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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 13/11/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 250/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 250/2025 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 13 novembre 2025 alle ore 10.54 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per l'avv. ROTUNDO SIMONA;
Parte_1
Per , la dott.ssa Controparte_1 CP_2
L'avv. Rotundo quanto all'eccezione di prescrizione precisa che la docente ha inviato diffida del 23.1.2025 e dunque l'anno contestato 2019/2020 dovrebbe essere coperto dalla diffida in atti. Nel resto si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento La dott.ssa si riporta alla memoria, insiste nell'eccezione di prescrizione per l'a.s. 2019/2020. CP_2
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 13.49 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 250/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. ROTUNDO SIMONA, Parte_1 C.F._1 dell'avv. GANCI FABIO, dell'avv. MICELI WALTER, dell'avv. ZAMPIERI NICOLA, dell'avv. RINALDI GIOVANNI, elettivamente domiciliato come in atti
Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio della Controparte_1 P.IVA_1 dott.ssa , del dott. e della dott.ssa Controparte_3 Controparte_4 CP_2 elettivamente domiciliato come in atti
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, formulando le seguenti conclusioni: Controparte_5
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24
e 2024/2025, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è Cont riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 3.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/2025, condannarsi il l risarcimento del CP_6 danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 3.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta”.
In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del come docente in virtù della stipula di contratti di lavoro a Controparte_5
tempo determinato, con scadenza al termine dell'anno scolastico ovvero al termine delle attività didattiche, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Ha rappresentato di non aver percepito, nei menzionati periodi di precariato, la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali
(c.d. Carta elettronica del docente) ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, nonostante abbia prestato attività lavorativa identica e comparabile a quella espletata dai colleghi di ruolo a tempo indeterminato e sebbene fosse gravata dai medesimi oneri formativi.
Sottolineata la natura discriminatoria del deteriore trattamento riservatole a paragone con quello garantito ai colleghi di ruolo, ha chiesto la condanna dell'amministrazione alla corresponsione del dovuto contributo alla formazione per le annualità indicate.
Costituitosi tempestivamente, il (unitamente alle sue Controparte_5
articolazioni territoriali) ha chiesto il rigetto integrale del ricorso per carenza dei requisiti di fatto e di diritto per il riconoscimento in capo al ricorrente del diritto azionato, deducendo:
- preliminarmente, quanto all'annualità 2019/2020, l'eccezione di prescrizione della pretesa azionata;
- quanto a tutte le annualità, la circostanza che la Carta Docente non rientrerebbe nelle condizioni di impiego da assicurarsi in maniera paritaria a docenti di ruolo e a termine data la diversità di stato giuridico che renderebbe non omogenee i rispettivi status;
- la circostanza che solo in capo ai docenti di ruolo sussisterebbe l'obbligo di formazione permanente per compensare la cui gravosità è stato previsto il bonus Carta Docente;
- l'inderogabilità della normativa che ha limitato la platea di destinatari del beneficio in oggetto ai soli docenti di ruolo, non potendosi invocare la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 in quanto priva di efficacia erga omnes;
- la derogabilità, in presenza di obiettive ragioni, del principio di non discriminazione;
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c. ***
Sul merito
Il ricorso deve essere parzialmente accolto per le ragioni di seguito indicate.
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art. 1, comma
121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 22, della citata previsione di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21. La Corte ha rilevato l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE: “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1
al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. Ha inoltre affermato che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego: “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira
a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza”. CP_1
La Corte ha inoltre còlto l'occasione per ribadire i princìpi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come
UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Sul tema, da ultimo, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale, al cui esito è stata adottata la sentenza Cass. civ., sez. L, 27 ottobre 2023, n. 29961, che, con specifico riferimento proprio alla casistica che ci occupa, ha chiarito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” e CP_1
che, per quanto concerne la forma di soddisfazione della fondata pretesa del docente istante, ai docenti titolari dei suddetti requisiti legittimanti che non abbiano ricevuto il bonus in discorso “e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Si può dunque affermare che la natura temporanea del rapporto tra docente e amministrazione datrice di lavoro non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo, accertata dalla Suprema corte con riguardo per i docenti precari con contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al temine delle attività didattiche.
Tenuto conto di tali chiare e autorevoli indicazioni si osserva che, nel caso di specie, deve riconoscersi il diritto della ricorrente all'attribuzione del bonus economico per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 essendovi in atti la prova che la docente abbia assunto incarichi alle dipendenze del resistente in forza di contratti a termine con CP_1
scadenza al 30 giugno (cfr. doc. 1 ricorso). Proprio in forza degli arresti della giurisprudenza eurounitaria ed interna di cui si è previamente dato conto, si ritiene che, alla luce del principio di non discriminazione, il tipo di incarico attribuito alla docente risulti in tutto sovrapponibile, comparabile e coincidente con quello svolto dai colleghi di ruolo, tenuto conto della analoga taratura temporale della prestazione didattica offerta dalla ricorrente rispetto a quella assicurata dai docenti non precari. Col che non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, in considerazione del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate.
La domanda, viceversa, non può trovare accoglimento con riguardo all'annualità 2019/2020 per effetto della prescrizione quinquennale, tempestivamente eccepita dal . CP_1
Si osserva, infatti, che, come da ultimo affermato dalla Corte di legittimità con la sent. 29961/2023 cit., per quanto concerne la quantificazione del tempo necessario a prescrivere il diritto alla Carta docente di cui si discute, deve essere valorizzato il fatto che l'importo oggetto di causa viene pagato con cadenza annuale ed è soggetto, pertanto, al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., previsto per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Quanto al dies a quo del termine, la Cassazione ha definitivamente chiarito che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”, in aderenza con quanto disposto dall'art. 2935 c.c. e senza che, a questo proposito, possa spiegare alcun valore, sul decorso della prescrizione, il termine ultimo per usufruire del diritto previsto dalle norme regolamentari, al 31 agosto dell'anno successivo alla maturazione.
Ebbene, venendo al caso oggetto di esame, il giorno a partire dal quale poteva esser fatto valere il diritto dalla docente si colloca, nell'anno scolastico in questione, in coincidenza con il primo giorno di stipula del contratto di lavoro (che nel caso della ricorrente è il 19.9.2019; cfr. doc. 1 ricorso). Poiché agli atti risulta allegato atto di diffida nei confronti del convenuto, notificato in data CP_1
18.01.2025 e, quindi, dopo il decorso del termine quinquennale di estinzione per prescrizione del diritto
(ovvero il 19.9.2024), ne consegue che risulta decorso il quinquennio e, dunque, maturato il termine per l'estinzione per prescrizione del diritto azionato per l'annualità in esame.
In definitiva, in applicazione del principio di non discriminazione e considerate le indicazioni giuridico-operative fornite dal giudice di legittimità in ordine alle modalità di concreta soddisfazione della pretesa, la ricorrente ha diritto ad ottenere una carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per le annualità di cui sopra (aa.ss. 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025), oltre la maggior somma tra interessi o rivalutazione
(ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994) dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione (cfr. Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit.). Proprio in forza dei princìpi di diritto enucleati da
Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit., deve escludersi che il possa essere condannato al CP_1
versamento in moneta corrente dell'importo corrispondente, essendo la ricorrente ancora interna al sistema delle docenze scolastiche come attestato dal cedolino paga del mese di ottobre 2025, da cui si evince l'attuale titolarità di contratto di lavoro a termine sino al 31.8.2026 per un incarico presso l'Istituto “De Franceschi-Pacinotti” di Pistoia (cfr. produzione documentale del 10.11.2025 in vista dell'odierna udienza).
Sulle spese di lite In considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda, le spese si intendono compensate nella misura di 1/3, mentre sono poste a carico del convenuto per la restante parte di 2/3. CP_1
Esse – da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari –sono liquidate in dispositivo, già nella misura di 2/3, con riguardo alle sole fasi di studio, introduttiva, e decisionale, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione del carattere seriale e documentale della controversia, decisa in prima udienza, con l'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, ricorrendone i presupposti.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto di al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 Parte_1
del 2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa della Carta Controparte_5
Elettronica dell'importo nominale di € 500 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
rigetta nel resto il ricorso;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_5 liquidano in complessivi € 893,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 13 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 250/2025 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 13 novembre 2025 alle ore 10.54 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per l'avv. ROTUNDO SIMONA;
Parte_1
Per , la dott.ssa Controparte_1 CP_2
L'avv. Rotundo quanto all'eccezione di prescrizione precisa che la docente ha inviato diffida del 23.1.2025 e dunque l'anno contestato 2019/2020 dovrebbe essere coperto dalla diffida in atti. Nel resto si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento La dott.ssa si riporta alla memoria, insiste nell'eccezione di prescrizione per l'a.s. 2019/2020. CP_2
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 13.49 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 250/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. ROTUNDO SIMONA, Parte_1 C.F._1 dell'avv. GANCI FABIO, dell'avv. MICELI WALTER, dell'avv. ZAMPIERI NICOLA, dell'avv. RINALDI GIOVANNI, elettivamente domiciliato come in atti
Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio della Controparte_1 P.IVA_1 dott.ssa , del dott. e della dott.ssa Controparte_3 Controparte_4 CP_2 elettivamente domiciliato come in atti
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, formulando le seguenti conclusioni: Controparte_5
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24
e 2024/2025, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è Cont riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 3.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/2025, condannarsi il l risarcimento del CP_6 danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 3.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta”.
In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del come docente in virtù della stipula di contratti di lavoro a Controparte_5
tempo determinato, con scadenza al termine dell'anno scolastico ovvero al termine delle attività didattiche, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Ha rappresentato di non aver percepito, nei menzionati periodi di precariato, la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali
(c.d. Carta elettronica del docente) ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, nonostante abbia prestato attività lavorativa identica e comparabile a quella espletata dai colleghi di ruolo a tempo indeterminato e sebbene fosse gravata dai medesimi oneri formativi.
Sottolineata la natura discriminatoria del deteriore trattamento riservatole a paragone con quello garantito ai colleghi di ruolo, ha chiesto la condanna dell'amministrazione alla corresponsione del dovuto contributo alla formazione per le annualità indicate.
Costituitosi tempestivamente, il (unitamente alle sue Controparte_5
articolazioni territoriali) ha chiesto il rigetto integrale del ricorso per carenza dei requisiti di fatto e di diritto per il riconoscimento in capo al ricorrente del diritto azionato, deducendo:
- preliminarmente, quanto all'annualità 2019/2020, l'eccezione di prescrizione della pretesa azionata;
- quanto a tutte le annualità, la circostanza che la Carta Docente non rientrerebbe nelle condizioni di impiego da assicurarsi in maniera paritaria a docenti di ruolo e a termine data la diversità di stato giuridico che renderebbe non omogenee i rispettivi status;
- la circostanza che solo in capo ai docenti di ruolo sussisterebbe l'obbligo di formazione permanente per compensare la cui gravosità è stato previsto il bonus Carta Docente;
- l'inderogabilità della normativa che ha limitato la platea di destinatari del beneficio in oggetto ai soli docenti di ruolo, non potendosi invocare la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 in quanto priva di efficacia erga omnes;
- la derogabilità, in presenza di obiettive ragioni, del principio di non discriminazione;
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c. ***
Sul merito
Il ricorso deve essere parzialmente accolto per le ragioni di seguito indicate.
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art. 1, comma
121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 22, della citata previsione di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21. La Corte ha rilevato l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE: “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1
al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. Ha inoltre affermato che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego: “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira
a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza”. CP_1
La Corte ha inoltre còlto l'occasione per ribadire i princìpi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come
UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Sul tema, da ultimo, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale, al cui esito è stata adottata la sentenza Cass. civ., sez. L, 27 ottobre 2023, n. 29961, che, con specifico riferimento proprio alla casistica che ci occupa, ha chiarito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” e CP_1
che, per quanto concerne la forma di soddisfazione della fondata pretesa del docente istante, ai docenti titolari dei suddetti requisiti legittimanti che non abbiano ricevuto il bonus in discorso “e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Si può dunque affermare che la natura temporanea del rapporto tra docente e amministrazione datrice di lavoro non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo, accertata dalla Suprema corte con riguardo per i docenti precari con contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al temine delle attività didattiche.
Tenuto conto di tali chiare e autorevoli indicazioni si osserva che, nel caso di specie, deve riconoscersi il diritto della ricorrente all'attribuzione del bonus economico per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 essendovi in atti la prova che la docente abbia assunto incarichi alle dipendenze del resistente in forza di contratti a termine con CP_1
scadenza al 30 giugno (cfr. doc. 1 ricorso). Proprio in forza degli arresti della giurisprudenza eurounitaria ed interna di cui si è previamente dato conto, si ritiene che, alla luce del principio di non discriminazione, il tipo di incarico attribuito alla docente risulti in tutto sovrapponibile, comparabile e coincidente con quello svolto dai colleghi di ruolo, tenuto conto della analoga taratura temporale della prestazione didattica offerta dalla ricorrente rispetto a quella assicurata dai docenti non precari. Col che non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, in considerazione del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate.
La domanda, viceversa, non può trovare accoglimento con riguardo all'annualità 2019/2020 per effetto della prescrizione quinquennale, tempestivamente eccepita dal . CP_1
Si osserva, infatti, che, come da ultimo affermato dalla Corte di legittimità con la sent. 29961/2023 cit., per quanto concerne la quantificazione del tempo necessario a prescrivere il diritto alla Carta docente di cui si discute, deve essere valorizzato il fatto che l'importo oggetto di causa viene pagato con cadenza annuale ed è soggetto, pertanto, al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., previsto per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Quanto al dies a quo del termine, la Cassazione ha definitivamente chiarito che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”, in aderenza con quanto disposto dall'art. 2935 c.c. e senza che, a questo proposito, possa spiegare alcun valore, sul decorso della prescrizione, il termine ultimo per usufruire del diritto previsto dalle norme regolamentari, al 31 agosto dell'anno successivo alla maturazione.
Ebbene, venendo al caso oggetto di esame, il giorno a partire dal quale poteva esser fatto valere il diritto dalla docente si colloca, nell'anno scolastico in questione, in coincidenza con il primo giorno di stipula del contratto di lavoro (che nel caso della ricorrente è il 19.9.2019; cfr. doc. 1 ricorso). Poiché agli atti risulta allegato atto di diffida nei confronti del convenuto, notificato in data CP_1
18.01.2025 e, quindi, dopo il decorso del termine quinquennale di estinzione per prescrizione del diritto
(ovvero il 19.9.2024), ne consegue che risulta decorso il quinquennio e, dunque, maturato il termine per l'estinzione per prescrizione del diritto azionato per l'annualità in esame.
In definitiva, in applicazione del principio di non discriminazione e considerate le indicazioni giuridico-operative fornite dal giudice di legittimità in ordine alle modalità di concreta soddisfazione della pretesa, la ricorrente ha diritto ad ottenere una carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per le annualità di cui sopra (aa.ss. 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025), oltre la maggior somma tra interessi o rivalutazione
(ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994) dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione (cfr. Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit.). Proprio in forza dei princìpi di diritto enucleati da
Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit., deve escludersi che il possa essere condannato al CP_1
versamento in moneta corrente dell'importo corrispondente, essendo la ricorrente ancora interna al sistema delle docenze scolastiche come attestato dal cedolino paga del mese di ottobre 2025, da cui si evince l'attuale titolarità di contratto di lavoro a termine sino al 31.8.2026 per un incarico presso l'Istituto “De Franceschi-Pacinotti” di Pistoia (cfr. produzione documentale del 10.11.2025 in vista dell'odierna udienza).
Sulle spese di lite In considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda, le spese si intendono compensate nella misura di 1/3, mentre sono poste a carico del convenuto per la restante parte di 2/3. CP_1
Esse – da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari –sono liquidate in dispositivo, già nella misura di 2/3, con riguardo alle sole fasi di studio, introduttiva, e decisionale, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione del carattere seriale e documentale della controversia, decisa in prima udienza, con l'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, ricorrendone i presupposti.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto di al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 Parte_1
del 2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa della Carta Controparte_5
Elettronica dell'importo nominale di € 500 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
rigetta nel resto il ricorso;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_5 liquidano in complessivi € 893,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 13 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.