Art. 3.
La modifica apportata con l'articolo 1 della presente legge all'articolo 49 dello statuto speciale attua il coordinamento di cui all'articolo 12, punto 3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , e provvede sia al finanziamento dei maggiori oneri inerenti alle funzioni amministrative gia' trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 , che al finanziamento degli oneri derivanti e dalle funzioni trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839 , in sostituzione delle entrate di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, e dalle funzioni da trasferire in analogia alla legge 22 luglio 1975, n. 382 , e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
La modifica apportata con l'articolo 1 della presente legge all'articolo 49 dello statuto speciale attua il coordinamento di cui all'articolo 12, punto 3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , e provvede sia al finanziamento dei maggiori oneri inerenti alle funzioni amministrative gia' trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 , che al finanziamento degli oneri derivanti e dalle funzioni trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839 , in sostituzione delle entrate di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, e dalle funzioni da trasferire in analogia alla legge 22 luglio 1975, n. 382 , e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .