Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00887/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01739/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1739 del 2025, proposto da
BR TT, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Avagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel San Giorgio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Sabato Salvati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, C.so Vittorio Emanuele n. 58;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore ; Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore ; non costituiti in giudizio;
nei confronti
Fimrai S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani n. 31;
Sicob S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
a) della deliberazione di Giunta Comunale di Castel San Giorgio n. 179 del 6 agosto 2025, avente ad oggetto “ PUA Comparto Ambito 1 - Zona DPP2, risposta alle osservazioni e approvazione ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Regionale n. 5/2011 ”, con cui è stato definitivamente approvato il PUA Comparto 1 - DPP2 presentato dalle società Fimrai S.r.l. e Sicob S.r.l. con note prot. n. 6194/2025 e n. 9818/2025, in uno alle relazioni e agli elaborati grafici e progettuali allegati e costituenti parte integrante;
b) delle conseguenziali determinazioni assunte dal Responsabile del Settore interessato, allo stato non note;
c) della deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 9 maggio 2025, con cui è stato adottato il medesimo PUA;
d) della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 20 maggio 2020, con cui è stato approvato il Piano Urbanistico Comunale (PU) del Comune di Castel San Giorgio e della delibera di G.M. n. 366/2018 (adozione del PU), nella parte in cui risultano lesive per gli interessi del ricorrente;
e) ove occorrer possa e per quanto di ragione, anche della nota prot. n. 6194 del 3 marzo 2025 e successiva n. 9818 del 7 aprile 2025, con cui è stato recepito il PUA presentato dalle società Fimrai S.r.l. e Sicob S.r.l.;
f) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, cognito e non cognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castel San Giorgio, di Fimrai S.r.l. e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 la dott.ssa LA PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Con il presente ricorso si impugna l’approvazione del PUA Comparto 1 – DPP2 presentato dalle società Fimrai S.r.l. e Sicob S.r.l. da parte della Giunta Comunale di Castel San Giorgio.
Il ricorrente, cittadino del Comune di Castel San Giorgio, contesta detto PUA in quanto comportante un radicale intervento di trasformazione urbanistica mediante realizzazione di un enorme complesso di tipo industriale sull’area sita in località Trivio, sul colle denominato Sant’Apollinare, caratterizzato da particolare pregio storico, archeologico e paesaggistico.
Preliminarmente, il ricorrente afferma la propria legittimazione a impugnare gli atti in questione, essendo titolare di un interesse qualificato e concreto all’annullamento degli stessi, non solo in quanto residente in una posizione di stabile collegamento territoriale con l’area interessata (e dunque, in virtù della vicinitas ), ma anche a causa del pregiudizio concreto e specifico derivante dai gravati atti, identificabile nel deprezzamento del valore del bene di sua proprietà e nella concreta compromissione del diritto alla salute, all’ambiente e al paesaggio.
Tanto premesso, eccepisce innanzitutto l’incompetenza della Giunta Comunale in quanto il Regolamento regionale n. 5/2011, all’art. 3 (applicabile non solo al PU ma anche alla pianificazione di dettaglio), nell’affidare l’adozione del piano urbanistico alla Giunta, fa espressamente salva la diversa previsione dello Statuto comunale e lo Statuto del Comune di Castel San Giorgio, all’art. 51, riserva la competenza deliberativa sui piani urbanistici al Consiglio Comunale.
Richiama, poi, l’art. 10 del citato Regolamento, il quale impone all’amministrazione comunale di verificare, prima dell’adozione, la compatibilità del PUA con il PU.
Ancora, sostiene che l’impugnata delibera n. 179/2025 è comunque illegittima poiché costituisce una vera e propria variante al vigente PU (comportando una significativa riduzione degli standard urbanistici e creando una servitù sull’area pubblica), ragion per cui si rendeva necessaria, ai sensi della normativa di settore, l’approvazione del Consiglio Comunale.
Aggiunge che, esautorando il Consiglio, la Giunta non ha soltanto violato precise norme sulla competenza, ma ha di fatto eluso il confronto democratico, precludendo ai rappresentanti dei cittadini e alla collettività stessa di partecipare attivamente alla fase genetica della pianificazione.
Sotto un diverso profilo, eccepisce il difetto motivazionale e di istruttoria, tenuto conto che la Provincia di Salerno, alla quale il PUA è stato trasmesso ai sensi dell’art. 10 del citato Regolamento regionale per le opportune osservazioni, ha formulato una serie di puntuali rilievi critici (e segnatamente: – I) “ Preliminarmente si evidenzia che gli allegati inviati non corrispondono interamente a quelli elencati in Delibera di G.C. n. 96 del 09/05/2025. Inoltre, non risulta trasmessa la relazione istruttoria del Responsabile del Settore n. 3 richiamata nella citata Delibera ”; – II) “ Dalla tavola RT relazione tecnica, cartografie, dati territoriali, verifica urbanistica si evince che l’accesso al lotto fondiario avviene tramite l’area destinata a parcheggio pubblico. È necessario verificare tale aspetto in quanto, in tal modo, si crea una servitù sull’area pubblica e, di fatto, una riduzione della superficie da destinare a standard ”; – III) “ Manca una precisa indicazione delle volumetrie. In relazione a tale aspetto non è chiara l’indicazione grafica e la quantificazione delle aree a parcheggio in conformità alla L. 122/89 per ciascun fabbricato ”; – IV) “ Manca una tavola con le distanze minime ”; – V) “ Non è chiara l’individuazione in pianta delle aree destinate a parcheggio e a verde pubblico di cui è prevista la cessione al Comune. Dalle tavole non si evince la differenza grafica tra la superficie destinata a standard e quella di proprietà privata ”; – VI) “ Non vi è corrispondenza tra il valore della superficie territoriale di 37.818,00 m², riportato in delibera con quello indicato nella tavola RT relazione tecnica, cartografie, dati territoriali, verifica urbanistica pari a 37.160,00 m². Questo anche ai fini del rispetto degli standard di cui al DM 1444/68 ”; – VII) “ In merito al dimensionamento degli standard si osserva che nello schema di convenzione è riportato un riepilogo del calcolo per “aree per attrezzature” (verde pubblico, parcheggi, attrezzature per interesse comune, viabilità) e che tali valori non corrispondono con quelli riportati nella planimetria allegata alla tavola RT relazione tecnica, cartografie, dati territoriali, verifica urbanistica. Si precisa inoltre che la viabilità non costituisce superficiale a standard ”; – VIII) “ Non è chiaro se il progetto di allargamento della sede stradale di via Fimiani per 2,50 m sia interno al perimetro dei PUA e se ricada nelle particelle interessate dall’intervento ”), superati dalla Giunta mediante il mero richiamo (copia-incolla) alle osservazioni del tecnico progettista del Piano.
Ancora, sostiene che l’iter di approvazione del PUA sia viziato dalla mancata acquisizione del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, in violazione delle norme di tutela e della stessa pianificazione comunale, senza che il parere favorevole reso sul PU possa in alcun modo surrogare la necessaria valutazione specifica sull’odierno PUA.
Evidenzia, peraltro, che già in sede di approvazione del PU la Soprintendenza di Salerno aveva evidenziato (nota prot. Comune 25568 del 25 settembre 2019): “ le aree collinari e pedemontane possono essere interessata da stanziamenti preistorici, nonché da tracce di viabilità medievale ”, richiedendo quindi “ che nelle norme di attuazione del PU debba essere prevista per tutti gli interventi privati che comportano opere di scavo e movimento terra la preventiva comunicazione alla
Soprintendenza ”.
Rileva, poi, che, quand’anche l’iter procedurale fosse stato formalmente impeccabile, la scelta dell’Amministrazione di consentire un insediamento industriale di tale portata in un’area di così elevato pregio si palesa, comunque, come manifestamente illogica, irragionevole e sproporzionata, specie in quanto la Giunta municipale non ha valutato opzioni alternative meno impattanti e invasive del territorio in questione.
Deduce pure che l’intero impianto pianificatorio su cui si fonda il PUA impugnato è viziato (anche) dalla violazione della normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), posto che i piani attuativi non sono automaticamente esentati da una nuova e specifica valutazione ambientale, la quale è invece necessaria quando vengono introdotte previsioni non valutate in sede di piano sovraordinato oppure quando, per le sue specifiche caratteristiche (localizzazione, dimensioni, tipologia di intervento), il piano attuativo sia suscettibile di produrre impatti significativi sull’ambiente non previsti o non sufficientemente valutati a livello di PU (specificando che, nel caso del Comune di Castel San Giorgio, la VAS era stata redatta addirittura nel 2014, dunque neppure contestualmente all’adozione del PU del 2018).
Quanto al PU del Comune di Castel San Giorgio, eccepisce il medesimo vizio di incompetenza già articolato nei confronti dell’adozione del PUA, essendo stato adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 366 del 20 dicembre 2018.
Infine, afferma che il PUA impugnato si fonda su una previsione del PU – la classificazione dell’area di Sant’Apollinare come zona produttiva – che è essa stessa frutto di un palese eccesso di potere per travisamento dei fatti e manifesta illogicità (dato l’eccezionale valore storico, archeologico e paesaggistico del sito).
Si sono costituiti in resistenza sia il Comune che la società controinteressata.
In particolare, hanno eccepito il difetto di legittimazione e interesse, nonché la tardività dell’impugnazione relativa alle delibere di approvazione del PU e di adozione del PUA.
Hanno evidenziato che l’area non è soggetta a vincolo archeologico ed è già industrializzata.
Hanno contestato l’incompetenza in quanto il PUA non contiene varianti rispetto al PU.
Hanno osservato che la Soprintendenza è stata coinvolta sia con riferimento al PU che con riferimento al PUA.
Hanno rimarcato l’elevata discrezionalità degli atti di pianificazione e la legittimità della valutazione delle osservazioni della Provincia (comunque non attinenti agli interessi archeologici o paesaggistici) mediante richiamo alle controdeduzioni del progettista.
Hanno aggiunto che la partecipazione procedimentale dei cittadini è stata pienamente garantita e che non era necessaria l’adozione di una nuova VAS.
Infine, hanno eccepito la tardività dell’eccezione di incompetenza relativa all’adozione del PU e contestato la presunta illegittimità derivata del PUA.
Si è costituito anche il Ministero della Cultura eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il ricorrente ha depositato memoria contestando le avverse eccezioni.
In particolare, ha rilevato che, per le prescrizioni di Piano a carattere programmatico, la lesività si attualizza solo con l’adozione dell’atto attuativo.
Nel resto, ha insistito sulla sussistenza dell’interesse, sull’incompetenza e sul difetto di motivazione.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 6 maggio 2026 ed è stata trattenuta in decisione.
TT
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente, va affermata la sussistenza della legittimazione attiva e dell’interesse all’impugnazione in capo al ricorrente.
Vero à che la vicinitas invocata dalla parte, peraltro nel caso di specie non caratterizzata da una immediata contiguità delle aree interessate, non sembra da sola giustificare la proposizione del ricorso.
Infatti, in sede di impugnazione di strumenti urbanistici che non incidono direttamente su aree di proprietà della parte ricorrente è sempre necessario scrutinare la sussistenza dell’interesse ad agire, sub specie di lesione attuale e concreta o ragionevolmente certa, alla salute, all’ambiente e/o al valore dei terreni.
In particolare, si è detto che l’impugnazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, è ammissibile nel caso in cui la parte ricorrente si dolga di prescrizioni che riguardano direttamente i beni di proprietà ovvero comportino un significativo decremento del valore di mercato o dell’utilità dei suoi immobili (cfr., Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5674).
Ebbene, nella specie il ricorrente ha espressamente dedotto che “ l’interesse si manifesta nella concreta perdita di valore della sua proprietà oltre alla compromissione del diritto all’ambiente e al paesaggio, derivante dalla realizzazione di un complesso industriale di oltre 37.000 m² in un’area di eccezionale valore storico archeologico e paesaggistico, che comporterebbe la distruzione irreversibile del patrimonio culturale e ambientale del territorio in cui risiede ” (pag. 4 del ricorso).
In proposito, pare al Collegio difficile negare che la realizzazione dell’area industriale di cui al PUA possa presentare pregiudizi, quantomeno potenziali, a carico del patrimonio edilizio del ricorrente sufficienti a radicare in capo ad esso l’interesse a contestare in giudizio la legittimità del gravato strumento urbanistico attuativo.
In definitiva, risulta che l’intervento contestato abbia la capacità di propagarsi sino a incidere negativamente sul fondo del ricorrente, con conseguente utilità pratica, diretta ed immediata, che l’interessato può ottenere con il provvedimento richiesto a questo giudice.
La sussistenza delle condizioni dell’azione è conclusione che vieppiù si impone al Collegio in ossequio al principio costituzionale del doppio grado di giudizio di cui all’art. 125 Cost., il cui rispetto impone al Giudice di primo grado di esaminare nel merito le controversie sottoposte al proprio giudizio astenendosene solamente ove il difetto delle condizioni dell’azione emerga all’esito di “ una motivazione adeguata, ragionevole e coerente con i principi processuali, che tenga conto dei fatti di causa e delle censure dedotte in relazione alla lesione prospettata, e deve consentire di far comprendere in modo chiaro in fatto e in diritto l’effettiva sussistenza della ragione giuridica, posta a base della declaratoria di inammissibilità ” (Cons. St., Ad. Plen., n. 16/2024) pena, in caso di errore palese nell’escludere la legittimazione o l’interesse del ricorrente, la nullità della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.
Affermata, dunque, la sussistenza della legittimazione e dell’interesse all’impugnazione, il ricorso si appalesa fondato nel merito.
In particolare, risulta fondata l’eccezione di incompetenza, con conseguente assorbimento degli ulteriori profili di doglianza.
Ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. b), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale, tra gli altri, i seguenti atti: “ programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie ”.
Sul punto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che: “ In linea di diritto, va ribadito che a norma dell’art. 42, comma 2, lett. b), d.lg. n. 267 del 2000, il Consiglio mantiene sempre la competenza generale in tema di piani territoriali e urbanistici (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. IV, 07/09/2020, n.5373).
(…) La norma di cui all’art. 42, comma 2, lett. b), cit. riserva alla competenza funzionale del Consiglio comunale la materia complessiva dei “piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”; conseguentemente, la deliberazione specificamente concernente la materia dei piani territoriali ed urbanistici, adottata da altri organi, come nel caso di specie, risulta illegittima per difetto di competenza ” (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 14 ottobre 2024 n. 8223).
Nella specie, la Provincia di Salerno con la nota n. 63602 del 5 giugno 2025 (sulla quale l’Ente non ha mai preso espressamente posizione, essendosi limitato a richiamare le controdeduzioni della parte privata) ha rilevato che il proposto piano comporta una significativa variazione degli standard urbanistici e pertanto, trattandosi di un PUA non conforme al PU, non trova fondamento quanto riportato nell’atto impugnato, secondo cui: “ l’approvazione di detto PUA è di competenza della Giunta Comunale e la detta approvazione del Piano Urbanistico Attuativo non costituisce variante urbanistica, in quanto aderente alle disposizioni e ai parametri di cui alla scheda e norme del PU vigente ed è coerente al PU ”.
Al contrario, venendo in rilievo un piano attuativo comportante una variante allo strumento urbanistico, la competenza è devoluta al Consiglio Comunale.
In definitiva, il ricorso è fondato e va accolto, sotto l’assorbente profilo dell’incompetenza della Giunta, e per l’effetto vanno annullate le deliberazioni di Giunta Comunale di Castel San Giorgio n. 96 del 9 maggio 2025 e n. 179 del 6 agosto 2025.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le deliberazioni di Giunta Comunale di Castel San Giorgio n. 96 del 9 maggio 2025 e n. 179 del 6 agosto 2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NI NT, Presidente
LA PO, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| LA PO | NI NT |
IL SEGRETARIO