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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/10/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2787/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ON IO
LI MO, C.F. , con il patrocinio dell'avv. TIEZZI C.F._2
PO RI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
09/07/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 8 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 17/05/2018, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 2985/2018, omologata con decreto del
22/05/2018;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. “ La Sig.ra AC IS perde il cognome del marito.
2. I figli e verranno affidati ad entrambi i genitori, i quali pertanto Per_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sugli stessi, assumendo di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla formazione, alla residenza, alla salute della minore, nel rispetto delle inclinazioni naturali e dell'aspirazione dei medesimi.
pagina 2 di 8 3. Entrambi i genitori, quando avranno presso di sè i figli, eserciteranno separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
4. Il figlio frequenta l'istituto scolastico a Castelfranco Milila in Per_1 Persona_3
via Solimei n°21con orario dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 14,00 e per il momento non svolge attività extrascolastiche
Il figlio frequenta l'istituto scolastico a Castelfranco Milila in via Per_2 Persona_4
Risorgimento n°58 con orario dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 14,00 e per il momento non svolge attività extrascolastiche
5. Il padre, residente all'estero per motivi lavorativi, avrà facoltà di tenere con se i figli – come già previsto nell'ambito del procedimento di separazione consensuale
– ogniqualvolta che farà rientro in Italia, per tutta la durata della sua permanenza,
nel rispetto delle esigenze scolastiche, educative e personali degli stessi, salvo diverso accordo tra le parti. Egli avrà inoltre il diritto di trascorrere con i figli due mesi durante il periodo delle vacanze estive, concordando con la madre l'esatta decorrenza entro il 15 gennaio di ogni anno, nonché una settimana durante il periodo natalizio, concordando l'esatta decorrenza con la madre entro il 15
settembre di ogni anno, con possibilità, in tali occasioni, di condurre i minori all'estero. Il padre manterrà quotidiani contatti telefonici o via Skype (o strumenti equivalenti) con i figli, impegnandosi la madre a non ostacolare né limitare in alcun modo tali comunicazioni.
6. Il padre concorrerà al mantenimento dei figli sino alla loro indipendenza economica, versando la somma mensile di Euro 1.000,00 (Euro 500,00 per ciascun figlio) entro e non oltre il 20 di ogni mese sul conto corrente della Sig.ra pagina 3 di 8 AC. Tale somma verrà direttamente erogata ai figli al compimento della maggiore età degli stessi. L'importo così determinato sarà soggetto a rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT del costo della vita (FOI – famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo.
7. A regolazione dei rapporti economico/patrimoniali derivanti dal matrimonio, i coniugi convengono quanto segue:
A. il sig. si obbliga, sin d'ora, a trasferire e cedere - con garanzia Parte_1
per l'evizione, rinuncia all'ipoteca legale e garanzia che la consistenza immobiliare oggetto di trasferimento è libera da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli -
mediante atto notarile, da stipularsi entro e non oltre sei mesi dall'emissione della sentenza di ratifica del presente accordo, avanti al Notaio che sarà scelto dalla
Sig.ra AC IS, alla stessa, che accetta, la piena proprietà dell'immobile,
posto in Castelfranco Emilia (MO), Via Adelmo Boldrini, n. 14, acquistato dai ricorrenti con rogito a ministero dott., Notaio Notaio in Bologna, Persona_5
in data 05.05.2014, rep. n. 33574, racc. 12960, registrato a Bologna il 13.05.2014
al n. 7395 serie 1T, trascritto in Bologna in data 13.05.2014, al n del Reg. Part. 11814, costituito da un appartamento al secondo piano con sovrastante sottotetto ed annesse pertinenze costituite da vano ad uso autorimessa al piano terra e da porzione di area cortiliva in proprietà esclusiva. Dette unità immobiliari risultano distinte al Catasto Fabbricati del Comune di Castelfranco Emilia come segue: -
foglio 88, mappale 286 sub 24, via Adelmo Boldrini n. 14, piano 2-3, categoria
A/2, classe 3, vani 3,5, R.C. euro 343,44, appartamento e sottotetto;
- foglio 88,
mappale 286 sub 13, via Adelmo Boldrini, piano T, categoria C/6, classe 7, mq.
pagina 4 di 8 12, R.C. euro 41,52, autorimessa;
- foglio 88, mappale 286 sub 6, via Adelmo
Boldrini, piano T, area urbana di mq. 13;
B. Le spese notarili relative all'operazione immobiliare cui sopra verranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ;
C. l'interessenza immobiliare verrà assegnata nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova con fissi ed infissi, adiacenze e pertinenze, usi, diritti, ragioni,
azioni e con tutti i patti contenuti o richiamati nel citato rogito di provenienza che si hanno qui per integralmente riportati e trascritti, dichiarando l'assegnataria di esserne pienamente a conoscenza;
D. in conseguenza della assegnazione a proprio favore del cespite immobiliare descritto al punto che precede, la sig.ra AC IS continuerà a provvedere al pagamento delle rate del mutuo ipotecario contratto con con CP_1
atto a ministero Notaio Dott. in data 05/05/2014, rep. n. 33575, Persona_5
racc. n. 12961, accollandosi la quota spettante al sig del debito Parte_1
relativo ed impegnandosi a manlevare lo stesso da qualunque pretesa che venisse avanzata per il titolo predetto dalla Banca mutuante nei suoi confronti;
E. i coniugi danno atto e riconoscono che la predetta cessione verrà effettuata a regolazione e definizione dei pregressi rapporti economici esistenti tra gli stessi sino alla data odierna, e pertanto, oltre al predetto accollo, nessun ulteriore corrispettivo in denaro verrà versato dalla cessionaria al cedente, con rinuncia da parte di quest'ultimo alla iscrizione della ipoteca legale, rilasciando quietanza di avvenuto pagamento;
F. in riferimento alla assegnazione immobiliare di cui sopra, le parti dichiarano sin d'ora di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della legge 6
pagina 5 di 8 marzo 1987 n. 74 così come modificato a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 del 29/04/1999 – 10/05/1999, come da ultimo precisato nelle circolari dell'Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2012, n. 27/E e del 29
maggio 2013 n. 18/E, così come confermate dalla Circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014, e quindi l'esenzione da imposte di bollo,
registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa;
G. in conseguenza di quanto sopra, la Sig.ra IS AC si impegna a provvedere,
con efficacia liberatoria nei confronti dell'istituto di credito, entro 6 anni dall'emissione della sentenza di ratifica del presente accordo, all'estromissione del
Sig. dal rapporto di mutuo di cui al punto D, acceso con la Parte_1
Banca ING BANK N.V. e relativo all'immobile di cui al punto A
8. Le spese straordinarie da sostenersi per i figl saranno ripartite al Per_1 Per_2
50% tra i genitori;
per spese straordinarie devono intendersi quelle previste nel protocollo del Tribunale di Modena attualmente vigente, come di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
pagina 6 di 8 • spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c)
gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c)
gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e)
alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
spese di custodia (baby sitter); b) viaggi e vacanze;
c) corsi di istruzione, attività
sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature.
9. Con riguardo alle predette spese straordinarie, i genitori dovranno comunicarsi al termine di ogni mese gli esborsi sostenuti e trasmettersi i relativi giustificativi di spesa;
il rimborso, per tutte le spese approvate e documentate, potrà avvenire anche mediante parziali compensazioni e corresponsione della differenza al genitore che ha avuto l'esborso maggiore da farsi nel termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione. Per quelle spese in cui è dovuto il preventivo consenso l'un genitore dovrà richiederlo all'altro tramite e-mail e SMS e questi, nel termine di cinque giorni, dovrà dare, o meno, il consenso. In difetto di risposta varrà il principio che la spesa si intende approvata e quindi dovuto il rimborso.
pagina 7 di 8 10. I ricorrenti danno atto di essere completamente autonomi e in grado di provvedere, con i rispettivi redditi, alle esigenze personali e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
LF IA il 19/06/2010 fra nato a Parte_1
TO UN (NA) il 03/05/1986 e MO LI nata a
LO (BO) il 02/08/1983 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di LF IA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2010 Atto n. 18 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2787/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ON IO
LI MO, C.F. , con il patrocinio dell'avv. TIEZZI C.F._2
PO RI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
09/07/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 8 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 17/05/2018, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 2985/2018, omologata con decreto del
22/05/2018;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. “ La Sig.ra AC IS perde il cognome del marito.
2. I figli e verranno affidati ad entrambi i genitori, i quali pertanto Per_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sugli stessi, assumendo di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla formazione, alla residenza, alla salute della minore, nel rispetto delle inclinazioni naturali e dell'aspirazione dei medesimi.
pagina 2 di 8 3. Entrambi i genitori, quando avranno presso di sè i figli, eserciteranno separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
4. Il figlio frequenta l'istituto scolastico a Castelfranco Milila in Per_1 Persona_3
via Solimei n°21con orario dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 14,00 e per il momento non svolge attività extrascolastiche
Il figlio frequenta l'istituto scolastico a Castelfranco Milila in via Per_2 Persona_4
Risorgimento n°58 con orario dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 14,00 e per il momento non svolge attività extrascolastiche
5. Il padre, residente all'estero per motivi lavorativi, avrà facoltà di tenere con se i figli – come già previsto nell'ambito del procedimento di separazione consensuale
– ogniqualvolta che farà rientro in Italia, per tutta la durata della sua permanenza,
nel rispetto delle esigenze scolastiche, educative e personali degli stessi, salvo diverso accordo tra le parti. Egli avrà inoltre il diritto di trascorrere con i figli due mesi durante il periodo delle vacanze estive, concordando con la madre l'esatta decorrenza entro il 15 gennaio di ogni anno, nonché una settimana durante il periodo natalizio, concordando l'esatta decorrenza con la madre entro il 15
settembre di ogni anno, con possibilità, in tali occasioni, di condurre i minori all'estero. Il padre manterrà quotidiani contatti telefonici o via Skype (o strumenti equivalenti) con i figli, impegnandosi la madre a non ostacolare né limitare in alcun modo tali comunicazioni.
6. Il padre concorrerà al mantenimento dei figli sino alla loro indipendenza economica, versando la somma mensile di Euro 1.000,00 (Euro 500,00 per ciascun figlio) entro e non oltre il 20 di ogni mese sul conto corrente della Sig.ra pagina 3 di 8 AC. Tale somma verrà direttamente erogata ai figli al compimento della maggiore età degli stessi. L'importo così determinato sarà soggetto a rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT del costo della vita (FOI – famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo.
7. A regolazione dei rapporti economico/patrimoniali derivanti dal matrimonio, i coniugi convengono quanto segue:
A. il sig. si obbliga, sin d'ora, a trasferire e cedere - con garanzia Parte_1
per l'evizione, rinuncia all'ipoteca legale e garanzia che la consistenza immobiliare oggetto di trasferimento è libera da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli -
mediante atto notarile, da stipularsi entro e non oltre sei mesi dall'emissione della sentenza di ratifica del presente accordo, avanti al Notaio che sarà scelto dalla
Sig.ra AC IS, alla stessa, che accetta, la piena proprietà dell'immobile,
posto in Castelfranco Emilia (MO), Via Adelmo Boldrini, n. 14, acquistato dai ricorrenti con rogito a ministero dott., Notaio Notaio in Bologna, Persona_5
in data 05.05.2014, rep. n. 33574, racc. 12960, registrato a Bologna il 13.05.2014
al n. 7395 serie 1T, trascritto in Bologna in data 13.05.2014, al n del Reg. Part. 11814, costituito da un appartamento al secondo piano con sovrastante sottotetto ed annesse pertinenze costituite da vano ad uso autorimessa al piano terra e da porzione di area cortiliva in proprietà esclusiva. Dette unità immobiliari risultano distinte al Catasto Fabbricati del Comune di Castelfranco Emilia come segue: -
foglio 88, mappale 286 sub 24, via Adelmo Boldrini n. 14, piano 2-3, categoria
A/2, classe 3, vani 3,5, R.C. euro 343,44, appartamento e sottotetto;
- foglio 88,
mappale 286 sub 13, via Adelmo Boldrini, piano T, categoria C/6, classe 7, mq.
pagina 4 di 8 12, R.C. euro 41,52, autorimessa;
- foglio 88, mappale 286 sub 6, via Adelmo
Boldrini, piano T, area urbana di mq. 13;
B. Le spese notarili relative all'operazione immobiliare cui sopra verranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ;
C. l'interessenza immobiliare verrà assegnata nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova con fissi ed infissi, adiacenze e pertinenze, usi, diritti, ragioni,
azioni e con tutti i patti contenuti o richiamati nel citato rogito di provenienza che si hanno qui per integralmente riportati e trascritti, dichiarando l'assegnataria di esserne pienamente a conoscenza;
D. in conseguenza della assegnazione a proprio favore del cespite immobiliare descritto al punto che precede, la sig.ra AC IS continuerà a provvedere al pagamento delle rate del mutuo ipotecario contratto con con CP_1
atto a ministero Notaio Dott. in data 05/05/2014, rep. n. 33575, Persona_5
racc. n. 12961, accollandosi la quota spettante al sig del debito Parte_1
relativo ed impegnandosi a manlevare lo stesso da qualunque pretesa che venisse avanzata per il titolo predetto dalla Banca mutuante nei suoi confronti;
E. i coniugi danno atto e riconoscono che la predetta cessione verrà effettuata a regolazione e definizione dei pregressi rapporti economici esistenti tra gli stessi sino alla data odierna, e pertanto, oltre al predetto accollo, nessun ulteriore corrispettivo in denaro verrà versato dalla cessionaria al cedente, con rinuncia da parte di quest'ultimo alla iscrizione della ipoteca legale, rilasciando quietanza di avvenuto pagamento;
F. in riferimento alla assegnazione immobiliare di cui sopra, le parti dichiarano sin d'ora di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della legge 6
pagina 5 di 8 marzo 1987 n. 74 così come modificato a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 del 29/04/1999 – 10/05/1999, come da ultimo precisato nelle circolari dell'Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2012, n. 27/E e del 29
maggio 2013 n. 18/E, così come confermate dalla Circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014, e quindi l'esenzione da imposte di bollo,
registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa;
G. in conseguenza di quanto sopra, la Sig.ra IS AC si impegna a provvedere,
con efficacia liberatoria nei confronti dell'istituto di credito, entro 6 anni dall'emissione della sentenza di ratifica del presente accordo, all'estromissione del
Sig. dal rapporto di mutuo di cui al punto D, acceso con la Parte_1
Banca ING BANK N.V. e relativo all'immobile di cui al punto A
8. Le spese straordinarie da sostenersi per i figl saranno ripartite al Per_1 Per_2
50% tra i genitori;
per spese straordinarie devono intendersi quelle previste nel protocollo del Tribunale di Modena attualmente vigente, come di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
pagina 6 di 8 • spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c)
gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c)
gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e)
alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
spese di custodia (baby sitter); b) viaggi e vacanze;
c) corsi di istruzione, attività
sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature.
9. Con riguardo alle predette spese straordinarie, i genitori dovranno comunicarsi al termine di ogni mese gli esborsi sostenuti e trasmettersi i relativi giustificativi di spesa;
il rimborso, per tutte le spese approvate e documentate, potrà avvenire anche mediante parziali compensazioni e corresponsione della differenza al genitore che ha avuto l'esborso maggiore da farsi nel termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione. Per quelle spese in cui è dovuto il preventivo consenso l'un genitore dovrà richiederlo all'altro tramite e-mail e SMS e questi, nel termine di cinque giorni, dovrà dare, o meno, il consenso. In difetto di risposta varrà il principio che la spesa si intende approvata e quindi dovuto il rimborso.
pagina 7 di 8 10. I ricorrenti danno atto di essere completamente autonomi e in grado di provvedere, con i rispettivi redditi, alle esigenze personali e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
LF IA il 19/06/2010 fra nato a Parte_1
TO UN (NA) il 03/05/1986 e MO LI nata a
LO (BO) il 02/08/1983 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di LF IA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2010 Atto n. 18 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8