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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 9948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9948 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Manuela Massimo Esposito - Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24521 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili, promossa con ricorso
DA
) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Stefano D'AMBROSIO presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Anne Marie GAROFALO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/11/2024, remesso: Parte_1 di aver contratto matrimonio con a Napoli Controparte_1
l'08/10/2015; che dal matrimonio era nata una figlia, , il 28/06/2018; Per_1
1 che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del procedimento di separazione a seguito di negoziazione assistita, erano stati autorizzati a vivere separatamente;
che l'accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita era stato autorizzato il 1.03.2021;
che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso della figlia, la sua collocazione prevalente presso la madre, a cui veniva assegnata la casa coniugale, e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno a titolo di contributo nel mantenimento della figlia di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che perdurava lo stato di separazione;
ciò premesso rappresentava, tra l'altro, di essere insegnante di ruolo per ciclo primario a tempo indeterminato, e in particolare di lavorare come insegnante di sostegno, mentre il sig.
era dottore commercialista e revisore legale, titolare di un proprio studio;
CP_1 rappresentava che sulla casa coniugale, in comproprietà, continuava a gravare mutuo cointestato;
deduceva in ordine alle proprietà del sig. e alla circostanza che lo stesso CP_1 vivesse in immobile di proprietà paterna, a titolo gratuito ed esonerato dal pagamento delle utenze;
rappresentava altresì, tra l'altro, che il resistente non era collaborativo nella gestione della minore, che aveva negato il consenso a delegare i nonni materni al prelevamento di da scuola;
lamentava, inoltre, che il sig. intratteneva la minore con Per_1 CP_1 dispositivi elettronici e che non le faceva seguire una dieta equilibrata. Ciò premesso, chiedeva:
“che l'Ill.mo Tribunale adìto fissata l'udienza con decreto ed emessi i provvedimenti di rito:
I. Dichiarare ai sensi della L. 898/70 e successiva L. 74/87 la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra contratto tra le parti in Napoli, il giorno 08/10/2015 trascritto nel registro dello stato civile del predetto comune all'anno 2015 n. 162, Parte II Serie A Sez. U, ordinando al Comune di Napoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché a tutte le incombenze di cui al DPR 396/2000 e ss. modificazioni.
II. In ordine alla responsabilità genitoriale, disporre l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori in modo condiviso, con residenza privilegiata presso la madre Per_1 nella abitazione già dimora coniugale, in San Giorgio a Cremano alla via G. Guerra n. 3/A, scala B piano 2° interno 8 riportata nel catasto fabbricati del predetto comune di San Giorgio a
Cremano al foglio 5, part. 225, sub. 21, che per l'effetto resta assegnata alla ricorrente
[...]
Pt_1
2 III. - Ammonire il SI. sugli effetti nocivi dell'utilizzo di tablet e telefonini da CP_1 parte dei bambini e sulla opportunità di offrire alla minore una dieta varia ed equilibrata.
IV. Disporre le modalità di frequentazione del padre con la figlia minore così come già pattuita nell'accordo di separazione agli articoli che vanno dall'art. 9 al 15, ma con le seguenti modifiche: il fine settimana di spettanza paterna inizierà dalle 19.00 del venerdì e prevedrà due pernottamenti con di accompagnamento la domenica alle 20:00; per il periodo estivo in agosto i genitori alterneranno due periodi di 15 giorni consecutivi ciascuno, per cui anche la ricorrente potrà giovarsi, alternando di anno in anno, della prima quindicina decorrente dal 1 agosto al 15 agosto.
V. Porre a carico del padre a titolo di concorso della figlia Controparte_1 minore un assegno mensile di euro 500,00 da versare alla signora Per_1 Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, importo che sarà rivalutato ogni anno in base all'indice Istat.
VI. Determinare che ciascun genitore sopporterà la metà delle spese straordinarie, regolando modalità di concorso e consenso il base al vigente protocollo in materia.
VII. Nessuno assegno di divorzio, non ricorrendo i presupposti di legge.
VIII. Vittoria di spese e competenze del procedimento.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
Si costituiva il resistente, senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status, il quale deduceva come in atti, rappresentando, tra l'altro, che la propria attività lavorativa aveva subito un calo a partire dal periodo pandemico, che lo stesso sosteneva diverse spese ed era aiutato dal padre, con cui viveva, e che vi era una disparità reddituale tra lui e la ricorrente.
Rappresentava, tra l'altro, di andare incontro alle esigenze della sig.ra e negava Pt_1 condotte diseducative nei confronti della figlia. Pertanto, concludeva, chiedendo:
“che l'Ill.mo Tribunale voglia:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Napoli tra le parti in data 08/10/2015, trascritto nel registro di stato civile del Comune di
Napoli nell'anno 2015 n. 162, Parte II, Serie A, Sez. U.
2. Disporre l'affidamento condiviso della minore , con collocazione prevalente Per_1 presso la madre nella casa coniugale in comproprietà tra le parti, ubicata in San Giorgio a
Cremano alla Via Guerra n. 3 che resta assegnata alla SI.ra . Parte_1
3. Confermare il diritto di visita del padre secondo modalità pattuite dalle parti nella separazione consensuale ai numeri da 9 a 15 dell'accordo di negoziazione assistita con le seguenti modifiche: martedì e giovedì dall'uscita di scuola e fino alle ore 20:00. Due fine settimana alternati dal venerdì ore 20:00 alla domenica ore 20:00.
3 4. In considerazione della differente capacità reddituale delle parti, confermare l'assegno di mantenimento per la minore a carico del SI. in € 300,00 già Per_1 CP_1 aggiornato a maggio 2025 ad € 337,59 e rivalutabile secondo gli indici ISAT da versare alla
SI.ra entro il giorno 14 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come Pt_1 da protocollo del Tribunale di Napoli.
5. Vittoria di spese e competenze del giudizio, tenuto conto del contegno processuale della controparte, con attribuzione al sottoscritto procuratore.”
All'udienza del 25/09/2025 le parti, assistite dai difensori, dichiaravano di non volersi riconciliare e di aver raggiunto un accordo che chiedevano recepirsi. Il Giudice recepiva in via d'urgenza gli accordi raggiunti dalle parti e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dall'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come concordate all'udienza del 25.09.2025:
“I. Dichiarare ai sensi della L. 898/70 e successiva L. 74/87 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Napoli, il giorno 08/10/2015 trascritto nel registro dello stato civile del predetto comune all'anno 2015 n. 162, Parte II Serie A Sez. U, ordinando al
Comune di Napoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché a tutte le incombenze di cui al DPR 396/2000 e ss. modificazioni.
II. In ordine alla responsabilità genitoriale, disporre l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori in modo condiviso, con residenza privilegiata presso la madre Per_1 nella abitazione già dimora coniugale, in San Giorgio a Cremano alla via G. Guerra n. 3/A, scala B, piano 2° interno 8 riportata nel catasto fabbricati del predetto comune di San Giorgio a
Cremano al foglio 5, part. 225, sub. 21, che per l'effetto resta assegnata a ed Parte_1 alla figlia . Per_1
III. Disporre le modalità di frequentazione del padre con la figlia minore così come già pattuita nell'accordo di separazione a mezzo negoziazione assistita (17.02.2021, debitamente
4 trascritta) agli articoli che vanno dall'art. 9 al 15, che restano confermati, con le seguenti modifiche e specificazioni:
a) Il padre potrà prelevare e trattenere la minore due volte durante la settimana lavorativa ed in particolare il martedì ed il giovedì dalla uscita di scuola, come del resto già avviene, mentre nel periodo di chiusura scolastica dalla fine del campo estivo alle ore 13:00, con pranzo presso il padre;
b) nei suddetti giorni di martedì e giovedì il riaccompagnamento avverrà come segue: nel periodo invernale (dal 1novembre al 31 marzo) alle ore 20:00; nei restanti mesi, di autunno, primavera ed estate, alle ore 21:00, con cena presso il padre;
c) in caso di coincidenza con il compleanno o onomastico della madre, o festa della mamma, l'incontro sarà sostituito con altro giorno;
per il compleanno o onomastico del padre, o festa del papà, l'incontro sarà fatto coincidere con la detta ricorrenza;
d) il padre tratterrà con sé la figlia due fine settimana al mese alternati dalle 19.30 del venerdì con cena presso di lui e due pernottamenti con conseguente accompagnamento la domenica alle ore 20:00;
e) per il periodo estivo in agosto i genitori alterneranno due periodi di 15 giorni consecutivi ciascuno, per cui anche la SI.ra potrà giovarsi, alternando di anno in Pt_1 anno, della prima quindicina decorrente dal 1agosto al 16 agosto. Per l'estate 2026 la prima quindicina sarà di spettanza paterna e poi seguirà alternanza;
f) Tutte le festività (1 nov.; 8 dic.; 26 dic.; martedì grasso;
domenica di pasqua, lunedì in albis, 25 apr.; festa del Santo patrono;
1 mag.; 2 giu.) saranno alternate nel corso dell'anno tra i genitori e l'orario in cui il padre potrà tenere con sé la bambina sarà dalle 11:00 alle 19:00.
Resta confermato che a Natale la minore trascorrerà con la madre la sera e la notte della vigilia
(24 dic.) tutti gli anni, mentre trascorrerà con il padre il pranzo del 25 tutti gli anni. Per il 25 dicembre il padre preleverà la figlia entro e non oltre le ore 12:00. Il 31 dicembre sarà alternato di anno in anno e comporterà il rientro presso l'altro genitore il pomeriggio del giorno 1 gennaio;
g) per il compleanno della minore i coniugi si impegnano a presenziare entrambi al festeggiamento, preferibilmente in luogo neutro (ludoteca, pub, sale festa, etc) o, in caso ciò non avvenga, il padre potrà tenere la bambina con sé per il pranzo con rientro alle ore 16:00;
h) per l'onomastico della minore, il padre potrà trattenerla dalle ore 16:00 alle ore
19:00, nel caso in cui l'onomastico cada nel fine settimana di competenza del papà, la mamma potrà stare con la bambina dalle 16:00 alle 19:00.
5 IV. – Il SI. sin da ora esprime consenso e comunque si obbliga a CP_1 sottoscrizione della delega scolastica per alla SI.ra (suocera), SI. Per_1 Pt_2 Pt_1
(suocero) e SI.ra (cognata). Parte_3
V. - Il SI. sin da ora esprime consenso e comunque si obbliga a concorrere al CP_1
50% delle spese dello scuolabus della minore o, in alternativa, al 50% del costo Per_1 mensile di un garage nei pressi della scuola da quest'ultima frequentata, laddove fosse la madre a curare accompagnamento e prelevamento della figlia, e comunque o il costo del garage o dello scuolabus entro la soglia massima di € 35,00 mensili a carico di ciascun genitore, indipendentemente dal fatto che nei giorni del martedì e giovedì il padre continuerà a prelevare come da punto III a. VI. Porre a carico del padre a titolo Per_1 Controparte_1 di concorso nel mantenimento della figlia minore un assegno mensile di euro 400,00 Per_1
(quattrocento/00) da versare sin dal prossimo ottobre 2025 alla signora entro il Parte_1 giorno 14 di ogni mese, importo che sarà rivalutato ogni anno in base all'indice Istat. La madre resta beneficiaria esclusiva dell'assegno Universale e di ogni altro bonus erogato dallo stato.
VI. Porre a carico del padre a titolo di concorso nel Controparte_1 mantenimento della figlia minore un assegno mensile di euro 400,00 (quattrocento/00) Per_1 da versare sin dal prossimo ottobre 2025 alla signora entro il giorno 14 di ogni Parte_1 mese, importo che sarà rivalutato ogni anno in base all'indice Istat. La madre resta beneficiaria esclusiva dell'assegno Universale e di ogni altro bonus erogato dallo stato.
VII. Determinare che ciascun genitore sopporterà la metà delle spese straordinarie, regolando modalità di concorso e consenso in base al vigente protocollo in materia.
VIII. Resta confermato il pagamento del mutuo per l'acquisito dell'immobile adibito a casa coniugale al 50% tra le parti, pari ad € 502,62 ciascuno e dell'assicurazione agganciata allo stesso, ciascuno secondo la propria quota di competenza, mentre resta a carico esclusivo di la rata per la ristrutturazione della casa coniugale pari ad € 536,84, con rinuncia a CP_1 qualunque ripetizione da parte di quest'ultimo.
IX. I coniugi si impegnano, per i regali che la minore riceverà in denaro, a convertire le somme in buoni fruttiferi in favore della bambina.
X. Per quanto attiene agli oneri condominiali pregressi alla sottoscrizione dell'accordo di separazione ed eventuali pendenze fiscali e tributarie connesse all'immobile saranno sostenute in parti uguali tra i coniugi.
XI. Nessuno assegno di divorzio, non ricorrendo i presupposti di legge.
XII. Le parti si obbligano al reciproco rispetto ed alla riservatezza.
XIII. Compensazione di spese e competenze del procedimento.”
6 In ordine agli accordi intervenuti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, diritto di visita, assegno di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. non si è proceduto all'ascolto della minore, attesa l'età della stessa, e non ritenuto necessario stante l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Passando infine alle spese di giudizio, attesa la natura e l'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiararle compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile promossa da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e a Napoli l'08/10/2015 (atto n. Pt_1 Controparte_1
162, parte II, s. A, sez. U, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2015);
• disciplina le condizioni accessorie del divorzio come da accordi sopraggiunti tra le parti e riportati in parte motiva;
• prende atto delle pattuizioni aventi carattere esclusivamente obbligatorio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 03/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Massimo Esposito Dott. Raffaele Sdino
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