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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/12/2025, n. 3895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3895 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di CE IN, in persona del Giudice, Dott.ssa
IA TO, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 3681/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente a[...], C.F. ; C.F._1
, nata a [...] il [...], Parte_2
C.F. C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marco Longobardi (C.F.
), presso il cui studio sono elettivamente C.F._3 domiciliati in Napoli alla Via Medina n. 63, in virtù di procure in atti;
OPPONENTI E (P.Iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Scafati (SA), alla Via Lo Porto, n. 120, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Domenico Vertenza (c.f.
), presso il quale elettivamente domicilia in C.F._4
Scafati (SA) alla via Passanti, n. 243; OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 18/9/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in
N.R.G. 3681/2021 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 604/2021 dell'1/5/2021 e notificato il 10/6/2021, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
della somma di € 21.557,00, oltre interessi e Controparte_1 spese, per lavori di manutenzione dell'immobile, adibito a civile abitazione, sito in Scafati (SA) alla Via M. Nappi, Viale Matrone n. 16, dagli stessi commissionati, ulteriori rispetto a quelli oggetto di preventivo. Parte opponente eccepiva:
1. la carenza di legittimazione passiva di dal Parte_2 momento che, pur essendo stato emesso il decreto ingiuntivo nei confronti del solo , lo stesso Parte_1 era stato notificato anche a;
Parte_2
2. l'inesistenza di qualsivoglia ragione creditoria, essendo stato integralmente pagato il corrispettivo, sebbene l'impresa avesse lasciato incomplete alcune lavorazioni e non eseguito a regola d'arte altre;
in particolare:
- la fattura n. 60 del 22/7/2019 per € 11.000,00, emessa dalla nei confronti di Controparte_1 Pt_2
e recante causale “lavori di manutenzione ordinaria
[...] presso immobile di vostra proprietà adibita ad abitazione principale. ACCONTO”, era stata regolarmente pagata con bonifico bancario del 25/7/2019;
- la fattura n. 11 del 3/2/2020 per € 5.500,00, emessa dalla nei confronti di Controparte_1 Pt_2
e recante causale “lavori di manutenzione ordinaria
[...] presso immobile di vostra proprietà adibita ad abitazione principale. ACCONTO”, era stata regolarmente pagata con bonifico bancario del 10/2/2020;
- la fattura n. 45 del 6/7/2020 per € 3.300,00, emessa dalla nei confronti della sig.ra Controparte_1
e recante causale “lavori di manutenzione Parte_2 ordinaria presso immobile di vostra proprietà adibita ad abitazione principale. ”, era stata regolarmente CP_2 pagata con bonifico bancario del 29/7/2020. La quindi, aveva ricevuto € Controparte_1
19.800,00 per i lavori eseguiti, come da fatture con relative ricevute di bonifico allegate. Benché avesse ricevuto il
N.R.G. 3681/2021 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 pagamento del corrispettivo pattuito, sollecitata a sanare le imperfezioni dei lavori eseguiti ed a completare alcune opere lasciate incompiute, la Controparte_1 aveva subordinato i propri eventuali interventi al pagamento di ulteriori somme, non dovute, in quanto si trattava di finiture e correzioni relative ai lavori commissionati e già pagati.
Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo:
1) di dichiarare l'inefficacia nei confronti di Parte_2 del decreto ingiuntivo n° 604/2021;
2) di annullare e revocare il decreto ingiuntivo n° 604/2021 per insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 633 e 634, 2° comma, c.p.c. e per inesistenza della ragione creditoria azionata, nonché – in ogni caso - per assoluta infondatezza della domanda monitoria, in fatto ed in diritto.
3) di condannare l'opposta al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese e dei compensi per la presente procedura, oltre rimborso spese generali, CPA ed Iva come per legge.
In data 1/12/2021, si costituiva la Controparte_1 evidenziando, in primo luogo, che, per mero errore materiale, il decreto ingiuntivo, richiesto nei confronti di entrambi i debitori in solido, era stato emesso nei confronti del solo . Parte_1
Eccepiva l'idoneità della documentazione prodotta a costituire prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo (la fattura e l'estratto dei registri contabili a firma del notaio dott.ssa Per_1
in San Marzano).
[...]
Evidenziava che parte opponente non aveva contestato l'esistenza del rapporto instauratosi tra , e Parte_1 Parte_2
l'opposta, limitandosi ad affermare di aver integralmente pagato il corrispettivo. Eccepiva, inoltre, che mai alcuna contestazione relativa a difetti di esecuzione o a completamento di alcune rifiniture era stata mossa alla prima della costituzione in mora e Controparte_1 della notifica del decreto ingiuntivo. Evidenziava che le parti avevano pattuito l'esecuzione di lavori aggiuntivi, ulteriori e diversi rispetto a quelli richiesti in origine, lavorazioni effettuate dalla a regola Controparte_1
N.R.G. 3681/2021 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 d'arte e mai contestate, computate per mezzo di Stati di Avanzamento Lavori (SAL) consegnati al committente.
Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo: nel merito:
• di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 604 del 2021 e condannare i signori e al pagamento della somma ingiunta Parte_1 Pt_2 per un ammontare pari ad € 21.557,00 oltre interessi legali;
• di condannare gli opponenti al pagamento delle spese processuali e dei compensi, oltre spese generali, Iva, c.p.a. come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario;
in subordine
• di rigettare l'opposizione ed accertare la consistenza del credito per un ammontare pari ad € 21.557,00.
In data 21/4/2022, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015).
N.R.G. 3681/2021 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, il creditore non ha adeguatamente provato il titolo posto a base del proprio credito. Pur non risultando contestata l'esistenza tra le parti di un contratto verbale di appalto avente ad oggetto lavori di manutenzione per l'immobile, adibito a civile abitazione, sito in Scafati (SA) alla Via M. Nappi, Viale Matrone n. 16 e l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto, parte creditrice non ha in alcun modo provato né ha chiesto di provare di essere stato incaricato dagli opponenti di eseguire ulteriori lavorazioni rispetto all'appalto originario, né di averle effettuate, non essendo sufficienti, a tal fine, né la documentazione contabile, né il computo metrico. Va altresì rilevato che parte opponente ha prodotto le fatture pagate, sia per gli acconti che per il saldo, come risulta documentalmente, dovendosi ritenere che le lavorazioni effettuate siano state integralmente pagate. Alcun rilevo hanno in questo giudizio eventuali vizi delle opere realizzate.
N.R.G. 3681/2021 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 L'opposizione va, pertanto, accolta, con conseguente revoca del decreto opposto.
2. Sulle spese di lite. Le spese di lite le seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3681/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra Parte_1
E ogni Parte_2 Controparte_1 contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 604/2021 dell'1/5/2021;
3. condanna al pagamento, in Controparte_1
Favore di e , delle Parte_1 Parte_2 spese di giudizio che si liquidano in € 146,00 per spese ed € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario
Così deciso in CE IN, il 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa IA TO
N.R.G. 3681/2021 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di CE IN, in persona del Giudice, Dott.ssa
IA TO, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 3681/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente a[...], C.F. ; C.F._1
, nata a [...] il [...], Parte_2
C.F. C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marco Longobardi (C.F.
), presso il cui studio sono elettivamente C.F._3 domiciliati in Napoli alla Via Medina n. 63, in virtù di procure in atti;
OPPONENTI E (P.Iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Scafati (SA), alla Via Lo Porto, n. 120, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Domenico Vertenza (c.f.
), presso il quale elettivamente domicilia in C.F._4
Scafati (SA) alla via Passanti, n. 243; OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 18/9/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in
N.R.G. 3681/2021 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 604/2021 dell'1/5/2021 e notificato il 10/6/2021, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
della somma di € 21.557,00, oltre interessi e Controparte_1 spese, per lavori di manutenzione dell'immobile, adibito a civile abitazione, sito in Scafati (SA) alla Via M. Nappi, Viale Matrone n. 16, dagli stessi commissionati, ulteriori rispetto a quelli oggetto di preventivo. Parte opponente eccepiva:
1. la carenza di legittimazione passiva di dal Parte_2 momento che, pur essendo stato emesso il decreto ingiuntivo nei confronti del solo , lo stesso Parte_1 era stato notificato anche a;
Parte_2
2. l'inesistenza di qualsivoglia ragione creditoria, essendo stato integralmente pagato il corrispettivo, sebbene l'impresa avesse lasciato incomplete alcune lavorazioni e non eseguito a regola d'arte altre;
in particolare:
- la fattura n. 60 del 22/7/2019 per € 11.000,00, emessa dalla nei confronti di Controparte_1 Pt_2
e recante causale “lavori di manutenzione ordinaria
[...] presso immobile di vostra proprietà adibita ad abitazione principale. ACCONTO”, era stata regolarmente pagata con bonifico bancario del 25/7/2019;
- la fattura n. 11 del 3/2/2020 per € 5.500,00, emessa dalla nei confronti di Controparte_1 Pt_2
e recante causale “lavori di manutenzione ordinaria
[...] presso immobile di vostra proprietà adibita ad abitazione principale. ACCONTO”, era stata regolarmente pagata con bonifico bancario del 10/2/2020;
- la fattura n. 45 del 6/7/2020 per € 3.300,00, emessa dalla nei confronti della sig.ra Controparte_1
e recante causale “lavori di manutenzione Parte_2 ordinaria presso immobile di vostra proprietà adibita ad abitazione principale. ”, era stata regolarmente CP_2 pagata con bonifico bancario del 29/7/2020. La quindi, aveva ricevuto € Controparte_1
19.800,00 per i lavori eseguiti, come da fatture con relative ricevute di bonifico allegate. Benché avesse ricevuto il
N.R.G. 3681/2021 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 pagamento del corrispettivo pattuito, sollecitata a sanare le imperfezioni dei lavori eseguiti ed a completare alcune opere lasciate incompiute, la Controparte_1 aveva subordinato i propri eventuali interventi al pagamento di ulteriori somme, non dovute, in quanto si trattava di finiture e correzioni relative ai lavori commissionati e già pagati.
Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo:
1) di dichiarare l'inefficacia nei confronti di Parte_2 del decreto ingiuntivo n° 604/2021;
2) di annullare e revocare il decreto ingiuntivo n° 604/2021 per insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 633 e 634, 2° comma, c.p.c. e per inesistenza della ragione creditoria azionata, nonché – in ogni caso - per assoluta infondatezza della domanda monitoria, in fatto ed in diritto.
3) di condannare l'opposta al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese e dei compensi per la presente procedura, oltre rimborso spese generali, CPA ed Iva come per legge.
In data 1/12/2021, si costituiva la Controparte_1 evidenziando, in primo luogo, che, per mero errore materiale, il decreto ingiuntivo, richiesto nei confronti di entrambi i debitori in solido, era stato emesso nei confronti del solo . Parte_1
Eccepiva l'idoneità della documentazione prodotta a costituire prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo (la fattura e l'estratto dei registri contabili a firma del notaio dott.ssa Per_1
in San Marzano).
[...]
Evidenziava che parte opponente non aveva contestato l'esistenza del rapporto instauratosi tra , e Parte_1 Parte_2
l'opposta, limitandosi ad affermare di aver integralmente pagato il corrispettivo. Eccepiva, inoltre, che mai alcuna contestazione relativa a difetti di esecuzione o a completamento di alcune rifiniture era stata mossa alla prima della costituzione in mora e Controparte_1 della notifica del decreto ingiuntivo. Evidenziava che le parti avevano pattuito l'esecuzione di lavori aggiuntivi, ulteriori e diversi rispetto a quelli richiesti in origine, lavorazioni effettuate dalla a regola Controparte_1
N.R.G. 3681/2021 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 d'arte e mai contestate, computate per mezzo di Stati di Avanzamento Lavori (SAL) consegnati al committente.
Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo: nel merito:
• di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 604 del 2021 e condannare i signori e al pagamento della somma ingiunta Parte_1 Pt_2 per un ammontare pari ad € 21.557,00 oltre interessi legali;
• di condannare gli opponenti al pagamento delle spese processuali e dei compensi, oltre spese generali, Iva, c.p.a. come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario;
in subordine
• di rigettare l'opposizione ed accertare la consistenza del credito per un ammontare pari ad € 21.557,00.
In data 21/4/2022, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015).
N.R.G. 3681/2021 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, il creditore non ha adeguatamente provato il titolo posto a base del proprio credito. Pur non risultando contestata l'esistenza tra le parti di un contratto verbale di appalto avente ad oggetto lavori di manutenzione per l'immobile, adibito a civile abitazione, sito in Scafati (SA) alla Via M. Nappi, Viale Matrone n. 16 e l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto, parte creditrice non ha in alcun modo provato né ha chiesto di provare di essere stato incaricato dagli opponenti di eseguire ulteriori lavorazioni rispetto all'appalto originario, né di averle effettuate, non essendo sufficienti, a tal fine, né la documentazione contabile, né il computo metrico. Va altresì rilevato che parte opponente ha prodotto le fatture pagate, sia per gli acconti che per il saldo, come risulta documentalmente, dovendosi ritenere che le lavorazioni effettuate siano state integralmente pagate. Alcun rilevo hanno in questo giudizio eventuali vizi delle opere realizzate.
N.R.G. 3681/2021 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 L'opposizione va, pertanto, accolta, con conseguente revoca del decreto opposto.
2. Sulle spese di lite. Le spese di lite le seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3681/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra Parte_1
E ogni Parte_2 Controparte_1 contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 604/2021 dell'1/5/2021;
3. condanna al pagamento, in Controparte_1
Favore di e , delle Parte_1 Parte_2 spese di giudizio che si liquidano in € 146,00 per spese ed € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario
Così deciso in CE IN, il 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa IA TO
N.R.G. 3681/2021 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6