BO22P023201. A seguito di una verifica afferente al suddetto punto vendita, consta che l'abito sopra indicato figuri fra gli ammanchi inventariali riscontrati in data 17.10.22, laddove l'abito de quo non rientra fra i capi venduti ma, al tempo stesso – come detto -, non è più presente fra le giacenze del punto vendita cui era stato pacificamente consegnato il 6.09.22. Stante quanto sopra esposto – per cui siamo prossimi ad apposita segnalazione alle Autorità competenti – siamo a chiederLe di volerci offrire le Sue giustificazioni entro il termine di giorni 5 (cinque) dal ricevimento della presente. Riservato ogni opportuno provvedimento, Le confermiamo che, nelle more del presente procedimento disciplinare, Lei è sospesa cautelarmente dal servizio” (doc. 3 fascicolo di parte ricorrente).
A fronte dei rilievi disciplinari in parola, con lettera raccomandata a/r del 7.04.2023, Pt_1 ha dedotto a propria difesa di essere “totalmente estraneo” ai fatti per cui è causa, in quanto
“Non corrisponde al vero … che in data 28/03/2023, presso il punto vendita sito in Catania, corso Italia 300/B, ove svolgo la mia attività lavorativa alle Vostre dipendenze, abbia mai indossato, come contestatomi, “un abito gessato, tonalità blu, tg. 50, con codice
BO22P023201”; capo di vestiario che, apprendo con la Vostra contestazione, figurerebbe fra quelli mancanti, a seguito di inventario del 17/10/2022, non essendo stato venduto, né presente fra le giacenze di magazzino, pur risultando essere stato consegnato in negozio il 06/09/2022.
Al solo fine di replicare tali affermazioni, che ritengo gravemente diffamatorie nei miei confronti, e senza che ciò costituisca inversione dell'onere probatorio a Vostro carico, Vi informo che possiedo, tra gli indumenti di mia proprietà, un abito gessato, di tonalità blu, tg.
50/8R Articolo BR 186000, Colore B225/2, Filato 1254, Modello AFB822B (che è a Vostra disposizione per eventuali verifiche), acquistato diversi anni orsono, che probabilmente avrà potuto trarre in inganno. Chiedo, pertanto, che abbia termine la sospensione cautelare impostami e, conseguentemente, di poter essere reintegrato nelle mie mansioni lavorative”.
Pagina 5 Le tesi difensiva avanzata dal ricorrente non è stata condivisa dalla società datrice di lavoro che, con raccomandata a/r del 12.04.2023, ha osservato “… in ordine all'identificazione dell'abito di cui si discute, (che) non esiste alcun dubbio. Tant'è, le risultanze in ns. possesso sono inequivocabili senza che nessuno abbia potuto esser “tratto in inganno”. In proposito, Le alleghiamo le foto dell'abito de quo – che LL indossava in data 28.3.2023 – dalle quali può verificare l'esattezza del codice di riferimento. Alla luce di quanto sopra – fermo il mantenimento della sospensione cautelare che La riguarda – La invitiamo, entro il termine di 5 gg. dal ricevimento della presente, a voler completare le proprie giustificazioni. Nulla ricevendo nel termine indicato, riterremo esaurite le Sue giustificazioni e ci sentiremo liberi di assumere le determinazioni del caso anche verso le Autorità competenti”.
Presa visione della documentazione fotografica posta dalla società datrice di lavoro a fondamento del procedimento disciplinare, con lettera raccomandata a/r del 14.04.2023, Pt_1
nel respingere ancora una volta i fatti addebitati, ha assunto che i “n. 3 fotogrammi che sono stati allegati alla Vostra missiva del 12/04/2023 … sono tutt'altro che “inequivocabili” e probanti degli addebiti disciplinari mossi nei confronti dello scrivente, atteso che: a) il fotogramma n. 1 (contrassegnato dalla sigla alfanumerica IMG-20230331-WA0007.jpg), datato 31/03/2023, raffigura un capo di abbigliamento maschile (presumibilmente una giacca appartenente ad un abito completo), non indossato dallo scrivente ed apparentemente appeso ad una parete lignea, allocata in un ambiente non meglio identificabile (che appare essere, comunque, visibilmente diverso dai locali del punto vendita ove svolgo le mie mansioni lavorative); b) il fotogramma n. 2 (contrassegnato dalla sigla alfanumerica IMG-20230331-
WA0009.jpg) datato 31/03/2023, raffigura un capo di abbigliamento maschile
(presumibilmente una giacca appartenente ad un abito completo, ripreso da opposta angolazione), anch'esso non indossato dallo scrivente ed apparentemente appeso ad una parete lignea, sopra altro capo di abbigliamento (di cui non si riesce ad intuire l'esatta allocazione); c) il fotogramma n. 3 (contrassegnato dalla sigla alfanumerica
20230412185754082), datato 12/04/2023 – visibilmente contraffatto ed alterato nella sua genuinità, da quella che appare essere una colorazione a penna, finalizzata probabilmente a celare le dita della mano dell'ignoto fotografo (rendendolo, di tal guisa, non identificabile) – raffigura il particolare della targhetta interna riportante il codice identificativo dell'abito di cui lamentate l'ammanco inventariale (ritratta in posizione che non consente di intuirne neanche la collocazione), senza che da esso si possa in alcun modo, nemmeno ipotizzare che la predetta targhetta appartenga alla giacca raffigurata nei fotogrammi di cui ai nn. 1 e 2 e, tampoco, che tale capo sia stato indossato dallo scrivente. Detto ciò – nel ribadire come non
Pagina 6 corrisponda affatto al vero, né risulta in alcun modo provato dalla documentazione aziendale in Vostro possesso, che in data 28/03/2023, presso il punto vendita sito in Catania, corso Italia
300/B, ove svolgo la mia attività lavorativa alle Vostre dipendenze, abbia mai indossato, come contestatomi, “un abito gessato, tonalità blu, tg. 50, con codice BO22P023201”, che, con
Vostra precedente missiva del 04/04/2023, ho appreso figurare fra gli ammanchi inventariali riscontrati del 17/10/2022 … Vi inoltro in allegato alla presente n. 4 fotogrammi raffiguranti
l'abito gessato, di tonalità blu, tg. 50/8R, Articolo BR 186000, Colore B225/2, Filato 1254,
Modello AFB822B (che è a Vostra disposizione per eventuali verifiche), acquistato dallo scrivente diversi anni orsono, che certamente avrà tratto in inganno l'ignoto e sprovveduto delatore. Insisto, pertanto, che abbia termine la sospensione cautelare impostami e che, conseguentemente, possa essere reintegrato nelle mie mansioni lavorative. Con riserva, per il caso contrario, di rappresentare i superiori fatti alla competente Autorità Giudiziaria, per la tutela dei propri diritti ed interessi” (doc. 9 fascicolo di parte ricorrente).
Con lettera raccomandata a/r del 18.04.2023 parte resistente ha disatteso le giustificazioni addotte dal lavoratore, in quanto esse “si palesano in netto contrasto con le risultanze in ns. possesso. Alla luce di quanto evidenziato, della gravità dell'accaduto ed atteso l'inevitabile venir meno del vincolo fiduciario posto a base del rapporto di lavoro, Le comminiamo la sanzione del licenziamento” (doc. 15 fascicolo di parte ricorrente). Contr All'esito dell'istruttoria espletata, è rimasto accertato che la società si avvale di sistemi, certificati da apposite società, per verificare periodicamente, con esattezza, le giacenze di magazzino in rapporto ai prodotti commercializzati.
In questa prospettiva, dalla disamina del materiale fotografico prodotto in atti, resta accertato che ogni capo di abbigliamento è dotato di un codice riportato su di una etichetta cartacea attaccata con un cordoncino di tessuto facilmente amovibile nonché su di una etichetta interna cucita in fase di produzione.
Dall'escussione del teste , dipendente dell'area manager della Testimone_2
società resistente, è emerso che i codici riportati nelle etichette cartacee e quelle interne al prodotto in vendita “recano lo stesso codice barcode” e tali codici “sono caricati in un gestionale che costituisce la giacenza fisica della merce e gli stessi a cadenza periodica devono corrispondere alla giacenza in quella data rispetto al venduto”, precisando che “Ogni capo ha un codice univoco che corrispondente esattamente a modello e colore dello stesso e il sistema interno prevede il collegamento ad un database contenente immagini ad essi collegati …” e, ancora, che “Quando si vende un capo nel processo di cassa viene scaricato dal gestionale e quindi lo elimina dalla giacenza del negozio. …. Quando viene danneggiato un capo o per altri
Pagina 7 problemi o difetto, il negozio contatta la figura che si occupa di questo e che ha sede a Monza attraverso un sistema gestionale si apre un ticket”.
Coerente con le risultanze che precedono, è la deposizione resa da avendo Testimone_3 dichiarato quest'ultimo che “La società resistente ha un sistema operativo con una o più pistole scanner che rilevano i codici barecode e, successivamente, vengono inseriti a sistema e poi vengono fatti i controlli incrociati con le giacenze reali a pc e poi se vi sono anomalie vengono fatti i controlli”, confermando che “ogni capo oltre al codice cucito nella giacca presenta un tagliandino in stoffa o poliestere e ivi vi è anche la descrizione del capo”.
Nel contesto considerato, resta provato che ciascun capo di abbigliamento trattato dalla resistente è sempre inequivocamente identificabile tramite specifico codice di CP_2
riferimento e il sistema di verifica dei barcode consente di monitorare –senza margini di opinabilità- la merce venduta e le giacenze di magazzino.
Ciò posto, il ricorrente non ha contestato che il capo di abbigliamento oggetto della contestazione disciplinare appartiene ai prodotti commercializzati dalla parte resistente, ammettendo, anzi, di essere in possesso di altro similare, asseritamente indossato quel giorno, che –per come dedotto dallo stesso nell'immediatezza dei fatti- avrebbe ingenerato l'assunto malinteso e, comunque, negando di aver indossato il capo di cui al codice BO22P023201.
Il teste ha dichiarato che il capo recante il codice era Testimone_3 NumeroDi_1
appartenente alla collezione dei vestiti commercializzata in negozio durante la stagione precedente –e, dunque, ben nota allo stesso unitamente ai dipendenti , e Per_2 Per_3 Per_4 per all'esito dell'inventario svolto nel mese di ottobre 2022, erano risultati ammanchi di Pt_2 merce e tale circostanza è nota ai dipendenti in quanto “finito l'inventario arriva un report dall'azienda che contiene i risultati dell'inventario e dà atto dell'ammanco e ne prendiamo atto
e facciamo ulteriori verifiche”. Il predetto teste ha confermato che il capo in parola è stato condotto all'interno del negozio indosso a e di aver provveduto ad effettuare Parte_1 personalmente tre foto con il proprio cellulare “nella stessa giornata in cui indossava Pt_1
l'abito” e di averle trasmesse tramite whatsapp a : “Ricordo di aver fotografato Testimone_1
la giacca in sé che si trovava appesa nel magazzino dietro la cassa che è un piccolo sgabuzzino dove si tiene il materiale di pulizia nonché cappotti e i giubbotti e feci anche una foto alla tasca della giacca dove vi era il codice descrittivo del capo. ... Vengono esibite le foto n. 5, 6 e 7 del fascicolo del ricorrente e il teste dichiara che le foto sono quelle da me stesso fatte, e da una di esse vi vede anche il retrocassa con parti in legno cioè del magazzinetto di cui ho sopra detto.
…”.
Pagina 8 Dalla testimonianza resa da è rimasto corroborato che lo stesso ha “ricevuto il Tes_1
messaggio whatsapp (di cui non ricordo l'orario) da , , e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
correlato da fotografie ritraenti una l'esterno di una giacca rigata di un abito completo appesa alla parete e poi la stessa giacca ove si vedeva la parte interna contenente nella tasca interna
l'etichetta con il codice. Si tratta in particolare di una etichetta in tessuto cucita nell'interno tasca in fase di produzione” e, visionate le foto n.5, 6, 7 del fascicolo di parte ricorrente, lo stesso teste ha attestato che esse “sono le foto che ho ricevuto su whatsapp e preciso che ne ricordavo due invece ora che le guardo mi ricordo che sono tre e che una è proprio quella del codice barcode della codifica”, evidenziando, inoltre, siccome “Conosco i negozi che seguo e dai dettagli della foto posso dire che la giacca fotografata era nella stanza retrocassa e il format del negozio prevede che in questa stanza/deposito/cancelleria/ripostiglio e materiale per le pulizie sia fatta di materiale ligneo”.
Peraltro, il teste ha riferito di aver personalmente “girato la comunicazione al Tes_1
reparto di competenza AUDIT che ha fatto le verifiche di incrocio tra i capi acquistati dal dipendente e i capi mancanti nell'inventario ed è risultato che l'abito non fosse stato acquistato. La telefonata mi fu fatta da che è un dipendente del negozio e Testimone_3 successivamente al controllo è stato avvisato l'ufficio del personale”.
Alla luce delle conformi testimonianze rilasciate dai testi e resta accertata Tes_1 Per_1
l'appropriazione o comunque la detenzione sine titulo da parte di dell'abito gessato blu Pt_1
recante il codice BO22P023201 oggetto della contestazione disciplinare, riscontrato mancante nell'inventario eseguito presso il negozio il 17.10.2022, senza che residuano margini per porre in discussione l'attendibilità del contenuto delle circostanziate deposizioni rese dai predetti testimoni, stante la convergenza delle relative affermazioni e l'intrinseca congruenza e puntualità di esse in punto di esposizione dei fatti di causa, in assenza di obiettive allegazioni comprovanti che i predetti testi possano avere un interesse di fatto ad un determinato esito della lite ovvero in difetto di elementi che possano far dubitare della credibilità dei medesimi, laddove le uniformi risultanze del materiale fotografico acquisito in atti ne rafforzano il pregio probatorio.
Da questo punto di vista, ad abundantiam, l'azienda resistente ha fornito elementi indiziari che lasciano margini per discutere che tale episodio non è stato occasionale da parte del ricorrente, avendo riferito il teste che “sono stati fatti inventari successivi per dare Tes_1
ulteriore contezza ai fatti appresi ed è stato verificato l'intero negozio e posso solo dire, dato il tempo trascorso, che continuava a mancare della merce fino al cambio di gestione del direttore
Pagina 9 ” e che altri articoli a marchio Boggi con le etichette ancora attaccate e riportanti i relativi Pt_1
codici sono stati rinvenuti in un box utilizzato dal ricorrente.
Non valgono a confutare le puntuali emergenze istruttorie sopra esaminate le labiali difese avanzate da nelle note del 15.10.2024 in ordine all'asserita “macchinazione orchestrata” Pt_1
ad hoc dai colleghi o da altri ai suoi danni che, oltre ad essere smentita dalle univoche risultanze istruttorie, non è stata supportata neanche dall'articolazione in ricorso di alcuna prova–ed invero nemmeno ivi dedotto- alcun animus nocendi o comunque lesivo del ruolo professionale rivestito dallo stesso all'interno del punto vendita e tanto meno dalla formulazione di mezzi istruttori tesi a comprovare artifizi o raggiri soggettivamente diretti all'espulsione del lavoratore dal contesto aziendale, e neanche dell'allegazione di un movente che consenta di ipotizzare siffatte congetture, in difetto di una deduzione nelle giustificazione rese con le richiamate raccomandate e/o in ricorso che tra lo stesso e i colleghi di lavoro sussistessero pessimi rapporti ovvero sentimenti rancorosi.
Peraltro, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, il disconoscimento che fa perdere alle riproduzioni la qualità di prova deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, laddove, nella specie, il ricorrente si è limitato a formulare generiche contestazioni in ordine all'ubicazione della parete lignea, non apparendo superfluo notare che lo stesso per riscontrare le proprie difese non ha prodotto neppure una documentazione fotografica dei locali interni del punto vendita e delle relative pareti, specie della stanza retrocassa, sì trascurando che “La fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità” (Cass. 23.04.2018 n. 9977; conf., ex plurimis, Cass. 26.06.1998 n.6322).
Di contro, la società resistente ha fornito riscontro testimoniale della conformità alle cose e ai luoghi rappresentati nella foto rispetto alla realtà materiale, in disparte che la Suprema Corte ha già chiarito che “il disconoscimento della fotografia non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo, cod. proc. civ., in quanto mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude
l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass
17/02/2015, n. 3122)” (Cass. 29.04.2022 n.13519).
Pagina 10 Ebbene, l'art. 233 del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi, prescrive che “Il lavoratore ha l'obbligo di … tenere una condotta conforme ai civici doveri” nonché “di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa”.
Il successivo art. 238 stabilisce che “La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: 1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1; 3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 206; 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge”, precisando che “il licenziamento disciplinare si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: … - grave violazione degli obblighi di cui all'art. 233, 1° e 2° comma;
… - l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto
d'ufficio; - l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
…”.
L'art. 241 del richiamato CCNL, inoltre, afferma testualmente che “Ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa). La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi.
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al 1° comma del presente articolo: … -
l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;
… - l'esecuzione, senza permesso, di lavoro nell'azienda per conto proprio o di terzi. …”.
In considerazione di quanto precede, la misura sanzionatoria del licenziamento applicata dalla parte resistente all'esito del procedimento disciplinare promosso a carico del deve Pt_1
ritenersi proporzionata, specie tenuto conto della posizione di direttore del punto vendita rivestita dallo stesso conformemente all'inquadramento riconosciutogli (cfr. doc. 3 fascicolo di parte resistente) –e come tale implicante un più intenso obbligo di diligenza nell'espletamento delle proprie mansioni, dovendo assurgere anche a modello degli altri dipendenti del negozio- e della natura dolosa della condotta attuata dallo stesso ricorrente, senza che tale inadempienza possa dirsi marginale o di scarsa rilevanza, atteso che il dovere di fedeltà sancito dall'art. 2105
Pagina 11 c.c. si sostanzia nell'obbligo di tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro e di tutelarne in ogni modo gli interessi, tale da a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa (v. in motivazione, Corte d'Appello Salerno Sez. lavoro, 05.10.2017; Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, 01.10.2020).
In ragione di quanto precede, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, per l'effetto, vanno poste a carico del ricorrente e liquidate a favore della società resistente nella misura di cui in dispositivo tenuto conto dell'oggetto e del valore indeterminabile della causa, dell'intervenuto espletamento di istruttoria orale, dell'attività difensiva in concreto svolta, oltre ancora quanto statuito dagli artt. 2 e 4 del DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la controversia inter partes, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
RIGETTA il ricorso
CONDANNA alla rifusione, in favore della delle spese di lite che Parte_1 CP_1 liquida in complessivi € 4.650,00, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA come per legge
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 13.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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