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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/06/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 874/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 874/2021 promossa da:
(P. Iva. , con sede a VO (NA) via G. Verdi n. Parte_1 P.IVA_1
60-62, con il patrocinio dell'avv. SAVANELLI AGOSTINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Marano di LI (NA) via A. De Curtis n.3;
OPPONENTE contro
(P. Iva. ), con sede in Ragusa, Strada Controparte_1 P.IVA_2
Provinciale 25, C.da Serra Montone, con il patrocinio dell'avv.to SEBASTIANO SALLEMI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ragusa in via Roma n. 200;
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 293/2021 emesso nell'ambito del giudizio n. 387/2021
R.G. dal Tribunale di Ragusa in data 14/02/2021 e notificato in data 16/02/2021 con il quale è stato ingiunto alla di pagare in favore della Parte_1 Controparte_1
[...
la somma di € 7.289,12, oltre interessi come richiesti e spese processuali per € 540,00 per compensi professionali, €. 145,50 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettarie, nel termine di quaranta giorni dalla notifica dello stesso.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- “1. Dichiarato privo di causa il credito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertarsi per tutti i motivi esposti in narrativa, la fondatezza delle ragioni poste alla base della presente opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto.
2. condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con riserva di agire, in questa o in altra sede, per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, tutti patiti e patiendi dall'opponente per effetto della condotta posta in essere dalla . Controparte_2 pagina 1 di 4
Per parte opposta:
-“ Piaccia all'On.le Giudice adito, nel merito:
- rigettare la spiegata opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa:
- confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento di quanto dovuto a titolo di sorte capitale, di interessi moratori maturati e maturandi, nonché spese della procedura monitoria e del presente giudizio di opposizione. Con il favore di spese
e competenze professionali del presente giudizio.”.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 293/2021 del 15/2/2021 il Tribunale di Ragusa ingiungeva alla Parte_1 di corrispondere alla la somma di € 7.289,12, oltre interessi e
[...] Controparte_2 spese, a titolo di pagamento residuo della fattura n. 353/168D del 30/06/2020 dell'importo di € 18.591,36 emessa per la compravendita di prodotti ortofrutticoli.
Con atto di citazione la proponeva opposizione avverso il suddetto decreto Parte_1 ingiuntivo, deducendo dapprima di non aver giammai ricevuto dall'opponente la quantità di beni ivi indicati e, successivamente, di aver intrattenuto rapporti commerciali con la per il Controparte_2 tramite di tale , che aveva agito come incaricato da una pluralità di fornitori di prodotti Persona_1 ortofrutticoli e dal quale la aveva acquistato la merce per cui vi è causa. I rapporti Parte_1 commerciali sottesi all'azionata fattura, dunque, dovevano considerarsi sorti non già con essa opponente Per_ bensì con tale
Eccepiva ulteriormente che, nel caso di specie, a differenza di altre forniture, la Controparte_2 aveva ricevuto, a mezzo bonifici bancari del 7/10/2020 e del 7/08/2020 il pagamento integrale della merce consegnata ad essa opponente dal sig. e che, a fronte della richiesta avanzata da quest'ultima Persona_1 volta a rettificare la fattura per cui vi è causa per incongruenza in ordine ai quantitativi, l'opposta aveva rilasciato una nota di credito con importo di gran lunga inferiore a quello reale e conforme alla merce consegnata.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta la esponendo: Controparte_2
- di avere intrapreso rapporti commerciali con la aventi ad oggetto la fornitura di Parte_1 merce ortofrutticola e che quest'ultimo soggetto aveva operato per il tramite dell'intermediario ; Persona_1
Per_
- che la predetta merce, una volta ordinata, veniva direttamente consegnata al quale collaboratore della
; Parte_1
- che la aveva parzialmente onorato il pagamento della fattura per cui vi è causa a mezzo n. 2 bonifici Pt_1 bancari ma che, ciò nonostante, era rimasta debitrice della somma residua di euro 7.249,12 già detratto l'importo di euro 2.342,24 cui alla nota di credito n . 45/168.
-che i rapporti commerciali fra le parti dovevano esclusivamente considerarsi sorti fra essa e l'opponente pagina 2 di 4 ; Parte_1
L'opposta, pertanto, chiedeva al Tribunale rigettarsi l'opposizione con conseguente conferma del monitorio impugnato.
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Preliminarmente deve essere rigettata altresì l'eccezione di mancanza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Invero, il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base delle fatture allegate al ricorso monitorio per cui non è ravvisabile alcun profilo di illegittimità in quanto la giurisprudenza unanime riconosce le fatture come elemento idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo (ex multis, Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011).
Nel merito deve essere rilevato che non è contestata la circostanza secondo la quale la Parte_1 abbia acquistato merce dalla “A.BIO.MED. (agricoltura biologica mediterranea) società
[...] cooperativa agricola” per il tramite di , ivi compresa quella oggetto della fattura posta a Persona_1 fondamento del ricorso monitorio, tale circostanza essendo stata confermata sia dalla opposta che dall'opponente.
Quest'ultima, infatti, ha riferito che “Il bonifico fatto da noi ad era di € 9.000 circa e corrispondeva CP_2 al quantitativo della merce ricevuta, però la fattura mi è arrivata di circa € 18.000,00 e noi l'abbiamo contestata, la contestazione è caduta sulla quantità, non sulla qualità (cfr. verbale di udienza del 17/05/2023; interrogatorio formale del legale rappresentante ). CP_3
È quindi rimasto acquisito che la società opponente ha acquistato la merce di cui alla fattura contestata per il tramite dell'intermediazione di , il quale l'ha consegnata all'opponente; a differenza di altre Persona_1 Per_ forniture, in cui l'opponente asserisce di avere pagato in contanti nelle mani del in questo caso il pagamento (parziale) è avvenuto a mezzo bonifico nei confronti direttamente di parte opposta.
Ad esclusione dei due bonifici effettuati in data 7.10.2020 dell'importo di euro 4.000,00 e di quello dell'7/8/2020 di euro 5.000,00, in atti non vi è prova dell'ulteriore adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio;
così come non vi è prova della contestazione della quantità ricevuta della merce (in data 30.6.2020), così come della contestazione della nota di credito del 17.7.2020 (che labialmente l'opponente lamenta essere inferiore a quella dovuta, senza specificazione alcuna); anzi, i pagamenti parziali risultano successivi alla ricezione della merce e della nota di credito, segno di riconoscimento del debito in quanto non accompagnati da alcuna precisazione circa la somma ritenuta dovuta in ragione della merce ricevuta.
In conclusione, deve essere rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 293/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa il 15.02.2021 nell'ambito del giudizio n. 387/2021 R.G., dichiarando l'efficacia esecutiva dello stesso.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 874/2021:
RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 293/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa il pagina 3 di 4 15.02.21 nell'ambito del giudizio n. 387/2021 e, per l'effetto, dichiara la sua efficacia esecutiva.
CONDANNA la società opponente a rimborsare alla società opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Sebastiano Sallemi, che si è dichiarato antistatario
Ragusa, 05/06/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 874/2021 promossa da:
(P. Iva. , con sede a VO (NA) via G. Verdi n. Parte_1 P.IVA_1
60-62, con il patrocinio dell'avv. SAVANELLI AGOSTINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Marano di LI (NA) via A. De Curtis n.3;
OPPONENTE contro
(P. Iva. ), con sede in Ragusa, Strada Controparte_1 P.IVA_2
Provinciale 25, C.da Serra Montone, con il patrocinio dell'avv.to SEBASTIANO SALLEMI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ragusa in via Roma n. 200;
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 293/2021 emesso nell'ambito del giudizio n. 387/2021
R.G. dal Tribunale di Ragusa in data 14/02/2021 e notificato in data 16/02/2021 con il quale è stato ingiunto alla di pagare in favore della Parte_1 Controparte_1
[...
la somma di € 7.289,12, oltre interessi come richiesti e spese processuali per € 540,00 per compensi professionali, €. 145,50 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettarie, nel termine di quaranta giorni dalla notifica dello stesso.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- “1. Dichiarato privo di causa il credito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertarsi per tutti i motivi esposti in narrativa, la fondatezza delle ragioni poste alla base della presente opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto.
2. condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con riserva di agire, in questa o in altra sede, per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, tutti patiti e patiendi dall'opponente per effetto della condotta posta in essere dalla . Controparte_2 pagina 1 di 4
Per parte opposta:
-“ Piaccia all'On.le Giudice adito, nel merito:
- rigettare la spiegata opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa:
- confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento di quanto dovuto a titolo di sorte capitale, di interessi moratori maturati e maturandi, nonché spese della procedura monitoria e del presente giudizio di opposizione. Con il favore di spese
e competenze professionali del presente giudizio.”.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 293/2021 del 15/2/2021 il Tribunale di Ragusa ingiungeva alla Parte_1 di corrispondere alla la somma di € 7.289,12, oltre interessi e
[...] Controparte_2 spese, a titolo di pagamento residuo della fattura n. 353/168D del 30/06/2020 dell'importo di € 18.591,36 emessa per la compravendita di prodotti ortofrutticoli.
Con atto di citazione la proponeva opposizione avverso il suddetto decreto Parte_1 ingiuntivo, deducendo dapprima di non aver giammai ricevuto dall'opponente la quantità di beni ivi indicati e, successivamente, di aver intrattenuto rapporti commerciali con la per il Controparte_2 tramite di tale , che aveva agito come incaricato da una pluralità di fornitori di prodotti Persona_1 ortofrutticoli e dal quale la aveva acquistato la merce per cui vi è causa. I rapporti Parte_1 commerciali sottesi all'azionata fattura, dunque, dovevano considerarsi sorti non già con essa opponente Per_ bensì con tale
Eccepiva ulteriormente che, nel caso di specie, a differenza di altre forniture, la Controparte_2 aveva ricevuto, a mezzo bonifici bancari del 7/10/2020 e del 7/08/2020 il pagamento integrale della merce consegnata ad essa opponente dal sig. e che, a fronte della richiesta avanzata da quest'ultima Persona_1 volta a rettificare la fattura per cui vi è causa per incongruenza in ordine ai quantitativi, l'opposta aveva rilasciato una nota di credito con importo di gran lunga inferiore a quello reale e conforme alla merce consegnata.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta la esponendo: Controparte_2
- di avere intrapreso rapporti commerciali con la aventi ad oggetto la fornitura di Parte_1 merce ortofrutticola e che quest'ultimo soggetto aveva operato per il tramite dell'intermediario ; Persona_1
Per_
- che la predetta merce, una volta ordinata, veniva direttamente consegnata al quale collaboratore della
; Parte_1
- che la aveva parzialmente onorato il pagamento della fattura per cui vi è causa a mezzo n. 2 bonifici Pt_1 bancari ma che, ciò nonostante, era rimasta debitrice della somma residua di euro 7.249,12 già detratto l'importo di euro 2.342,24 cui alla nota di credito n . 45/168.
-che i rapporti commerciali fra le parti dovevano esclusivamente considerarsi sorti fra essa e l'opponente pagina 2 di 4 ; Parte_1
L'opposta, pertanto, chiedeva al Tribunale rigettarsi l'opposizione con conseguente conferma del monitorio impugnato.
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Preliminarmente deve essere rigettata altresì l'eccezione di mancanza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Invero, il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base delle fatture allegate al ricorso monitorio per cui non è ravvisabile alcun profilo di illegittimità in quanto la giurisprudenza unanime riconosce le fatture come elemento idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo (ex multis, Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011).
Nel merito deve essere rilevato che non è contestata la circostanza secondo la quale la Parte_1 abbia acquistato merce dalla “A.BIO.MED. (agricoltura biologica mediterranea) società
[...] cooperativa agricola” per il tramite di , ivi compresa quella oggetto della fattura posta a Persona_1 fondamento del ricorso monitorio, tale circostanza essendo stata confermata sia dalla opposta che dall'opponente.
Quest'ultima, infatti, ha riferito che “Il bonifico fatto da noi ad era di € 9.000 circa e corrispondeva CP_2 al quantitativo della merce ricevuta, però la fattura mi è arrivata di circa € 18.000,00 e noi l'abbiamo contestata, la contestazione è caduta sulla quantità, non sulla qualità (cfr. verbale di udienza del 17/05/2023; interrogatorio formale del legale rappresentante ). CP_3
È quindi rimasto acquisito che la società opponente ha acquistato la merce di cui alla fattura contestata per il tramite dell'intermediazione di , il quale l'ha consegnata all'opponente; a differenza di altre Persona_1 Per_ forniture, in cui l'opponente asserisce di avere pagato in contanti nelle mani del in questo caso il pagamento (parziale) è avvenuto a mezzo bonifico nei confronti direttamente di parte opposta.
Ad esclusione dei due bonifici effettuati in data 7.10.2020 dell'importo di euro 4.000,00 e di quello dell'7/8/2020 di euro 5.000,00, in atti non vi è prova dell'ulteriore adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio;
così come non vi è prova della contestazione della quantità ricevuta della merce (in data 30.6.2020), così come della contestazione della nota di credito del 17.7.2020 (che labialmente l'opponente lamenta essere inferiore a quella dovuta, senza specificazione alcuna); anzi, i pagamenti parziali risultano successivi alla ricezione della merce e della nota di credito, segno di riconoscimento del debito in quanto non accompagnati da alcuna precisazione circa la somma ritenuta dovuta in ragione della merce ricevuta.
In conclusione, deve essere rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 293/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa il 15.02.2021 nell'ambito del giudizio n. 387/2021 R.G., dichiarando l'efficacia esecutiva dello stesso.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 874/2021:
RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 293/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa il pagina 3 di 4 15.02.21 nell'ambito del giudizio n. 387/2021 e, per l'effetto, dichiara la sua efficacia esecutiva.
CONDANNA la società opponente a rimborsare alla società opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Sebastiano Sallemi, che si è dichiarato antistatario
Ragusa, 05/06/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4