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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 26/11/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice Dott.ssa AR Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato in data 14.6.2025
da
(C.F. C.F. 1 ), nata il Parte_1
1.9.1986 a Codogno (LO), rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico G.
Banfi, presso il quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
-
- RICORRENTE -
E
nato il [...] a [...] (C.F. C.F. 2
NC (Germania), rappresentato e difeso dall'Avv.
AR LA EP, presso la quale ha eletto domicilio telematico,
in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
-
- RICORRENTE -
con l'intervento del
MINISTERO in persona del Procuratore della PUBBLICO
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
-INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 14.6.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
"1. I Per_1 vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La ex-casa coniugale resterà assegnata alla Sig.ra Parte_1
con gli arredi in esse contenuti.
3.Il Sig. CP_1 dichiara di aver già ritirato ogni proprio effetto personale.
4.I Figli nati dall'unione coniugale, Per_2 e Per_3 saranno
congiuntamente affidati ai Genitori con collocazione prevalente presso la madre nella ex-casa coniugale ove fisseranno la loro residenza anagrafica.
5. Il sig. CP_1 terrà con sé i minori Per_2 e Per_3 a weekend
alternati, dal venerdì alla domenica, prelevandoli - durante il periodo di impegno scolastico - dal termine delle lezioni sino alle ore 20.45
durante i giorni di chiusura delle scuole - dalle oredella domenica e
-
9.00 del venerdì alle ore 20.45 della domenica, prelevandoli, nel secondo caso, presso l'abitazione della sig.ra Pt_1
6. E' fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro il domicilio, anche temporaneo, dei Minori fornendo altresì un recapito telefonico per eventuali emergenze.
7. In caso di impossibilità per il Sig. CP_1 di fruire del weekend di
spettanza, la Sig.ra Pt 1 terrà con sé i minori, con possibilità/diritto del Sig. CP_1 al recupero del giorno di visita nei fine-settimana da concordare, ferma restando la turnazione in essere. In caso di ritardo nel prelievo dei minori il venerdì, agli orari previsti e di documentata impossibilità, di qualunque genere, per la Sig.ra Pt_1 di restare a
casa con loro fino all'arrivo del Sig. CP_1, saranno a carico di quest'ultimo gli eventuali costi di baby-sitter che egli pagherà
direttamente al momento della presa in consegna, salvo che egli, dandone tempestiva comunicazione, non riesca a provvedere al prelievo con familiari o delegati di fiducia.
8. Il Sig. CP_1, corrisponderà, entro il giorno 1 di ciascun mese, in via anticipata, mediante bonifico alle coordinate note della Sig.ra
Pt_1 un importo mensile - a titolo di mantenimento dei figli minori
- pari a € 600,00 ( € 300,00 per ciascun figlio), rivalutato ISTAT a far tempo dall'1.7.2025, nonché a riconoscere e autorizzare il pagamento diretto del proprio 50% dell' EG CO in favore della Sig.ra Pt_1
Gli importi predetti devono intendersi comprensivi di eventuale frequentazione di Centri Estivi, mensa scolastica, spese per attività
sportive, e baby sitter nei casi non previsti dal punto 7 richiamando per il resto le Linee-Guida CNF 2017.
9. Ciascun genitore trascorrerà, in occasione della chiusura estiva delle scuole, un periodo di vacanza continuativo con i minori non inferiore a giorni 10.
10. Attese le necessità di prenotazione anticipata dei Centri Estivi, i
Genitori si impegnano a comunicare e concordare tra LO i periodi prescelti entro il giorno 1 maggio di ogni anno. Qualora uno dei
Genitori non possa o non sia in grado di indicare il periodo prescelto entro il termine suindicato, si procederà a prenotazione del Centro
Estivo per il periodo di chiusura delle scuole con la sola esclusione della seconda, terza e quarta settimana del mese di Agosto. In tal caso, resterà tuttavia salva la possibilità per il Genitore che non abbia potuto indicare il proprio periodo feriale entro la scadenza del 1
maggio di comunicare, entro il successivo 31 maggio, la propria volontà di fruire di un diverso periodo, anche se già oggetto di prenotazione presso Centro Estivo, ma facendosi carico esclusivo, in tal caso, del pagamento della/e settimana/e non fruita/e ulteriori periodi di vacanza potranno essere liberamente concordati tra le Parti
e senza vincolo di reciprocità.
E' fatto obbligo a ciascuno dei Genitori di comunicare il luogo di villeggiatura prescelto e un recapito di telefonia fissa.
11. Le Festività di Natale e Pasqua sono alternate, sicché il genitore che trascorrerà con i minori il giorno di Pasqua non trascorrerà con i minori il giorno Natale e viceversa per ogni anno. Le Parti
convengono per le Festività di Natale che i minori, compatibilmente con i turni lavorativi paterni, trascorreranno, ad anni alterni, la
Vigilia di Natale con un genitore, che li terrà presso di sé fino al termine della cena e comunque non oltre le ore 23,00, ed il Natale,
con l'altro genitore. Ciascun genitore dovrà avvisare, con preavviso di giorni 7, il ricorrere di eventuali impedimenti.
12. I Per_1 proseguiranno nel pagamento del mutuo acceso per l'immobile al 50%. La Sig.ra Pt 1 si impegna al pagamento della quota di spettanza della rata entro il 28 di ogni mese con rimessa del dovuto sul c/c del Sig. CP_1.Le spese ordinarie di gestione dell'immobile sono a carico della Sig.ra Pt_1 quelle straordinarie continueranno a essere ripartite al 50% tra le Parti. Le Parti si danno atto che tutte le utenze sono già state volturate a nome della Sig.ra
Pt_1
13. Le Parti reciprocamente e fin da ora si autorizzano all'espatrio e al rilascio del passaporto e/o di altra documentazione a tal fine necessaria, nonché di ogni altra documentazione utile e valida per l'espatrio dei figli all'interno comunità europea, con l'obbligo di presentarsi dinanzi alla competente autorità per quanto occorresse.
Eventuali viaggi dei figli al di fuori della comunità europea saranno subordinati, di volta in volta, a previo espresso accordo e assenso di entrambi i Genitori. 14. Le Parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza.
15.Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le Parti.66
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate telematicamente in
sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che
sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge".
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra CP_1 e Parte_1
matrimonio celebrato in data 16.4.2016 in San Giorgio in
Vigoleno e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune
anno 2016 alle1, parte 2, serie A di Vernasca al n.
convenute dalle parti in domanda e da condizioni così
intendersi qui integralmente trascritte;
Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Vernasca (PC)
perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939
n. 1238 e successive modifiche.
Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 25.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice Dott.ssa AR Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato in data 14.6.2025
da
(C.F. C.F. 1 ), nata il Parte_1
1.9.1986 a Codogno (LO), rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico G.
Banfi, presso il quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
-
- RICORRENTE -
E
nato il [...] a [...] (C.F. C.F. 2
NC (Germania), rappresentato e difeso dall'Avv.
AR LA EP, presso la quale ha eletto domicilio telematico,
in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
-
- RICORRENTE -
con l'intervento del
MINISTERO in persona del Procuratore della PUBBLICO
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
-INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 14.6.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
"1. I Per_1 vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La ex-casa coniugale resterà assegnata alla Sig.ra Parte_1
con gli arredi in esse contenuti.
3.Il Sig. CP_1 dichiara di aver già ritirato ogni proprio effetto personale.
4.I Figli nati dall'unione coniugale, Per_2 e Per_3 saranno
congiuntamente affidati ai Genitori con collocazione prevalente presso la madre nella ex-casa coniugale ove fisseranno la loro residenza anagrafica.
5. Il sig. CP_1 terrà con sé i minori Per_2 e Per_3 a weekend
alternati, dal venerdì alla domenica, prelevandoli - durante il periodo di impegno scolastico - dal termine delle lezioni sino alle ore 20.45
durante i giorni di chiusura delle scuole - dalle oredella domenica e
-
9.00 del venerdì alle ore 20.45 della domenica, prelevandoli, nel secondo caso, presso l'abitazione della sig.ra Pt_1
6. E' fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro il domicilio, anche temporaneo, dei Minori fornendo altresì un recapito telefonico per eventuali emergenze.
7. In caso di impossibilità per il Sig. CP_1 di fruire del weekend di
spettanza, la Sig.ra Pt 1 terrà con sé i minori, con possibilità/diritto del Sig. CP_1 al recupero del giorno di visita nei fine-settimana da concordare, ferma restando la turnazione in essere. In caso di ritardo nel prelievo dei minori il venerdì, agli orari previsti e di documentata impossibilità, di qualunque genere, per la Sig.ra Pt_1 di restare a
casa con loro fino all'arrivo del Sig. CP_1, saranno a carico di quest'ultimo gli eventuali costi di baby-sitter che egli pagherà
direttamente al momento della presa in consegna, salvo che egli, dandone tempestiva comunicazione, non riesca a provvedere al prelievo con familiari o delegati di fiducia.
8. Il Sig. CP_1, corrisponderà, entro il giorno 1 di ciascun mese, in via anticipata, mediante bonifico alle coordinate note della Sig.ra
Pt_1 un importo mensile - a titolo di mantenimento dei figli minori
- pari a € 600,00 ( € 300,00 per ciascun figlio), rivalutato ISTAT a far tempo dall'1.7.2025, nonché a riconoscere e autorizzare il pagamento diretto del proprio 50% dell' EG CO in favore della Sig.ra Pt_1
Gli importi predetti devono intendersi comprensivi di eventuale frequentazione di Centri Estivi, mensa scolastica, spese per attività
sportive, e baby sitter nei casi non previsti dal punto 7 richiamando per il resto le Linee-Guida CNF 2017.
9. Ciascun genitore trascorrerà, in occasione della chiusura estiva delle scuole, un periodo di vacanza continuativo con i minori non inferiore a giorni 10.
10. Attese le necessità di prenotazione anticipata dei Centri Estivi, i
Genitori si impegnano a comunicare e concordare tra LO i periodi prescelti entro il giorno 1 maggio di ogni anno. Qualora uno dei
Genitori non possa o non sia in grado di indicare il periodo prescelto entro il termine suindicato, si procederà a prenotazione del Centro
Estivo per il periodo di chiusura delle scuole con la sola esclusione della seconda, terza e quarta settimana del mese di Agosto. In tal caso, resterà tuttavia salva la possibilità per il Genitore che non abbia potuto indicare il proprio periodo feriale entro la scadenza del 1
maggio di comunicare, entro il successivo 31 maggio, la propria volontà di fruire di un diverso periodo, anche se già oggetto di prenotazione presso Centro Estivo, ma facendosi carico esclusivo, in tal caso, del pagamento della/e settimana/e non fruita/e ulteriori periodi di vacanza potranno essere liberamente concordati tra le Parti
e senza vincolo di reciprocità.
E' fatto obbligo a ciascuno dei Genitori di comunicare il luogo di villeggiatura prescelto e un recapito di telefonia fissa.
11. Le Festività di Natale e Pasqua sono alternate, sicché il genitore che trascorrerà con i minori il giorno di Pasqua non trascorrerà con i minori il giorno Natale e viceversa per ogni anno. Le Parti
convengono per le Festività di Natale che i minori, compatibilmente con i turni lavorativi paterni, trascorreranno, ad anni alterni, la
Vigilia di Natale con un genitore, che li terrà presso di sé fino al termine della cena e comunque non oltre le ore 23,00, ed il Natale,
con l'altro genitore. Ciascun genitore dovrà avvisare, con preavviso di giorni 7, il ricorrere di eventuali impedimenti.
12. I Per_1 proseguiranno nel pagamento del mutuo acceso per l'immobile al 50%. La Sig.ra Pt 1 si impegna al pagamento della quota di spettanza della rata entro il 28 di ogni mese con rimessa del dovuto sul c/c del Sig. CP_1.Le spese ordinarie di gestione dell'immobile sono a carico della Sig.ra Pt_1 quelle straordinarie continueranno a essere ripartite al 50% tra le Parti. Le Parti si danno atto che tutte le utenze sono già state volturate a nome della Sig.ra
Pt_1
13. Le Parti reciprocamente e fin da ora si autorizzano all'espatrio e al rilascio del passaporto e/o di altra documentazione a tal fine necessaria, nonché di ogni altra documentazione utile e valida per l'espatrio dei figli all'interno comunità europea, con l'obbligo di presentarsi dinanzi alla competente autorità per quanto occorresse.
Eventuali viaggi dei figli al di fuori della comunità europea saranno subordinati, di volta in volta, a previo espresso accordo e assenso di entrambi i Genitori. 14. Le Parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza.
15.Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le Parti.66
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate telematicamente in
sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che
sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge".
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra CP_1 e Parte_1
matrimonio celebrato in data 16.4.2016 in San Giorgio in
Vigoleno e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune
anno 2016 alle1, parte 2, serie A di Vernasca al n.
convenute dalle parti in domanda e da condizioni così
intendersi qui integralmente trascritte;
Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Vernasca (PC)
perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939
n. 1238 e successive modifiche.
Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 25.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti