Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 31/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
in persona del Giudice dottor Francesco Saverio Moscato ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al R.G. n. 3124/2021,
vertente t r a
, in persona del suo legale rappresentante dott. Parte_1
cod. fisc. e P.IVA , rappresentata e difesa dagli avv. Elena Parte_2 P.IVA_1
Marchesi e Federica Gei del Foro di Trieste;
ATTRICE (opponente)
e in persona del suo amministratore Controparte_1
delegato rag. , cod. fisc. , P. IVA , Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
con l'avv. Roberto Rollero del Foro di Torino
CONVENUTA (opposta)
CONCLUSIONI
PER L'ATTRICE-OPPONENTE
All'udienza del 28 marzo 2024, l'attrice opponente così concludeva come da foglio depositato il 27 marzo 2024:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria eccezione, istanza e deduzione disattesa,
previa ogni più opportuna declaratoria in fatto e in diritto, così giudicare:
1
- accertare l'infondatezza e/o la nullità del decreto opposto per le ragioni di cui in narrativa e revocarlo;
in via ulteriormente di merito:
- nella denegata ipotesi che si ritenesse di procedere, si chiede di essere autorizzati
alla chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c. della Lago CE SA con sede
in Svizzera, Via Dogana Vecchia n. 2, 6900 Lugano, n. Registrazione CHE
112.919.413, chiedendo contestualmente lo spostamento dell'udienza per tale incombenza;
- si chiede di estromettere dal procedimento in quanto esterna alla Parte_1
fattispecie per le ragioni di cui in narrativa;
- di rigettare quindi le richieste di nei confronti di per le ragioni CP_1 Parte_1
esposte in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
PER LA CONVENUTA-OPPOSTA
Per la convenuta opposta, non comparsa alla citata udienza, valgano le conclusioni precisate nella prima memoria ex art. 183, co. 6° c.p.c.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Confermare il decreto ingiuntivo n. 566/2021 emesso da codesto Tribunale in data 25 settembre 2021 o, comunque, dichiarare che la società conchiudente aveva diritto di
ottenere da la riconsegna dei residui pani di alluminio che essa Parte_1
conchiudente aveva depositato presso i magazzini della stessa in Parte_1
data 4, 5, 8, 9 e 10 giugno 2020, quali meglio descritti in atti;
Quindi, dato atto che ha illegittimamente consegnato a terzi i Parte_1
predetti pani di alluminio, in tal modo violando il suo obbligo di riconsegnare gli stessi
2 a nonché, comunque, il suo obbligo di disporne solo su ordine di essa CP_1
CP_1
Dichiarare tenuta a condannare in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Trieste, a pagare a
[...]
una somma pari al valore dei pani di alluminio non Controparte_1
consegnati, da determinarsi sulla base dei prezzi di mercato delle leghe di alluminio;
Con il favore delle spese di giudizio e patrocinio, oltre al rimborso forfettario delle
spese generali, ed oltre a IVA e CPA sugli importi imponibili”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULL'ITER PROCESSUALE
1. Alla prima udienza del 17 febbraio 2022, “considerata la dubbiezza del titolo
personale sulla scorta del quale l'azione di restituzione è stata proposta nei confronti
dell'odierna società opponente e conseguentemente della richiesta “accessoria”
contenuta nella comparsa di costituzione e risposta,” il Giudice proponeva ad entrambe le parti di prendere in considerazione l'eventualità di una possibile soluzione concordata della lite con abbandono della medesima e all'attrice- opponente di valutare l'opportunità di insistere sulla postulata estensione del contraddittorio nei confronti della società svizzera Lago CE SA., rinviando il procedimento all'udienza del 5 maggio 2022.
1.1. All'udienza del 5 maggio 2022, respinta preliminarmente la richiesta presentata dal legale di di un termine per memoria finalizzata a meglio illustrare le CP_1
ragioni della dedotta responsabilità contrattuale di , il Giudice Parte_1
assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., rinviando all'udienza del 13 ottobre 2022 per la decisione sui mezzi istruttori.
1.2. Preso atto dell'avvenuto deposito nel fascicolo telematico delle citate memorie,
nel corso dell'udienza del 13 ottobre 2022, il Giudice ammetteva le prove per testi dedotte dalle parti, abilitava entrambe a prova contraria e rigettava l'istanza di
3 esibizione richiesta dalla convenuta in ragione dell'irrilevanza del tema sotteso,
delegando il G.O. dott.ssa Lara Comini all'assunzione delle prove orali e rinviando per l'incombente probatorio all'udienza del 15 febbraio 2023.
1.3. All'udienza del 15 febbraio 2023, in esito all'assunzione delle prove testimoniali, le parti chiedevano concordemente fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
il Giudice delegato dott.ssa Comini si riservava rimettendo la causa al Giudice titolare (che, con ordinanza dd. 11 maggio 2023, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28 marzo 2024).
SUI TEMI DI CAUSA E SUGLI ASSUNTI DELLE PARTI
2. Con decreto dd. 25 settembre 2021 n. 566/2021 sub R.G. 2467/2021, il
Tribunale di Trieste ingiungeva a di consegnare a Parte_1 [...]
entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del Controparte_1
decreto, le residue 71.929 tonnellate di pani di alluminio di proprietà della ricorrente ancora stoccate a Trieste presso i magazzini della prima.
2.1. Asseriva parte ricorrente, a sostegno della propria richiesta, di aver venduto in data 4 giugno 2020 a Lago CE S.A. (società con sede a Lugano), con clausola di riserva di proprietà, n. 411.028 tonnellate di lingotti di alluminio e di aver immediatamente inviato detta merce presso i depositi di affinché Parte_1
venisse messa on warrants per la successiva commercializzazione sulla Borsa dei
TAli di Londra come richiesto da parte acquirente (parte acquirente che, tuttavia,
non provvedeva come pattuito all'immediato integrale pagamento della medesima).
2.2. Invocata con successo nei riguardi di Lago CE S.A. l'efficacia della nominata clausola (tanto da vedersi espressamente riconosciuta da questa come proprietaria con mail dd. 9 luglio 2020) e portata la stessa a conoscenza di riusciva, tuttavia, ad ottenere da quest'ultima Parte_1 CP_1
null'altro che un rilascio parziale della merce a favore di CO TA LL (nuovo compratore da essa medio tempore individuato tra la fine di luglio e l'inizio di agosto
4 2020), essendosi successivamente sempre rifiutata di mettere a Parte_1
sua disposizione il materiale residuo.
3. Con atto di citazione dd. 5 novembre 2021, ritualmente notificato a parte ricorrente in data 27 settembre 2021, proponeva opposizione Parte_1
avverso la citata ingiunzione, significando preliminarmente di non essere più in possesso della restante merce de qua (avendo su disposizione di Lago CE
S.A. emesso il 21 ottobre 2020 il rilascio finale di essa a nome di ), di Persona_1
essere (in quanto semplice depositaria) soggetto terzo rispetto ai rapporti intercorsi tra e Lago CE S.A. (e dunque come tale assoggettata unicamente CP_1
alle direttive di quest'ultima, proprio come avvenuto in occasione del menzionato rilascio delle 339.099 tonnellate di lega di alluminio a favore di CO TA LL)
e comunque di non avere mai ricevuto conferma dalla propria mandante dell'avvenuta risoluzione del contratto di vendita in parola (ma solo una semplice comunicazione circa la temporanea titolarità della merce in capo a : in CP_1
assenza di un vincolo contrattuale tra e nulla CP_1 Parte_1
giustificava, quindi, l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
4. Con comparsa di costituzione e risposta dd. 25 gennaio 2022 (e nelle successive memorie), replicava alle osservazioni di parte opponente, riconoscendo CP_1
che, se da un lato vi era effettivamente necessità che la richiesta monitoria trovasse fondamento in un rapporto obbligatorio fra le parti, nondimeno questo doveva venir riconosciuto esistente in ragione della avvenuta risoluzione per inadempimento della vendita conclusa tra e Lago CE S.A. e della concomitante e CP_1
conseguente nascita tra e di un rapporto di deposito CP_1 Parte_1
(o comunque di un subentro di quest'ultima nel precedente contratto).
CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI
5. L'opposizione svolta da appare pienamente fondata, sia sul Parte_1
piano fattuale che giuridico.
5 6. Come è noto, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio, il quale ha il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della pretesa vantata;
sul debitore opponente, al contrario, grava unicamente l'onere di fornire prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito in discussione.
6.1. Con la citazione in opposizione, non si ha l'impugnazione del decreto ingiuntivo, perché oggetto del processo non è il decreto stesso, ma il diritto fatto valere con il decreto ingiuntivo medesimo.
6.2. Ora, indipendentemente da ciò che il provvedimento impugnato (più o meno correttamente) ha ingiunto, ciò che conta nella presente fattispecie è stabilire se vantasse o non vantasse effettivamente un diritto alla restituzione della CP_1
merce oggetto del contratto di compravendita de qua nei riguardi di Parte_1
(e, dunque, conseguentemente, se essa vanti o non vanti quantomeno un
[...]
diritto a ricevere una somma pari al valore corrispondente a detta merce, atteso che la stessa non risulta più nella disponibilità dell'opponente a seguito Parte_1
della emissione in data 21 ottobre 2020 del final release a nome di ). Persona_1
6.3. Se certamente non è controverso che Lago CE S.A. si sia resa (almeno inizialmente) inadempiente ai propri obblighi contrattuali di pagamento del corrispettivo e che il contratto di compravendita in parola prevedesse espressamente che la merce rimanesse di proprietà di sino ad avvenuto CP_1
integrale pagamento del prezzo (in forza della menzionata clausola di riserva di proprietà), non per questo può dirsi altrettanto dimostrata nel presente procedimento (come sostiene, al contrario, parte opposta) l'avvenuta risoluzione del contratto fra esse intercorso e il sorgere automatico (sulle supposte ceneri del vecchio rapporto fra Lago CE S.A. e di un nuovo contratto Parte_1
di deposito e/o di mandato fra e tale da legittimare un CP_1 Parte_1
6 diritto di natura contrattuale alla restituzione della merce de qua in capo all'odierna parte opposta nei riguardi di Parte_1
6.4. Manca, infatti, all'evidenza, da un lato, la prova di un titolo giudiziale che questa risoluzione abbia in qualche modo accertato o dichiarato (o una diffida ad adempiere ritualmente intimata, ovvero l'esistenza di una clausola risolutiva espressa di cui parte venditrice risulti essersi avvalsa, oppure un accordo con il quale le parti abbiano consapevolmente e inequivocabilmente dichiarato di intendere risolta siffatta compravendita), dall'altro, gli elementi essenziali e costitutivi di questo asserito nuovo contratto di deposito (proposta e accettazione,
oggetto, durata del contratto, corrispettivo pattuito, ecc.).
6.5. Rammentato, poi, che a termini di legge il depositario non soltanto ha l'obbligo di restituire i beni ricevuti in custodia solo al depositante o a colui che da questi gli venga indicato, ma nemmeno può esigere che il depositante provi di esserne il proprietario (art. 1777 co. 1 c.c.), non si vede come in forza di una Parte_1
semplice dichiarata “momentanea incapacità di finanziare questo lotto di 410mt”
(doc. 6 parte opponente) e in assenza di una chiara e inequivocabile indicazione da parte di Lago CE S.A. circa l'avvenuta risoluzione del contratto di vendita de
quo, potesse ritenersi obbligata a considerare suddetta merce definitivamente di proprietà di (e conseguentemente operare quale sua mandataria e/o CP_1
depositaria, reintestando ad essa i relativi certificati di magazzino).
6.6. Fra e inoltre, non è stata acclarata l'esistenza di CP_1 Parte_1
alcun rapporto diretto (né può affermarsi il contrario in ragione del fatto che CP_1
abbia fisicamente depositato la merce presso i magazzini di
[...] Parte_1
posto che, come risulta dallo stesso documento di trasporto allegato da parte opposta sub doc. n. 2, il destinatario della consegna era comunque stato unicamente Lago CE S.A.): l'incarico di introdurre a magazzino le n. 411.028 tonnellate di alluminio al fine di mettere le stesse on warrants per commercializzarle
7 sulla London TA Exchange, così come l'emissione dei certificati di magazzino
(warehouse receipt) e di rilascio della merce (conditional release e final release), risultano, infatti, tutti documentalmente conseguenza di precise indicazioni fornite al riguardo da Lago CE S.A. (cfr. docc. 2A-2B; doc. 03; doc. 16; docc. 18-20
parte opponente).
6.7. Nemmeno il fatto che in data 29 luglio 2020 abbia rilasciato Parte_1
in favore di n. 17 lotti di lega di alluminio per un peso Parte_3
complessivo di 339.099 tonnellate seguendo le istruzioni impartite in proposito da depone a favore della tesi avanzata da quest'ultima secondo la quale CP_1
parte opponente operasse in realtà quale sua mandataria (e che CP_1
dunque, potesse considerarsi ormai a buon diritto depositante della merce in parola): anche in questo caso, infatti, risulta pienamente accertato per tabulas che ha solamente obbedito a una precisa disposizione impartita da Parte_1
Lago CE S.A. nell'ambito dell'accordo transattivo con il quale ha CP_1
acconsentito di lasciare le restanti 71.513 tonnellate di alluminio a garanzia delle obbligazioni assunte da Lago CE S.A. stessa nei riguardi di
[...]
(cfr. docc. 15-16 parte opponente). Controparte_3
7. Non è stata, quindi, in conclusione, fornita agli atti del presente procedimento alcuna prova che il rapporto fra e si sia (quantomeno) CP_1 Parte_1
evoluto nel tempo in qualcosa di nuovo e di diverso.
7.1. allora, in definitiva, non soltanto non risulta aver violato Parte_1
alcun obbligo di consegna della merce nei confronti dell'odierna parte opposta, ma al contrario, come previsto dall'art. 1777 co. 2 c.c., figura aver provveduto diligentemente a denunciare la controversia giudiziale in parola al depositante chiedendo di esserne estromessa.
7.2. Ora, considerando che l'originario ricorrente non vanta in ogni caso alcun diritto alla consegna della merce in oggetto direttamente nei riguardi dell'originaria
8 parte ingiunta, nemmeno si pone utilmente la questione se debba o non debba, la domanda per equivalente da essa formulata, venir inquadrata comunque come domanda nuova anche alla luce della rivoluzionaria sentenza delle Sezioni Unite
della Cassazione n. 12310 dd. 15 giugno 2015 in materia di mutatio ed emendatio
libelli (e di quanto ne è conseguentemente scaturito a livello interpretativo).
SULLE SPESE PROCESSUALI
8. in quanto soccombente, viene condannata a rifondere alla società CP_1
opponente le spese processuali, liquidate come in dispositivo, Parte_1
d'ufficio in assenza di nota, in conformità alle previsioni tabellari relative allo scaglione di valore pertinente alla richiesta di risarcimento (da € 52.000,01 ad €
260.000,00), riconoscendosi, in particolare, un compenso di valore medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e un compenso ridotto del 20% rispetto al valore medio per la fase di trattazione/istruttoria (l'impegno profuso da Parte_1
nella redazione delle memorie previste dall'art. 183, 6° comma, c.p.c., dovendo
[...]
essere temperato dalla considerazione della semplicità dell'attività istruttoria in concreto espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertata l'infondatezza delle ragioni addotte da a supporto di un suo CP_1
supposto diritto nei confronti di unipersonale alla consegna del Parte_1
materiale oggetto di ricorso in via monitoria, accoglie l'opposizione ex art 645 c.p.c.
proposta dalla predetta unipersonale e, per l'effetto, revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo dd. 25 settembre 2021 n. 566/2021 di cui al procedimento sub.
R.G. 2467/2021;
2) condanna l'opposta alla rifusione delle spese processuali in favore di CP_1
parte opponente unipersonale, che liquida in complessivi Parte_1
9 13.255,00 euro, di cui 12.969,00 euro per compensi professionali e 286,00 euro per spese esenti, oltre spese generali 15%, CPA e IVA (come per legge).
Trieste, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Francesco Saverio Moscato
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