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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 10/02/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore dott. Pierluigi Panariello Consigliere dott. Claudio Baglioni Consigliere alla pubblica udienza del giorno 05/02/2024, nella causa iscritta al n.146 del
Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, promossa con ricorso in appello depositato il 19/09/2024 da:
con l'avv. Francesca Bianchini, parte APPELLANTE Parte_1
contro
, Controparte_1
corrente in Roma, con gli avv.ti Mirella Arlotta, Roberto Annovazzi, Stefania
Di Cato, Giulia Renzetti e Manuela Varani, parte APPELLATA avverso la sentenza n.360/2024, pubblicata il 18/09/2024, del Tribunale di
Terni, in funzione di Giudice del lavoro;
all'esito della discussione orale, sulle conclusioni delle parti, come riportate nei rispettivi atti di parte, da intendersi qui integralmente trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Terni, con la sentenza indicata in epigrafe, previa declaratoria di incompetenza per territorio, effettuata con ordinanza, con riferimento a 13 avvisi di addebito di cui all'intimazione di pagamento n.10920229001280969/0000, notificatagli il 7/09/2022, opposta da Pt_1
nei confronti dell' , decidendo unicamente sul 14° avviso, per il
[...] CP_1
quale sussisteva la sua competenza territoriale, contrassegnato dal n.40920120000524620502, ha rigettato il ricorso in opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'ente previdenziale.
Secondo il primo giudice, infatti, dai documenti prodotti dall' è CP_1
risultato che tra le parti è intercorso un precedente giudizio in opposizione a due iscrizioni ipotecarie, sorte anche in virtù dell'avviso di addebito
1 n.40920120000524620502 oggetto del presente giudizio, la cui legittimità era stata, però, già esaminata e decisa con sentenza n.148/2023, datata 20/04/2023 del Tribunale di Terni, confermata in appello con sentenza n.24/2024 del
30/01/2024, poi passata in giudicato perchè non ulteriormente impugnata. Il
Tribunale, pertanto, richiamando le argomentazioni poste a sostegno della precedente decisione e non essendo emersi fatti o situazioni nuove che non erano deducibili nel precedente giudizio, ha ritenuto inammissibile la domanda attorea per il già intervenuto giudicato.
Avverso la sentenza di prime cure ha proposto appello il , Pt_1
lamentando l'omessa pronuncia e motivazione su punti decisivi della controversia. In particolare, secondo l'appellante, il primo giudice nulla avrebbe detto in ordine alla nullità dei ruoli, privi dei requisiti essenziali e non sottoscritti da soggetto abilitato;
non si sarebbe pronunciato sull'intervenuta prescrizione, mentre non avrebbe considerato che il giudicato esterno non potrebbe riflettersi in relazione a titoli differenti rispetto a quelli già oggetto di precedente giudizio.
Con un secondo motivo di impugnazione, poi, l'appellante lamenta l'errata applicazione delle disposizioni in tema di spese processuali e, nello specifico, la deroga ai minimi tariffari.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venga accolta l'opposizione, con il favore delle spese.
Nel processo di appello si è costituito l' eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'impugnazione e, comunque, la sua infondatezza.
La Corte, alla fissata udienza di discussione, sulle conclusioni come in atti, ha deciso come da dispositivo del quale si è data lettura.
Così sintetizzati i fatti del giudizio e le deduzioni delle parti, in via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dall' per violazione del disposto di cui all'art.434 c.p.c.. CP_1
La questione sull'ammissibilità dell'appello, comunque, rilevabile d'ufficio, va considerata tenendo conto che il legislatore del 2022, con la riforma del codice di rito civile - da valere per le impugnazioni proposte a partire dal 28/02/2023 - ha ulteriormente irrigidito, rispetto alla riforma del
2012, la norma di cui all'art.434 c.p.c., sanzionando con l'inammissibilità
l'appello che difetti di motivazione o non indichi chiaramente e sinteticamente
2 il capo della decisione e le censure proposte alla ricostruzione del primo giudice oppure le violazioni di legge evidenziate e la loro rilevanza per la decisione.
A giudizio di questo Collegio, pur a seguito dell'indicato irrigidimento legislazione, rimane ancora attuale il principio espresso dalla Suprema Corte in occasione della precedente riforma, in virtù del quale, ai fini di una valutazione di ammissibilità dell'atto di impugnazione, non è richiesto che le deduzioni assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, essendo sufficiente che venga individuato in modo chiaro ed esauriente lo specifico oggetto dell'impugnazione, con precisa circoscrizione del giudizio di gravame con riferimento ai capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, formulando, poi, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez.
U, Sentenza n.27199 del 16/11/2017).
Ebbene, secondo il Collegio, nel caso concreto risultano violati tutti i canoni fissati dalla norma affinchè la valutazione di ammissibilità dell'impugnazione possa avere un riscontro positivo.
La parte appellante, infatti, dopo aver inserito nella parte iniziale dell'atto la generica indicazione di “difetto di motivazione e omessa pronuncia”, nella quale si denuncia che “la sentenza è illogica e degna di essere riformata”, riporta in paragrafi separati le pronunce della Suprema Corte riguardanti i temi della decadenza dell'azione, il rilievo d'ufficio nei casi di mancato rispetto di termini o prescrizioni, la prescrizione del diritto ed i vizi del procedimento di notificazione, pronunce del giudice di legittimità del tutto avulse dal caso concreto in esame.
L'appellante, con tali generiche censure, dimostra di non aver attentamente analizzato quanto statuito dal primo giudice, che, invece, ha dettagliatamente motivato la propria decisione sul riscontro di un precedente giudicato intervenuto sul medesimo avviso di addebito di cui al presente giudizio, l'unico ad aver superato lo sbarramento dell'incompetenza territoriale che ha colpito gli atri provvedimenti esattivi impugnati dal . Pt_1
Quanto alla pronuncia di inammissibilità emessa dal Tribunale in ragione del ravvisato giudicato, l'appellante si è limitato a sostenere, nello spazio di due sole righe, che “il giudicato esterno non può riflettere la propria efficacia in ordine a titoli previdenziali-esattivi differenti a quelle in cui il
3 giudicato fu reso . . .” (così testualmente in fondo alla terzultima pagina del ricorso d'appello).
Orbene, a parte la considerazione che il Tribunale, dopo aver dichiarato l'incompetenza territoriale relativamente agli altri 13 avvisi di addebito, ha statuito sull'opposizione relativa al solo avviso di addebito n.40920120000524620502 dell'importo di €.3.765,30, notificato al in Pt_1
data 17/09/2012, per cui è del tutto errata l'obiezione al cui fondamento vengono posti tutti i 14 avvisi di addebito. Ma ciò che più rileva è che il primo giudice ha emesso la pronuncia di inammissibilità proprio riscontrando che l'avviso di addebito indicato è il medesimo già analizzato nel precedente giudizio, per cui del tutto campata in aria è l'affermazione del ricorrente riguardante “titoli previdenziali-esattivi differenti”.
Da ultimo, quanto all'impugnazione relativa alle spese processuali,
l'appellante, con modalità, invero, piuttosto sibilline, lamenta la circostanza che nella liquidazione delle stesse il Tribunale avrebbe derogato ai minimi di cui al
DM n.55 del 2014, facoltà che, a dire del , non sarebbe ammessa. Pt_1
Orbene, rileva il Collegio che l'argomentazione utilizzata dalla parte, a dir poco suggestiva, è del tutto sballata, posto che il divieto di deroga dei minimi, come si ricava anche dalla pronuncia della Suprema Corte indicata nel ricorso, non è assoluta, ma riferita unicamente all'impossibilità di andare al di sotto dei minimi tariffari, non certo al di sopra, essendo sempre ammesso che il giudice liquidi, sussistendone le ragioni, un compenso legale superiore al minimo.
In buona sostanza, dalla lettura complessiva dell'atto di appello non è possibile ricavare una specifica censura alla ricostruzione dei fatti o la violazione di legge nella quale sarebbe incorso il primo giudice, il che si traduce nell'inevitabile dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione.
Le spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, in ossequio al principio di soccombenza sancito dall'art.91 c.p.c., vanno poste per intero a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti dell' , avverso la Parte_1 CP_1
4 sentenza n.360/2024, pubblicata il 18/09/2024, del Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
A. Dichiara l'appello inammissibile;
B. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell' delle spese CP_1 processuali del presente grado di giudizio, liquidate in €.2.000,00 per onorario, oltre esborsi, spese forfetarie, iva e cap;
C. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, la sussistenza in capo al dei presupposti processuali per il Pt_1
pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, fatta salva l'ipotesi di ricorrenza di motivi di esenzione.
Il Presidente est.
dott. Vincenzo Pio Baldi
5
In Nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore dott. Pierluigi Panariello Consigliere dott. Claudio Baglioni Consigliere alla pubblica udienza del giorno 05/02/2024, nella causa iscritta al n.146 del
Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, promossa con ricorso in appello depositato il 19/09/2024 da:
con l'avv. Francesca Bianchini, parte APPELLANTE Parte_1
contro
, Controparte_1
corrente in Roma, con gli avv.ti Mirella Arlotta, Roberto Annovazzi, Stefania
Di Cato, Giulia Renzetti e Manuela Varani, parte APPELLATA avverso la sentenza n.360/2024, pubblicata il 18/09/2024, del Tribunale di
Terni, in funzione di Giudice del lavoro;
all'esito della discussione orale, sulle conclusioni delle parti, come riportate nei rispettivi atti di parte, da intendersi qui integralmente trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Terni, con la sentenza indicata in epigrafe, previa declaratoria di incompetenza per territorio, effettuata con ordinanza, con riferimento a 13 avvisi di addebito di cui all'intimazione di pagamento n.10920229001280969/0000, notificatagli il 7/09/2022, opposta da Pt_1
nei confronti dell' , decidendo unicamente sul 14° avviso, per il
[...] CP_1
quale sussisteva la sua competenza territoriale, contrassegnato dal n.40920120000524620502, ha rigettato il ricorso in opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'ente previdenziale.
Secondo il primo giudice, infatti, dai documenti prodotti dall' è CP_1
risultato che tra le parti è intercorso un precedente giudizio in opposizione a due iscrizioni ipotecarie, sorte anche in virtù dell'avviso di addebito
1 n.40920120000524620502 oggetto del presente giudizio, la cui legittimità era stata, però, già esaminata e decisa con sentenza n.148/2023, datata 20/04/2023 del Tribunale di Terni, confermata in appello con sentenza n.24/2024 del
30/01/2024, poi passata in giudicato perchè non ulteriormente impugnata. Il
Tribunale, pertanto, richiamando le argomentazioni poste a sostegno della precedente decisione e non essendo emersi fatti o situazioni nuove che non erano deducibili nel precedente giudizio, ha ritenuto inammissibile la domanda attorea per il già intervenuto giudicato.
Avverso la sentenza di prime cure ha proposto appello il , Pt_1
lamentando l'omessa pronuncia e motivazione su punti decisivi della controversia. In particolare, secondo l'appellante, il primo giudice nulla avrebbe detto in ordine alla nullità dei ruoli, privi dei requisiti essenziali e non sottoscritti da soggetto abilitato;
non si sarebbe pronunciato sull'intervenuta prescrizione, mentre non avrebbe considerato che il giudicato esterno non potrebbe riflettersi in relazione a titoli differenti rispetto a quelli già oggetto di precedente giudizio.
Con un secondo motivo di impugnazione, poi, l'appellante lamenta l'errata applicazione delle disposizioni in tema di spese processuali e, nello specifico, la deroga ai minimi tariffari.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venga accolta l'opposizione, con il favore delle spese.
Nel processo di appello si è costituito l' eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'impugnazione e, comunque, la sua infondatezza.
La Corte, alla fissata udienza di discussione, sulle conclusioni come in atti, ha deciso come da dispositivo del quale si è data lettura.
Così sintetizzati i fatti del giudizio e le deduzioni delle parti, in via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dall' per violazione del disposto di cui all'art.434 c.p.c.. CP_1
La questione sull'ammissibilità dell'appello, comunque, rilevabile d'ufficio, va considerata tenendo conto che il legislatore del 2022, con la riforma del codice di rito civile - da valere per le impugnazioni proposte a partire dal 28/02/2023 - ha ulteriormente irrigidito, rispetto alla riforma del
2012, la norma di cui all'art.434 c.p.c., sanzionando con l'inammissibilità
l'appello che difetti di motivazione o non indichi chiaramente e sinteticamente
2 il capo della decisione e le censure proposte alla ricostruzione del primo giudice oppure le violazioni di legge evidenziate e la loro rilevanza per la decisione.
A giudizio di questo Collegio, pur a seguito dell'indicato irrigidimento legislazione, rimane ancora attuale il principio espresso dalla Suprema Corte in occasione della precedente riforma, in virtù del quale, ai fini di una valutazione di ammissibilità dell'atto di impugnazione, non è richiesto che le deduzioni assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, essendo sufficiente che venga individuato in modo chiaro ed esauriente lo specifico oggetto dell'impugnazione, con precisa circoscrizione del giudizio di gravame con riferimento ai capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, formulando, poi, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez.
U, Sentenza n.27199 del 16/11/2017).
Ebbene, secondo il Collegio, nel caso concreto risultano violati tutti i canoni fissati dalla norma affinchè la valutazione di ammissibilità dell'impugnazione possa avere un riscontro positivo.
La parte appellante, infatti, dopo aver inserito nella parte iniziale dell'atto la generica indicazione di “difetto di motivazione e omessa pronuncia”, nella quale si denuncia che “la sentenza è illogica e degna di essere riformata”, riporta in paragrafi separati le pronunce della Suprema Corte riguardanti i temi della decadenza dell'azione, il rilievo d'ufficio nei casi di mancato rispetto di termini o prescrizioni, la prescrizione del diritto ed i vizi del procedimento di notificazione, pronunce del giudice di legittimità del tutto avulse dal caso concreto in esame.
L'appellante, con tali generiche censure, dimostra di non aver attentamente analizzato quanto statuito dal primo giudice, che, invece, ha dettagliatamente motivato la propria decisione sul riscontro di un precedente giudicato intervenuto sul medesimo avviso di addebito di cui al presente giudizio, l'unico ad aver superato lo sbarramento dell'incompetenza territoriale che ha colpito gli atri provvedimenti esattivi impugnati dal . Pt_1
Quanto alla pronuncia di inammissibilità emessa dal Tribunale in ragione del ravvisato giudicato, l'appellante si è limitato a sostenere, nello spazio di due sole righe, che “il giudicato esterno non può riflettere la propria efficacia in ordine a titoli previdenziali-esattivi differenti a quelle in cui il
3 giudicato fu reso . . .” (così testualmente in fondo alla terzultima pagina del ricorso d'appello).
Orbene, a parte la considerazione che il Tribunale, dopo aver dichiarato l'incompetenza territoriale relativamente agli altri 13 avvisi di addebito, ha statuito sull'opposizione relativa al solo avviso di addebito n.40920120000524620502 dell'importo di €.3.765,30, notificato al in Pt_1
data 17/09/2012, per cui è del tutto errata l'obiezione al cui fondamento vengono posti tutti i 14 avvisi di addebito. Ma ciò che più rileva è che il primo giudice ha emesso la pronuncia di inammissibilità proprio riscontrando che l'avviso di addebito indicato è il medesimo già analizzato nel precedente giudizio, per cui del tutto campata in aria è l'affermazione del ricorrente riguardante “titoli previdenziali-esattivi differenti”.
Da ultimo, quanto all'impugnazione relativa alle spese processuali,
l'appellante, con modalità, invero, piuttosto sibilline, lamenta la circostanza che nella liquidazione delle stesse il Tribunale avrebbe derogato ai minimi di cui al
DM n.55 del 2014, facoltà che, a dire del , non sarebbe ammessa. Pt_1
Orbene, rileva il Collegio che l'argomentazione utilizzata dalla parte, a dir poco suggestiva, è del tutto sballata, posto che il divieto di deroga dei minimi, come si ricava anche dalla pronuncia della Suprema Corte indicata nel ricorso, non è assoluta, ma riferita unicamente all'impossibilità di andare al di sotto dei minimi tariffari, non certo al di sopra, essendo sempre ammesso che il giudice liquidi, sussistendone le ragioni, un compenso legale superiore al minimo.
In buona sostanza, dalla lettura complessiva dell'atto di appello non è possibile ricavare una specifica censura alla ricostruzione dei fatti o la violazione di legge nella quale sarebbe incorso il primo giudice, il che si traduce nell'inevitabile dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione.
Le spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, in ossequio al principio di soccombenza sancito dall'art.91 c.p.c., vanno poste per intero a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti dell' , avverso la Parte_1 CP_1
4 sentenza n.360/2024, pubblicata il 18/09/2024, del Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
A. Dichiara l'appello inammissibile;
B. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell' delle spese CP_1 processuali del presente grado di giudizio, liquidate in €.2.000,00 per onorario, oltre esborsi, spese forfetarie, iva e cap;
C. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, la sussistenza in capo al dei presupposti processuali per il Pt_1
pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, fatta salva l'ipotesi di ricorrenza di motivi di esenzione.
Il Presidente est.
dott. Vincenzo Pio Baldi
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