Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 16877/2022 Ruolo Generale
Tribunale di Napoli 6 SEZIONE CIVILE
Udienza del 25/02/2025.
Innanzi al Giudice, dott.ssa Valeria Conforti, sono comparsi per parte attrice l'avv. CAPPELLI
MARA, nonché per parte convenuta l'avv. GIOVANNI MOSCA per delega dell'avv.
OTTOMANO MICAELA.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti, difese ed eccezioni ivi contenute.
La difesa di parte attrice chiede di poter depositare documentazione raffigurante lo stato dei luoghi già depositata il 19/02/2025 non potendo farlo prima in quanto non si aveva prima contezza dello stato dei luoghi. Lo stato dei luoghi è stato individuato non nell'atto di citazione ma dai testimoni.
La difesa della compagnia convenuta si riporta alla comparsa e agli esiti istruttori chiede di non considerare la documentazione depositata dall'attore in quanto il relativo deposito è irrituale così come le motivazioni addotte a sostegno della produzione fotografica
L'avv. di parte attrice reitera la richiesta di nomina ci CTU medico/legale. Si richiama alle memorie già depositate circa la non necessità della denuncia alle competenti autorità in relazione al sinistro.
La difesa di parte convenuta chiede la decisione opponendosi alla CTU medico/legale richiesta da controparte.
Il Giudice, preso atto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale dà pubblica lettura della sentenza che segue:
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa
Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16877/2022 R.Gen.Aff.Cont. rinviata per la discussione e la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. per l'udienza del 25/02/2025.
TRA
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Garibaldi n. 71, elettivamente domiciliato in Napoli alla piazza Leone n. 5 presso lo studio dell'avv. Mara Cappelli che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
- ATTORE
E
P. IVA ), in persona dei legali rappresentanti p.t., Controparte_1 P.IVA_1
quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in San Gennaro
Vesuviano (NA) alla via Ottaviano n. 215 presso lo studio dell'avv. Micaela Ottomano che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar Persona_1
[...]
- CONVENUTA
Oggetto: lesione personale.
Conclusioni: come da conclusioni rese dalle parti all'udienza del 25/02/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, la quale VS al fine di sentirla condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro per cui è causa.
A tal fine l'attore deduceva che il giorno 15/01/2016, alle ore 9.30 circa mentre percorreva in qualità di pedone Corso Secondigliano, giunto all'altezza delle strisce pedonali, nell'atto di attraversare la strada, veniva investito da un veicolo di colore scuro, il quale dopo l'urto si dileguava svoltando in una traversa adiacente e quindi senza lasciare traccia.
Per effetto dell'investimento l'attore veniva trasportato presso il P.S. dell'Ospedale “S.
Giovanni Bosco” di Napoli ove i sanitari gli diagnosticavano “frattura rotula destra, radio destro, stiloide ulna destra, infrazioni ossa nasali, F.
1.c. labbra e volto destro”.
Costituitasi in giudizio, la in via preliminare eccepiva Controparte_1
l'improponibilità, l'improcedibilità nonché la nullità della domanda;
nel merito concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione, sollevata da parte convenuta, circa l'improponibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 143, 145, 148 e 283 c.d.a.
Ed invero, parte attrice ha documentato di aver inviato alla comparente compagnia assicurativa – in qualità di Impresa designata per la liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S. – numeri 2 lettere raccomandate contenenti richiesta di risarcimento danni e contestuale diffida e messa in mora. In dette missive risultano specificati tutti gli elementi richiesti dall'art. 148 comma 2 del citato decreto.
Inoltre, tra la data di notifica dell'ultima raccomandata e la data di notifica dell'atto di citazione alla risulta ampiamente trascorso il termine di gg. 90 previsto Controparte_1 dall'art. 145 del citato decreto legislativo ai fini della proposizione della domanda giudiziale.
Va altresì affermata la legittimazione passiva della compagnia convenuta.
Ed invero secondo gli insegnamenti della Suprema Corte: “La legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore secondo una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza
o titolarità del rapporto stesso, costituendo, per converso, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice” (cfr. Cass. Sez. II, sentenza n. 548 del 18/01/2002).
Sulla scorta di tali principi, quindi, tenuto conto della prospettazione del rapporto oggetto della controversia, va affermata la legittimazione passiva della convenuta, mentre le contestazioni dalla stessa sollevate sul punto attengono al merito della controversia che sarà trattato in seguito.
Ancora preliminarmente va analizzata l'eccezione di prescrizione tempestivamente eccepita da parte convenuta nella comparsa di costituzione.
Parte attrice ha contestato tale eccezione deducendo di aver allegato atti interruttivi della prescrizione.
Sul punto va evidenziato che la domanda attorea volta ad ottenere il risarcimento dei danni per lesioni personali è soggetta al termine prescrizionale previsto dal co. 3, art. 2947 c.c. trattandosi di domanda di risarcimento del danno derivante da fatto che è considerato dalla legge come reato. Nel caso in esame, dalla lettura combinata dell'art. 590 bis c.p. (“lesioni personali stradali gravi o gravissime”) che disciplina, appunto, la fattispecie di reato cui è riconducibile il fatto da cui ha avuto origine la richiesta risarcitoria oggetto di causa e dell'art. 157 c.p. (come novellato dalla legge n. 251/2005 applicabile ratione temporis), è agevole evincere che il termine di prescrizione cui occorre fare riferimento è di sei anni.
Ebbene tanto premesso deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione considerato che il sinistro risale al 15/01/2016 e la prima richiesta risarcitoria, interruttiva del termine prescrizionale,
è del 22/01/2021 (cfr. doc. n. 1 – produzione attorea) mentre l'atto di citazione è stato notificato in data 08/07/2022.
Ancora in via preliminare va dichiarata la tardività della documentazione fotografica irritualmente depositata da parte attrice il 19.2.2025, documentazione che se corrisponde, come sostiene la stessa parte attrice, il luogo in cui si è verificato il sinistro avrebbe dovuto e potuto essere depositato nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
Non è possibile ritenere che parte attrice abbia compreso il punto preciso in cui sarebbe stata vittima dell'incidente descritto in citazione solo dopo la testimonianza resa peraltro dalla sua compagna.
Tanto premesso, passando al merito della controversia, la domanda attorea è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Va, innanzi tutto, chiarito che, nel caso in esame si verte nell'ipotesi legislativa disciplinata dall'art. 283 lett. a) del d.lgs. n. 209/2005, atteso che l'attore deduce di aver subìto lesioni alla persona a seguito di un incidente causato da un veicolo non identificato. A questi fini
(ma non solo) la legge n. 990 del 1969 (a mente dell'art. 19) ha previsto la costituzione, presso la CONSAP, di un “Fondo per le vittime della strada” (VS), del quale Fondo CP_2
l'impresa designata (individuata da apposito decreto ministeriale) è mandataria ex lege senza rappresentanza, assumendo in proprio l'obbligazione diretta nei confronti della vittima ed essendo detto VS soltanto tenuto a rifondere ad essa l'importo risarcitorio versato (cfr. Cass., 13 gennaio 2015, n. 274).
In simili fattispecie, secondo il prevalente e più recente orientamento della Suprema Corte che questo tribunale condivide, il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento del danno nei confronti del , sul presupposto che il Parte_2
sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare che il sinistro si stato cagionato dalla condotta colposa o dolosa del conducente il veicolo antagonista e che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto.
In quest'ottica la giurisprudenza ha avuto modo di specificare che la mancata identificazione del veicolo cd. pirata deve dipendere da un'impossibilità incolpevole: si vuole la collaborazione attiva del danneggiato per evitare facili frodi là dove diversamente sarebbe agevole denunciare come danni provocati da veicolo ignoto quelli in realtà causati da un veicolo perfettamente identificato o identificabile così da proteggere il conducente da eventuali responsabilità penali o il proprietario da eventuali pregiudizi economici derivanti da maggiorazioni del premio assicurativo (cfr. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 33444 del 17/12/2019).
Occorre valutare il caso in tutti i suoi profili per comprendere se veramente il danneggiato sia stato nell'impossibilità incolpevole d'identificare il veicolo investitore.
Nella fattispecie in esame deve segnalarsi che dall'istruttoria espletata non è emerso alcun elemento significativo utile a spiegare e giustificare l'impossibilità dell'attore a identificare il numero di targa dell'autoveicolo investitore.
In particolare, deve rilevarsi che nonostante i testi escussi abbiano fornito elementi all'attore per l'identificazione del veicolo investitore (“era un pandino vecchio modello nero”; “ho visto che era una macchina scura media che ha colpito il mio compagno”) appare rilevante per questo
Giudice che l'attore non abbia proposto una denuncia/querela pur avendo elementi utili da offrire agli inquirenti.
Infatti, sebbene la denuncia/querela non costituisca una condizione essenziale per la proponibilità della domanda né l'unico elemento dimostrativo che l'attore abbia agito diligentemente, tuttavia l'aver omesso di presentarla pur conoscendo il modello ed il colore del veicolo e non aver fornito altra prova delle ragioni ostative alla mancata identificazione del veicolo evidentemente configurano una condotta dell'attore negligente (“in tema di sinistro causato da veicolo non identificato, l'obbligo risarcitorio nei confronti della vittima, in linea con l'art. 1, comma 4, della seconda direttiva CEE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103, sorge non soltanto qualora il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima” Cass. Civ. ord. n. 33444/2019).
In sostanza con detta omissione l'attore ha frustrato ogni minimo tentativo di ricostruzione della dinamica e di ricerca della prova da parte degli investigatori. Infatti, se è vero, come sopra anzidetto, che la preventiva denuncia (o querela) non costituisce condizione di proponibilità dell'azione, è altrettanto indiscutibile che la sua mancata proposizione o comunque la presentazione obiettivamente tardiva della stessa rappresenta elemento di indubbia rilevanza nel valutare la diligenza del danneggiato nel consentire o comunque agevolare le ricerche e l'individuazione del responsabile del sinistro.
Ritiene questo Giudice, infatti, che le informazioni emerse dalle dichiarazioni testimoniali effettuate nel corso del giudizio se tempestivamente rese all'autorità avrebbero certamente potuto quantomeno agevolare le ricerche del responsabile. In definitiva, si può affermare che l'istante, omettendo di presentare denuncia – querela e, quindi, non fornendo concreto ausilio, quantomeno al fine di tentare una minima ricostruzione dei fatti e dell'accaduto, oltre che dell'autore del sinistro, deve imputare a sé stesso gli effetti del proprio comportamento sostanzialmente omissivo.
Inoltre, va evidenziato che ad ogni modo la stessa dinamica dell'incidente fornita dai testimoni appare oltremodo generica in ordine proprio ai momenti che hanno preceduto e susseguito il riferito impatto tra l'attore e l'autoveicolo datosi alla fuga. I testimoni, infatti, mentre sono stati molto precisi nell'indicare i punti d'impatto tra il veicolo e l'attore (“ho visto una macchina scura media che ha colpito il mio compagno con il lato destro del passeggero, della vettura ed il lato destro di mio marito, il ginocchio e il braccio”; “l'impatto è avvenuto dal lato passeggeri della macchina”) nulla hanno dichiarato sul comportamento di guida del veicolo rimasto non identificato ed in particolare se ci siano stati tentativi di manovre di emergenza o azionamento del clacson per evitare l'impatto; i testimoni inoltre, pur essendo vicini all'attore e quindi al veicolo investitore non sono stati in grado neanche di riferire se il conducente di quest'ultimo fosse un uomo o una donna.
I dubbi sulla dinamica del sinistro sono avvalorati dalla natura delle lesioni riportate dall'attore, ed in particolare la mancanza di escoriazioni, così come risultanti sia dal referto di P.S. che dalle fotografie in atti, non appare dato coerente con il tipo di impatto violento dedotto dall'attore sin dall'atto di citazione e descritto dai testi escussi. L'investimento descritto dall'attore e le riportate lesioni ossee avrebbero dovuto, evidentemente e necessariamente procurare estese escoriazioni sul corpo dello stesso in alcun modo riscontrate.
In definitiva, per tutti i riferiti motivi suesposti, la domanda è infondata e va, quindi, rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/14 così come modificato dal D.M. 147/22 sullo scaglione di riferimento (fino a 260.000,00 euro) liquidate secondo i minimi attesa l'esigua complessità delle questioni di diritto affrontate la mancata redazione degli scritti conclusivi difensivi atteso il modulo decisorio prescelto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della nella qualità di VS, così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento, in favore della in qualità Parte_1 Controparte_1 di VS ., delle spese di giudizio che si liquidano in euro 4.925,00 per compensi, oltre
Iva, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Napoli, 25/02/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti