Sentenza 9 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 09/03/2022, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/03/2022
N. 00387/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01477/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1477 del 2021, proposto da
TO AL, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Dipierro e Donato Oliva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l’esecuzione
della sentenza n. 554/2021, R.G. 756/2018, pronunciata dalla Corte di Appello di Lecce, Sez. Lavoro, provvista di formula esecutiva del 10.6.2021 e così notificata al Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , per via telematica in data 11.6.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- premesso che il ricorrente ha proposto il ricorso in esame al fine di conseguire l’ottemperanza del Ministero della Difesa alla sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 554/21, di condanna del resistente al pagamento delle somme ivi indicate;
- rilevato che:
a) nel costituirsi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha documentato l’avvenuto pagamento delle somme suddette, instando pertanto per la cessazione della materia del contendere;
b) il ricorrente ha confermato all’odierna udienza l’avvenuto pagamento delle somme dovute, riconoscendo l’avvenuto soddisfacimento della propria pretesa creditoria;
- ritenuto pertanto che, essendo la pretesa del ricorrente stata soddisfatta, possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- ritenuta la qualità di soccombente virtuale dell’Amministrazione, come tale tenuta al pagamento delle spese di lite;
- ritenuta nondimeno la sussistenza di giusti motivi, rappresentati dal sopravvenuto – ancorché tardivo – pagamento, da parte dell’Amministrazione, delle somme dovute dalla ricorrente, per la compensazione delle spese di lite in misura del 30% del totale, liquidate nei termini di cui in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari di parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite in misura del 30% del totale, e condanna per l’effetto l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente e non compensate, che si liquidano per l’intero in € 1.000, oltre accessori di legge; di conseguenza, l’importo che l’Amministrazione resistente è condannato a corrispondere al ricorrente a titolo di spese di lite ammonta ad € 700, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari di parte ricorrente, avv.ti Vito Dipierro e Donato Oliva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO